CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Pasquale CRISTIANO - Presidente
Dr. Michele VIDETTA - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello n.238/2017 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Valentina Bonomi
Appellante
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Calogero Ariosto
Appellata nonchè
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Vista Controparte_2 P.IVA_3
Appellata , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Appellati contumaci decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 01.03.2002 la azienda agricola di Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la
[...] Controparte_7
di (di seguito anche solo ) deducendo:
[...] CP_1 CP_8
di aver acquistato, nel luglio 1999, n.245 ovini di razza comisana e precisamente: 50 capi dall'allevamento del signor 51 capi dall'allevamento del sig. CP_3
83 capi dall'allevamento del signor 61 capi Controparte_4 CP_5
dall'allevamento del signor CP_6
che all'atto dell'acquisto i 245 ovini furono dichiarati indenni da brucellosi con formale certificazione sanitaria, accompagnatoria dei capi, rilasciata dai veterinari della CP_8
[...]
che giunti nell'azienda nella serata del 7.7.1999, gli ovini acquistati furono Pt_1 sistemati in apposito recinto separato con rete metallica dall'ovile in cui stanziavano gli altri capi di bestiame dell'azienda;
che il giorno successivo il servizio veterinario dell'Ausl 5 di Montalbano effettuava controllo sanitario, mediante prelievi dai capi dell'azienda, partendo proprio dagli Pt_2
ultimi animali arrivati i quali risultavano, 59 di essi, positivi alla brucellosi;
che dalle matricole dei capi si accertava che dei 59 Capi malati 20 provenivano dall'allevamento 24 da 11 da , 4 da CP_3 Persona_1 Controparte_5
; CP_6
che a seguito di tale riscontrata positività alla brucellosi il sindaco di Tursi disponeva l'isolamento e il sequestro degli animali infetti;
il divieto di destinare al consumo il latte e i suoi derivati;
la macellazione, nei 30 giorni successivi, degli animali riconosciuti infetti;
la disinfettazione dei locali e delle attrezzature utilizzate;
l'inutilizzo per 60 giorni dei pascoli su cui avevano insistito detti animali;
_______________
pag. 2 che il 27 agosto 1999, dopo la macellazione dei 59 capi certificati infetti, veniva tuttavia riscontrata l'ulteriore positività di altri 64 capi, tutti provenienti dagli allevamenti siciliani;
che in seguito al propagarsi della brucellosi, e sino a tutto il 01.08.2000, si erano succedute ordinanze sindacali di abbattimento dei capi che avevano infine interessato complessivi 1473 capi e dell'azienda; Pt_2 Pt_3
che nel contempo l'azienda aveva comunicato quanto avvenuto all' Pt_4 [...]
della Sicilia il quale, con nota del 7.12.1999, affermava che” alla Controparte_9
data del 7 luglio 99 i predetti allevamenti non potevano essere considerati ufficialmente indenni e ciò in quanto il calendario degli interventi effettuati nel tempo dallo stesso servizio veterinario pubblico non rispondevano alle prescrizioni della vigente normativa”;
con successiva nota del 16.03.2000, infine, lo stesso ispettorato affermava che “alla data di spedizione degli animali con destinazione Matera, 7 luglio 1999, gli allevamenti non potevano essere considerati ufficialmente indenni e quindi non potevano movimentare gli animali”.
Per tutto quanto riferito l'attrice denunciava la responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 cc della convenuta per aver omesso di vigilare sulla condizione Pt_5
sanitaria del bestiame e per aver indebitamente attestato come indenni da malattia i capi invece portatori della brucellosi.
I danni conseguiti da tale illegittimo comportamento, proseguiva l'attrice, erano consistiti nella perdita, per distruzione e macellazione, di tutte le scorte vive;
nella perdita del bestiame ovino acquistato;
nella mancata vendita del latte nel periodo da luglio 1999 a luglio
2000; nei maggiori oneri sostenuti per la stabulazione fissa rispetto al tipo di allevamento preesistente, di tipo brado o semi brado;
nei maggiori oneri per l'alimentazione nel periodo di stabulazione fissa con mangimi concentrati in sostituzione del pascolamento;
nei maggiori oneri per i più frequenti e necessari i controlli sanitari;
nei prelievi di sangue dagli ovini ai fini della verifica dello stato di salute;
nel disbrigo delle pratiche relative all'abbattimento; nel vuoto sanitario subito per due annate agrarie, con perdita del reddito di impresa;
nella perdita dell'avviamento commerciale per essere l'azienda stata ritenuta infetta.
