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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/10/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 777/2025
Oggi 23 ottobre 2025, alle ore 10:21, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. CUCCHIELLA MARIALBA oggi sostituito dall'Avv. Berardi Sofia Parte_1
Per l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA Controparte_1
L'Avv. Berardi si riporta alle memorie in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
L'Avv. Flamigni si riporta alle note conclusive e chiede il rigetto dell'appello
Entrambi i difensori manifestano la loro volontà di rinunciare alla lettura della sentenza
Il Giudice all'esito della discussione orale della presente lite pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c. che viene qui di seguito riportata
Il Giudice
dott. Antonio Miele
pagina 1 di 11 N. R.G. 777/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 23 ottobre 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 777/2025 tra:
nato a [...] il [...] (CF ), residente in [...] C.F._1 cantoni n. 3 a l'Aquila, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialba Cucchiella (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Sallustio n.7/A a SULMONA (AQ), pec: tgiusta, procura in atti;
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Appellante
CONTRO
, (P.IVA ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni (C.F. ). elettivamente domiciliato presso la sede C.F._3 dell'Ente in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, come da separata procura agli atti del fascicolo CP_1 telematico e deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 31.07.2025, PEC
giusta procura in atti;
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Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 640/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Rimini nel proc. n. 2489/2023 RGAC.
pagina 2 di 11 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 640/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
Rimini nel proc. n. 2489/2023 RGAC, con la quale è stata rigettata la sua domanda di annullamento del verbale di contestazione n. X11582/2023 (n. registro 33145/2023 datato 18.8.2023, notificato dal
[...]
in data 9.9.2023). CP_1
L'appellante ha fatto valere quale primo motivo di gravame la “omessa motivazione della sentenza in riferimento alla lamentata impossibilità di individuare il punto di rilevamento della contestazione. Errata valutazione della documentazione depositata con il ricorso”. Più nel dettaglio, a detta del sig. sarebbe errata la sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui la Dott.ssa Perinetti ha motivato che “quanto al luogo di accertamento va rilevato che nel verbale è chiaramente indicato che il punto in cui è stata scattata la fotografia che prova la violazione contestata, che corrisponde, come è di facile lettura alla via Flaminia n 93 nel Comune di in quanto, dall'esame del materiale CP_1 fotografico in atti, non è possibile individuare il punto della strada in cui è stata commessa la infrazione
“atteso che non c'è alcun elemento che consenta di trovare conferma che il ciclomotore si trovi all'altezza del n. 93”.
L'appellante, a riguardo ha evidenziato che dall'esame del quadro normativo emerge che le infrazioni debbono essere accertate perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo e, nel caso di specie, la sola foto effettuata ritrae il retro del motociclo.
Il sig. ha eccepito quale secondo motivo di gravame “l'omessa motivazione sulla lamentata illegittimità Pt_1 utilizzo apparecchiatura bidirezionale e della eccepita violazione dell'obbligo di visibilità del sistema di rilevamento”. In particolare, il sig. ha dedotto che al fine di poter utilizzare autovelox che consentono di accertare la Pt_1 infrazione in entrambi i sensi di marcia (bidirezionali) serve una apposita autorizzazione del Prefetto, elemento che difetta nel caso in esame e sul quale la Dott.ssa Perinetti non ha motivato. A ulteriore fondamento del secondo motivo di impugnazione, sempre il sig. ha eccepito il fatto che Pt_1
l'apparecchio utilizzato dalla Polizia Municipale fosse nascosto e, quindi, non visibile come a suo dire si evince dalle foto allegate (“dalle foto che si allegano si evince chiaramente che il mezzo della Polizia Municipale e' stato posizionato su altra strada e quindi non e' visibile a chi transita su Via Flaminia, e la segnalazione presente in loco si trova nelle immediate vicinanze dell'autovelox”).
Da ultimo, il sig. ha impugnato la sentenza della Dott.ssa Perinetti, stante “l'omessa motivazione Pt_1 sulla eccepita omessa taratura e mancanza di prova della corretta funzionalita' dell'apparecchio. Omessa pronuncia sulla mancata omologa dell'apparrechio autovelox utilizzato”. Sul punto l'appellante ha contestato la omessa motivazione della pronuncia nella parte in cui il Giudice si è limitato a riferire che l'autovelox era stato sottoposto a controllo periodico, senza però rilevare che nella realtà la taratura è stata effettuata oltre un anno dall'accertamento, con conseguente inattendibilità della misurazione anche alla luce della pronuncia della Consulta con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Inoltre, l'appellante ha precisato che difetta altresì la omologazione pagina 3 di 11 dell'apparecchio utilizzato e da ciò discende la nullità della contestazione in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione 10505/2024 con la quale è stata decretata la invalidità delle sanzioni elevate a mezzo di autovelox non omologato.
