Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 31.1.2019 al n. 235 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Torino, quale Parte_1 incorporante subentrata in corso di giudizio a
[...]
e della Controparte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Umberto Buiani, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Quarrata (PT), Controparte_2 elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Leonardo Lari, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
1
“L'appellante si riporta ai Parte_3 precedenti scritti (comprese le note di udienza datate 8 settembre 2023 con riserva di ricorso per Cassazione avverso la Sentenza non definitiva n. 1232/2023, depositata il 12.06.2023) e conclude come da atto di citazione in appello”.
Conclusioni dell'atto di citazione in appello:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- annullare la Sentenza del Tribunale di Pistoia n.
512/2018 pubbl. il 26/06/2018 RG n. 159/2016, nei limiti indicati nel contesto dell'atto di appello;
- respingere tutte le domande di primo grado, in tesi e in ipotesi, dedotte dalla in quanto CP_3 inammissibili e infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti.
Oltre a chiederne la reiezione perché infondate, deduce la decadenza e inammissibilità delle conclusioni avversarie laddove viene chiesto “riformare la sentenza impugnata alla luce della decisione delle Sez. UN richiamata in parte narrativa e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi tra le parti per cui è causa per mancanza di consegna e la conseguente nullità di tutte le clausole che prevedono addebiti a titolo di interessi nella misura maggiore a quella legale”.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per : Controparte_2
“La si richiama integralmente ai propri CP_2 scritti difensivi ed in particolare alle conclusioni formulate in comparsa”.
Conclusioni della comparsa:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia: respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto;
2 riformare la sentenza impugnata alla luce della decisione delle Sez. UN richiamata in parte narrativa e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi tra le parti per cui è causa per mancanza di consegna e la conseguente nullità di tutte le clausole che prevedono addebiti a titolo di interessi nella misura maggiore a quella legale.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e distrazione degli stessi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
235/2019 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 512 del
26.6.2018; parti: Controparte_4
cui nel corso del giudizio è subentrata
[...]
l'incorporante c. Parte_1 CP_2
), pronunciata in data 13.6.2023 sentenza non
[...] definitiva n. 1232, rimessa contestualmente la causa in istruttoria con ammissione ed espletamento di c.t.u. contabile, è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Svolgimento del processo Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 18 gennaio 2016, la società ha Controparte_2 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia la società Controparte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1) previo accertamento dell'applicazione, nei periodi emarginati nell'Esposizione del presente atto, da parte di della di Controparte_4 Parte_2 tassi di interesse indicati dalla L. 108/96 come usurari nei confronti dell'odierna attrice, condannare l'Istituto di
3 credito a restituire in favore della la somma Controparte_2 di Euro 19.156,89 con gli interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) ritenere e dichiarare non dovute, per prestazioni senza causa nella loro impostazione anatocistica, le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto da e della Controparte_1
calcolate in costanza di utilizzo dell'apertura di Parte_2 credito in aggiunta agli interessi passivi e per l'effetto, condannare la e della Controparte_1 Parte_2 a restituire a favore della ricorrente le somme che saranno accertate all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi.; 3) ritenere e dichiarare non dovute le somme applicate in violazione del divieto di anatocismo, disponendone la restituzione con gli interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. A sostegno del ricorso, la società ha dedotto, in estrema sintesi, l'illegittimità di alcune delle clausole relative ai rapporti bancari intercorsi tra le parti e, in particolare:
“1) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, in violazione della Legge 108/1996; 3) la nullità della clausola di previsione dell'obbligo gravante sul correntista di corrispondere la c.d. commissione di massimo scoperto;
4) l'illegittimità della pratica di gestione dei giorni di valuta. Si è costituito l'Istituto di credito il quale ha contestato in rito e nel merito la domanda. Mutato il rito, istruita la causa in via documentale, successivamente, all'udienza del 5 dicembre 2018, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. motivi della decisione 1. La domanda è fondata e, di conseguenza, deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. a. Preliminarmente si deve evidenziare come i rapporti bancari d'interesse per il presente procedimento siano il conto corrente n. 00590/1000/232, già n. 4/00 (relativamente al periodo dal I trimestre 2000 al IV trimestre 2014) nonché il conto tecnico di appoggio portafoglio anticipato n. 00590/3800/8411, già n. 4/20 (per il periodo dal I trimestre 2002 al I trimestre 2009), rispettivamente del 3 e 11 luglio 2000. Sul punto, si deve prima di tutto osservare come non sia fondata l'eccezione sollevata dalla banca in ordine alla decadenza dell'attore dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, dal momento che costituisce principio condiviso quello secondo il quale “la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi
4 derivino” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 6514 del 19/03/2007). Invero, l'implicita approvazione delle operazioni annotate nell'estratto conto riguarda esclusivamente gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., Cass., sez. I, sentenza n. 11626 del 26/05/2011). b. Venendo al merito delle questioni, la doglianza relativa alla presunta applicazione, da parte della banca, di interessi usurai, deve essere respinta.