Il tutto per complessivi euro 1.002.923,08 di cui chiedeva il risarcimento a carico della di . Controparte_7 CP_1
_______________
pag. 3 2. Si costituiva quest'ultima eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore di quello di Caltanissetta;
nel merito respingeva ogni responsabilità in capo ai propri veterinari rappresentando al contrario una condotta colposa dell'azienda agricola per non avere posto in adeguato isolamento i capi acquistati dalla
Sicilia; sosteneva altresì l'impossibilità di evincere la corrispondenza tra gli animali introdotti in allevamento e quelli acquistati negli allevamenti siciliani;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3. Veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti dei venditori e della
[...]
, compagnia che garantiva la r.c. dell' convenuta, Controparte_10 Controparte_1
la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dei rapporti assicurato-assicuratore, nonchè la non operatività della polizza assicurativa in caso di comportamento doloso e penalmente rilevante dei dipendenti dell'azienda assicurata.
Nel merito contestava all'attrice di non aver attivato idoneo isolamento dei capi siciliani e concludeva per il rigetto della domanda. Parte 4. In seguito a cessazione delle della Regione Sicilia la causa veniva interrotta e poi riassunta nei confronti della di . Controparte_1 CP_1
Esaurita poi l'istruttoria, articolatasi nella produzione di documenti e nell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'azienda agricola attrice, con sentenza numero
764/2016 del 9.5.2016 il tribunale di Matera rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e l'intera domanda compensando le spese di lite, così motivando la propria decisione “ nel merito si rileva che dalla documentazione agli atti di parte attrice in particolare dell'ispettorato regionale veterinario della Regione Siciliana, emergono controlli non a norma sul bestiame acquistate dall'attrice. Pur stando così le cose, lo stato di salute dei capi, dalla documentazione veterinaria agli atti, risulta negativo alla brucellosi al momento dell'acquisto. Rientrando i predetti certificati nella categoria di atti pubblici di fede privilegiata, aventi rilevanza giuridica esterna, consegue la mancata dimostrazione della denunciata malattia al momento dell'acquisto”.
5. Ha proposto appello l' affidando le proprie ragioni ad un Parte_1
CP_1 unico motivo di gravame così rubricato ”Violazione di legge. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla prova della brucellosi al momento dell'acquisto.
6. Si è costituita la rilevando Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli articoli 348 e 342 cpc e nel merito contestando nuovamente che l'attrice avesse posto in essere alcun concreto ed effettivo isolamento dei capi poi rivelatisi infetti ed abbattuti, avendo la stessa appellante
_______________
pag. 4 affermato che i nuovi capi erano isolati dagli altri da una semplice recinzione metallica, inidonea come tale, ad evitare la trasmissione della malattia.
7. Si costituiva infine la compagnia di assicurazioni nel frattempo, da
[...]
e poi , divenuta - Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 prima con il patrocinio dell'Avv. Alberto Lucchese e poi con quello dell'Avv. Ferdinando
Vista - che poi mutava denominazione in HDI Italia spa ed infine veniva incorporata in
[...]
, contestando il motivo di gravame proposto chiedendone il rigetto e, nei Controparte_2 rapporti con l'assicurato, ribadiva l'eccezione di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti della Compagnia.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia degli appellati CP_3
e i quali, benchè regolarmente evocati Controparte_4 Controparte_5 CP_6
in giudizio, non si sono costituiti.
9. L'appello, sicuramente ammissibile in quanto redatto e proposto in conformità ai criteri indicati dagli artt.342 e 348 cpc, che non prevedono, ai fini della ammissibilità del gravame, alcun progetto di sentenza alternativa, è tuttavia infondato nel merito.
È necessario evidenziare, come rilevato dalla difesa di parte appellante, che l'azione proposta non è un'azione di risarcimento danni derivante dai vizi della cosa venduta avanzata dall'appellata acquirente nei confronti dei venditori, rimasti contumaci;
bensì un'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 c.c., proposta nei confronti della , responsabile, secondo la prospettazione della Controparte_1
parte attrice, di aver rilasciato certificazioni errate per negligenza, imprudenza ed imperizia,
a causa delle quali si sarebbe determinato l'evento dannoso.
Orbene, sostiene parte appellante, nell'unico motivo di gravame proposto, che il Giudice di primo grado, limitandosi a richiamare, ai fini del rigetto della domanda, la fede privilegiata dei certificati sanitari provenienti dall' di non avrebbe Controparte_1 CP_1 correttamente individuato che “il thema probandum non era mirato ad accertare la falsità materiale o ideologica di tale documentazione, bensì sottoporre al vaglio dell'autorità giudicante le condotte illecite dell'appellata”, nonchè “accertare se quei certificati fossero stati rilasciati o meno secondo scienza e coscienza medico-veterinaria dagli operatori della
AUSL di Caltanissetta, ovvero se, come è stato dimostrato, fossero stati la risultante gravi negligenze, imprudenze, imperizie o violazioni di legge e regolamenti”.
