Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1956, n. 42
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7 marzo 1956
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249 , sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.
Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sara' valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Entrata in vigore il 7 marzo 1956