Si è costituito in Giudizio il il quale ha contestato quanto ex daverso dedotto, Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
Con riferimento al primo motivo di gravame l'ente ha sottolineato che, dall'esame del materiale allegato, emerge, in maniera chiara, la esatta collocazione dell'autovelox coincidente con quella del luogo in cui è stato commesso l'illecito da parte del sig. (“La Giunta Comunale con deliberazione n. 336 del Pt_1
07.08.2025 ad oggetto: “Atto di indirizzo e di aggiornamento – Impiego di apparecchiature elettroniche collocate in postazioni fisse per l'accertamento delle violazioni in modalità permanente con funzionamento automatico” ha approvato la sostituzione dell'autovelox con l'installazione di una postazione fissa di rilevamento della velocità, senza l'obbligo di contestazione immediata, in entrambi i sensi di marcia in via Flaminia civico n. 93 sul territorio comunale di ). CP_1
Inoltre, in ordine alla questione eccepita da controparte relativa all'accertamento fatto in maniera non perpendicolare, l'ente ha ribadito che ogni operazione è stata eseguita dagli agenti in modalità conforme alle prescrizioni di legge e, in ogni caso, trattandosi di circostanza non proposta in sede di ricorso la stessa è inammissibile.
Con riferimento alle doglianze relative all'utilizzo di apparecchiatura bidirezionale, il CP_1 ha sottolineato che è inconferente al caso di specie l'orientamento della Cassazione citato dal sig.
[...] poiché al momento dell'accertamento erano presenti due agenti accanto alla postazione senza Pt_1 necessità, rendendo tale circostanza superfluo il previo decreto prefettizio. In ordine alle contestazioni relative all'omesso rispetto della disciplina in materia di visibilità e alla conseguente invalidità del verbale di contestazione, l'appellato ha sottolineato che l'accertamento è stato effettuato su strada urbana ove non vige la regola della distanza minima di 1 km tra il segnale recante il limite di velocità e l'apparecchiatura.
Infine, in ordine al terzo motivo di gravame, ossia quello relativo alla omessa taratura della strumentazione utilizzata, il Comune ha evidenziato che la taratura è stata effettata in data 6.12.2022 e l'accertamento della infrazione è stata compiuta il 10.08.2023, ossia entro un lasso di tempo inferiore ad un anno dalla verifica dello strumento. Con riferimento alle deduzioni inerenti alla omessa omologazione dell'autovelox e alla omessa motivazione sul punto della sentenza della Dott.ssa Perinetti, l'appellata ha riferito che detto profilo “è stato introdotto nel giudizio di primo grado dall'opponente con le note conclusive, tanto per conferire un po' di sostanza ad un ricorso debole e solo per questo motivo doveva essere dichiarato inammissibile per tardività”.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno chiesto fissarsi udienza di discussione. All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti è stata pronunciata la presente sentenza.
SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME pagina 4 di 11 Parte appellante ha dedotto che la sentenza impugnata è erronea sia nella parte in cui il Giudice di
Pace non ha annullato il verbale di contestazione nonostante dall'esame della fotografia allegata in atti non si possa desumere il luogo esatto in cui l'asserita infrazione è stata commessa, sia nella parte in cui non è stato ravvisato il mancato rispetto della regola secondo la quale il veicolo deve essere ritratto perpendicolarmente al fine di garantire la certezza dell'accertamento.
Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità del citato motivo di gravame relativa alla omessa presenza di fotografie ritraenti il veicolo perpendicolarmente all'autovelox, in quanto non si tratta di una nuova contestazione ma di una mera esplicitazione del motivo di opposizione già proposto in sede di ricorso. Il sig. infatti, al capo 1 del ricorso introduttivo, aveva già eccepito la Pt_1 nullità del verbale di contestazione in correlazione alla mancata allegazione di documentazione fotografica idonea a ricostruire la esatta dinamica dell'illecito (“Deve preliminarmente osservarsi che la foto scattata dall'autovelox non consente di individuare il punto della strada in cui è stata rilevata l'infrazione ed il senso di marcia, non essendo a tal fine sufficiente quanto riportato sulla foto trattandosi di informazioni inserite dall'operatore su apparecchio che, oltretutto, ha un funzionamento bidirezionale. Trattasi, evidentemente, di circostanza che determina, si per se', la nullità dell'accertamento”).
Fermo il rigetto della eccezione di parte appellata, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo sotteso al caso di specie. A riguardo l'art. 200 codice della strada dispone che, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1 bis, C.d.s., la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1,
C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
La regola generale in materia di contestazione è, quindi, quella della contestazione immediata della violazione, onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa. L'art. 201, comma 1 bis, C.d.s., elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata e nei quali all'interessato è sufficiente la notifica degli estremi della violazione. La norma citata alla lettera f) esclude l'obbligo di contestazione immediata in caso di accertamenti effettuati “con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”. A sua volta l'art. 4 d. l.
121/2002 prevede che “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 pagina 5 di 11 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati (sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2). Al comma 3, la medesima norma prosegue disponendo che: “Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo
45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”.
Dalla sistematica lettura delle norme sopra citate si desume che l'obbligo della contestazione immediata nell'ambito delle infrazioni di cui all'art. 142 c.d.s. è ammissibile alla condizione che la violazione venga ripresa con sistemi fotografici o video che consentano di ricostruire sia la dinamica dei fatti sia i dati di immatricolazione del veicolo.
