TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18371 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19229/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19229/2023 del Ruolo Generale e promossa da il sig. nato a Walamulla in [...] in Parte_1
data 30/01/1967 e residente in [...] (C.F.:
[...]
, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara (C.F: ) C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Barnaba Tortolini 30
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio ex lege
[...]
dell'Avvocatura generale dello Stato, con elezione di domicilio ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
- resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2023, il sig. Parte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento del figlio
[...]
nato a [...] in data [...]; Controparte_2
di ordinare al il rilascio del visto d'ingresso per Controparte_1
ricongiungimento familiare ex art. 29 del D. Lgs. nr. 286/98 e successive modifiche ed art. 6 del D.P.R. nr. 394/99, come modificato dal D.P.R. nr. 334/04; di condannare l' in Sri Lanka, in persona del leg. le rapp. te p.t e per essa il Controparte_3 [...]
in persona del Ministro p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1
in favore del ricorrente da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: 1) in data 10/02/2022 otteneva dalla Prefettura di Latina il nulla osta per il ricongiungimento del figlio minore;
2) inizialmente non è riuscito ad ottenere il rilascio del visto d 'ingresso per ricongiungimento familiare a causa di incongruenze rilevate dall' nel certificato di Controparte_3
matrimonio, non essendo chiaro il nominativo maschile e femminile, ed in particolare l'età della moglie;
3) il medesimo certificato di matrimonio in precedenza era stato ritenuto dalla stessa idoneo per il suo ricongiungimento e per il ricongiungimento della CP_3
figlia; 4) provvedeva ad una correzione in Tribunale di tali documenti e a nuova legalizzazione;
5) l'agenzia “Forsitter Glabal Service”, convenzionata con l'ambasciata d'Italia a Colombo per la traduzione e legalizzazione dei documenti idonei al rilascio dei visti, rifiutava di procedere all'invio all'ambasciata del certificato di matrimonio , emendato del riscontrato errore, in quanto il ragazzo Controparte_2
era ormai divenuto maggiorenne e, di conseguenza, il nulla osta aveva perso efficacia e validità.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e deducendo che: 1) l'osservazione del legale di parte secondo cui "il ricorrente avrebbe prodotto e legalizzato il medesimo certificato in precedenza ritenuto idoneo" non è verificabile in quanto le pratiche conclusesi con il rilascio del visto vengono tenute in archivio solo per il tempo previsto dalla legge;
2) a causa dell'elevatissima mole di falsi documentali riscontrati nel Paese a partire dal 2015, le procedure di legalizzazione sono state gradualmente rafforzate con il coinvolgimento dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM), che da quella data coadiuva l'Ambasciata nella verifica della documentazione preventiva alla legalizzazione stessa. Dunque, è possibile che un medesimo documento ritenuto valido e legalizzato nel 2014 (data dell'ottenimento del primo visto) non sia stato poi più ritenuto legalizzabile nel 2022, a causa dei controlli più stringenti che vengono svolti dalla sede nel contrasto al falso documentale;
3)
l'interessato procedeva a far correggere i dati dai competenti uffici dello Sri Lanka e a presentare nuova domanda di legalizzazione soltanto in data 08/09/2022, oltre i termini di validità semestrale del nulla osta;
4) l'avvio del processo di legalizzazione non può essere in alcun modo considerato automaticamente una richiesta di avvio del procedimento di rilascio per il visto;
5) se una domanda di visto viene presentata entro il periodo di validità del nulla osta, i termini di decorrenza si possono considerare interrotti;
6) nessuna domanda di visto veniva mai presentata a nome dell'interessato presso l'Ambasciata.
***
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che il ricorrente ha proposto ricorso ex art
702 bis cpc, in data 23 marzo 2023. In tale data era già entrato in vigore d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Pertanto, il presente provvedimento è reso in forma di sentenza ai sensi dell'art 281 decies ss. c.p.c.
