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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5211 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. MAZZOLA MICHELA e dell'avv.to ABBATE
MICHELE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 C.F._2
nio dell'avv. VACCARO DARIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 3/7/2023, della sentenza non definitiva n. 3240/2023, con la quale è stata pronunciata la separa- zione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate.
Vanno, a questo punto, esaminate le domande di addebito reci- procamente formulate dalle parti.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri co- niugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabili- tà della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia sta- ta la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesi- stesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere ab- bia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto con-
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to delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Su- prema Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti del marito che, dedito all'uso di bevande alcoliche, avrebbe inevitabilmente alterato l'equilibrio familiare.
Nella prospettazione offerta, dunque, lo stato di alterazione psi- co-fisica del marito, dovuto all'assunzione di alcol protratta nel tempo, avrebbe minato l'armonia familiare, generando nella ricor- rente un costante senso di paura ed angoscia.
Invero, nel caso in esame, la ricorrente, pur imputando l'origine della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti del resistente,
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non ha fornito prova di tali circostanze
Al contrario, gli accertamenti disposti mediante il nel pro- CP_2
cedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni hanno escluso la dipendenza prospettata (vedi relazione del del 13 otto- CP_2
bre 2022, in atti).
Allo stesso modo, non vi è prova che le condotte della Pt_2
[..
, così come allegato dal abbiano determinato la crisi co- CP_1
niugale, essendosi per lo più verificate in un momento in cui la con- vivenza era già divenuta intollerabile.
Del resto, dalle relazione dei Servizi incaricati emergono vissuti di rabbia per la separazione in corso, l'assenza di una progettualità condivisa e di una comunicazione funzionale tra le parti che rendo- no, ad oggi, difficile individuare la genesi della crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di addebito reciprocamente proposte non appaiono meritevoli di accoglimento.
❖❖❖
Passando alla domanda di affidamento dei figli minori PE
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_2
29 ottobre 2012) e (nata a [...] il [...]), ritiene il Per_3
Tribunale di confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i ge- nitori con domicilio prevalente presso la madre, come disposto con l'ordinanza presidenziale del 22 gennaio 2023.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento
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ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, sebbene parte ricorrente in un primo momento ab- bia chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, poi rinunciando alla domanda, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Come emerge dalla relazione del Consultorio familiare incarica- to, al riguardo, dopo un iniziale periodo di difficoltà, all'esito del percorso intrapreso il ha iniziato ad incontrare con regola- CP_1
rità i figli e e da ottobre 2023 anche il figlio Per_2 Per_3 Per_4
[.
con il quale è stato ripreso un dialogo (vedi relazione del Consulto- rio del 21 novembre 2023, in atti).
Da ultimo, con relazione del 15 ottobre 2024, il Consultorio ha riferito che il nucleo familiare ha ripristinato un nuovo equilibrio re- lazionale funzionale alla crescita dei figli e sufficienti capacità di proseguire autonomamente (vedi relazione del Consultorio del 15 otto- bre 2024, in atti).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo accordi libera-
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mente presi che tengano conto della volontà dei figli e degli impe- gni di studio e ludico ricreativi dei medesimi.
In caso di disaccordo, il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli con le modalità stabilite con l'ordinanza presidenziale del 22 gennaio 2023.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di ammonimento della ricorrente, reiterata dal resistente, tanto più che il presunto comportamento ostruzionistico addebitatole non trova riscontro nelle relazioni dei Servizi incaricati.
Dalle relazioni emerge, infatti, nel tempo, una collaborazione della ricorrere nel far riprendere i rapporti tra il figlio ed il PE
padre e una più fattiva collaborazione per facilitare un riavvicina- mento tra gli stessi.
Si legge in particolare, nella relazione del Consultorio incarica- to: “Durante il percorso degli interventi individuali e dei colloqui congiun- ti con la coppia genitoriale, pur manifestando difficoltà alla ripresa di un sano dialogo per l'irruzione dei vissuti di rabbia reciprocamente manifesta- ta, la coppia è riuscita progressivamente a spostare il focus dell'attenzione sui bisogni dei minori e di quelli di ritrovando la comunione di PE
intenti educativi che hanno consentito, in breve, alla sig.ra una Parte_1
più fattiva collaborazione per facilitare il riavvicinamento di al PE
padre. La stessa ha seguito le indicazioni degli operatori e la riflessione cri- tica avviata con l'intervento promuovendo la partecipazione del minore stesso all'intervento e mettendo in campo strategie rivelatesi efficaci al riavvicinamento con il padre (…). (vedi relazione del Consultorio cit., in
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atti).
