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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 684/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AB LA Presidente
NN ER Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], Albania, il Parte_1 C.F._1
24.05.1989, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Arceri, presso il cui studio in Milano, via Emilio Gola n. 8, è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...], Albania, il 27.02.1983 CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avente ad oggetto: ricorso ex artt. 64-66 e 67 l. 218/1995 per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27.03.2024, nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero
1329/453 Registro base dell'anno 2023. 1 CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano ai sensi degli artt. 64 - 66 e 67 L.218/1995 accertare la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27/03/2024 nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero
1329/453 Registro base dell'anno 2023, attesa la necessità da parte della signora di Parte_1
procedere ad esecuzione forzata”
PER IL PROCURATORE GENERALE
“…esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso con contestuale al riconoscimento della sentenza
n. 211 (802) emessa in data 27/03/2024 nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della
Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero 1329/453 Registro base dell'anno 2023, attesa la necessità da parte della signora di procedere ad esecuzione forzata dell'appello con Parte_1
conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
In data 15.07.2025 - ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato con Delibera C.O.A. in data 5 giugno 2025 - ha presentato ricorso ex artt. 64-66 e
67 l. 218/1995 per ottenere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27.03.2024, nella Repubblica dell'Albania dal
Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero 1329/453 Registro base dell'anno 2023.
La predetta sentenza:
- ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra la ricorrente e CP_1
- ha affidato alla ricorrente i figli nati dal matrimonio: (nata il Persona_1
27.07.2011) e (nato il [...]), Persona_2
- ha regolamentato il diritto di visita del padre con i figli,
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei minori la somma mensile di euro 102,35 per ciascun figlio, con decorrenza dal
22.06.2023.
2 La ricorrente ha rappresentato che la sentenza è passata in giudicato e che il sig. CP_1
non ha ottemperato al pagamento dell'importo statuito per il mantenimento di
[...]
figli. Pertanto, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia, la ricorrente ha argomentato di aver interesse ai sensi dell'art. 67 l.218/1995 ad ottenere il riconoscimento della sentenza straniera in Italia per procedere ad esecuzione forzata. La ricorrente ha, altresì, rilevato che sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera previsti dagli artt. 64-66 L. 218/1995, in quanto:
- l'atto introduttivo del giudizio di divorzio è stato portato a conoscenza della stessa ricorrente, parte convenuta, che si è costituita in giudizio avanti al Tribunale di Berat;
- la sentenza straniera è passata in giudicato, non essendo stata impugnata, come comprovato dal timbro apposto in calce alla sentenza, ove, in data 15.05.2024, si attesta la definitività della sentenza;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da giudice italiano passata in giudicato;
- le disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico, disciplinando conformemente all'ordinamento italiano lo scioglimento del matrimonio tra le parti e ed il regime di affido dei minori e CP_1 Parte_1 Persona_1
Persona_2
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano ai sensi degli artt. 64 - 66 e 67 L.218/1995 accertare la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27/03/2024 nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero
1329/453 Registro base dell'anno 2023, attesa la necessità da parte della signora di Parte_1
procedere ad esecuzione forzata”.
Con provvedimento presidenziale del 22.07.2025 è stata fissata l'udienza del
21.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127ter c.p.c., ed è stato dato termine alla ricorrente per la notifica a controparte entro il 5.09.2025 e termine al resistente per la costituzione entro il 10.10.2025. In data 10.09.2025 la ricorrente ha depositato la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti del resistente.
3 In data 14.10.2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, “attesa la necessità da parte della signora di procedere Parte_1
ad esecuzione forzata dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
In data 15.10.2025 la ricorrente ha depositato note scritte ex art.127ter c.p.c., con le quali, vista la mancata costituzione del resistente, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
All'esito della Camera di Consiglio tenutasi in data odierna, la Corte si è riservata.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che parte resistente non si è CP_1
costituita pur nella regolarità e tempestività della notifica del ricorso. Invero, dal certificato di residenza in data 22 maggio 2025 risulta che parte resistente CP_1
risiede all'indirizzo via Giovanni Battista Torti n. 19 nel comune di Monza (cfr.
[...]
doc. 2 allegato al ricorso): parte ricorrente ha consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario in data 24.07.2025 che ha provveduto a mezzo servizio postale. La raccomandata non è stata consegnata all'indirizzo di residenza in data 28.07.2025 per temporanea assenza del destinatario. Successivamente, è stata personalmente ritirata in data 31.07.2025, come risulta dalla sottoscrizione del ricevente apposta sulla relativa cartolina.