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L' ha rifiutato il rilascio del visto a causa di incongruenze rilevate nel Controparte_3
certificato di matrimonio del ricorrente. In particolare, secondo la rappresentanza consolare, non risultava chiaro il nominativo maschile e femminile, ed, in particolare, l'età della moglie.
Tale contestazione, tuttavia, non convince.
Preliminarmente, deve darsi atto che il rapporto coniugale tra le parti non è oggetto di contestazione, anche a fronte della completezza della documentazione depositata in giudizio.
Ne consegue, allora, che la semplice e generica contestazione del certificato di matrimonio, non suffragata da altri elementi di riscontro non è sufficiente al rigetto del titolo richiesto anche perché la stessa si tradurrebbe in un addebito autoreferenziale e non verificabile e, pertanto, tautologico il provvedimento di diniego.
Ancora, anche le criticità sollevate dall'amministrazione sulla legalizzazione dei documenti del ricorrente non appaiono convincenti. Infatti, nel caso di specie il ricorrente ha provveduto a far correggere dal Tribunale il certificato di matrimonio e a farlo legalizzare proprio a seguito delle contestazioni mosse dalla rappresentanza consolare. Dunque, la legalizzazione dei documenti, ottenuta in data 17/01/2023, è pervenuta nei termini di validità del nulla osta, emesso in data 08/09/2022, in quanto il termine dei sei mesi risultava sospeso per il tempo necessario ad espletare le procedure di legalizzazione dei documenti richiesti dall'amministrazione.
Il ricorso, dunque, merita di essere accolto. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, posto che la parte convenuta ha ben spiegato le ragioni dell'approfondimento istruttorio e della mancata emissione del titolo, strettamente funzionali agli obblighi di verifica che gravano sull'amministrazione nelle procedure di cui è causa.
Le ragioni della decisione e, in particolare, la reciproca soccombenza su una parte della domanda, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del figlio
[...]
, nato a Colombo in data [...], ad [...] il visto di Controparte_2
ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare con il ricorrente;
- ordina all' in Sri Lanka di rilasciare il visto di cui sopra;
Controparte_3
- compensa le spese di lite.
Roma, 19/11/2024 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19229/2023 del Ruolo Generale e promossa da il sig. nato a Walamulla in [...] in Parte_1
data 30/01/1967 e residente in [...] (C.F.:
[...]
, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara (C.F: ) C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Barnaba Tortolini 30
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio ex lege
[...]
dell'Avvocatura generale dello Stato, con elezione di domicilio ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
- resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2023, il sig. Parte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento del figlio
[...]
nato a [...] in data [...]; Controparte_2
di ordinare al il rilascio del visto d'ingresso per Controparte_1
ricongiungimento familiare ex art. 29 del D. Lgs. nr. 286/98 e successive modifiche ed art. 6 del D.P.R. nr. 394/99, come modificato dal D.P.R. nr. 334/04; di condannare l' in Sri Lanka, in persona del leg. le rapp. te p.t e per essa il Controparte_3 [...]