_______________
pag. 5 Deve tuttavia evidenziarsi che compito dell' non era quello di verificare se Controparte_1
i singoli capi oggetto della compravendita fossero o meno affetti da brucellosi al momento della vendita, attività che, per la verità, avrebbe prudentemente dovuto esser effettuata dalla stessa parte attrice, bensì quello di eseguire controlli, periodici e a campione, nei vari allevamenti, fra i quali anche quelli dei singoli venditori, onde attestarne la indennità dalla brucellosi, ovviamente con riferimento al momento in cui vengono fatte le analisi e le verifiche.
L'esattezza dell'affermazione della indennità dalla brucellosi dell'allevamento sottoposto al periodico controllo, contenuta nella documentazione che viene rilasciata dalla
[...]
all'esito dei controlli, deve dunque esser rapportata al momento della verifica, e CP_1
con riferimento esclusivamente ai capi presenti o verificabili (per età) al momento della esecuzione dei controlli medesimi, con la conseguenza, considerato anche il tempo minimo di incubazione della malattia di cui trattasi (da 1 settimana a 6 mesi) e l'età minima dei capi sui quali eseguire i controlli (6 mesi), che l'attestazione di indennità da brucellosi dell'allevamento controllato da parte della , ha una efficacia e valenza Controparte_1 limitata nel tempo, decorso il quale non può più farvisi affidamento, tant'è che i regolamenti sanitari prevedono, per l'appunto, controlli semestrali.
Tenendo in considerazione quanto sopra e passando ad esaminare la documentazione prodotta da parte appellante e precisamente gli allegati modelli denominati “dichiarazione di provenienza degli animali” relativi all'allevamento di all.2, fol.12, fasc. Controparte_4
I grado di parte attrice;
all'allevamento di all.3, fol.13; all'allevamento di CP_3
: all.4; fol.14 e fol.14/1 e all'allevamento di : all.5, fol.15 e Controparte_5 CP_6
15/1, si evidenzia:
che le prime due attestazioni (cfr. all.2 e 3) sono state rilasciate, a , in data CP_1
07.07.1999, cioè il giorno antecedente a quello dell'arrivo dei capi presso l'azienda e del primo prelievo di verifica fatto dal servizio veterinario della Pt_1 Pt_6
Montalbano Jonico, mentre le altre due attestazioni risultano sempre esser state rilasciate in , ma in data 09/07/1999 (cfr. all.4 e 5), ovvero quando i capi CP_1 venduti già si trovavano presso l'appellante ed i prelievi all'arrivo per i controlli sanitati erano già stati effettuati;
che le corrispondenti attestazioni sanitarie delle prime due dichiarazioni (all.2 e 3), relative agli allevamenti dei nella parte dei detti modelli la cui compilazione è CP_3
Part di pertinenza della he le rilascia, provenivano dalla della Regione Sicilia Pt_7
e non dalla alla quale sono invece riconducibili le successive due attestazioni, CP_8
_______________
pag. 6 relative agli allevamenti e e che non può esservi ipotesi di coincidenza CP_5 CP_6
dei due soggetti istituzionali, diverse essendo i timbri e le firme apposte sulle attestazioni che ne confermano la differente provenienza;
che in calce alle prime due “dichiarazione di provenienza degli animali” di cui al mod.4, relative agli allevamenti dei (cfr. all.2, fol.12 e all.3, fol.13) nella parte “E” CP_3 relativa a “attestazioni sanitarie” compilata da funzionario della Azienda appellata, si legge: “il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito
FAVOREVOLE in data__/__/____”; non risultando quindi compilata la parte ove indicare la data di attestazione, non può dedursi che fosse stata effettuata una visita agli animali (nella parte superiore della attestazione specificatamente indicati) oggetto dell'acquisto.
Risulta invece compilata e sottoscritta la ulteriore parte prestampata del modulo di attestazione, ove si legge: “attesta che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraelencati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per” si legge, vergato a mano: “Brucellosi”, “12.01.1999” (data relativa al controllo capi) “12.01.1999” (data relativo al controllo allevamento) “Alcuni soggetti non controllati perché alla data del 12/01/1999 sotto età”.
Tali attestazioni, come già detto, sono datate 07/07/1999, recano un timbro visibile, ma non leggibile e la firma, anch'essa non identificabile del “veterinario ufficiale”.
Anche a voler considerare che la provenienza, nonostante la illeggibilità del timbro e della firma, sia della , vi è che tale attestazione non certificava l'assenza di CP_8
brucellosi, al giorno antecedente il trasporto, nei capi venduti, ma solo che all'esito di un controllo eseguito sei mesi prima – peraltro non su tutti - gli animali elencati erano risultati non affetti da brucellosi.
