Art. 11.
Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 e' comprensivo della tredicesima mensilita'.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei comuni secondo e terzo dell' articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilita'.
Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 e' comprensivo della tredicesima mensilita'.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei comuni secondo e terzo dell' articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilita'.