❖❖❖
Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio prevalente dei figli minori presso la madre, l'assegnazione in favore della me- desima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Villabate via Ariosto n. 6, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti figli dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli minori avanzata da parte ricorrente, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sani- tario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna pre- disposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo,
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di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Invero, il svolge attività di operaio presso l'azienda CP_1
municipalizzata AMAP di Palermo e ha documento i redditi perce- piti.
Lo stesso percepisce mensilmente ,in media, un reddito netto di
€ 1.250,00- 1.300,00, tenuto conto dei pignoramenti in atto e della cessione del quinto.
La resistente, invece, è proprietaria della casa coniugale e non svolge attività lavorativa, dedicandosi prevalentemente all'accudimento dei tre figli.
Ora, nel caso in esame, alla luce della superiori considerazioni, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali allegate dalle parti, degli oneri gravanti sul resistente, nonché dei tempi di per- manenza prevalenti dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere, in conformità a quanto già statuito dalla Corte di Appel- lo in sede di reclamo, l'obbligo a carico del resistente di versare alla
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ricorrente la somma di € 600,00 a titolo di contributo per il mante- nimento dei figli minori della coppia (€ 200,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Appello,
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% cia- scuno.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civi- le sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni-
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mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Nel caso in esame, la ricorrente, pur essendo proprietaria della casa coniugale, non svolge attività lavorativa;
il ricorrente, invece, dipendente dell'AMAP spa ha percepito, per l'anno 2023, redditi lordi per € 29.784,01 come da certificazione unica prodotta.
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situa- zioni economiche tra i coniugi, della durata del matrimonio (cele- brato nel 2006), dell'età della resistente (prossima ai 50 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del la- voro, va confermato a carico del resistente, l'obbligo già previsto con l'ordinanza presidenziale, di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della stes- sa.
Va accolta, altresì, la domanda formulata da parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimen- to da parte del datore di lavoro del resistente, individuato nella
Amap spa.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, il non pun- tuale adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge sepa-
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rato - anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza im- posta - legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l'emanazione dell'ordine di cui all'art. 156 c.c., in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi
(Cass. Sez. 1, n. 1095 del 14/02/1990; Conf. 7303/83).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, parte resistente ha omesso parzialmente il pagamento delle somme dovute, inducendo la ricorrente ad intraprendere azioni esecutive per il recupero coattivo delle somme (vedi doc. prodotta).
Tali circostanze sono sufficienti a far ritenere integrato il pre- supposto del non puntuale ed inesatto adempimento, idoneo a fon- dare legittimi dubbi sulla tempestività ed esattezza dei futuri pa- gamenti.
Invero, il pregresso comportamento del resistente è idoneo a su- scitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimen- to, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di manteni- mento.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della do- manda formulata da parte ricorrente.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, del contegno te- nuto dalle parti, degli esiti del sub -procedimento e del reclamo in- nanzi alla Corte di Appello, in termini di soccombenza reciproca, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra
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le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (nato a PE
Palermo il 22 settembre 2008), (nato a [...] il 29 Per_2
ottobre 2012) e (nata a [...] il [...]), ad en- Per_3
trambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le moda- lità indicate in parte motiva;
• rigetta la richiesta di ammonimento ex art. 709 ter avanzata dal resistente;
• conferma l'assegnazione in favore della ricorrente Parte_3
dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Vil-
[...]
labate via Ariosto n. 6 ;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in CP_1
favore di la somma mensile di € 600,00 a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
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• dichiara il diritto di entrambe le parti di percepire l'assegno uni- co erogato dall' per i minori al 50%; CP_3
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in CP_1
favore di la somma mensile di € 150,00 a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da corri- spondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
• Ordina a AMAP Spa, in persona del Legale Rappresentante p.t., in qualità di soggetto tenuto a versare somme di denaro a Sam- pino Nicolò, nato a Palermo il [...], a [...] volta obbliga- to a versare alla ricorrente l'assegno di mantenimento per se stessa e per i figli minori, di corrispondere direttamente alla ri- corrente , nata a [...] il 27 settembre Parte_1
1975 mensilmente, la somma di euro 750,00 da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 24/07/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5211 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. MAZZOLA MICHELA e dell'avv.to ABBATE
MICHELE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 C.F._2
nio dell'avv. VACCARO DARIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 3/7/2023, della sentenza non definitiva n. 3240/2023, con la quale è stata pronunciata la separa- zione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate.