Quanto invece alle attestazioni relative agli allevamenti e (cfr. all.3, CP_5 CP_6
fol.14 e 14/1; all.4 fol.15 e 15/1 ibidem), le stesse non sono state rilasciate dalla Azienda appellata in calce al medesimo mod.4 (cfr. fol.14 e fol.15 bensì su fogli separati, denominati “mod.R”, entrambi datati 09.07.1999 (cfr. all.4, fol.14/1 e all.5, fol.15/1), il che sta a significare che la data (07.07.1999) apposta sui mod.4 era solo riferibile alla parte del mod.4 relativa al trasporto e che pertanto all'arrivo dei capi presso l'azienda dell'appellante non vi era alcuna documentazione sanitaria attestante l'esenzione da brucellosi degli ovini acquistati dalle sopra indicate aziende siciliane.
_______________
pag. 7 Ne deriva quindi, con riferimento ai capi provenienti dagli allevamenti e CP_6 CP_5
che le uniche due attestazioni rilasciate in data 07.07.1999, cioè prima della partenza dei capi acquistati verso la azienda acquirente, provenivano da soggetto diverso dalla CP_8 di , né, si ribadisce, l'appellante ha allegato e dimostrato che la della CP_1 Pt_7 regione Sicilia corrispondeva all' di . Controparte_7 CP_1
Riassumendo:
le certificazioni sanitarie relative agli allevamenti dei sigg.ri e CP_3
non attestavano affatto che i capi oggetto della compravendita, CP_4 specificatamente identificati nella stessa “dichiarazione di provenienza degli animali” attraverso l'indicazione dei rispettivi contrassegni di identificazione, fossero esenti da brucellosi alla data del 07.07.1999, bensì che all'esito del controllo eseguito sei mesi prima, cioè in data 12.01.1999, gli stessi animali ( ma non tutti, perché “alcuni soggetti non controllati perché alla data del 12.01.1999 sotto età”) risultavano esenti da brucellosi.
le attestazioni di indennità da brucellosi relative agli allevamenti degli appellati e non erano state rilasciate prima della partenza degli animali e non CP_5 CP_6 erano in possesso dell'appellante al momento del loro arrivo.
Nessuna delle censure di imprudenza, imperizia, negligenza o violazioni di legge e regolamenti sollevate dall'appellante coglie pertanto nel segno, atteso che dalle uniche due attestazioni rilasciate prima della partenza dei capi venduti si evinceva chiaramente che
(neanche tutti) i capi erano esenti dalla infezione letale poi riscontrata alla data del
12.01.1999 e non già del 7.7.1999.
Ne consegue, in mancanza di assoluta certezza di effettiva esenzione da brucellosi dei capi provenienti dagli allevamenti dei (per esser le attestazioni riferibili a sei mesi prima CP_3
e non a tutti gli animali) e in mancanza di qualsiasi attestazione di esenzione per i capi provenienti dagli allevamenti e che risulta imputabile alla stessa azienda CP_5 CP_6 appellante l'imprudenza di non essersi preventivamente e integralmente accertata delle condizioni sanitarie dei capi acquistati;
di aver fatto trasportare tutti insieme gli animali provenienti dai 4 diversi allevamenti;
di averli ricoverati tutti nello stesso recinto;
di averli separati dagli altri capi già presenti in azienda con una semplice rete metallica, assolutamente inidonea ad evitare contagi di una pericolosa e letale malattia trasmissibile anche per via aerea, dalla data del loro arrivo a quella dell'esito delle prime analisi effettuate in loco.
_______________
pag. 8 A fronte di quanto sopra rappresentato si manifesta del tutto irrilevante, ai fini della attribuzione della responsabilità di quanto lamentato dall'appellante, il contenuto delle comunicazioni dell'ispettorato regionale veterinario siciliano, che peraltro fa riferimento a solo tre allevamenti
(e quindi non a tutti), attestante che alla data di spedizione degli animali con destinazione Matera
“i predetti allevamenti non potevano essere considerati ufficialmente indenni”.
Ne consegue il rigetto del gravame proposto.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte appellante ed a favore di entrambe le parti costituite giacchè “le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel caso in cui la chiamata in causa era necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 6292/19; del 4 marzo 2019)
Le stesse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in riferimento al DM 55/2014,
attuale formulazione;
scaglione di valore: compreso tra 1.000.001,00 e 2.000.000,00, valori minimi, in riferimento all'attività professionale espletata, con esclusione, quindi, per il secondo grado, dell'attività istruttoria che non ha avuto luogo.