[OMISSIS] c. Deve, invece, essere accolto il motivo di contestazione fondato sulla asserita nullità della clausola di commissione di massimo scoperto. I contratti in atti prevedono una clausola in cui, tuttavia, è indicata solo la misura e la sua contabilizzazione trimestrale, senza tuttavia alcuna specificazione in ordine al criterio di applicazione. Al riguardo, si osserva che nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto non ha avuto univoca applicazione, venendo calcolata, a volte, sull'importo dell'affidamento accordato e, cioè, sulla somma messa dalla banca a disposizione del correntista, indipendentemente dal suo utilizzo, a volte, sul picco massimo dell'affidamento in concreto utilizzato dal correntista nell'arco del trimestre, a volte sullo “scoperto” di fatto utilizzato, in assenza di un affidamento accordato oppure oltre l'importo del fido concesso. In assenza di qualsiasi pattuizione in ordine alle modalità di calcolo della commissione in parola, essendo stata prevista solo la periodicità trimestrale dell'addebito, diviene impossibile comprendere le modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto effettivamente convenute. L'indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola ne impone la declaratoria di nullità, con la conseguente necessità di espungere dalla movimentazione tutti gli addebiti registrati a titolo di commissione di massimo scoperto. Ogni altra questione, e, nello specifico, la presunta illegittimità della commissione di disponibilità fondi, deve ritenersi inammissibile in quanto non precedente dedotta nell'atto introduttivo del giudizio. d. Analogo accoglimento merita la contestazione in punto di previsione di interessi anatocistici. Sul punto è necessario distinguere la fase del rapporto antecedente al 1° luglio 2000 da quella successiva. Difatti, fino a tale data la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla, alla luce di quanto affermato, dapprima, nel 1999, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2374/99; n. 12507/99), che ha ritenuto illegittima tale clausola perché in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto fondata non già su una norma consuetudinaria (c.d. uso normativo) bensì su un uso negoziale. Dal 1° luglio 2000, in forza dell'art. 25, comma III, d.lgs. n. 342/1999 di modifica dell'art. 120 T.U.B. e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione degli interessi debitori è, invece,
5 ammessa, purché gli stessi siano capitalizzati con pari decorrenza rispetto a quelli creditori. Nel caso di specie, il contratto stipulato il 3 luglio 2000 prevede espressamente una diversa capitalizzazione (annuale e trimestrale) degli interessi creditorie e debitori. È evidente che tale clausola è nulla per violazione del divieto di anatocismo, per cui gli interessi a debito del correntista devono essere ricalcolati senza operare alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, come espressamente sancito anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SU, n. 24418/2010). Quanto alla dedotta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15.5.2000 da parte della essa è inconferente in CP_5 quanto disciplina applicabile solo per i contratti stipulati in precedenza al luglio 2000 e non per quelli successivi, come quello di cui si discute. A ciò si aggiunga come la banca non abbia, in ogni caso, dato prova di aver dato comunicazione per iscritto al cliente dell'adeguamento contrattuale alla normativa introdotta. e. Infine, risulta infondata la contestazione relativa all'illegittima postergazione della valuta applicata per il versamento di assegni da parte del correntista;
il contratto, infatti, prevede espressamente al riguardo la modalità di calcolo della valuta per il versamento degli assegni.
