Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2025, proposto da
RI El UD, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Scionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
della nota datata 03.10.2024 del Prefetto di Reggio Calabria, Sportello Unico per l’Immigrazione, pratica n. P-RC/L/Q/2023/104184, notificata a mezzo mail ordinaria in data 03.10.2024, con la quale veniva rigettata l''istanza P-RC/L/Q/2023/104184 di conversione a lavoro subordinato presentata in data 04.12.2023”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infraprocedimentale e consequenziale, conosciuto o conoscibile, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. IC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 2.12.2024 e depositato il 2.1.2025 El UD RI ha esposto:
-) in data 1.2.2022 Z.A. chiedeva il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria il successivo 15.7.2022 e a seguito del quale il ricorrente medesimo faceva ingresso in Italia in data 15.1.2023 per stipulare in data 16.3.2023, esperiti gli adempimenti di rito, contratto di lavoro subordinato stagionale in agricoltura con scadenza 31.12.2023;
-) il 16.3.2023, il lavoratore presentava istanza alla Questura di Reggio Calabria per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, concesso in data 21.3.2023 con scadenza al 16.12.2023;
-) il 4.12.2023, egli presentava domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
-) il 12.9.2024, la Prefettura di Reggio Calabria notificava, mediante consegna brevi manu , il preavviso di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale, avente identificativo P-RC/L/Q/2023/104184, motivato nel senso che: “Da verifiche effettuate presso il Servizio di Vigilanza di questo Ispettorato è emerso che il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare e/o per non aver rispettato gli obblighi giuridici previsti dalla normativa nazionale (art. 24, comma 12 lett. a) e c) del D.Lgs 286/98. Non ha, inoltre, provveduto alla relativa regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente (Circolare Ministero Lavoro n. 37/2016 e Circolari INL n. 3464 e 9334/2027). Pertanto, l’istanza di Nulla Osta al lavoro stagionale non può essere accolta”;
-) il 20.9.2024, il predetto Z.A. licenziava il ricorrente, il quale veniva assunto in data 21.9.2024 da altra ditta, con contratto stagionale in agricoltura avente scadenza al 31.12.2024;
-) il 22.9.2024 egli formulava, ai sensi dell’art. 10- bis della Legge 241 del 1990, osservazioni -inviate alla Prefettura di Reggio Calabria all’indirizzo pec protocollo.prefrc@pec.interno.it- corredate da documentazione, volta a corroborare la legittimità della sua pretesa;
-) il 3.10.2024, la Prefettura di Reggio Calabria - Sportello Unico per l’immigrazione, notificava il provvedimento di rigetto dell’istanza, pratica n. P-RC/L/Q/2023/104184, di conversione a lavoro subordinato, ponendo a fondamento dello stesso la seguente motivazione: “ TENUTO CONTO che in data 13.08.2024 veniva comunicato all'istante, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90, la non accoglibilità della stessa; CONSIDERATO che, decorso il termine previsto, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica ”;
-) il 16.11.2024 il ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento di rigetto della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, allo stato non esitata e il 25.11.2024 chiedeva l’accesso agli atti, al momento non riscontrato.
1.1- Per quanto sopra, il ricorrente avversa il provvedimento di cui in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Violazione di Legge con riferimento all’art. 12 comma 1 lett. I del D.L. 16.07.2020 e dell’art. 10 bis della L. 241/90; Eccesso di potere. Inesistenza e/o nullità della notificazione del preavviso di rigetto del 13.08.2024.
Viene dedotta anzitutto l’inesistenza e/o nullità dell’asserita notificazione del preavviso di rigetto asseritamente comunicato in data 13.8.2024 in quanto tale notifica non è stata effettuata né tramite posta ordinaria né tramite raccomandata A/R all’indirizzo indicato sul sistema ALI.
2) Violazione di Legge ed eccesso di potere: mancata correlazione tra preavviso di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale e provvedimento impugnato. Violazione diritto difesa. Difetto di motivazione.
