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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/08/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1401/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PARENTINI ESMERALDA;
− Domicilio: VIA SCRIVIA 10 58100 GROSSETO presso lo studio dell'Avv. Esmeralda Parentini
PARTE CONVENUTA
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CARDELLI NANNI FRANCESCA
− Domicilio: VIA CALLEGHERIE 27 40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. Francesca Cardelli Nanni
Decisa a Bologna il 16/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“in via preliminare, autorizzare l'opponente a chiamare in causa in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
in via principale, revocare e comunque dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4712/2023 del 14.11.2023 R.G. n. 14721/2023, notificato in data 11.12.2023, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza, in parte, dei presupposti pretesa azionata in via monitoria, rideterminare l'importo dovuto dall'opponente all'opposta riducendolo nella misura che risulterà in corso di causa, al fine
1 di ricondurlo agli effettivi consumi: in ogni caso, per le denegata e non creduta ipotesi di conferma in tutto o in parte del DI opposto o della pretesa con esso azionata, accertata e dichiarata l'erroneità delle misurazioni eseugite, condannare a manlevare Controparte_3 l'opponente per ogni danno o somma che la stessa fosse costretta a pagare”
Parte Convenuta:
“- Nel merito e in via principale, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata - per i motivi tutti esposti in narrativa – l'opposizione proposta dalla società C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in EL EL IA (GR), cap 58033, Via del Fattorone n.1 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4712/2023 opposto;
- condannare
[...]
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in EL EL IA (GR), cap 58033, Via del Fattorone n.
1 - per i motivi tutti esposti in narrativa - al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4712/2023 con cui il Tribunale di Bologna le Parte_1 ha ingiunto di pagare a euro 37.723,16 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce il difetto di prova del credito e di non aver ricevuto le prestazioni.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto 19 maggio 2017; Co
2) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo dell'energia elettrica somministrati nei POD n. IT001E00229279, n. IT001E42989120, n. IT00IE42989121.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) il titolo della pretesa (il contratto) è stato documentato e, inoltre la stessa parte opponente ammette di essere titolare dei “POD n. IT001E00229279 relativo alla cava di proprietà della e sita in Loc. La Bella Santa Fiora;
POD n. Parte_1 IT001E42989120 per i locali ad uso ufficio della stessa società posti Parte_1
2 in Via Dei Mille n. 20 EL EL IA;
POD n. IT00IE42989121 per l'impianto di calcestruzzo ubicato in Via Dei Mille n. 20 EL EL IA”; Co 2) premesso che la difesa di si fonda sulla cessazione dell'attività estrattiva a partire dal 2019, a fronte di un'autorizzazione fino al 21 dicembre 2021 (le fatture azionate in monitorio sono antecedenti a questa data), i capitoli di prova formulati da parte opponente (onerata sul punto) non sono in grado di dimostrare, neppure in via inferenziale, che i POD non fossero operativi (tenuto conto che ciò che rileva è la titolarità formale, non chi abbia in concreto fruito della somministrazione), né tanto meno da essi emergerebbero i presupposti di un consumo anomalo, tale da innescare l'onere probatorio per parte opposta sul corretto funzionamento del contatore.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in euro 6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1401/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PARENTINI ESMERALDA;
− Domicilio: VIA SCRIVIA 10 58100 GROSSETO presso lo studio dell'Avv. Esmeralda Parentini
PARTE CONVENUTA
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CARDELLI NANNI FRANCESCA
− Domicilio: VIA CALLEGHERIE 27 40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. Francesca Cardelli Nanni
Decisa a Bologna il 16/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“in via preliminare, autorizzare l'opponente a chiamare in causa in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
in via principale, revocare e comunque dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4712/2023 del 14.11.2023 R.G. n. 14721/2023, notificato in data 11.12.2023, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza, in parte, dei presupposti pretesa azionata in via monitoria, rideterminare l'importo dovuto dall'opponente all'opposta riducendolo nella misura che risulterà in corso di causa, al fine
1 di ricondurlo agli effettivi consumi: in ogni caso, per le denegata e non creduta ipotesi di conferma in tutto o in parte del DI opposto o della pretesa con esso azionata, accertata e dichiarata l'erroneità delle misurazioni eseugite, condannare a manlevare Controparte_3 l'opponente per ogni danno o somma che la stessa fosse costretta a pagare”
Parte Convenuta:
“- Nel merito e in via principale, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata - per i motivi tutti esposti in narrativa – l'opposizione proposta dalla società C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in EL EL IA (GR), cap 58033, Via del Fattorone n.1 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4712/2023 opposto;
- condannare
[...]
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in EL EL IA (GR), cap 58033, Via del Fattorone n.
1 - per i motivi tutti esposti in narrativa - al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4712/2023 con cui il Tribunale di Bologna le Parte_1 ha ingiunto di pagare a euro 37.723,16 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce il difetto di prova del credito e di non aver ricevuto le prestazioni.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto 19 maggio 2017; Co
2) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo dell'energia elettrica somministrati nei POD n. IT001E00229279, n. IT001E42989120, n. IT00IE42989121.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) il titolo della pretesa (il contratto) è stato documentato e, inoltre la stessa parte opponente ammette di essere titolare dei “POD n. IT001E00229279 relativo alla cava di proprietà della e sita in Loc. La Bella Santa Fiora;
POD n. Parte_1 IT001E42989120 per i locali ad uso ufficio della stessa società posti Parte_1
2 in Via Dei Mille n. 20 EL EL IA;
POD n. IT00IE42989121 per l'impianto di calcestruzzo ubicato in Via Dei Mille n. 20 EL EL IA”; Co 2) premesso che la difesa di si fonda sulla cessazione dell'attività estrattiva a partire dal 2019, a fronte di un'autorizzazione fino al 21 dicembre 2021 (le fatture azionate in monitorio sono antecedenti a questa data), i capitoli di prova formulati da parte opponente (onerata sul punto) non sono in grado di dimostrare, neppure in via inferenziale, che i POD non fossero operativi (tenuto conto che ciò che rileva è la titolarità formale, non chi abbia in concreto fruito della somministrazione), né tanto meno da essi emergerebbero i presupposti di un consumo anomalo, tale da innescare l'onere probatorio per parte opposta sul corretto funzionamento del contatore.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in euro 6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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