In ordine alla prova degli illeciti ex art. 142 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto”
(Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 26511 del 14 settembre 2023). Pertanto, il verbale di contestazione assume il rango di prova privilegiata in ordine alla ricostruzione dei fatti ivi accertati, salvo che non venga fornita prova dell'eventuale malfunzionamento del dispositivo.
Quanto al materiale fotografico o video, questo assume prioritariamente la funzione di individuare i dati di immatricolazione del veicolo a mezzo del quale la infrazione è stata commessa e l'eventuale annullamento del verbale, in conseguenza della disamina del citato materiale, può essere disposta in tutti quei casi in cui non si sia in grado di stabilire con certezza il soggetto/il mezzo al quale ascrivere la infrazione (quale è quanto si viene a verificare nel caso in cui siano presenti più veicoli ritratti nella fotografia). Soltanto in tali ipotesi residuali, la documentazione fotografica assume rilevanza anche ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto in modo tale da consentire l'esatta individuazione del soggetto al quale imputare l'illecito.
Ebbene, nel caso di specie sono destituite di fondamento le deduzioni di parte appellante relative alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Dott.ssa Perinetti ha omesso di motivare in ordine al luogo di accertamento della infrazione. Dall'esame del verbale di contestazione, oltre che dalla disamina della fotografia effettuata dallo strumento con il quale l'infrazione stessa è stata accertata, risulta che pagina 6 di 11 l'illecito è stato commesso in Via Flaminia all'altezza del civico 93. Nel verbale di accertamento della infrazione, infatti, si legge “in data 10.08.2023, alle ore 17:31 nel comune di in via Flaminia 93 direzione di CP_1 marcia NORD-SUD il conducente del veicolo targato EX61925 ha commesso le seguenti violazioni” e tale dato è conforme alle indicazioni contenute nel materiale fotografico allegato in atti, ove, nella intestazione in alto, si legge che la infrazione è stata compiuta in Via Flaminia 93 alle ore 17:31:49. Destituite di fondamento sono altresì le deduzioni relative alla presenza di una sola fotografia ritraente dal retro il veicolo di titolarità del sig. e alla assenza di quelle che lo ritraggono perpendicolarmente, poiché, in primo luogo, Pt_1
l'autovelox scatta, di regola, una sola fotografia, che è quella ritraente i dati di immatricolazione del veicolo al quale si riferisce l'illecito e, in secondo luogo, nel caso in esame dalla fotografia non risulta la presenza di ulteriori veicoli ai quali ascrivere la violazione dell'art. 142 c.d.s., escludendo la citata circostanza ogni dubbio in ordine alla individuazione del soggetto al quale imputare l'illecito.
Per le ragioni sopra esposte il primo motivo di gravame deve essere rigettato.
SULL'ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME
Parte appellante ha dedotto che la pronuncia impugnata deve essere riformata, in quanto il Giudice di
Pace ha omesso di motivare sia in ordine alla questione relativa alla illegittimità (mancanza della previa autorizzazione prefettizia) dell'apparecchio utilizzato per accertare la infrazione, sia al difetto di visibilità della postazione.
Parte appellata, al contrario, ha eccepito l'infondatezza del motivo di gravame proposto, stante la superfluità della previa autorizzazione prefettizia determinata dalla presenza degli agenti sul posto al momento dell'accertamento e la piena visibilità dell'autovelox
Costituisce circostanza incontestata che l'accertamento al quale si riferisce il verbale impugnato sia stato effettuato a mezzo di autovelox bidirezionale. Il solo profilo che dovrà pertanto essere esaminato in tale sede è la necessità o meno della previa autorizzazione a mezzo di decreto prefettizio anche nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto alla presenza e sotto il controllo degli agenti.
Sulla citata tematica giova evidenziare che l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 - convertito, con modificazioni, nella l. 10 agosto 2002, n. 168 - conferisce al Prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha precisato che “tale norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, di conseguenza da ciò è dato desumere che se nel decreto prefettizio è invece contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento con contestazione differita degli agenti stradali, intanto potranno ritenersi legittimi, se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada ed in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo della competente pagina 7 di 11 autorità amministrativa” (Cass. civ. sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12309). Infatti, qualora il decreto prefettizio autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox - appositamente omologato e sottoposto a taratura
- lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del d.l. n. 121/2002, diventa, conseguentemente, obbligatorio - in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento della violazione amministrativa in esame - che l'ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti, circa la preventiva segnalazione dell'installazione dell'apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia, anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento (Cass. civ., sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 23726)
I citati principi, tuttavia, operano solo con riferimento alle postazioni fisse o automatiche le quali, quindi, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. Al contrario l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In siffatte ipotesi, infatti, non si rende necessario il previo decreto prefettizio e, di conseguenza, la eventuale assenza non va ad inficiare la legittimità del verbale di contestazione.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, deve escludersi che l'assenza del previo decreto prefettizio all'utilizzo di autovelox bidirezionale incida sulla legittimità del verbale di contestazione, in quanto la infrazione è stata accertata alla presenza degli agenti. Di conseguenza, sebbene la Dott.ssa Perinetti abbia omesso di motivare in ordine alla citata questione, in ogni caso la sua pronuncia
è esente da profili di erroneità sul punto.