Vanno, a questo punto, esaminate le domande di addebito reci- procamente formulate dalle parti.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri co- niugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabili- tà della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia sta- ta la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesi- stesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere ab- bia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto con-
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to delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Su- prema Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti del marito che, dedito all'uso di bevande alcoliche, avrebbe inevitabilmente alterato l'equilibrio familiare.
Nella prospettazione offerta, dunque, lo stato di alterazione psi- co-fisica del marito, dovuto all'assunzione di alcol protratta nel tempo, avrebbe minato l'armonia familiare, generando nella ricor- rente un costante senso di paura ed angoscia.
Invero, nel caso in esame, la ricorrente, pur imputando l'origine della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti del resistente,
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non ha fornito prova di tali circostanze
Al contrario, gli accertamenti disposti mediante il nel pro- CP_2
cedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni hanno escluso la dipendenza prospettata (vedi relazione del del 13 otto- CP_2
bre 2022, in atti).
Allo stesso modo, non vi è prova che le condotte della Pt_2
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, così come allegato dal abbiano determinato la crisi co- CP_1
niugale, essendosi per lo più verificate in un momento in cui la con- vivenza era già divenuta intollerabile.
Del resto, dalle relazione dei Servizi incaricati emergono vissuti di rabbia per la separazione in corso, l'assenza di una progettualità condivisa e di una comunicazione funzionale tra le parti che rendo- no, ad oggi, difficile individuare la genesi della crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di addebito reciprocamente proposte non appaiono meritevoli di accoglimento.
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Passando alla domanda di affidamento dei figli minori PE
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_2
29 ottobre 2012) e (nata a [...] il [...]), ritiene il Per_3
Tribunale di confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i ge- nitori con domicilio prevalente presso la madre, come disposto con l'ordinanza presidenziale del 22 gennaio 2023.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento
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ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, sebbene parte ricorrente in un primo momento ab- bia chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, poi rinunciando alla domanda, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Come emerge dalla relazione del Consultorio familiare incarica- to, al riguardo, dopo un iniziale periodo di difficoltà, all'esito del percorso intrapreso il ha iniziato ad incontrare con regola- CP_1
rità i figli e e da ottobre 2023 anche il figlio Per_2 Per_3 Per_4
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con il quale è stato ripreso un dialogo (vedi relazione del Consulto- rio del 21 novembre 2023, in atti).
Da ultimo, con relazione del 15 ottobre 2024, il Consultorio ha riferito che il nucleo familiare ha ripristinato un nuovo equilibrio re- lazionale funzionale alla crescita dei figli e sufficienti capacità di proseguire autonomamente (vedi relazione del Consultorio del 15 otto- bre 2024, in atti).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo accordi libera-
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mente presi che tengano conto della volontà dei figli e degli impe- gni di studio e ludico ricreativi dei medesimi.
In caso di disaccordo, il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli con le modalità stabilite con l'ordinanza presidenziale del 22 gennaio 2023.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di ammonimento della ricorrente, reiterata dal resistente, tanto più che il presunto comportamento ostruzionistico addebitatole non trova riscontro nelle relazioni dei Servizi incaricati.
Dalle relazioni emerge, infatti, nel tempo, una collaborazione della ricorrere nel far riprendere i rapporti tra il figlio ed il PE
padre e una più fattiva collaborazione per facilitare un riavvicina- mento tra gli stessi.
Si legge in particolare, nella relazione del Consultorio incarica- to: “Durante il percorso degli interventi individuali e dei colloqui congiun- ti con la coppia genitoriale, pur manifestando difficoltà alla ripresa di un sano dialogo per l'irruzione dei vissuti di rabbia reciprocamente manifesta- ta, la coppia è riuscita progressivamente a spostare il focus dell'attenzione sui bisogni dei minori e di quelli di ritrovando la comunione di PE
intenti educativi che hanno consentito, in breve, alla sig.ra una Parte_1
più fattiva collaborazione per facilitare il riavvicinamento di al PE
padre. La stessa ha seguito le indicazioni degli operatori e la riflessione cri- tica avviata con l'intervento promuovendo la partecipazione del minore stesso all'intervento e mettendo in campo strategie rivelatesi efficaci al riavvicinamento con il padre (…). (vedi relazione del Consultorio cit., in
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atti).