11. Il tenore della decisione comporta infine l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.764/2016 Parte_1
emessa dal Tribunale di Matera in data 09.05.2016, così provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Condanna la al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presentate grado di giudizio, in favore di di Controparte_1
, e HDI Italia Spa, liquidate, per ciascuno, in complessivi €.12.033,00, oltre CP_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr. Pasquale Cristiano
_______________
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Pasquale CRISTIANO - Presidente
Dr. Michele VIDETTA - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello n.238/2017 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Valentina Bonomi
Appellante
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Calogero Ariosto
Appellata nonchè
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Vista Controparte_2 P.IVA_3
Appellata , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Appellati contumaci decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 01.03.2002 la azienda agricola di Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la
[...] Controparte_7
di (di seguito anche solo ) deducendo:
[...] CP_1 CP_8
di aver acquistato, nel luglio 1999, n.245 ovini di razza comisana e precisamente: 50 capi dall'allevamento del signor 51 capi dall'allevamento del sig. CP_3
83 capi dall'allevamento del signor 61 capi Controparte_4 CP_5
dall'allevamento del signor CP_6
che all'atto dell'acquisto i 245 ovini furono dichiarati indenni da brucellosi con formale certificazione sanitaria, accompagnatoria dei capi, rilasciata dai veterinari della CP_8
[...]
che giunti nell'azienda nella serata del 7.7.1999, gli ovini acquistati furono Pt_1 sistemati in apposito recinto separato con rete metallica dall'ovile in cui stanziavano gli altri capi di bestiame dell'azienda;
che il giorno successivo il servizio veterinario dell'Ausl 5 di Montalbano effettuava controllo sanitario, mediante prelievi dai capi dell'azienda, partendo proprio dagli Pt_2
ultimi animali arrivati i quali risultavano, 59 di essi, positivi alla brucellosi;
che dalle matricole dei capi si accertava che dei 59 Capi malati 20 provenivano dall'allevamento 24 da 11 da , 4 da CP_3 Persona_1 Controparte_5
; CP_6
che a seguito di tale riscontrata positività alla brucellosi il sindaco di Tursi disponeva l'isolamento e il sequestro degli animali infetti;
il divieto di destinare al consumo il latte e i suoi derivati;
la macellazione, nei 30 giorni successivi, degli animali riconosciuti infetti;
la disinfettazione dei locali e delle attrezzature utilizzate;
l'inutilizzo per 60 giorni dei pascoli su cui avevano insistito detti animali;
_______________
pag. 2 che il 27 agosto 1999, dopo la macellazione dei 59 capi certificati infetti, veniva tuttavia riscontrata l'ulteriore positività di altri 64 capi, tutti provenienti dagli allevamenti siciliani;
che in seguito al propagarsi della brucellosi, e sino a tutto il 01.08.2000, si erano succedute ordinanze sindacali di abbattimento dei capi che avevano infine interessato complessivi 1473 capi e dell'azienda; Pt_2 Pt_3
che nel contempo l'azienda aveva comunicato quanto avvenuto all' Pt_4 [...]
della Sicilia il quale, con nota del 7.12.1999, affermava che” alla Controparte_9
data del 7 luglio 99 i predetti allevamenti non potevano essere considerati ufficialmente indenni e ciò in quanto il calendario degli interventi effettuati nel tempo dallo stesso servizio veterinario pubblico non rispondevano alle prescrizioni della vigente normativa”;
con successiva nota del 16.03.2000, infine, lo stesso ispettorato affermava che “alla data di spedizione degli animali con destinazione Matera, 7 luglio 1999, gli allevamenti non potevano essere considerati ufficialmente indenni e quindi non potevano movimentare gli animali”.
Per tutto quanto riferito l'attrice denunciava la responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 cc della convenuta per aver omesso di vigilare sulla condizione Pt_5
sanitaria del bestiame e per aver indebitamente attestato come indenni da malattia i capi invece portatori della brucellosi.
I danni conseguiti da tale illegittimo comportamento, proseguiva l'attrice, erano consistiti nella perdita, per distruzione e macellazione, di tutte le scorte vive;
nella perdita del bestiame ovino acquistato;
nella mancata vendita del latte nel periodo da luglio 1999 a luglio
2000; nei maggiori oneri sostenuti per la stabulazione fissa rispetto al tipo di allevamento preesistente, di tipo brado o semi brado;
nei maggiori oneri per l'alimentazione nel periodo di stabulazione fissa con mangimi concentrati in sostituzione del pascolamento;
nei maggiori oneri per i più frequenti e necessari i controlli sanitari;
nei prelievi di sangue dagli ovini ai fini della verifica dello stato di salute;
nel disbrigo delle pratiche relative all'abbattimento; nel vuoto sanitario subito per due annate agrarie, con perdita del reddito di impresa;
nella perdita dell'avviamento commerciale per essere l'azienda stata ritenuta infetta.