Residua da dover essere esaminata l'ulteriore questione fatta valere da parte appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame, ossia quella inerente al difetto di visibilità della postazione utilizzata per effettuare il controllo e alla conseguente erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha così motivato: “la postazione di controllo, come si legge nel verbale con dichiarazione degli agenti accertatori avente valore di fede privilegiata ex art. 2700 cc, e' stata correttamente presegnalata con segnaletica verticale e. pertanto, risulta essere visibile agli utenti della strada”.
In punto di diritto l'art. 142, comma 6 bis C.d.s. prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
In ordine alla interpretazione della norma citata la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale pagina 8 di 11 per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione
(Cassazione civile, sez. II, 07.04.2023, n. 9556). La Cassazione, quindi, ha evidenziato che le espressioni
“preventivamente segnalate” e “ben visibili”, relative alle postazioni di controllo, non costituiscono due sinonimi, ma trattasi di due sintagmi differenti in quanto un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato.
Visto il rinvio che l'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. fa alle fonti secondarie si rende necessaria una previa disamina della relativa disciplina amministrativa. Il Decreto 15 agosto 2007 all'art. 2 prevede che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. Il decreto citato pertanto non esplicita quella che è la distanza minima che deve essere presente tra la segnaletica stradale e il luogo ove viene effettuato l'accertamento ma rinvia al principio dell'adeguato anticipo precisando che la distanza deve essere parametrata allo stato dei luoghi”. Con particolare riferimento alle postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore la Direttiva del 21 luglio 2017
Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 al paragrafo 7.2. prevede che “limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007. L'attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l'infrazione “in avvicinamento” del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al «cartello di preavviso» sia alla «ben visibilità» della postazione. Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il «punto di accertamento» che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale. In tal caso il «puntamento» deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada. In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione”. La disciplina citata, pertanto, estende anche alle postazioni mobili, dette anche temporanee, la normativa di cui all'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. in materia di preventiva segnalazione e visibilità. pagina 9 di 11 Orbene, venendo al caso in esame il solo profilo contestato è quello inerente alla non visibilità della postazione mobile di controllo in quanto, a detta di parte appellante, l'autovelox è stato collocato dietro una postazione fissa (box arancione) senza possibilità di poter essere da lui con anticipo percepita.
Parte appellata, a riguardo, non ha negato che la postazione di controllo sia stata posizionata dietro ad altra strumentazione e ha così dedotto: “l'autovelox in questione, esso viene messo accanto al box arancione perché non vi entra all'interno, per questioni di grandezza: è lo stesso box arancione che rende ben visibile l'apparecchio e, in ogni caso, la segnaletica verticale che impone il limite di velocità deve essere rispettata a prescindere dalla presenza di postazioni di controllo della velocità”. Di conseguenza, a detta del è il box arancione che rende visibile l'autovelox o che CP_1 comunque deve indurre l'utente della strada a rallentare.
Ebbene, dall'esame della fotografia relativa alla postazione mediante la quale l'accertamento è stato effettuato (cfr. doc. 5 ricorso in appello), risulta che l'apparecchiatura è stata collocata dagli agenti dietro ad un box arancione senza possibilità per il sig. di poterla vedere se non successivamente al suo Pt_1 passaggio. Tale posizionamento dell'autovelox, quindi, è contraria al principio di visibilità di cui all'art. 142, comma 6 bis, c.d.s. poiché non permette all'utente di poter moderare la velocità, non potendo percepire la presenza di una postazione di controllo. Destituite di fondamento sono le argomentazioni di parte appellata secondo le quali la visibilità è garantita dalla presenza del box arancione in quanto la visibilità di cui all'art. 142, comma 6 bis, c.d.s. fa riferimento a quella specifica strumentazione a mezzo della quale il controllo viene effettuato. Si precisa altresì che la stessa posizione degli agenti, i quali con il loro veicolo erano fermi sull'altro lato della carreggiata e, comunque, non in prossimità della strumentazione da loro utilizzata, ne esclude la visibilità.
Da quanto dedotto consegue la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento del verbale di contestazione, in quanto erroneamente la Dott.ssa Perinetti ha ritenuto visibile l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.s.
