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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 589/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COFANELLI MASSIMILIANO ATTORE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale CONCLUSIONI: all'udienza del i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “come da atto di citazione insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella memoria ex art 183 comma 2 c.p.c.” per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la al fine le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_2 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e per le causali di cui in narrativa, accertato e dichiarato l'inadempimento della pars convenuta, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla pars attrice e qui quantificati nella somma di € 20.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di miglior giustizia e così come risultante all'esito del giudizio ed anche in via equitativa. Vittoria di spese e compensi professionali”. In fatto esponeva: che esso attore era titolare dello studio legale avente sede in Parte_1 Co Macerata, Galleria del Commercio n. 10 con utenza telefonica contradd l numero fisso Con 0733/230140 e n. fax 0733/234225; che durante i primi mesi dell'anno 2020 la , per il tramite del consulente , proponeva ad esso attore l'attivazione del servizio “ omunica Entry” e Controparte_3 la conseguente sostituzione degli 8 apparecchi telefonici presenti nello studio legale;
che esso attore aderiva alla proposta senza gli venisse consegnata copia del contratto;
che sin dal momento dell'attivazione del servizio, si verificavano “una serie di disservizi, reiterate interruzioni di linea vocale e rete e, in generale, una difficoltà a ricevere ed effettuare chiamate e/o navigare su rete internet”; che il servizio non era inadeguato per le dimensioni (190 mq) e la struttura in cui era ubicato lo Studio Legale, siccome accertato nell'estate del 2020 dal Con consulente che, de facto, tutti gli apparecchi telefonici avevano un'antennina singola Persona_1 pagina 1 di 5 ma la base Dect era ubicata esclusivamente presso la stanza occupata da esso attore, con la conseguenza che il segnale o non arrivava nelle altre stanze o arrivava in via differita ed a distanza di tempo;
che esso Con attore aveva denunciato invano i servizi;
che gli interventi del personale della a seguito di reclami non erano stati risolutivi, ragione per la quale esso attore aveva receduto dal contratto e rispristinato la linea tradizionale nel mese di settembre del 2020; che in data 11 dicembre 2021 esso aveva aderito al pacchetto
“Tim Comunica Trunking”, funzionante tramite LAN, attivato nel mese di aprile del 2021; che l'inadempimento imputabile alla convenuta consisteva “nel malfunzionamento degli apparecchi telefonici installati, nel malfunzionamento della linea fissa voce e della linea dati rete, nella interruzione della linea con impossibilità per la clientela di contattare il proprio legale, nella applicazioni di condizioni diverse da quelle prospettate, nella mancata risoluzione delle problematiche nonostante i reclami azionati e nell'addebito in fattura di costi per servizi inadeguati e/o non goduti”; che Co esso attore aveva pagato tutte le fatture emesse della e riconnesse all'acquisto ed attivazione del pacchetto “Tim Comunica Entry” nonostante i disagi ed i disservizi patiti per un totale di € 3.088,05, oltre ad aver sostenuto i successivi costi per l'attivazione del nuovo servizio “Tim Comunica Trunking” per ulteriori € 249,00; che esso attore aveva diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari ai costi fatturati Con dalla;
che, inoltre, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, da ultimo modificato con delibera 347/18/CONS, prevedeva all'art. 6 ed in caso di malfunzionamento del servizio un indennizzo pari ad € 6,00 per ogni giorno di interruzione e pari ad € 3,00 per ogni giorno di malfunzionamento;
che ai sensi dell'art. 13 se l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza di affari, come nel caso in esame, gli importi sono applicati in misura pari al doppio;
che, pertanto, considerato l'intero periodo temporale di disservizio (aprile 2020 - marzo 2021), l'indennizzo non poteva essere inferiore alla somma di € 2.000,00, prendendo come parametro di riferimento la base di € 6,00 giornalieri per il numero dei giorni, quasi un anno, di malfunzionamento;
che esso attore aveva altresì diritto al risarcimento del anno da perdita di chance conseguenti alla perdita di occasioni di lavoro, nonchè al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 15.000; che a nulla era valso il tentativo di conciliazione esperito dinanzi al corecom. Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva di essersi attivata a fronte di reclami correttamente inoltrati dall'attore e di aver aderito alla comunicazione di recesso con esonero di costi non avendo appurato la circostanza della assenza di servizio;