2. Tanto premesso in punto di invalidità delle clausole di cui ai contratti in atti, si osserva come la domanda di ripetizione formulata da parte attrice non possa essere accolta in quanto il contratto di conto corrente risulta essere ancora aperto. Invero, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale dominante, ogni versamento intervenuto su un conto affidato con saldo passivo non ha effetto solutorio, ma meramente ripristinatorio della provvista messa a disposizione dalla in virtù del contratto di apertura di credito. CP_5 Nell'ipotesi in cui il conto corrente risulti ancora aperto non è possibile individuare alcun pagamento illegittimo, ma eventualmente solo annotazioni illegittime. In particolare, muovendo dai principi che informano la fattispecie della ripetizione di indebito, si osserva che un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens, in assenza di una idonea causa giustificativa. La Corte di Cassazione, alla luce di tali considerazioni, ha affermato nella nota sentenza a ON UN (sentenza 2/12/2010, n. 24418) che se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si avvale della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi è stato alcun pagamento, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. Nella diversa ipotesi in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò accade quando i versamenti sono eseguiti su
6 un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass., sez III, sentenza n. 798 del 15/01/2013). Pertanto, prima della chiusura del conto, il correntista può proporre esclusivamente una domanda di accertamento costitutivo volta alla determinazione del saldo, ovvero dell'esatto rapporto di dare–avere tra le parti dall'inizio del rapporto alla data di introduzione della domanda giudiziale. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta evidente come la banca abbia richiesto il rientro dei capitali affidati e non il recesso da tutti i rapporti contrattuali. Pertanto, il contratto deve ritenersi ancora aperto (come risultante anche dalla prosecuzione delle comunicazioni tra la banca e il cliente) con la conseguenza che ogni domanda volta alla restituzione delle somme indebite non può trovare accoglimento. La parte attrice ha concluso anche per la risoluzione del contratto ma, a ben vedere, in assenza di alcuna allegazione a supporto, la domanda deve essere respinta. Quanto alla domanda di accertamento svolta dall'attore essa non può che essere limitata alla declaratoria di nullità degli addebiti illegittimi operati dalla banca e delle relative clausole contrattuali, non potendosi accogliere quella specifica di rideterminazione dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti. In effetti la parte attrice non ha indicato il momento specifico cui ancorare tale accertamento (introduzione del ricorso, prima memoria istruttoria, fine 2014); a ciò si aggiunga come, a fronte di un conto ancora aperto, l'accertamento richiesto risulterebbe in ogni caso
7 privo di interesse in quanto variabile a secondo del momento di futura chiusura del conto. Ne consegue la sola declaratoria di nullità ed illegittimità degli addebiti nei termini sopra precisati con riferimento alle singole doglianze. Le considerazioni svolte consentono di ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
3. Le spese possono essere compensate tra le parti per la metà in ragione dell'accoglimento solo parziale delle richieste della parte attrice;
la restante parte deve essere posta a carico della parte convenuta secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando in persona del dott. Giuseppe Ciccarelli, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 00590/1000/232, già n. 4/00, relativa alla commissione di massimo scoperto e dichiara non dovuta la commissione di massimo scoperto;
II) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 00590/1000/232, già n. 4/00, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dichiara non dovuta alcuna capitalizzazione;
III) rigetta e dichiara inammissibile ogni altra domanda;
IV) compensa per la metà le spese di lite e pone a carico della convenuta la restante parte che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 70,00, per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello e della Controparte_1 Parte_2 cui nel corso del giudizio è subentrata l'incorporante chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di sentir respingere le avversarie domande proposte in primo grado;
col favore delle spese.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'avversaria impugnazione e la riforma della sentenza impugnata e chiedendo di sentir dichiarare la nullità dei contratti intercorsi tra le parti per mancata consegna di copia ad essa società correntista e la conseguente nullità di tutte le clausole contemplanti addebiti a titolo di interessi nella misura superiore a quella
8 legale;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari e distrazione degli stessi a favore dell'officiato procuratore antistatario.