Si precisa che l'accoglimento di tale motivo di gravame rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da pagina 10 di 11 ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01, secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, la non univocità della giurisprudenza sull'interpretazione delle norme citate (art. 142, comma 1 bis lett. f e comma 6 bis, C.d.s.) e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione n. X11582/2023 del 18.8.2023 e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
➢ Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio
Rimini, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 777/2025
Oggi 23 ottobre 2025, alle ore 10:21, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. CUCCHIELLA MARIALBA oggi sostituito dall'Avv. Berardi Sofia Parte_1
Per l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA Controparte_1
L'Avv. Berardi si riporta alle memorie in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
L'Avv. Flamigni si riporta alle note conclusive e chiede il rigetto dell'appello
Entrambi i difensori manifestano la loro volontà di rinunciare alla lettura della sentenza
Il Giudice all'esito della discussione orale della presente lite pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c. che viene qui di seguito riportata
Il Giudice
dott. Antonio Miele
pagina 1 di 11 N. R.G. 777/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 23 ottobre 2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 777/2025 tra:
nato a [...] il [...] (CF ), residente in [...] C.F._1 cantoni n. 3 a l'Aquila, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialba Cucchiella (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Sallustio n.7/A a SULMONA (AQ), pec: tgiusta, procura in atti;
Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO
, (P.IVA ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni (C.F. ). elettivamente domiciliato presso la sede C.F._3 dell'Ente in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, come da separata procura agli atti del fascicolo CP_1 telematico e deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 31.07.2025, PEC
giusta procura in atti;
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 640/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Rimini nel proc. n. 2489/2023 RGAC.
pagina 2 di 11 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 640/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
Rimini nel proc. n. 2489/2023 RGAC, con la quale è stata rigettata la sua domanda di annullamento del verbale di contestazione n. X11582/2023 (n. registro 33145/2023 datato 18.8.2023, notificato dal
[...]
in data 9.9.2023). CP_1
L'appellante ha fatto valere quale primo motivo di gravame la “omessa motivazione della sentenza in riferimento alla lamentata impossibilità di individuare il punto di rilevamento della contestazione. Errata valutazione della documentazione depositata con il ricorso”. Più nel dettaglio, a detta del sig. sarebbe errata la sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui la Dott.ssa Perinetti ha motivato che “quanto al luogo di accertamento va rilevato che nel verbale è chiaramente indicato che il punto in cui è stata scattata la fotografia che prova la violazione contestata, che corrisponde, come è di facile lettura alla via Flaminia n 93 nel Comune di in quanto, dall'esame del materiale CP_1 fotografico in atti, non è possibile individuare il punto della strada in cui è stata commessa la infrazione
“atteso che non c'è alcun elemento che consenta di trovare conferma che il ciclomotore si trovi all'altezza del n. 93”.
L'appellante, a riguardo ha evidenziato che dall'esame del quadro normativo emerge che le infrazioni debbono essere accertate perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo e, nel caso di specie, la sola foto effettuata ritrae il retro del motociclo.
Il sig. ha eccepito quale secondo motivo di gravame “l'omessa motivazione sulla lamentata illegittimità Pt_1 utilizzo apparecchiatura bidirezionale e della eccepita violazione dell'obbligo di visibilità del sistema di rilevamento”. In particolare, il sig. ha dedotto che al fine di poter utilizzare autovelox che consentono di accertare la Pt_1 infrazione in entrambi i sensi di marcia (bidirezionali) serve una apposita autorizzazione del Prefetto, elemento che difetta nel caso in esame e sul quale la Dott.ssa Perinetti non ha motivato. A ulteriore fondamento del secondo motivo di impugnazione, sempre il sig. ha eccepito il fatto che Pt_1
l'apparecchio utilizzato dalla Polizia Municipale fosse nascosto e, quindi, non visibile come a suo dire si evince dalle foto allegate (“dalle foto che si allegano si evince chiaramente che il mezzo della Polizia Municipale e' stato posizionato su altra strada e quindi non e' visibile a chi transita su Via Flaminia, e la segnalazione presente in loco si trova nelle immediate vicinanze dell'autovelox”).
Da ultimo, il sig. ha impugnato la sentenza della Dott.ssa Perinetti, stante “l'omessa motivazione Pt_1 sulla eccepita omessa taratura e mancanza di prova della corretta funzionalita' dell'apparecchio. Omessa pronuncia sulla mancata omologa dell'apparrechio autovelox utilizzato”. Sul punto l'appellante ha contestato la omessa motivazione della pronuncia nella parte in cui il Giudice si è limitato a riferire che l'autovelox era stato sottoposto a controllo periodico, senza però rilevare che nella realtà la taratura è stata effettuata oltre un anno dall'accertamento, con conseguente inattendibilità della misurazione anche alla luce della pronuncia della Consulta con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Inoltre, l'appellante ha precisato che difetta altresì la omologazione pagina 3 di 11 dell'apparecchio utilizzato e da ciò discende la nullità della contestazione in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione 10505/2024 con la quale è stata decretata la invalidità delle sanzioni elevate a mezzo di autovelox non omologato.