quindi, contestava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Diritto La domanda è fondata nei limiti che seguono. Preliminarmente in punto di diritto, giova premettere che, in tema di onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (v. per tutte Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). La giurisprudenza ha poi chiarito, in ipotesi assimilabili al caso di specie, che l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi pagina 2 di 5 allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione (v. la recente Cass. civile 2024 n. 4197, che richiama Cass. 2020 n. 3996). Sul piano giuridico, la responsabilità dell'operatore telefonico per inadempimento contrattuale è disciplinata dagli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., i quali impongono al debitore professionale l'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. In presenza di un contratto di somministrazione di servizi – quale quello oggetto di causa – l'obbligo principale gravante sull'operatore è quello di assicurare la regolare, tempestiva e continuativa erogazione del servizio pattuito. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione ritardata della prestazione, l'utente danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, mentre incombe sull'operatore la prova della non imputabilità dell'inadempimento stesso, secondo la regola generale dettata dall'art. 1218 c.c. Nella specie è pacifica, in quanto non specificatamente contestata, la circostanza che la l'attore abbia stipulato con la convenuta un contratto riconducibile alla somministrazione, avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici, secondo la formula “TIM Comunica Entry” e che il servizio sia stato installato in data 27.05.2020. L'attore ha allegato a fondamento della domanda risarcitoria l'inidoneità del servizio proposto dalla convenuta avuto riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche strutturali dello studio. A tal fine ha dedotto che gli otto apparecchi telefonici collocati all'interno dello studio legale avevano un'antennina singola ma la base Dect era ubicata esclusivamente presso la stanza principale, occupata da esso attore, con la conseguenza che il segnale o non arrivava nelle altre stanze o arrivava in via differita ed a distanza di tempo. Ha altresì allegato la interruzione della linea con impossibilità per la clientela di contattare il proprio legale. La espletata prova orale ha consentito di accertare la inidoneità del servizio espletato rispetto alle caratteristiche strutturali dello studio legale ed il conseguente malfunzionamento del servizio di telefonia e di connessione a internet (v. verbale di udienza del 28.02.2024 dichiarazioni rese dal consulente
[...]
Persona_2 La convenuta sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha allegato né tanto meno dimostrato che inadempimento non vi sia stato ovvero che non fosse ad essa imputabile. Nel caso di specie, dalla espletata istruttoria è emerso che il disservizio si è protratto dal mese di giugno
– data di attivazione del servizio sino al 18.09.2020 quando è stata ripristinata la linea tradizionale. E', infatti, pacifico che a seguito del recesso comunicato dall'attore sia stato ripristinato il servizio tradizionale di telefonia nel mese di settembre e che nel mese di dicembre sia stato stipulato un nuovo contratto, attivato nel marzo del 2021 e che da settembre 2020 a marzo 2021 il servizio di telefonia abbia funzionato correttamente. La domanda risarcitoria, avente ad oggetto la ripetizione delle somme corrisposte nel periodo giugno- settembre 2020 per il servizio TIM Comunica Entry, non può trovare accoglimento atteso che non vi è prova della interruzione completa del servizio nel periodo in questione. Diversamente opinando, infatti, verrebbe riconosciuta la ripetizione di somme riferibili a periodi nei quali la prestazione risulti adempiuta, ovvero non risulti documentalmente esclusa e si finirebbe per riconoscere un indebito arricchimento, in violazione del principio di corrispettività che regola i contratti a prestazioni sinallagmatiche. Quanto al preteso danno patrimoniale da perdita di chance, parte attrice ha dedotto genericamente un pregiudizio derivante dall'asserito isolamento commerciale e operativo patito in conseguenza del prolungato disservizio, sostenendo che i disservizi ascritti alla convenuta avrebbe compromesso i rapporti con la clientela. Tuttavia, tali allegazioni risultano del tutto prive del necessario supporto probatorio, tanto in ordine all'an della pretesa quanto in relazione al quantum.