Si riportano i motivi della sentenza non definitiva n. 1232 del 13.6.2023 di questa Corte:
“Il primo motivo di appello – con cui si denuncia erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui non ha rilevato la inammissibilità della domanda di nullità delle clausole contrattuali per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e segnatamente in quanto il primo Giudice ha preso atto della mancata chiusura del principale conto corrente in questione e comunque della mancata indicazione della data cui eventualmente rapportare rettifiche allo stesso in ragione dell'illegittimità degli addebiti ravvisata dalla società attrice – è da considerarsi non manifestamente infondato nei termini e per le ragioni che seguono. Il Tribunale di Pistoia, infatti, preso atto della ravvisata mancata chiusura del suddetto conto corrente principale in questione e comunque della mancata indicazione della data cui eventualmente rapportare rettifiche allo stesso in ragione dell'illegittimità degli addebiti ravvisata dalla società attrice, si è limitato, senza inferirne esplicite conseguenze in termini di numerario, a dichiarare l'illegittimità di due specifiche tipologie di addebito, vale a dire quelle derivanti da anatocismo e da commissioni di massimo scoperto, con ciò tuttavia dando soddisfazione solo apparente all'interesse della parte attrice – che peraltro non ha mosso impugnazione sul punto – che con tutta evidenza dovrà ricorrere ad un separato giudizio per risolvere ogni questione negli stretti termini di numerario. Va infatti rilevato che, in assenza di accordo fra le parti, non è possibile il deferimento ad un successivo giudizio di questioni in punto di quantum (sul punto da ultimo vd. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8581 del 16/03/2022, a mente della quale nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'an del diritto, rinviando la determinazione del quantum ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo;
vd. pure Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022). La deroga al disposto di cui all'art. 278, comma 1, c.p.c. presuppone, infatti, un accordo, quanto meno tacito, fra le parti, di cui nel caso in esame, vi è difetto, sia alla luce delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice in primo grado (vd. verbale dell'udienza di p.c. del 5.12.2017, che,
9 quanto all'attrice, rinviava alla sua memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. che nessun riferimento conteneva ad una mera condanna generica), sia dell'espressa impugnazione sul punto mossa dall'odierna appellante. Ciò tuttavia non comporta un rigetto tout court della domanda della parte attrice, laddove questa non risulti radicalmente infondata in punto di sussistenza del diritto di cui si chiede l'accertamento ed implica la rimessione in istruttoria per la trattazione degli aspetti strettamente monetari non presi in esame dal Tribunale. Con il secondo motivo di appello la appellante CP_5 muove censura all'impugnata sentenza nella parte in cui questa ha dichiarato la nullità della clausola avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, dichiarando radicalmente non dovuta la capitalizzazione, in particolare in quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente, coevo (3.7.2000) a quello costitutivo di conto corrente, e la successiva modifica, avvenuta l'8.5.2001, dell'apertura di credito in conto corrente prevedevano la pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi, a differenza del contratto costitutivo di conto corrente del 3.7.2000 che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella solamente annuale degli interessi attivi, in difformità rispetto a quanto disposto dalla Deliberazione CICR del 9.2.2000. Il motivo è infondato, non soltanto in ragione della natura accessoria delle aperture di credito rispetto al contratto di conto corrente principale, ma anche in quanto, data la destinazione dell'apertura di credito a consentire la sussistenza di poste meramente passive per la società interlocutrice contrattuale della il riferimento CP_5 all'anatocismo dal lato attivo, pur se formalmente previsto, era da considerarsi tamquam non esset. Infondato è pure il terzo motivo con cui si denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato non dovuta la capitalizzazione degli interessi. Il contratto costitutivo di conto corrente del 3.7.2000 è stato stipulato in totale difformità della Deliberazione CICR del 9.2.2000. Ne segue che, in applicazione del principio autorevolmente sancito da Cass., SS.UU., sentenza n. 24418 del 2 Dicembre 2010, alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dal solo lato passivo non può sostituirsi alcun regime di capitalizzazione alternativo, dovendosi procedere al ricalcolo del conto corrente senza capitalizzazione alcuna degli interessi. Anche il quarto motivo di appello – con cui si muove censura al capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola avente ad oggetto l'applicazione della commissione di massimo scoperto – è infondato. La relativa clausola prevede la sola percentuale di commissione di massimo scoperto e il periodo, trimestrale, di riferimento.