Si è costituito in Giudizio il il quale ha contestato quanto ex daverso dedotto, Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
Con riferimento al primo motivo di gravame l'ente ha sottolineato che, dall'esame del materiale allegato, emerge, in maniera chiara, la esatta collocazione dell'autovelox coincidente con quella del luogo in cui è stato commesso l'illecito da parte del sig. (“La Giunta Comunale con deliberazione n. 336 del Pt_1
07.08.2025 ad oggetto: “Atto di indirizzo e di aggiornamento – Impiego di apparecchiature elettroniche collocate in postazioni fisse per l'accertamento delle violazioni in modalità permanente con funzionamento automatico” ha approvato la sostituzione dell'autovelox con l'installazione di una postazione fissa di rilevamento della velocità, senza l'obbligo di contestazione immediata, in entrambi i sensi di marcia in via Flaminia civico n. 93 sul territorio comunale di ). CP_1
Inoltre, in ordine alla questione eccepita da controparte relativa all'accertamento fatto in maniera non perpendicolare, l'ente ha ribadito che ogni operazione è stata eseguita dagli agenti in modalità conforme alle prescrizioni di legge e, in ogni caso, trattandosi di circostanza non proposta in sede di ricorso la stessa è inammissibile.
Con riferimento alle doglianze relative all'utilizzo di apparecchiatura bidirezionale, il CP_1 ha sottolineato che è inconferente al caso di specie l'orientamento della Cassazione citato dal sig.
[...] poiché al momento dell'accertamento erano presenti due agenti accanto alla postazione senza Pt_1 necessità, rendendo tale circostanza superfluo il previo decreto prefettizio. In ordine alle contestazioni relative all'omesso rispetto della disciplina in materia di visibilità e alla conseguente invalidità del verbale di contestazione, l'appellato ha sottolineato che l'accertamento è stato effettuato su strada urbana ove non vige la regola della distanza minima di 1 km tra il segnale recante il limite di velocità e l'apparecchiatura.
Infine, in ordine al terzo motivo di gravame, ossia quello relativo alla omessa taratura della strumentazione utilizzata, il Comune ha evidenziato che la taratura è stata effettata in data 6.12.2022 e l'accertamento della infrazione è stata compiuta il 10.08.2023, ossia entro un lasso di tempo inferiore ad un anno dalla verifica dello strumento. Con riferimento alle deduzioni inerenti alla omessa omologazione dell'autovelox e alla omessa motivazione sul punto della sentenza della Dott.ssa Perinetti, l'appellata ha riferito che detto profilo “è stato introdotto nel giudizio di primo grado dall'opponente con le note conclusive, tanto per conferire un po' di sostanza ad un ricorso debole e solo per questo motivo doveva essere dichiarato inammissibile per tardività”.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno chiesto fissarsi udienza di discussione. All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti è stata pronunciata la presente sentenza.
SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME pagina 4 di 11 Parte appellante ha dedotto che la sentenza impugnata è erronea sia nella parte in cui il Giudice di
Pace non ha annullato il verbale di contestazione nonostante dall'esame della fotografia allegata in atti non si possa desumere il luogo esatto in cui l'asserita infrazione è stata commessa, sia nella parte in cui non è stato ravvisato il mancato rispetto della regola secondo la quale il veicolo deve essere ritratto perpendicolarmente al fine di garantire la certezza dell'accertamento.
Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità del citato motivo di gravame relativa alla omessa presenza di fotografie ritraenti il veicolo perpendicolarmente all'autovelox, in quanto non si tratta di una nuova contestazione ma di una mera esplicitazione del motivo di opposizione già proposto in sede di ricorso. Il sig. infatti, al capo 1 del ricorso introduttivo, aveva già eccepito la Pt_1 nullità del verbale di contestazione in correlazione alla mancata allegazione di documentazione fotografica idonea a ricostruire la esatta dinamica dell'illecito (“Deve preliminarmente osservarsi che la foto scattata dall'autovelox non consente di individuare il punto della strada in cui è stata rilevata l'infrazione ed il senso di marcia, non essendo a tal fine sufficiente quanto riportato sulla foto trattandosi di informazioni inserite dall'operatore su apparecchio che, oltretutto, ha un funzionamento bidirezionale. Trattasi, evidentemente, di circostanza che determina, si per se', la nullità dell'accertamento”).
Fermo il rigetto della eccezione di parte appellata, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo sotteso al caso di specie. A riguardo l'art. 200 codice della strada dispone che, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1 bis, C.d.s., la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1,
C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
La regola generale in materia di contestazione è, quindi, quella della contestazione immediata della violazione, onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa. L'art. 201, comma 1 bis, C.d.s., elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata e nei quali all'interessato è sufficiente la notifica degli estremi della violazione. La norma citata alla lettera f) esclude l'obbligo di contestazione immediata in caso di accertamenti effettuati “con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”. A sua volta l'art. 4 d. l.
121/2002 prevede che “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 pagina 5 di 11 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati (sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2). Al comma 3, la medesima norma prosegue disponendo che: “Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo
45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”.
Dalla sistematica lettura delle norme sopra citate si desume che l'obbligo della contestazione immediata nell'ambito delle infrazioni di cui all'art. 142 c.d.s. è ammissibile alla condizione che la violazione venga ripresa con sistemi fotografici o video che consentano di ricostruire sia la dinamica dei fatti sia i dati di immatricolazione del veicolo.