pagina 3 di 5 Nello specifico, non è stata prodotta in atti alcuna documentazione contabile, fiscale o bancaria idonea a dimostrare la concreta incidenza economica del disservizio sull'attività d'impresa, né sono stati offerti riscontri oggettivi in ordine alla perdita di occasioni contrattuali, alla riduzione del fatturato, o al sostenimento di costi aggiuntivi. Le prove orali dedotte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni non risultano ammissibili, in quanto formulate in termini del tutto generici, privi di riferimento temporale specifico, riferibili ad episodi sporadici e soggettivi, non idonei a fornire prova del danno patrimoniale nel suo necessario presupposto costitutivo, ovvero l'esistenza di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, non presunto. Come noto, la prova del danno patrimoniale deve riguardare l'esistenza del danno (an) prima ancora che la sua quantificazione (quantum), e non può essere oggetto di presunzione sulla sola base della durata del disservizio (in tal senso Sentenza Corte di Cassazione n. 27609/2019). Quanto, infine, al danno non patrimoniale, l'attore deduce che la prolungata indisponibilità del servizio di telefonia fissa e connettività internet avrebbe determinato una lesione di diritti della personalità, arrecando un pregiudizio alla propria immagine, alla dignità imprenditoriale e alla sfera relazionale, in ragione del carattere personale dell'attività svolta. Tuttavia, tali deduzioni si presentano formulate in termini meramente assertivi, prive di specificità e non supportate da alcun elemento oggettivo idoneo a confermarne la fondatezza, neppure sul piano presuntivo. Sul punto, merita di essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile in ambito contrattuale solo in presenza di una lesione effettiva di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, ha affermato in modo inequivoco che «il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali». Nella medesima pronuncia si evidenzia che l'impedimento all'uso del telefono, anche fisso, non incide sulla dignità o libertà della persona, né comprime la libertà di comunicazione costituzionalmente tutelata, posto che l'utente può comunque servirsi di strumenti alternativi, con eventuale ristoro patrimoniale delle maggiori spese sopportate. Né l'attore ha allegato o dimostrato che il disservizio abbia determinato una menomazione concreta e specifica della propria integrità psico-fisica, identità personale o vita di relazione, così da giustificare la risarcibilità del pregiudizio ai sensi dell'art. 2059 c.c..
invece accoglimento la domanda di pagamento dell'indennizzo entro i limiti che seguono. Pt_2 prospettato dall'attore, il malfunzionamento del servizio internet e della linea fissa si è verificato in un periodo compreso tra il 4.06.2020 ed il 18.09.2020 e, quindi in un periodo di 106 giorni. Sicché, avuto riguardo alla natura professionale dell'attività svolta, deve applicarsi il combinato disposto degli artt. 13 e 6, II comma, del regolamento allegato alla delibera n. 347/18/CONS, così dovendosi riconoscere l'importo di € 6,00 per ogni giorno. Ne deriva, pertanto, il complessivo importo pari ad € 636,00 (€ 6 x 106= 636,00), oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2020 al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 636,00 (€ 6 x 106= 636,00), oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2020 al saldo;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 662,00 pagina 4 di 5 per compenso, oltre rimborso delle spese vive (contributo unificato e iscrizione a ruolo) rimborso spese generali (15%), i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge Macerata, 14 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 589/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COFANELLI MASSIMILIANO ATTORE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale CONCLUSIONI: all'udienza del i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “come da atto di citazione insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella memoria ex art 183 comma 2 c.p.c.” per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la al fine le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_2 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e per le causali di cui in narrativa, accertato e dichiarato l'inadempimento della pars convenuta, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla pars attrice e qui quantificati nella somma di € 20.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di miglior giustizia e così come risultante all'esito del giudizio ed anche in via equitativa. Vittoria di spese e compensi professionali”. In fatto esponeva: che esso attore era titolare dello studio legale avente sede in Parte_1 Co Macerata, Galleria del Commercio n. 10 con utenza telefonica contradd l numero fisso Con 0733/230140 e n. fax 0733/234225; che durante i primi mesi dell'anno 2020 la , per il tramite del consulente , proponeva ad esso attore l'attivazione del servizio “ omunica Entry” e Controparte_3 la conseguente sostituzione degli 8 apparecchi telefonici presenti nello studio legale;
che esso attore aderiva alla proposta senza gli venisse consegnata copia del contratto;
che sin dal momento dell'attivazione del servizio, si verificavano “una serie di disservizi, reiterate interruzioni di linea vocale e rete e, in generale, una difficoltà a ricevere ed effettuare chiamate e/o navigare su rete internet”; che il servizio non era inadeguato per le dimensioni (190 mq) e la struttura in cui era ubicato lo Studio Legale, siccome accertato nell'estate del 2020 dal Con consulente che, de facto, tutti gli apparecchi telefonici avevano un'antennina singola Persona_1 pagina 1 di 5 ma la base Dect era ubicata esclusivamente presso la stanza occupata da esso attore, con la conseguenza che il segnale o non arrivava nelle altre stanze o arrivava in via differita ed a distanza di tempo;