10 Il primo Giudice ne ha ravvisato la nullità in assenza di specificazione dell'ulteriore parametro, quantitativo, cui rapportare detta percentuale. Ritiene questa Corte come debba essere confermata la declaratoria di nullità, sia in quanto dalla condotta della non emerge un criterio costante di determinazione, sia CP_5 pure in via di fatto, di detto parametro (da cui desumerne la validità o l'invalidità), sia in quanto è la stessa a CP_5 sostenere che detto parametro debba individuarsi nell'ammontare del fido accordato al correntista, con conseguente illegittima duplicazione di oneri, essendo il fido già gravato di interessi e semmai dovendo la pattuita percentuale essere rapportata a quella parte di solo scoperto, ulteriore rispetto al fido formalmente accordato, che la CP_5 si è fatta comunque carico in via di fatto di mantenere a disposizione della società correntista. Con il quinto motivo di appello la appellante si CP_5 duole della mancata reiezione della domanda di accertamento del saldo del conto corrente per tardività della proposizione della domanda e comunque per la sua novità. In particolare ritiene la appellante che, a fronte CP_5 di originaria domanda di condanna di essa a restituire CP_5 gli importi derivanti dall'ex adverso indicato saldo attivo del conto corrente, il primo Giudice, ravvisando da un lato l'insussistente chiusura del conto corrente principale e dall'altro l'incertezza circa la data cui cronologicamente rapportare la richiesta rettifica, avrebbe dovuto puramente e semplicemente rigettare la domanda. Il motivo, nei termini e per le ragioni infra precisati, è da considerarsi non manifestamente infondato. Nelle sue conclusioni definitive, come rassegnate all'udienza del 5.12.2017, mediante rinvio alla sua memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., parte attrice chiedeva, in via principale, di dichiarare risolti tutti i rapporti di conto corrente in questione, individuando la data di chiusura dei conti quale conseguenza della missiva 2.12.2015 della CP_5 (in cui, in buona sostanza, la prospettava il recesso da CP_5 ogni rapporto laddove la correntista non avesse ottemperato ad una serie di adempimenti in materia di riciclaggio, dando all'uopo termine di gg. 60). Non avendo la correntista ottemperato, in data 23.2.2016 la , pur senza fare espresso riferimento alla suddetta CP_5 sua precedente missiva del 2.12.2015, revocava gli affidamenti sino ad allora concessi (indicati in Euro 20.000,00 per apertura di credito in conto corrente e in Euro 50.000,00 per anticipi salvo buon fine) ed intimava il pagamento di Euro 9.237,87 per l'esposizione sul conto corrente principale. Lo stesso importo di Euro 9.237,87 è il saldo finale dell'(ultimo) estratto del conto corrente principale alla data del 31.3.2016 che, a tutti gli effetti, è un saldo di chiusura del conto (vi sono infatti conteggiate le competenze di chiusura). Osserva questa Corte come avesse poco senso disporre la revoca degli affidamenti in presenza di un saldo passivo palesemente intrafido e in assenza di eventi segnalatori del venir meno di una qualunque forma di garanzia.
