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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 772 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Antonio Atzeni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/03/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Antonio
Atzeni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/06/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/06/2000 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2000, numero 29, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi dandosi atto di essere autonomi economicamente dichiarano che nessun contributo hanno da pretendere l'un l'altro per il loro mantenimento;
dichiarando, per il resto, gli esponenti di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
Pag. 2 di 3 b) La SI.ra continuerà a vivere nella ex casa coniugale ubicata Parte_1
a Quartu Sant'Elena, alla Via Dei Muscari 24, località “Niu Crobu”;
c) Il SI. si obbliga ad attribuire, a titolo gratuito, in Parte_2
proprietà esclusiva alla SI.ra , la nuda proprietà e la titolarità Parte_1 dell'usufrutto della sua quota di comproprietà al 50% della unità immobiliare sita in Quartu Sant'Elena (CA), Via Dei Muscari 24, località “Niu Crobu” distinta al catasto foglio 19, mappale 291, cat. A2, classe quattro, vani sette, rendita catastale 560,36, piano terra denuncia di costituzione n. 172b1 1/1996 del 02.10.1996, in atti dal 06 novembre 1999.
d) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 772 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Antonio Atzeni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/03/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Antonio
Atzeni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/06/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/06/2000 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2000, numero 29, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi dandosi atto di essere autonomi economicamente dichiarano che nessun contributo hanno da pretendere l'un l'altro per il loro mantenimento;
dichiarando, per il resto, gli esponenti di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
Pag. 2 di 3 b) La SI.ra continuerà a vivere nella ex casa coniugale ubicata Parte_1
a Quartu Sant'Elena, alla Via Dei Muscari 24, località “Niu Crobu”;
c) Il SI. si obbliga ad attribuire, a titolo gratuito, in Parte_2
proprietà esclusiva alla SI.ra , la nuda proprietà e la titolarità Parte_1 dell'usufrutto della sua quota di comproprietà al 50% della unità immobiliare sita in Quartu Sant'Elena (CA), Via Dei Muscari 24, località “Niu Crobu” distinta al catasto foglio 19, mappale 291, cat. A2, classe quattro, vani sette, rendita catastale 560,36, piano terra denuncia di costituzione n. 172b1 1/1996 del 02.10.1996, in atti dal 06 novembre 1999.
d) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3