che esso Con attore aveva denunciato invano i servizi;
che gli interventi del personale della a seguito di reclami non erano stati risolutivi, ragione per la quale esso attore aveva receduto dal contratto e rispristinato la linea tradizionale nel mese di settembre del 2020; che in data 11 dicembre 2021 esso aveva aderito al pacchetto
“Tim Comunica Trunking”, funzionante tramite LAN, attivato nel mese di aprile del 2021; che l'inadempimento imputabile alla convenuta consisteva “nel malfunzionamento degli apparecchi telefonici installati, nel malfunzionamento della linea fissa voce e della linea dati rete, nella interruzione della linea con impossibilità per la clientela di contattare il proprio legale, nella applicazioni di condizioni diverse da quelle prospettate, nella mancata risoluzione delle problematiche nonostante i reclami azionati e nell'addebito in fattura di costi per servizi inadeguati e/o non goduti”; che Co esso attore aveva pagato tutte le fatture emesse della e riconnesse all'acquisto ed attivazione del pacchetto “Tim Comunica Entry” nonostante i disagi ed i disservizi patiti per un totale di € 3.088,05, oltre ad aver sostenuto i successivi costi per l'attivazione del nuovo servizio “Tim Comunica Trunking” per ulteriori € 249,00; che esso attore aveva diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari ai costi fatturati Con dalla;
che, inoltre, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, da ultimo modificato con delibera 347/18/CONS, prevedeva all'art. 6 ed in caso di malfunzionamento del servizio un indennizzo pari ad € 6,00 per ogni giorno di interruzione e pari ad € 3,00 per ogni giorno di malfunzionamento;
che ai sensi dell'art. 13 se l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza di affari, come nel caso in esame, gli importi sono applicati in misura pari al doppio;
che, pertanto, considerato l'intero periodo temporale di disservizio (aprile 2020 - marzo 2021), l'indennizzo non poteva essere inferiore alla somma di € 2.000,00, prendendo come parametro di riferimento la base di € 6,00 giornalieri per il numero dei giorni, quasi un anno, di malfunzionamento;
che esso attore aveva altresì diritto al risarcimento del anno da perdita di chance conseguenti alla perdita di occasioni di lavoro, nonchè al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 15.000; che a nulla era valso il tentativo di conciliazione esperito dinanzi al corecom. Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva di essersi attivata a fronte di reclami correttamente inoltrati dall'attore e di aver aderito alla comunicazione di recesso con esonero di costi non avendo appurato la circostanza della assenza di servizio;
quindi, contestava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Diritto La domanda è fondata nei limiti che seguono. Preliminarmente in punto di diritto, giova premettere che, in tema di onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (v. per tutte Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). La giurisprudenza ha poi chiarito, in ipotesi assimilabili al caso di specie, che l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi pagina 2 di 5 allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione (v. la recente Cass. civile 2024 n. 4197, che richiama Cass. 2020 n. 3996). Sul piano giuridico, la responsabilità dell'operatore telefonico per inadempimento contrattuale è disciplinata dagli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., i quali impongono al debitore professionale l'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. In presenza di un contratto di somministrazione di servizi – quale quello oggetto di causa – l'obbligo principale gravante sull'operatore è quello di assicurare la regolare, tempestiva e continuativa erogazione del servizio pattuito. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione ritardata della prestazione, l'utente danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, mentre incombe sull'operatore la prova della non imputabilità dell'inadempimento stesso, secondo la regola generale dettata dall'art. 1218 c.c. Nella specie è pacifica, in quanto non specificatamente contestata, la circostanza che la l'attore abbia stipulato con la convenuta un contratto riconducibile alla somministrazione, avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici, secondo la formula “TIM Comunica Entry” e che il servizio sia stato installato in data 27.05.2020. L'attore ha allegato a fondamento della domanda risarcitoria l'inidoneità del servizio proposto dalla convenuta avuto riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche strutturali dello studio. A tal fine ha dedotto che gli otto apparecchi telefonici collocati all'interno dello studio legale avevano un'antennina singola ma la base Dect era ubicata esclusivamente presso la stanza principale, occupata da esso attore, con la conseguenza che il segnale o non arrivava nelle altre stanze o arrivava in via differita ed a distanza di tempo. Ha altresì allegato la interruzione della linea con impossibilità per la clientela di contattare il proprio legale. La espletata prova orale ha consentito di accertare la inidoneità del servizio espletato rispetto alle caratteristiche strutturali dello studio legale ed il conseguente malfunzionamento del servizio di telefonia e di connessione a internet (v. verbale di udienza del 28.02.2024 dichiarazioni rese dal consulente
[...]