Il tutto per complessivi euro 1.002.923,08 di cui chiedeva il risarcimento a carico della di . Controparte_7 CP_1
_______________
pag. 3 2. Si costituiva quest'ultima eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore di quello di Caltanissetta;
nel merito respingeva ogni responsabilità in capo ai propri veterinari rappresentando al contrario una condotta colposa dell'azienda agricola per non avere posto in adeguato isolamento i capi acquistati dalla
Sicilia; sosteneva altresì l'impossibilità di evincere la corrispondenza tra gli animali introdotti in allevamento e quelli acquistati negli allevamenti siciliani;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3. Veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti dei venditori e della
[...]
, compagnia che garantiva la r.c. dell' convenuta, Controparte_10 Controparte_1
la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione dei rapporti assicurato-assicuratore, nonchè la non operatività della polizza assicurativa in caso di comportamento doloso e penalmente rilevante dei dipendenti dell'azienda assicurata.
Nel merito contestava all'attrice di non aver attivato idoneo isolamento dei capi siciliani e concludeva per il rigetto della domanda. Parte 4. In seguito a cessazione delle della Regione Sicilia la causa veniva interrotta e poi riassunta nei confronti della di . Controparte_1 CP_1
Esaurita poi l'istruttoria, articolatasi nella produzione di documenti e nell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'azienda agricola attrice, con sentenza numero
764/2016 del 9.5.2016 il tribunale di Matera rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e l'intera domanda compensando le spese di lite, così motivando la propria decisione “ nel merito si rileva che dalla documentazione agli atti di parte attrice in particolare dell'ispettorato regionale veterinario della Regione Siciliana, emergono controlli non a norma sul bestiame acquistate dall'attrice. Pur stando così le cose, lo stato di salute dei capi, dalla documentazione veterinaria agli atti, risulta negativo alla brucellosi al momento dell'acquisto. Rientrando i predetti certificati nella categoria di atti pubblici di fede privilegiata, aventi rilevanza giuridica esterna, consegue la mancata dimostrazione della denunciata malattia al momento dell'acquisto”.
5. Ha proposto appello l' affidando le proprie ragioni ad un Parte_1
CP_1 unico motivo di gravame così rubricato ”Violazione di legge. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla prova della brucellosi al momento dell'acquisto.
6. Si è costituita la rilevando Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli articoli 348 e 342 cpc e nel merito contestando nuovamente che l'attrice avesse posto in essere alcun concreto ed effettivo isolamento dei capi poi rivelatisi infetti ed abbattuti, avendo la stessa appellante
_______________
pag. 4 affermato che i nuovi capi erano isolati dagli altri da una semplice recinzione metallica, inidonea come tale, ad evitare la trasmissione della malattia.
7. Si costituiva infine la compagnia di assicurazioni nel frattempo, da
[...]
e poi , divenuta - Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 prima con il patrocinio dell'Avv. Alberto Lucchese e poi con quello dell'Avv. Ferdinando
Vista - che poi mutava denominazione in HDI Italia spa ed infine veniva incorporata in
[...]
, contestando il motivo di gravame proposto chiedendone il rigetto e, nei Controparte_2 rapporti con l'assicurato, ribadiva l'eccezione di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti della Compagnia.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia degli appellati CP_3
e i quali, benchè regolarmente evocati Controparte_4 Controparte_5 CP_6
in giudizio, non si sono costituiti.
9. L'appello, sicuramente ammissibile in quanto redatto e proposto in conformità ai criteri indicati dagli artt.342 e 348 cpc, che non prevedono, ai fini della ammissibilità del gravame, alcun progetto di sentenza alternativa, è tuttavia infondato nel merito.
È necessario evidenziare, come rilevato dalla difesa di parte appellante, che l'azione proposta non è un'azione di risarcimento danni derivante dai vizi della cosa venduta avanzata dall'appellata acquirente nei confronti dei venditori, rimasti contumaci;
bensì un'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 c.c., proposta nei confronti della , responsabile, secondo la prospettazione della Controparte_1
parte attrice, di aver rilasciato certificazioni errate per negligenza, imprudenza ed imperizia,
a causa delle quali si sarebbe determinato l'evento dannoso.
Orbene, sostiene parte appellante, nell'unico motivo di gravame proposto, che il Giudice di primo grado, limitandosi a richiamare, ai fini del rigetto della domanda, la fede privilegiata dei certificati sanitari provenienti dall' di non avrebbe Controparte_1 CP_1 correttamente individuato che “il thema probandum non era mirato ad accertare la falsità materiale o ideologica di tale documentazione, bensì sottoporre al vaglio dell'autorità giudicante le condotte illecite dell'appellata”, nonchè “accertare se quei certificati fossero stati rilasciati o meno secondo scienza e coscienza medico-veterinaria dagli operatori della
AUSL di Caltanissetta, ovvero se, come è stato dimostrato, fossero stati la risultante gravi negligenze, imprudenze, imperizie o violazioni di legge e regolamenti”.