Il ricorrente deduce la carenza di correlazione tra il preavviso di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale consegnato brevi manu il 12.9.2024, peraltro redatto in lingua italiana, e il provvedimento di rigetto avversato, che avrebbe dovuto notiziarlo circa il rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato e della eventuale revoca del concesso nulla osta al lavoro stagionale.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di Motivazione. Nullità del rigetto per mancato esame delle osservazioni procedimentali. Violazione di Legge con riferimento all’art. 10 bis della Legge n. 241/90.
Il ricorrente contesta l’omessa disamina delle deduzioni presentate il 22.9.2024 a seguito del preavviso del 12.9.2024 nel provvedimento finale, nel quale si affermerebbe peraltro erroneamente che il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione.
4) Nullità del provvedimento di rigetto per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 241/90.
Viene dedotto vizio di motivazione in quanto l’amministrazione non avrebbe approfondito le problematiche ritenute ostative ed esternate sia nel preavviso di rigetto sia nel provvedimento finale confutando cioè le controdeduzioni del privato istante.
5) Nullità del provvedimento di rigetto per violazione di legge con riferimento all’ art. 7 legge n. 241/1990, all’art. 10 bis della legge n. 241/90. Diritto del lavoratore ad ottenere il permesso soggiorno convertito.
Il ricorrente contesta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale e del procedimento di diniego dell’istanza di conversione.
Sotto altro aspetto, viene contestato che il suo diritto alla conversione del permesso di soggiorno non possa trovare negazione per fatto ascrivibile al datore di lavoro, in ragione della disposizione di cui all’art. 22 comma 11, D.Lgs. n. 286 del 1998, applicabile per analogia al caso di specie.
6) Violazione di legge. Eccesso di potere. Assenza di istruttoria. Insussistenza degli elementi fattuali idonei al rigetto della conversione del permesso di soggiorno.
L’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione che le contestazioni sollevate al datore di lavoro TO GO atterrebbero all’assunzione di altro lavoratore, rispetto a cui, per mero errore materiale nella trasmissione dell’UNILAV, veniva indicato quale termine ultimo del rapporto lavorativo il 30.10.2021 anziché il 31.12.2021 e, dunque, non la persona del ricorrente.
Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il predetto TO GO risulta avere sanato la posizione del lavoratore, come da documentazione allegata, mediante il pagamento delle sanzioni comminate e la regolarizzazione del rapporto lavorativo.
7) Violazione di legge in relazione all’ art. 5, comma 5, ed all’art. 22 comma 9 del d.lgs. n. 286/1998 in combinato disposto con l’art. 24 comma 10 del d.lgs. n. 286/1998, Eccesso di potere. Assenza di istruttoria.
L’Amministrazione non avrebbe considerato i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero esposti nel motivo precedente, esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione dell’istanza
2- In data 17.1.2025 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, depositando memoria di stile.
3- Alla camera di consiglio del 22.1.2025, con ordinanza n. 21 pubblicata il 23.1.2025 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
4- In vista della trattazione del merito, il 31.10.2025 l’amministrazione resistente ha depositato memoria.
5- All’udienza pubblica del 5.11.2025 parte ricorrente ha rilevato che il riesame ordinato dal T.A.R. non è stato completato e ha eccepito la tardività della memoria da ultimo depositata dall’amministrazione.
Dopo la discussione di rito, la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
6- Preliminarmente va disposto lo stralcio della memoria depositata dall’amministrazione resistente il 31.10.2025, in quanto evidentemente tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a.
7- Nel merito, il ricorso -i cui motivi possono essere scrutinati congiuntamente- è fondato per quanto di seguito esposto, ritenendo il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
8- Nello specifico, assume rilievo preponderante il terzo motivo di ricorso, attinente l’omesso esame delle controdeduzioni trasmesse dal ricorrente con conseguente carenza motivazionale del provvedimento impugnato sul punto.