Persona_2 La convenuta sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha allegato né tanto meno dimostrato che inadempimento non vi sia stato ovvero che non fosse ad essa imputabile. Nel caso di specie, dalla espletata istruttoria è emerso che il disservizio si è protratto dal mese di giugno
– data di attivazione del servizio sino al 18.09.2020 quando è stata ripristinata la linea tradizionale. E', infatti, pacifico che a seguito del recesso comunicato dall'attore sia stato ripristinato il servizio tradizionale di telefonia nel mese di settembre e che nel mese di dicembre sia stato stipulato un nuovo contratto, attivato nel marzo del 2021 e che da settembre 2020 a marzo 2021 il servizio di telefonia abbia funzionato correttamente. La domanda risarcitoria, avente ad oggetto la ripetizione delle somme corrisposte nel periodo giugno- settembre 2020 per il servizio TIM Comunica Entry, non può trovare accoglimento atteso che non vi è prova della interruzione completa del servizio nel periodo in questione. Diversamente opinando, infatti, verrebbe riconosciuta la ripetizione di somme riferibili a periodi nei quali la prestazione risulti adempiuta, ovvero non risulti documentalmente esclusa e si finirebbe per riconoscere un indebito arricchimento, in violazione del principio di corrispettività che regola i contratti a prestazioni sinallagmatiche. Quanto al preteso danno patrimoniale da perdita di chance, parte attrice ha dedotto genericamente un pregiudizio derivante dall'asserito isolamento commerciale e operativo patito in conseguenza del prolungato disservizio, sostenendo che i disservizi ascritti alla convenuta avrebbe compromesso i rapporti con la clientela. Tuttavia, tali allegazioni risultano del tutto prive del necessario supporto probatorio, tanto in ordine all'an della pretesa quanto in relazione al quantum.
pagina 3 di 5 Nello specifico, non è stata prodotta in atti alcuna documentazione contabile, fiscale o bancaria idonea a dimostrare la concreta incidenza economica del disservizio sull'attività d'impresa, né sono stati offerti riscontri oggettivi in ordine alla perdita di occasioni contrattuali, alla riduzione del fatturato, o al sostenimento di costi aggiuntivi. Le prove orali dedotte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni non risultano ammissibili, in quanto formulate in termini del tutto generici, privi di riferimento temporale specifico, riferibili ad episodi sporadici e soggettivi, non idonei a fornire prova del danno patrimoniale nel suo necessario presupposto costitutivo, ovvero l'esistenza di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, non presunto. Come noto, la prova del danno patrimoniale deve riguardare l'esistenza del danno (an) prima ancora che la sua quantificazione (quantum), e non può essere oggetto di presunzione sulla sola base della durata del disservizio (in tal senso Sentenza Corte di Cassazione n. 27609/2019). Quanto, infine, al danno non patrimoniale, l'attore deduce che la prolungata indisponibilità del servizio di telefonia fissa e connettività internet avrebbe determinato una lesione di diritti della personalità, arrecando un pregiudizio alla propria immagine, alla dignità imprenditoriale e alla sfera relazionale, in ragione del carattere personale dell'attività svolta. Tuttavia, tali deduzioni si presentano formulate in termini meramente assertivi, prive di specificità e non supportate da alcun elemento oggettivo idoneo a confermarne la fondatezza, neppure sul piano presuntivo. Sul punto, merita di essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile in ambito contrattuale solo in presenza di una lesione effettiva di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, ha affermato in modo inequivoco che «il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali». Nella medesima pronuncia si evidenzia che l'impedimento all'uso del telefono, anche fisso, non incide sulla dignità o libertà della persona, né comprime la libertà di comunicazione costituzionalmente tutelata, posto che l'utente può comunque servirsi di strumenti alternativi, con eventuale ristoro patrimoniale delle maggiori spese sopportate. Né l'attore ha allegato o dimostrato che il disservizio abbia determinato una menomazione concreta e specifica della propria integrità psico-fisica, identità personale o vita di relazione, così da giustificare la risarcibilità del pregiudizio ai sensi dell'art. 2059 c.c..
invece accoglimento la domanda di pagamento dell'indennizzo entro i limiti che seguono. Pt_2 prospettato dall'attore, il malfunzionamento del servizio internet e della linea fissa si è verificato in un periodo compreso tra il 4.06.2020 ed il 18.09.2020 e, quindi in un periodo di 106 giorni. Sicché, avuto riguardo alla natura professionale dell'attività svolta, deve applicarsi il combinato disposto degli artt. 13 e 6, II comma, del regolamento allegato alla delibera n. 347/18/CONS, così dovendosi riconoscere l'importo di € 6,00 per ogni giorno. Ne deriva, pertanto, il complessivo importo pari ad € 636,00 (€ 6 x 106= 636,00), oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2020 al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 636,00 (€ 6 x 106= 636,00), oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2020 al saldo;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 662,00 pagina 4 di 5 per compenso, oltre rimborso delle spese vive (contributo unificato e iscrizione a ruolo) rimborso spese generali (15%), i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge Macerata, 14 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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