in persona del Ministro p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_1
in favore del ricorrente da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: 1) in data 10/02/2022 otteneva dalla Prefettura di Latina il nulla osta per il ricongiungimento del figlio minore;
2) inizialmente non è riuscito ad ottenere il rilascio del visto d 'ingresso per ricongiungimento familiare a causa di incongruenze rilevate dall' nel certificato di Controparte_3
matrimonio, non essendo chiaro il nominativo maschile e femminile, ed in particolare l'età della moglie;
3) il medesimo certificato di matrimonio in precedenza era stato ritenuto dalla stessa idoneo per il suo ricongiungimento e per il ricongiungimento della CP_3
figlia; 4) provvedeva ad una correzione in Tribunale di tali documenti e a nuova legalizzazione;
5) l'agenzia “Forsitter Glabal Service”, convenzionata con l'ambasciata d'Italia a Colombo per la traduzione e legalizzazione dei documenti idonei al rilascio dei visti, rifiutava di procedere all'invio all'ambasciata del certificato di matrimonio , emendato del riscontrato errore, in quanto il ragazzo Controparte_2
era ormai divenuto maggiorenne e, di conseguenza, il nulla osta aveva perso efficacia e validità.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e deducendo che: 1) l'osservazione del legale di parte secondo cui "il ricorrente avrebbe prodotto e legalizzato il medesimo certificato in precedenza ritenuto idoneo" non è verificabile in quanto le pratiche conclusesi con il rilascio del visto vengono tenute in archivio solo per il tempo previsto dalla legge;
2) a causa dell'elevatissima mole di falsi documentali riscontrati nel Paese a partire dal 2015, le procedure di legalizzazione sono state gradualmente rafforzate con il coinvolgimento dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM), che da quella data coadiuva l'Ambasciata nella verifica della documentazione preventiva alla legalizzazione stessa. Dunque, è possibile che un medesimo documento ritenuto valido e legalizzato nel 2014 (data dell'ottenimento del primo visto) non sia stato poi più ritenuto legalizzabile nel 2022, a causa dei controlli più stringenti che vengono svolti dalla sede nel contrasto al falso documentale;
3)
l'interessato procedeva a far correggere i dati dai competenti uffici dello Sri Lanka e a presentare nuova domanda di legalizzazione soltanto in data 08/09/2022, oltre i termini di validità semestrale del nulla osta;
4) l'avvio del processo di legalizzazione non può essere in alcun modo considerato automaticamente una richiesta di avvio del procedimento di rilascio per il visto;
5) se una domanda di visto viene presentata entro il periodo di validità del nulla osta, i termini di decorrenza si possono considerare interrotti;
6) nessuna domanda di visto veniva mai presentata a nome dell'interessato presso l'Ambasciata.
***
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che il ricorrente ha proposto ricorso ex art
702 bis cpc, in data 23 marzo 2023. In tale data era già entrato in vigore d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Pertanto, il presente provvedimento è reso in forma di sentenza ai sensi dell'art 281 decies ss. c.p.c.
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L' ha rifiutato il rilascio del visto a causa di incongruenze rilevate nel Controparte_3
certificato di matrimonio del ricorrente. In particolare, secondo la rappresentanza consolare, non risultava chiaro il nominativo maschile e femminile, ed, in particolare, l'età della moglie.
Tale contestazione, tuttavia, non convince.
Preliminarmente, deve darsi atto che il rapporto coniugale tra le parti non è oggetto di contestazione, anche a fronte della completezza della documentazione depositata in giudizio.
Ne consegue, allora, che la semplice e generica contestazione del certificato di matrimonio, non suffragata da altri elementi di riscontro non è sufficiente al rigetto del titolo richiesto anche perché la stessa si tradurrebbe in un addebito autoreferenziale e non verificabile e, pertanto, tautologico il provvedimento di diniego.
Ancora, anche le criticità sollevate dall'amministrazione sulla legalizzazione dei documenti del ricorrente non appaiono convincenti. Infatti, nel caso di specie il ricorrente ha provveduto a far correggere dal Tribunale il certificato di matrimonio e a farlo legalizzare proprio a seguito delle contestazioni mosse dalla rappresentanza consolare. Dunque, la legalizzazione dei documenti, ottenuta in data 17/01/2023, è pervenuta nei termini di validità del nulla osta, emesso in data 08/09/2022, in quanto il termine dei sei mesi risultava sospeso per il tempo necessario ad espletare le procedure di legalizzazione dei documenti richiesti dall'amministrazione.
Il ricorso, dunque, merita di essere accolto. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, posto che la parte convenuta ha ben spiegato le ragioni dell'approfondimento istruttorio e della mancata emissione del titolo, strettamente funzionali agli obblighi di verifica che gravano sull'amministrazione nelle procedure di cui è causa.
Le ragioni della decisione e, in particolare, la reciproca soccombenza su una parte della domanda, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del figlio
[...]
, nato a Colombo in data [...], ad [...] il visto di Controparte_2
ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare con il ricorrente;
- ordina all' in Sri Lanka di rilasciare il visto di cui sopra;
Controparte_3
- compensa le spese di lite.
Roma, 19/11/2024 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli