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1 gennaio 2013
1 gennaio 2013
Art. 5. Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile 1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 .
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ».
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ».
Commentari • 10
- 1. Consiglio dei ministri: sistema bancario e investimentiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015 · 2.9159787
Giurisprudenza • 19
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1015Provvedimento: […] 5.8. Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado ha motivato la sua richiesta di attribuzione del nome -OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS-, -OMISSIS-che è stato assegnato alla nascita, in quanto nella domanda non aveva chiesto un prenome diverso da quello risultante dagli atti dello stato civile, bensì un prenome che alla medesima era stato imposto alla nascita e che risultava dagli atti dello stato civile fino a dieci anni prima, avendo l'articolo 5 della legge n. 219 del 2012 previsto che “nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall' ufficiale di stato civile e dell'attuale anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”.Leggi di più...
- art. 89 DPR 396/2000·
- art. 2 Cost.·
- art. 7 Carta diritti fondamentali UE·
- identità personale·
- istruttoria amministrativa·
- art. 8 CEDU·
- discrezionalità amministrativa·
- cambio nome·
- interesse legittimo·
- diritto al nome·
- compensazione spese legali·
- difetto di motivazione