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Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio prevalente dei figli minori presso la madre, l'assegnazione in favore della me- desima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Villabate via Ariosto n. 6, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti figli dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli minori avanzata da parte ricorrente, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sani- tario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna pre- disposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo,
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di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Invero, il svolge attività di operaio presso l'azienda CP_1
municipalizzata AMAP di Palermo e ha documento i redditi perce- piti.
Lo stesso percepisce mensilmente ,in media, un reddito netto di
€ 1.250,00- 1.300,00, tenuto conto dei pignoramenti in atto e della cessione del quinto.
La resistente, invece, è proprietaria della casa coniugale e non svolge attività lavorativa, dedicandosi prevalentemente all'accudimento dei tre figli.
Ora, nel caso in esame, alla luce della superiori considerazioni, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali allegate dalle parti, degli oneri gravanti sul resistente, nonché dei tempi di per- manenza prevalenti dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere, in conformità a quanto già statuito dalla Corte di Appel- lo in sede di reclamo, l'obbligo a carico del resistente di versare alla
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ricorrente la somma di € 600,00 a titolo di contributo per il mante- nimento dei figli minori della coppia (€ 200,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Appello,
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% cia- scuno.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civi- le sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni-
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mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Nel caso in esame, la ricorrente, pur essendo proprietaria della casa coniugale, non svolge attività lavorativa;
il ricorrente, invece, dipendente dell'AMAP spa ha percepito, per l'anno 2023, redditi lordi per € 29.784,01 come da certificazione unica prodotta.
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situa- zioni economiche tra i coniugi, della durata del matrimonio (cele- brato nel 2006), dell'età della resistente (prossima ai 50 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del la- voro, va confermato a carico del resistente, l'obbligo già previsto con l'ordinanza presidenziale, di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della stes- sa.
Va accolta, altresì, la domanda formulata da parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimen- to da parte del datore di lavoro del resistente, individuato nella
Amap spa.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, il non pun- tuale adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge sepa-
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rato - anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza im- posta - legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l'emanazione dell'ordine di cui all'art. 156 c.c., in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi
(Cass. Sez. 1, n. 1095 del 14/02/1990; Conf. 7303/83).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, parte resistente ha omesso parzialmente il pagamento delle somme dovute, inducendo la ricorrente ad intraprendere azioni esecutive per il recupero coattivo delle somme (vedi doc. prodotta).
Tali circostanze sono sufficienti a far ritenere integrato il pre- supposto del non puntuale ed inesatto adempimento, idoneo a fon- dare legittimi dubbi sulla tempestività ed esattezza dei futuri pa- gamenti.
Invero, il pregresso comportamento del resistente è idoneo a su- scitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimen- to, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di manteni- mento.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della do- manda formulata da parte ricorrente.
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Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, del contegno te- nuto dalle parti, degli esiti del sub -procedimento e del reclamo in- nanzi alla Corte di Appello, in termini di soccombenza reciproca, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra
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le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte resistente;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (nato a PE
Palermo il 22 settembre 2008), (nato a [...] il 29 Per_2
ottobre 2012) e (nata a [...] il [...]), ad en- Per_3
trambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le moda- lità indicate in parte motiva;
• rigetta la richiesta di ammonimento ex art. 709 ter avanzata dal resistente;
• conferma l'assegnazione in favore della ricorrente Parte_3
dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Vil-
[...]
labate via Ariosto n. 6 ;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in CP_1
favore di la somma mensile di € 600,00 a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
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• dichiara il diritto di entrambe le parti di percepire l'assegno uni- co erogato dall' per i minori al 50%; CP_3
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in CP_1
favore di la somma mensile di € 150,00 a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da corri- spondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
• Ordina a AMAP Spa, in persona del Legale Rappresentante p.t., in qualità di soggetto tenuto a versare somme di denaro a Sam- pino Nicolò, nato a Palermo il [...], a [...] volta obbliga- to a versare alla ricorrente l'assegno di mantenimento per se stessa e per i figli minori, di corrispondere direttamente alla ri- corrente , nata a [...] il 27 settembre Parte_1
1975 mensilmente, la somma di euro 750,00 da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 24/07/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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