In ordine alla prova degli illeciti ex art. 142 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto”
(Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 26511 del 14 settembre 2023). Pertanto, il verbale di contestazione assume il rango di prova privilegiata in ordine alla ricostruzione dei fatti ivi accertati, salvo che non venga fornita prova dell'eventuale malfunzionamento del dispositivo.
Quanto al materiale fotografico o video, questo assume prioritariamente la funzione di individuare i dati di immatricolazione del veicolo a mezzo del quale la infrazione è stata commessa e l'eventuale annullamento del verbale, in conseguenza della disamina del citato materiale, può essere disposta in tutti quei casi in cui non si sia in grado di stabilire con certezza il soggetto/il mezzo al quale ascrivere la infrazione (quale è quanto si viene a verificare nel caso in cui siano presenti più veicoli ritratti nella fotografia). Soltanto in tali ipotesi residuali, la documentazione fotografica assume rilevanza anche ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto in modo tale da consentire l'esatta individuazione del soggetto al quale imputare l'illecito.
Ebbene, nel caso di specie sono destituite di fondamento le deduzioni di parte appellante relative alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Dott.ssa Perinetti ha omesso di motivare in ordine al luogo di accertamento della infrazione. Dall'esame del verbale di contestazione, oltre che dalla disamina della fotografia effettuata dallo strumento con il quale l'infrazione stessa è stata accertata, risulta che pagina 6 di 11 l'illecito è stato commesso in Via Flaminia all'altezza del civico 93. Nel verbale di accertamento della infrazione, infatti, si legge “in data 10.08.2023, alle ore 17:31 nel comune di in via Flaminia 93 direzione di CP_1 marcia NORD-SUD il conducente del veicolo targato EX61925 ha commesso le seguenti violazioni” e tale dato è conforme alle indicazioni contenute nel materiale fotografico allegato in atti, ove, nella intestazione in alto, si legge che la infrazione è stata compiuta in Via Flaminia 93 alle ore 17:31:49. Destituite di fondamento sono altresì le deduzioni relative alla presenza di una sola fotografia ritraente dal retro il veicolo di titolarità del sig. e alla assenza di quelle che lo ritraggono perpendicolarmente, poiché, in primo luogo, Pt_1
l'autovelox scatta, di regola, una sola fotografia, che è quella ritraente i dati di immatricolazione del veicolo al quale si riferisce l'illecito e, in secondo luogo, nel caso in esame dalla fotografia non risulta la presenza di ulteriori veicoli ai quali ascrivere la violazione dell'art. 142 c.d.s., escludendo la citata circostanza ogni dubbio in ordine alla individuazione del soggetto al quale imputare l'illecito.
Per le ragioni sopra esposte il primo motivo di gravame deve essere rigettato.
SULL'ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME
Parte appellante ha dedotto che la pronuncia impugnata deve essere riformata, in quanto il Giudice di
Pace ha omesso di motivare sia in ordine alla questione relativa alla illegittimità (mancanza della previa autorizzazione prefettizia) dell'apparecchio utilizzato per accertare la infrazione, sia al difetto di visibilità della postazione.
Parte appellata, al contrario, ha eccepito l'infondatezza del motivo di gravame proposto, stante la superfluità della previa autorizzazione prefettizia determinata dalla presenza degli agenti sul posto al momento dell'accertamento e la piena visibilità dell'autovelox
Costituisce circostanza incontestata che l'accertamento al quale si riferisce il verbale impugnato sia stato effettuato a mezzo di autovelox bidirezionale. Il solo profilo che dovrà pertanto essere esaminato in tale sede è la necessità o meno della previa autorizzazione a mezzo di decreto prefettizio anche nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto alla presenza e sotto il controllo degli agenti.
Sulla citata tematica giova evidenziare che l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 - convertito, con modificazioni, nella l. 10 agosto 2002, n. 168 - conferisce al Prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha precisato che “tale norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, di conseguenza da ciò è dato desumere che se nel decreto prefettizio è invece contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento con contestazione differita degli agenti stradali, intanto potranno ritenersi legittimi, se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada ed in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo della competente pagina 7 di 11 autorità amministrativa” (Cass. civ. sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12309). Infatti, qualora il decreto prefettizio autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox - appositamente omologato e sottoposto a taratura
- lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del d.l. n. 121/2002, diventa, conseguentemente, obbligatorio - in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento della violazione amministrativa in esame - che l'ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti, circa la preventiva segnalazione dell'installazione dell'apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia, anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento (Cass. civ., sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 23726)
I citati principi, tuttavia, operano solo con riferimento alle postazioni fisse o automatiche le quali, quindi, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. Al contrario l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In siffatte ipotesi, infatti, non si rende necessario il previo decreto prefettizio e, di conseguenza, la eventuale assenza non va ad inficiare la legittimità del verbale di contestazione.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, deve escludersi che l'assenza del previo decreto prefettizio all'utilizzo di autovelox bidirezionale incida sulla legittimità del verbale di contestazione, in quanto la infrazione è stata accertata alla presenza degli agenti. Di conseguenza, sebbene la Dott.ssa Perinetti abbia omesso di motivare in ordine alla citata questione, in ogni caso la sua pronuncia
è esente da profili di erroneità sul punto.