_______________
pag. 5 Deve tuttavia evidenziarsi che compito dell' non era quello di verificare se Controparte_1
i singoli capi oggetto della compravendita fossero o meno affetti da brucellosi al momento della vendita, attività che, per la verità, avrebbe prudentemente dovuto esser effettuata dalla stessa parte attrice, bensì quello di eseguire controlli, periodici e a campione, nei vari allevamenti, fra i quali anche quelli dei singoli venditori, onde attestarne la indennità dalla brucellosi, ovviamente con riferimento al momento in cui vengono fatte le analisi e le verifiche.
L'esattezza dell'affermazione della indennità dalla brucellosi dell'allevamento sottoposto al periodico controllo, contenuta nella documentazione che viene rilasciata dalla
[...]
all'esito dei controlli, deve dunque esser rapportata al momento della verifica, e CP_1
con riferimento esclusivamente ai capi presenti o verificabili (per età) al momento della esecuzione dei controlli medesimi, con la conseguenza, considerato anche il tempo minimo di incubazione della malattia di cui trattasi (da 1 settimana a 6 mesi) e l'età minima dei capi sui quali eseguire i controlli (6 mesi), che l'attestazione di indennità da brucellosi dell'allevamento controllato da parte della , ha una efficacia e valenza Controparte_1 limitata nel tempo, decorso il quale non può più farvisi affidamento, tant'è che i regolamenti sanitari prevedono, per l'appunto, controlli semestrali.
Tenendo in considerazione quanto sopra e passando ad esaminare la documentazione prodotta da parte appellante e precisamente gli allegati modelli denominati “dichiarazione di provenienza degli animali” relativi all'allevamento di all.2, fol.12, fasc. Controparte_4
I grado di parte attrice;
all'allevamento di all.3, fol.13; all'allevamento di CP_3
: all.4; fol.14 e fol.14/1 e all'allevamento di : all.5, fol.15 e Controparte_5 CP_6
15/1, si evidenzia:
che le prime due attestazioni (cfr. all.2 e 3) sono state rilasciate, a , in data CP_1
07.07.1999, cioè il giorno antecedente a quello dell'arrivo dei capi presso l'azienda e del primo prelievo di verifica fatto dal servizio veterinario della Pt_1 Pt_6
Montalbano Jonico, mentre le altre due attestazioni risultano sempre esser state rilasciate in , ma in data 09/07/1999 (cfr. all.4 e 5), ovvero quando i capi CP_1 venduti già si trovavano presso l'appellante ed i prelievi all'arrivo per i controlli sanitati erano già stati effettuati;
che le corrispondenti attestazioni sanitarie delle prime due dichiarazioni (all.2 e 3), relative agli allevamenti dei nella parte dei detti modelli la cui compilazione è CP_3
Part di pertinenza della he le rilascia, provenivano dalla della Regione Sicilia Pt_7
e non dalla alla quale sono invece riconducibili le successive due attestazioni, CP_8
_______________
pag. 6 relative agli allevamenti e e che non può esservi ipotesi di coincidenza CP_5 CP_6
dei due soggetti istituzionali, diverse essendo i timbri e le firme apposte sulle attestazioni che ne confermano la differente provenienza;
che in calce alle prime due “dichiarazione di provenienza degli animali” di cui al mod.4, relative agli allevamenti dei (cfr. all.2, fol.12 e all.3, fol.13) nella parte “E” CP_3 relativa a “attestazioni sanitarie” compilata da funzionario della Azienda appellata, si legge: “il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito
FAVOREVOLE in data__/__/____”; non risultando quindi compilata la parte ove indicare la data di attestazione, non può dedursi che fosse stata effettuata una visita agli animali (nella parte superiore della attestazione specificatamente indicati) oggetto dell'acquisto.
Risulta invece compilata e sottoscritta la ulteriore parte prestampata del modulo di attestazione, ove si legge: “attesta che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraelencati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per” si legge, vergato a mano: “Brucellosi”, “12.01.1999” (data relativa al controllo capi) “12.01.1999” (data relativo al controllo allevamento) “Alcuni soggetti non controllati perché alla data del 12/01/1999 sotto età”.
Tali attestazioni, come già detto, sono datate 07/07/1999, recano un timbro visibile, ma non leggibile e la firma, anch'essa non identificabile del “veterinario ufficiale”.
Anche a voler considerare che la provenienza, nonostante la illeggibilità del timbro e della firma, sia della , vi è che tale attestazione non certificava l'assenza di CP_8
brucellosi, al giorno antecedente il trasporto, nei capi venduti, ma solo che all'esito di un controllo eseguito sei mesi prima – peraltro non su tutti - gli animali elencati erano risultati non affetti da brucellosi.