8.1- Sul punto, dalle allegazioni depositate dal ricorrente il 2.1.2025 e non confutate dall’amministrazione resistente, si evince che:
i.a ) l’atto impugnato si riferisce alla pratica “P-RC/L/Q/2023/104184”, ossia alla domanda presentata in data 4.12.2023 da El UD RI ed essa richiama il preavviso di rigetto datato 13.8.2024 (all. 1);
i.b ) a prescindere da eventuali vizi nella notifica telematica, detto preavviso di rigetto risulta comunque consegnato brevi manu il 12.9.2024, come da attestazione sottoscritta dal funzionario a margine dello stesso (all. 3);
i.c ) risulta che il ricorrente abbia presentato osservazioni il 12.9.2024, con invio andato a buon fine (all. 26);
i.d ) non di meno, il provvedimento, che risulta comunicato il 3.10.2024 (all. 2) e dunque successivo al deposito delle osservazioni, afferma che il richiedente non avrebbe prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica.
8.2- In sostanza, l’errore circa la mancata presentazioni di osservazioni, che, di necessità, comporta l’omessa considerazione delle stesse, determina un vizio istruttorio idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento adottato, atteso che ciò ha impedito un’adeguata istruttoria e la necessaria valutazione delle stesse, di cui tener conto nel provvedimento finale.
9- L’esito delle altre censure – sommariamente delibato di seguito e comunque da rigettare o assorbire a seconda dei casi– non muta l’esito del ricorso.
9.1- In particolare, il primo motivo è privo di sostanziale rilevanza per la dirimente considerazione che la successiva comunicazione brevi manu del preavviso di rigetto, cui ha fatto seguito la produzione di controdeduzioni, rende priva di alcuna rilevanza la doglianza formulata al riguardo.
9.2- Il secondo motivo è privo di fondamento nel senso che -posta l’irrilevanza della connessione tra rigetto dell’istanza della istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato e la revoca del nulla osta al lavoro stagionale- non si vede la ragione per cui l’amministrazione avrebbe dovuto notiziare, nel contesto del procedimento oggetto di controversia, gli esiti dell’ulteriore procedimento, peraltro non valorizzati in termini ostativi all’adozione del provvedimento oggetto di controversia.
Peraltro, la redazione in lingua italiana degli atti procedimentali non ha impedito al ricorrente di svolgere le proprie difese sia in sede partecipativa nell’ambito del procedimento che in sede processuale.
9.3- Il quarto motivo è da ritenersi logicamente assorbito dal terzo, dipendendo la non compiutezza della motivazione dall’errore in cui è incorsa l’amministrazione in ordine all’assenza di controdeduzioni da parte ricorrente.
9.4- Il quinto motivo, con il quale viene contestata l’omissione della comunicazione di avvio [a] del procedimento di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale e [b] del procedimento di diniego dell’istanza di conversione è sostanzialmente irrilevante a motivo, con riferimento al primo, dall’irrilevanza dello stesso nell’economia nell’odierno procedimento e, quanto al secondo, del raggiungimento dello scopo.
Quanto poi all’erronea considerazione dell’estraneità del ricorrente ad eventuali omissioni previdenziali del rapporto di lavoro -pur dovendosi precisare che i debiti previdenziali del datore di lavoro che non riguardano il lavoratore istante sono inidonei a far desumere la fittizietà del rapporto di lavoro (sul punto, v. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 5.4.2024, n.94)- il Collegio ritiene la doglianza assorbita dal terzo motivo di ricorso, attenendo la stessa a considerazioni riferite dal ricorrente in sede procedimentale ed erroneamente considerate non pervenute all’amministrazione e dunque non esaminate.
9.6- Da ultimo, anche il sesto e settimo motivo sono logicamente assorbiti dal terzo, per come già esposto (v. sopra, § 9.3).
10- In conclusione, il ricorso va accolto con conseguenziale annullamento del provvedimento impugnato, impregiudicata la riedizione del potere.
11- Le complessive circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali. Sussistono i presupposti per l’ammissione definitiva di parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera della Commissione n. 26/2025 del 7.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota del 3.10.2024 del Prefetto di Reggio Calabria, Sportello Unico per l’Immigrazione, pratica n. P-RC/L/Q/2023/104184, notificata il 3.10.2024, con la quale è stata rigettata l'istanza P-RC/L/Q/2023/104184 di conversione a lavoro subordinato presentata in data 4.12.2023.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
IC LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC LI | NA TI |
IL SEGRETARIO