Ancora preliminarmente, si osserva che in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, quali sentenze di divorzio e relative modifiche sentenza di divorzio e accertamento di obblighi genitoriali relativi ai figli minori, trova applicazione l'art. 65 della L.218/1995 che stabilisce che detti provvedimenti hanno effetto in Italia “quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello
Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Orbene, nel caso in esame risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente che:
a) in data 27 marzo 2024 il Tribunale di Berat pronunciava tra le odierne parti sentenza di divorzio in procedimento contenzioso che statuiva anche sull'affidamento dei figli
4 minori e (sentenza prodotta agli atti in copia autentica munita di Per_1 Per_3
apostille, timbro e sottoscrizione del Capo della Cancelleria presso il Tribunale di in data 15 maggio 2024 di attestazione del passaggio in giudicato, oltreché CP_2
traduzione giurata legalizzata dal notaio di in data 24 maggio 2024); CP_2
b) in particolare, risulta che nel procedimento di divorzio l'odierno resistente ha rivestito la qualità di attore e che l'odierna ricorrente, in esito alla notifica dell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio;
c) la sentenza ha stabilito l'affido e la custodia dei minori alla madre, con la possibilità del padre di incontrare la figlia secondo un calendario articolato: ciò all'esito di una consulenza con esperto psicologo onde valutare la soluzione maggiormente aderente all'interesse superiore della minore;
d) la sentenza ha stabilito, altresì, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli in capo al padre, parametrandolo alla capacità lavorativa dall'odierno resistente in considerazione della prevalente permanenza dei figli presso la madre.
Alla luce di quanto esposto -ed osservato che non risulta pendente altro procedimento avanti all'A.G. italiana avente lo stesso oggetto- deve concludersi che il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento e l'efficacia in Italia è stato emesso nel rispetto del diritto di difesa della parti, non presenta elementi di contrarietà all'ordine pubblico
(trattandosi di pronuncia di divorzio, ammesso nel nostro ordinamento, e di affido determinato avuto riguardo all'interesse preminente della minore); la sentenza, inoltre, risulta pienamente efficace in Albania, Paese in cui le parti sono cittadine, pur risiedendo ambedue in Italia. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge per dichiarare efficace nello Stato italiano la sentenza sopra specificata secondo quanto richiesto dalla ricorrente.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nel proc. n. 684/2025 v.g., così provvede: dichiara efficace nello Stato italiano la sentenza n. 211 (802) emessa in data 27.03.2024, nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat
5 in Numero 1329/453 Registro base dell'anno 2023 fra (nata a Parte_1
Skrapar, Albania, il 24.05.1989) e nato a [...], Albania, il CP_1
27.02.1983.
Milano, così deciso in data 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN ER AB LA
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AB LA Presidente
NN ER Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], Albania, il Parte_1 C.F._1
24.05.1989, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Arceri, presso il cui studio in Milano, via Emilio Gola n. 8, è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...], Albania, il 27.02.1983 CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avente ad oggetto: ricorso ex artt. 64-66 e 67 l. 218/1995 per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27.03.2024, nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero
1329/453 Registro base dell'anno 2023. 1 CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano ai sensi degli artt. 64 - 66 e 67 L.218/1995 accertare la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27/03/2024 nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero
1329/453 Registro base dell'anno 2023, attesa la necessità da parte della signora di Parte_1
procedere ad esecuzione forzata”
PER IL PROCURATORE GENERALE
“…esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso con contestuale al riconoscimento della sentenza
n. 211 (802) emessa in data 27/03/2024 nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della
Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero 1329/453 Registro base dell'anno 2023, attesa la necessità da parte della signora di procedere ad esecuzione forzata dell'appello con Parte_1
conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
In data 15.07.2025 - ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato con Delibera C.O.A. in data 5 giugno 2025 - ha presentato ricorso ex artt. 64-66 e
67 l. 218/1995 per ottenere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27.03.2024, nella Repubblica dell'Albania dal
Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero 1329/453 Registro base dell'anno 2023.
La predetta sentenza:
- ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra la ricorrente e CP_1
- ha affidato alla ricorrente i figli nati dal matrimonio: (nata il Persona_1
27.07.2011) e (nato il [...]), Persona_2
- ha regolamentato il diritto di visita del padre con i figli,
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei minori la somma mensile di euro 102,35 per ciascun figlio, con decorrenza dal
22.06.2023.
2 La ricorrente ha rappresentato che la sentenza è passata in giudicato e che il sig. CP_1
non ha ottemperato al pagamento dell'importo statuito per il mantenimento di
[...]
figli. Pertanto, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia, la ricorrente ha argomentato di aver interesse ai sensi dell'art. 67 l.218/1995 ad ottenere il riconoscimento della sentenza straniera in Italia per procedere ad esecuzione forzata. La ricorrente ha, altresì, rilevato che sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera previsti dagli artt. 64-66 L. 218/1995, in quanto:
- l'atto introduttivo del giudizio di divorzio è stato portato a conoscenza della stessa ricorrente, parte convenuta, che si è costituita in giudizio avanti al Tribunale di Berat;
- la sentenza straniera è passata in giudicato, non essendo stata impugnata, come comprovato dal timbro apposto in calce alla sentenza, ove, in data 15.05.2024, si attesta la definitività della sentenza;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da giudice italiano passata in giudicato;
- le disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico, disciplinando conformemente all'ordinamento italiano lo scioglimento del matrimonio tra le parti e ed il regime di affido dei minori e CP_1 Parte_1 Persona_1
Persona_2
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano ai sensi degli artt. 64 - 66 e 67 L.218/1995 accertare la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza n. 211 (802) emessa in data 27/03/2024 nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat in Numero
1329/453 Registro base dell'anno 2023, attesa la necessità da parte della signora di Parte_1
procedere ad esecuzione forzata”.