Residua da dover essere esaminata l'ulteriore questione fatta valere da parte appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame, ossia quella inerente al difetto di visibilità della postazione utilizzata per effettuare il controllo e alla conseguente erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha così motivato: “la postazione di controllo, come si legge nel verbale con dichiarazione degli agenti accertatori avente valore di fede privilegiata ex art. 2700 cc, e' stata correttamente presegnalata con segnaletica verticale e. pertanto, risulta essere visibile agli utenti della strada”.
In punto di diritto l'art. 142, comma 6 bis C.d.s. prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
In ordine alla interpretazione della norma citata la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale pagina 8 di 11 per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione
(Cassazione civile, sez. II, 07.04.2023, n. 9556). La Cassazione, quindi, ha evidenziato che le espressioni
“preventivamente segnalate” e “ben visibili”, relative alle postazioni di controllo, non costituiscono due sinonimi, ma trattasi di due sintagmi differenti in quanto un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato.
Visto il rinvio che l'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. fa alle fonti secondarie si rende necessaria una previa disamina della relativa disciplina amministrativa. Il Decreto 15 agosto 2007 all'art. 2 prevede che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. Il decreto citato pertanto non esplicita quella che è la distanza minima che deve essere presente tra la segnaletica stradale e il luogo ove viene effettuato l'accertamento ma rinvia al principio dell'adeguato anticipo precisando che la distanza deve essere parametrata allo stato dei luoghi”. Con particolare riferimento alle postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore la Direttiva del 21 luglio 2017
Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 al paragrafo 7.2. prevede che “limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale 15 agosto 2007. L'attività di rilevamento utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l'infrazione “in avvicinamento” del veicolo è soggetta alle medesime regole per ciò che attiene sia al «cartello di preavviso» sia alla «ben visibilità» della postazione. Si aggiunge però una ulteriore condizione di cui è necessario tener conto, ovvero che la posizione della postazione di rilevamento non coincide con il «punto di accertamento» che è a distanza dalla medesima, comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia lo strumento che gli operatori di polizia stradale. In tal caso il «puntamento» deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada. In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della postazione sia dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione”. La disciplina citata, pertanto, estende anche alle postazioni mobili, dette anche temporanee, la normativa di cui all'art. 142, comma 6 bis, C.d.s. in materia di preventiva segnalazione e visibilità. pagina 9 di 11 Orbene, venendo al caso in esame il solo profilo contestato è quello inerente alla non visibilità della postazione mobile di controllo in quanto, a detta di parte appellante, l'autovelox è stato collocato dietro una postazione fissa (box arancione) senza possibilità di poter essere da lui con anticipo percepita.
Parte appellata, a riguardo, non ha negato che la postazione di controllo sia stata posizionata dietro ad altra strumentazione e ha così dedotto: “l'autovelox in questione, esso viene messo accanto al box arancione perché non vi entra all'interno, per questioni di grandezza: è lo stesso box arancione che rende ben visibile l'apparecchio e, in ogni caso, la segnaletica verticale che impone il limite di velocità deve essere rispettata a prescindere dalla presenza di postazioni di controllo della velocità”. Di conseguenza, a detta del è il box arancione che rende visibile l'autovelox o che CP_1 comunque deve indurre l'utente della strada a rallentare.
Ebbene, dall'esame della fotografia relativa alla postazione mediante la quale l'accertamento è stato effettuato (cfr. doc. 5 ricorso in appello), risulta che l'apparecchiatura è stata collocata dagli agenti dietro ad un box arancione senza possibilità per il sig. di poterla vedere se non successivamente al suo Pt_1 passaggio. Tale posizionamento dell'autovelox, quindi, è contraria al principio di visibilità di cui all'art. 142, comma 6 bis, c.d.s. poiché non permette all'utente di poter moderare la velocità, non potendo percepire la presenza di una postazione di controllo. Destituite di fondamento sono le argomentazioni di parte appellata secondo le quali la visibilità è garantita dalla presenza del box arancione in quanto la visibilità di cui all'art. 142, comma 6 bis, c.d.s. fa riferimento a quella specifica strumentazione a mezzo della quale il controllo viene effettuato. Si precisa altresì che la stessa posizione degli agenti, i quali con il loro veicolo erano fermi sull'altro lato della carreggiata e, comunque, non in prossimità della strumentazione da loro utilizzata, ne esclude la visibilità.
Da quanto dedotto consegue la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento del verbale di contestazione, in quanto erroneamente la Dott.ssa Perinetti ha ritenuto visibile l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.s.
Si precisa che l'accoglimento di tale motivo di gravame rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da pagina 10 di 11 ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01, secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, la non univocità della giurisprudenza sull'interpretazione delle norme citate (art. 142, comma 1 bis lett. f e comma 6 bis, C.d.s.) e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione n. X11582/2023 del 18.8.2023 e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
➢ Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio
Rimini, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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