11 La missiva del 23.2.2016 e quanto rappresentato nell'estratto conto al 31.3.2016 devono pertanto ritenersi indicatori della volontà della banca di non dare seguito ad alcun rapporto (verosimilmente in ragione del mancato adempimento della società correntista alle prescrizioni richieste). Detti effetti, poi, in quanto dalla stessa espressamente richiamati, devono ritenersi accettati dalla società correntista attrice ed odierna appellata. Non vi è al riguardo alcun profilo di novità o tardività della domanda, atteso che la data di deposito della domanda, mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., di parte attrice (18.1.2016) è di poco anteriore al 23.2.2016 e nel relativo lasso di tempo non si segnalano eventi sostanzialmente nuovi, mediante operazioni dirette da parte della società correntista. Peraltro, dovendo, quale condizione dell'azione, l'interesse ad agire rapportarsi al momento del passaggio della causa in decisione, la collocazione cronologica della chiusura dei rapporti pendente causa è al riguardo priva di rilievo. In verità, come sopra esposto, la mancata individuazione della data di chiusura dei rapporti (che per ragioni contabili deve a questo punto collocarsi cronologicamente al 31.3.2016) non ha costituito oggetto di doglianza da parte della società attrice. Essa, tuttavia, va individuata d'ufficio da questa Corte, che, ricollegandosi a quanto esposto in ordine al primo motivo di appello, non può limitarsi, così come non poteva limitarsi il primo Giudice, ad una pronuncia del tutto generica, giuridicamente ammissibile solo sul presupposto che vi fosse stato il consenso di tutte le parti, di cui, come sopra visto, vi è difetto. Con il sesto motivo di appello viene dedotta l'illegittimità della sentenza impugnata per mancato esame dell'eccezione di intervenuta prescrizione decennale. Sulla domanda, il cui esame è stato dal primo Giudice ritenuto assorbito, al pari della verifica strettamente tecnico-contabile sulle rimesse da riaccreditare in favore della correntista al fine di individuare il corretto saldo finale, deve essere disposto prosieguo di istruttoria mediante rimessione della causa sul ruolo e nomina di c.t.u. Conseguentemente anche il settimo ed ultimo motivo, in ordine al governo delle spese, del secondo così come del primo grado di giudizio, è connesso alla decisione sul quantum. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio la società appellata ha chiesto il ricalcolo del saldo finale tenendo conto anche degli interessi legali passivi al posto di quelli risultanti dal contratto dalla stessa sottoscritto. In particolare espone essersi in presenza di c.d. contratto monofirma non corroborato da espressa (ed ulteriore rispetto alla sottoscrizione del contratti in senso stretto) attestazione per iscritto di avvenuta ricezione rilasciata da essa società, così leggendo la giurisprudenza venutasi a formare successivamente alla nota Cass., SS.UU., Sentenza n. 898 del 16/01/2018 (vd. Cass., Sez. VI-I, Ordinanza n. 22640 del 10/09/2019; Cass., Sez. I, Ordinanza n. 9196 del 2/04/2021).
12 La richiesta deve ritenersi inammissibile sia in quanto non dedotta in rituale e tempestivo appello incidentale, sia in quanto non afferente ad eccezione comunque rilevabile d'ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. Trattasi, a detto ultimo riguardo, infatti di rilievo nè diretto a paralizzare avversaria domanda di condanna al pagamento di somme (che la non ha proposto) CP_5 né formulato a supporto di domanda ritualmente proposta in primo grado. Di conseguenza, in relazione al primo, al quinto, al sesto ed al settimo motivo di appello la causa deve essere rimessa in istruttoria, con nomina di c.t.u. come da separata ordinanza. In proposito deve precisarsi come oggetto della c.t.u. dovranno essere la quantificazione dell'anatocismo passivo da depurare per tutta la durata del rapporto (avendo l'assenza di pariteticità nella periodizzazione valenza assorbente l'esame di ogni questione sull'anatocismo passivo applicato successivamente all'entrata in vigore della Legge 27.12.2013, n. 137) e la quantificazione della sola commissione di massimo scoperto da depurare e non anche di successive voci sostitutive della stessa, a loro volta oggetto di domanda nuova non ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo e comunque non riproposta dalla società correntista nel presente grado di giudizio. Il tutto tenendo conto dei principi in tema di prescrizione come delineati dalla sopra citata sentenza Cass., SS.UU., sentenza n. 24418 del 2 Dicembre 2010, sia secondo il criterio del c.d. saldo banca sia secondo il criterio del c.d. saldo rettificato (di cui a Cass., Sez. I, sent., 19 maggio 2020, n. 9141 e Cass., Sez. I, ord., 15 febbraio 2021, n. 3858) In ordine ai rimanenti motivi l'appello deve essere rigettato e confermata sul punto l'impugnata sentenza. La decisione sulle spese del grado è rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