Con provvedimento presidenziale del 22.07.2025 è stata fissata l'udienza del
21.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127ter c.p.c., ed è stato dato termine alla ricorrente per la notifica a controparte entro il 5.09.2025 e termine al resistente per la costituzione entro il 10.10.2025. In data 10.09.2025 la ricorrente ha depositato la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti del resistente.
3 In data 14.10.2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, “attesa la necessità da parte della signora di procedere Parte_1
ad esecuzione forzata dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
In data 15.10.2025 la ricorrente ha depositato note scritte ex art.127ter c.p.c., con le quali, vista la mancata costituzione del resistente, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
All'esito della Camera di Consiglio tenutasi in data odierna, la Corte si è riservata.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che parte resistente non si è CP_1
costituita pur nella regolarità e tempestività della notifica del ricorso. Invero, dal certificato di residenza in data 22 maggio 2025 risulta che parte resistente CP_1
risiede all'indirizzo via Giovanni Battista Torti n. 19 nel comune di Monza (cfr.
[...]
doc. 2 allegato al ricorso): parte ricorrente ha consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario in data 24.07.2025 che ha provveduto a mezzo servizio postale. La raccomandata non è stata consegnata all'indirizzo di residenza in data 28.07.2025 per temporanea assenza del destinatario. Successivamente, è stata personalmente ritirata in data 31.07.2025, come risulta dalla sottoscrizione del ricevente apposta sulla relativa cartolina.
Ancora preliminarmente, si osserva che in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, quali sentenze di divorzio e relative modifiche sentenza di divorzio e accertamento di obblighi genitoriali relativi ai figli minori, trova applicazione l'art. 65 della L.218/1995 che stabilisce che detti provvedimenti hanno effetto in Italia “quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello
Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Orbene, nel caso in esame risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente che:
a) in data 27 marzo 2024 il Tribunale di Berat pronunciava tra le odierne parti sentenza di divorzio in procedimento contenzioso che statuiva anche sull'affidamento dei figli
4 minori e (sentenza prodotta agli atti in copia autentica munita di Per_1 Per_3
apostille, timbro e sottoscrizione del Capo della Cancelleria presso il Tribunale di in data 15 maggio 2024 di attestazione del passaggio in giudicato, oltreché CP_2
traduzione giurata legalizzata dal notaio di in data 24 maggio 2024); CP_2
b) in particolare, risulta che nel procedimento di divorzio l'odierno resistente ha rivestito la qualità di attore e che l'odierna ricorrente, in esito alla notifica dell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio;
c) la sentenza ha stabilito l'affido e la custodia dei minori alla madre, con la possibilità del padre di incontrare la figlia secondo un calendario articolato: ciò all'esito di una consulenza con esperto psicologo onde valutare la soluzione maggiormente aderente all'interesse superiore della minore;
d) la sentenza ha stabilito, altresì, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli in capo al padre, parametrandolo alla capacità lavorativa dall'odierno resistente in considerazione della prevalente permanenza dei figli presso la madre.
Alla luce di quanto esposto -ed osservato che non risulta pendente altro procedimento avanti all'A.G. italiana avente lo stesso oggetto- deve concludersi che il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento e l'efficacia in Italia è stato emesso nel rispetto del diritto di difesa della parti, non presenta elementi di contrarietà all'ordine pubblico
(trattandosi di pronuncia di divorzio, ammesso nel nostro ordinamento, e di affido determinato avuto riguardo all'interesse preminente della minore); la sentenza, inoltre, risulta pienamente efficace in Albania, Paese in cui le parti sono cittadine, pur risiedendo ambedue in Italia. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge per dichiarare efficace nello Stato italiano la sentenza sopra specificata secondo quanto richiesto dalla ricorrente.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nel proc. n. 684/2025 v.g., così provvede: dichiara efficace nello Stato italiano la sentenza n. 211 (802) emessa in data 27.03.2024, nella Repubblica dell'Albania dal Tribunale della Circoscrizione Giurisdizionale di Berat
5 in Numero 1329/453 Registro base dell'anno 2023 fra (nata a Parte_1
Skrapar, Albania, il 24.05.1989) e nato a [...], Albania, il CP_1
27.02.1983.
Milano, così deciso in data 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN ER AB LA
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