Quanto invece alle attestazioni relative agli allevamenti e (cfr. all.3, CP_5 CP_6
fol.14 e 14/1; all.4 fol.15 e 15/1 ibidem), le stesse non sono state rilasciate dalla Azienda appellata in calce al medesimo mod.4 (cfr. fol.14 e fol.15 bensì su fogli separati, denominati “mod.R”, entrambi datati 09.07.1999 (cfr. all.4, fol.14/1 e all.5, fol.15/1), il che sta a significare che la data (07.07.1999) apposta sui mod.4 era solo riferibile alla parte del mod.4 relativa al trasporto e che pertanto all'arrivo dei capi presso l'azienda dell'appellante non vi era alcuna documentazione sanitaria attestante l'esenzione da brucellosi degli ovini acquistati dalle sopra indicate aziende siciliane.
_______________
pag. 7 Ne deriva quindi, con riferimento ai capi provenienti dagli allevamenti e CP_6 CP_5
che le uniche due attestazioni rilasciate in data 07.07.1999, cioè prima della partenza dei capi acquistati verso la azienda acquirente, provenivano da soggetto diverso dalla CP_8 di , né, si ribadisce, l'appellante ha allegato e dimostrato che la della CP_1 Pt_7 regione Sicilia corrispondeva all' di . Controparte_7 CP_1
Riassumendo:
le certificazioni sanitarie relative agli allevamenti dei sigg.ri e CP_3
non attestavano affatto che i capi oggetto della compravendita, CP_4 specificatamente identificati nella stessa “dichiarazione di provenienza degli animali” attraverso l'indicazione dei rispettivi contrassegni di identificazione, fossero esenti da brucellosi alla data del 07.07.1999, bensì che all'esito del controllo eseguito sei mesi prima, cioè in data 12.01.1999, gli stessi animali ( ma non tutti, perché “alcuni soggetti non controllati perché alla data del 12.01.1999 sotto età”) risultavano esenti da brucellosi.
le attestazioni di indennità da brucellosi relative agli allevamenti degli appellati e non erano state rilasciate prima della partenza degli animali e non CP_5 CP_6 erano in possesso dell'appellante al momento del loro arrivo.
Nessuna delle censure di imprudenza, imperizia, negligenza o violazioni di legge e regolamenti sollevate dall'appellante coglie pertanto nel segno, atteso che dalle uniche due attestazioni rilasciate prima della partenza dei capi venduti si evinceva chiaramente che
(neanche tutti) i capi erano esenti dalla infezione letale poi riscontrata alla data del
12.01.1999 e non già del 7.7.1999.
Ne consegue, in mancanza di assoluta certezza di effettiva esenzione da brucellosi dei capi provenienti dagli allevamenti dei (per esser le attestazioni riferibili a sei mesi prima CP_3
e non a tutti gli animali) e in mancanza di qualsiasi attestazione di esenzione per i capi provenienti dagli allevamenti e che risulta imputabile alla stessa azienda CP_5 CP_6 appellante l'imprudenza di non essersi preventivamente e integralmente accertata delle condizioni sanitarie dei capi acquistati;
di aver fatto trasportare tutti insieme gli animali provenienti dai 4 diversi allevamenti;
di averli ricoverati tutti nello stesso recinto;
di averli separati dagli altri capi già presenti in azienda con una semplice rete metallica, assolutamente inidonea ad evitare contagi di una pericolosa e letale malattia trasmissibile anche per via aerea, dalla data del loro arrivo a quella dell'esito delle prime analisi effettuate in loco.
_______________
pag. 8 A fronte di quanto sopra rappresentato si manifesta del tutto irrilevante, ai fini della attribuzione della responsabilità di quanto lamentato dall'appellante, il contenuto delle comunicazioni dell'ispettorato regionale veterinario siciliano, che peraltro fa riferimento a solo tre allevamenti
(e quindi non a tutti), attestante che alla data di spedizione degli animali con destinazione Matera
“i predetti allevamenti non potevano essere considerati ufficialmente indenni”.
Ne consegue il rigetto del gravame proposto.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte appellante ed a favore di entrambe le parti costituite giacchè “le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel caso in cui la chiamata in causa era necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 6292/19; del 4 marzo 2019)
Le stesse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in riferimento al DM 55/2014,
attuale formulazione;
scaglione di valore: compreso tra 1.000.001,00 e 2.000.000,00, valori minimi, in riferimento all'attività professionale espletata, con esclusione, quindi, per il secondo grado, dell'attività istruttoria che non ha avuto luogo.
11. Il tenore della decisione comporta infine l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.764/2016 Parte_1
emessa dal Tribunale di Matera in data 09.05.2016, così provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Condanna la al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presentate grado di giudizio, in favore di di Controparte_1
, e HDI Italia Spa, liquidate, per ciascuno, in complessivi €.12.033,00, oltre CP_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr. Pasquale Cristiano
_______________
pag. 9