la Corte non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
cui nel corso Controparte_4 del giudizio è subentrata l'incorporante Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 512
[...] del 26.6.2018,
1. rimette la causa in istruttoria in ordine al primo, al quinto, al sesto ed al settimo motivo di appello ai sensi di cui in motivazione, come da separata ordinanza;
2. rigetta il proposto appello in ordine ai rimanenti motivi e conferma sul punto l'impugnata sentenza. Spese al definitivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disposta ed espletata c.t.u. è emersa l'impossibilità di enucleare l'ammontare degli addebiti per l'illegittimo anatocismo, atteso che la
13 documentazione contabile a disposizione è risultata del tutto lacunosa: in particolar modo essendovi pressoché le sole pagine degli estratti conto relative ai riassunti scalari e quasi totale carenza dei movimenti bancari si è potuto procedere ad estrapolare i dati di sintesi afferenti alla sola commissione di massimo scoperto, complessivamente addebitata, per il periodo 1.10.2000-
30.6.2009, per Euro 1.817,58.
Da ciò la consulenza tecnica ha rettificato il saldo bancario finale, riportato dalla alla data del CP_5
31.3.2016 per Euro 9.237,87 a debito della società correntista, ad Euro 7.420,29.
In ragione della carenza documentale la c.t.u. non ha potuto individuare, ai fini della prescrizione eccepita dalla , le rimesse di natura solutoria da un lato e CP_5 ripristinatoria dall'altro.
Ritiene questa Corte di dover condividere, con ciò disattendendo il rilievo sul punto sollevato dalla CP_5 le conclusioni della c.t.u..
Se da un lato, infatti, è sufficiente che la si CP_5 limiti ad eccepire la prescrizione, è altrettanto evidente che, laddove, come pacifico e documentato nel caso di specie, il conto sia affidato (ed affidato, tempo per tempo, per importo sempre superiore a quello che è risultato poi essere il saldo finale a debito), l'onere della prova circa la natura solutoria degli addebiti (nel caso di specie per le commissioni di massimo scoperto e per le conseguenti successive rimesse a copertura degli stessi) ricade sulla CP_5
Conseguentemente il saldo finale del conto corrente n. 00590/1000/232, già n. 4/00, alla data del 31 marzo
2016 deve essere rideterminato in Euro 7.420,29 a debito della società correntista Controparte_6
[...] Altrettanto conseguentemente, pronunciando sul capo di domanda sul punto rimasto, all'esito del giudizio di primo grado, senza specifica risposta, la richiesta di condanna alla restituzione monetaria formulata in primo grado dalla società odierna appellata (sul presupposto di un saldo finale rettificato assunto come attivo per essa società) deve essere disattesa.
Ne deriva la riforma della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha ritenuto parzialmente soccombente in punto di regolamentazione delle spese la odierna CP_5 appellante, in quanto non vi è stato alcun accoglimento del petitum finale della società correntista.
In ragione del fatto che al rigetto si è pervenuti per via delle risultanze emerse solo a seguito della c.t.u. disposta ed espletata nel presente grado di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni affinché le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio siano integralmente compensate fra le parti e le spese di c.t.u. del presente grado di giudizio siano poste in frazioni uguali fra appellante e società appellata. CP_5
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
cui nel Controparte_4 corso del giudizio è subentrata l'incorporante
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pistoia n. 512 del 26.6.2018,
1. ridetermina il saldo finale del conto corrente n.
00590/1000/232, già n. 4/00, alla data del 31 marzo 2016, in Euro 7.420,29 a debito della società correntista
[...]
; CP_2
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
15 3. pone le spese di c.t.u. del presente grado di giudizio in frazioni uguali fra la appellante
[...]
e la appellata Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Firenze il 5 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
16