Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 20/03/2025 nella causa n. 356/2023 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. FANTIN DAVIDE Parte_1
PARTE OPPONENTE
contro
:
, assistita dall'avv. GROSSO GIUSEPPE CP
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Premesso che: con ricorso depositato in data 18.4.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 68/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 21.2.2023 nei suoi confronti, quale erede di , a favore di per l'importo di € 1.581,07, oltre Persona_1 CP interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento monitorio, notificatole unitamente ad atto di precetto il 14.4.2023.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto che le somme oggetto di ingiunzione, fondate su busta paga, non siano in realtà dovute in quanto non vi sarebbe stata prestazione di alcuna attività lavorativa della signora in favore di nel mese di novembre 2020 e in CP Parte_2 quanto la stessa ingiungente risulta aver ricevuto da una somma a titolo di prestito Persona_1 ben più cospicua, pari ad € 21.725,00, mai restituita. L'opponente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 28 /2023 emesso dal Tribunale di Alessandria Sez. Lavoro in data 21 febbraio 2023:
IN VIA PRINCIPALE:
1
condannare la signora al pagamento, nei confronti dell'esponente, della somma CP complessiva di € 21.725,00 e, per l'effetto, rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia ritenere corretto l'importo portato in linea capitale dal decreto ingiuntivo opposto, condannare la signora al CP pagamento, nei confronti dell'esponente, della somma complessiva di 20.143,93, somma € portata dalla differenza tra gli € 21.725,00 dovuti in forza degli assegni prodotti e gli € 1581,07 riportati in busta paga di novembre 2020 e, per l'effetto, rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria.
In ogni caso con vittoria di spese, con condanna per lite temeraria”.
costituitasi nel giudizio di opposizione, ha contestato la fondatezza dell'iniziativa CP avversaria, affermando di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di e non Persona_1 di e che le somme richieste con ricorso ex art. 633 c.p.c. corrispondono a quanto Parte_2 indicato come a lei dovuto nella busta paga di novembre 2020, ove è correttamente individuata la data di cessazione del rapporto nel giorno 6.11.2020 e il numero di ore effettivamente lavorate in quella mensilità, pari a 22; in merito alla somma di € 21.725,00 non le è stata corrisposta da
[...]
a titolo di prestito personale, ma quale atto di liberalità per ringraziarla del fatto che nel Per_1 corso del precedente rapporto lavorativo tra i due, intercorso dal 2015 al 2019, aveva spesso lavorato in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, senza percepire alcunchè, e perché aveva spesso prestato aiuto e assistenza a lui ed anche al fratello , per esempio Pt_2 accompagnandoli a fare commissioni con la propria auto, sicchè gli importi percepiti non sono ripetibili. Parte opposta ha contestato la domanda formulata da controparte ex art. 96 c.p.c. e ha chiesto: “- in via preliminare, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
68/2023, depositato in data 23/02/2023, R.G.L. n. 80/2023;
- nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede e rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
68/2023, depositato in data 23/02/2023, R.G.L. n. 80/2023,
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui al presente giudizio, con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
All'udienza odierna la causa è stata discussa ed è così decisa.
Considerato che:
- con ricorso ex art. 633 c.p.c. aveva chiesto al Tribunale di Alessandria di CP
ingiungere a , quale erede di , il pagamento in suo Parte_1 Persona_1
2 RGL n. 356/2023
favore della somma lorda di € 1.581,07 quale somma dovuta a titolo di retribuzione e spettanze di fine rapporto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e , portata dalla busta paga di novembre 2020, allegata CP Persona_1 quale prova scritta;
- in particolare, ella aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal Persona_1
1.2.2020 al 6.11.2020 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di badante inquadrata nel livello C Super CCNL Lavoro Domestico, che il rapporto era cessato a causa del decesso dell'assistito datore di lavoro e che l'ultima busta paga le era stata consegnata proprio da che si era qualificata come erede di Parte_1
; Persona_1
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra e CP [...]
oltre ad emergere dalla busta paga prodotta in allegato al ricorso per decreto Per_1 ingiuntivo, nonché dalla lettera di recesso sottoscritta dall'odierna opponente, non sono contestate;
- nella busta paga viene indicata quale data di cessazione del rapporto lavorativo il
6.11.2020 e la retribuzione liquidata in € 176,00 è relativa ad una prestazione complessiva di 22 ore resa nel mese di riferimento, a cui si aggiungono somme liquidate a titolo di festività, indennità ferie non fruite, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di 13ma mensilità e TFR;
- l'unica contestazione sollevata dall'opponente circa la spettanza della somma portata dalla predetta busta paga e oggetto della pretesa monitoria si fonda su fatto che “essendo deceduto il sig. in data 6 novembre 2020, alla signora non spetterebbe la Per_1 CP corresponsione dell'intera mensilità”, senonchè la censura è all'evidenza infondata e ciò emerge dalla mera lettura della busta paga, come appena illustrata;
- l'opponente, poi, afferma di vantare a propria volta, in qualità di erede dei fratelli Per_1
e , un credito nei confronti di pari ad € 21.725,00, somma Per_1 Pt_2 CP complessivamente corrispostale da mediante assegni bancari in ragione di Persona_1 un prestito mai restituito;
ella, pertanto, formula domanda di restituzione di tale somma, eventualmente ridotta della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore di CP
, laddove il credito vantato da quest'ultima fosse ritenuto accertato;
[...]
- la domanda di restituzione non è fondata e ciò nonostante sia pacifica l'avvenuta corresponsione da parte di della somma complessiva di € 21.725,00 in Persona_1 favore di;
CP
- la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione (Cass. III,
n. 20433/2022); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera
3 RGL n. 356/2023
consegna di assegni bancari o somme di denaro (Cass. II, n. 180/2018; Cass. II, n.
24328/2017);
- la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass. II, n. 35959/2021); ciò in quanto negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore (Cass. II, n. 22576/2016);
- sarebbe spettato quindi all'opponente dimostrare la sussistenza di un contratto di mutuo tra e , nonché le sue specifiche condizioni, specie in punto di Persona_1 CP restituzione della somma;
- nella specie, la parte opponente si è limitata a produrre copia di alcuni assegni (risalenti a periodo compreso tra il 2017 e il 2020) firmati da e destinati a , Persona_1 CP mediante i quali è avvenuta la corresponsione della somma di denaro indicata;
trattati di titoli caratterizzati da causa astratta;
non vi è traccia di un accordo di mutuo nè di un impegno assunto da di restituzione delle somme ricevute;
CP
- l'opposta ha dichiarato che dette somme le sono state corrisposte a titolo di liberalità e per riconoscenza da parte di , avendo la stessa nel corso degli anni, anche Persona_1 precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in causa, aiutato e prestato assistenza, al di fuori di accordi contrattuali comunque intercorsi, a e al di Persona_1 lui fratello;
ella ha quindi negato di aver ricevuto le somme di cui agli Parte_2 assegni bancari prodotti in copia a titolo di “prestito” e con obbligo di restituzione;
- in definitiva, il ricorso in opposizione appare integralmente infondato, mentre il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato;
- non ricorrono le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c.;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta il ricorso;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 68/2023 emesso in data 21-23.2.2023 dal Tribunale di
Alessandria – Sezione Lavoro;
4 RGL n. 356/2023
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Alessandria, 20.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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