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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5560/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE NE Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIACOMO MASSEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carducci n. 385, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati – come già di fatto avviene – liberi ciascuno di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi, comunque, a fornire all'altro l'indirizzo della residenza e/o della dimora;
2) la casa in cui i coniugi da ultimo avevano stabilito la propria vita coniugale, sita in Lucca, Via Matteo Trenta, 154, rimarrà definitivamente assegnata a il quale anche attualmente Parte_2 la occupa in via di fatto, essendosi recentemente estinto l'usufrutto che su di essa gravava a favore della di lui madre, da poco scomparsa;
Per_
3) i figli e entrambi ampiamente maggiorenni, saranno liberi di scegliere la Persona_2 propria residenza e la propria dimora ove riterranno più opportuno;
i coniugi danno atto che, per il momento, entrambi i figli abitano con la madre in Lucca, Via del Chiasso di Sant'Anna, 101/I, presso un immobile di cui quest'ultima è divenuta comproprietaria unitamente a terzi in forza della
1 successione del di lei padre;
Per_ 4) non essendo i figli ancora economicamente autosufficienti ed essendo la figlia affetta da un disturbo bipolare, i Sigg.ri e convengono che tutte le spese ordinarie Parte_1 Parte_2
e straordinarie che si renderanno necessarie per i bisogni dei figli verranno sostenute in misura paritaria tra di loro;
5) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente nei confronti l'uno dell'altro ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento;
6) i coniugi dichiarano di non avere niente altro da pretendere nei confronti l'uno dell'altro e che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere;
7) i coniugi si impegnano all'osservanza delle sopra estese clausole sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 26/5/1990, dal quale sono nati i Per_ due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 93/2025 pubblicata il 5/3/2025, passata in giudicato in data 9/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 22/10/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Borgo a Mozzano (LU) in data 26/5/1990, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto Numero 8, Parte II, Serie A, dell'Anno 1990; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore
GE NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE NE Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIACOMO MASSEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carducci n. 385, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati – come già di fatto avviene – liberi ciascuno di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi, comunque, a fornire all'altro l'indirizzo della residenza e/o della dimora;
2) la casa in cui i coniugi da ultimo avevano stabilito la propria vita coniugale, sita in Lucca, Via Matteo Trenta, 154, rimarrà definitivamente assegnata a il quale anche attualmente Parte_2 la occupa in via di fatto, essendosi recentemente estinto l'usufrutto che su di essa gravava a favore della di lui madre, da poco scomparsa;
Per_
3) i figli e entrambi ampiamente maggiorenni, saranno liberi di scegliere la Persona_2 propria residenza e la propria dimora ove riterranno più opportuno;
i coniugi danno atto che, per il momento, entrambi i figli abitano con la madre in Lucca, Via del Chiasso di Sant'Anna, 101/I, presso un immobile di cui quest'ultima è divenuta comproprietaria unitamente a terzi in forza della
1 successione del di lei padre;
Per_ 4) non essendo i figli ancora economicamente autosufficienti ed essendo la figlia affetta da un disturbo bipolare, i Sigg.ri e convengono che tutte le spese ordinarie Parte_1 Parte_2
e straordinarie che si renderanno necessarie per i bisogni dei figli verranno sostenute in misura paritaria tra di loro;
5) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente nei confronti l'uno dell'altro ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento;
6) i coniugi dichiarano di non avere niente altro da pretendere nei confronti l'uno dell'altro e che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere;
7) i coniugi si impegnano all'osservanza delle sopra estese clausole sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 26/5/1990, dal quale sono nati i Per_ due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 93/2025 pubblicata il 5/3/2025, passata in giudicato in data 9/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 22/10/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Borgo a Mozzano (LU) in data 26/5/1990, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto Numero 8, Parte II, Serie A, dell'Anno 1990; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore
GE NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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