Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4578/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. KOSTNER Parte_1
ALESSANDRA, FALCONE FRANCESCO;
Controparte_1
Ricorrente
E
' rappresentato e difeso Controparte 2
dall'avv. GIAMMUSSO LUCA;
CP 3, rappresentato e difeso dall'avv. RENZETTI GIULIA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.9.2022 e ritualmente impugnava l'intimazione notificato Parte 1
03420229004251486000 notificata a mezzo di pagamento n.
pec in data 8.6.2022 limitatamente agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso.
Eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione
avvenuta non attraverso i soggetti a tanto abilitati e
la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione.
e CP 3 si costituivano Controparte_4
chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 6.7.2023 parte ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art.1 commi da
231 a 252 L.n. 197 del 2022. 20.7.2023 il giudizio, con atto Sospeso in data
dell'11.2.2025 Controparte_4
rappresentava che la ricorrente non aveva pagato alcuna accoglimento della delle rate stabilite in sede di richiesta di adesione e chiedeva la revoca della sospensione.
Fissata l'udienza del 26.3.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc, all'esito del deposito delle note da parte di Controparte_4
e CP 3 , la causa veniva decisa. Il mancato pagamento delle rate per come rappresentato da Controparte_4 e non contestato
comporta la revoca della sospensione e impone di
esaminare la domanda nel merito.
Ed invero per come emerge dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata "in caso di mancato о
insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata o di una qualsiasi delle rate, la definizione non produce effetti".
Parte ricorrente non ha provato nulla in ordine al
versamento delle rate.
Vanno rigettate le eccezioni relative alla nullità della notifica dell'intimazione. Va infatti rilevato che per costante orientamento della
Suprema Corte, la nullità della notifica dell'atto suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.156 e 160 cpc.
Con riferimento in particolare all'eccezione della notifica da un indirizzo non istituzionale è intervenuta recentemente la Cassazione con l'ordinanza n. 982 del
2023 nella quale si chiarisce "in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un
postadi elettronica istituzionale, indirizzo rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la
stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei
Cont confronti della , può essere utilizzato anche l'Indice
di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che,
in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….... Una
diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e
solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2
Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa
Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela 1'interesse
all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa О altro pregiudizio per la decisione di merito
(Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella
specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo domicilio digitale al telematico corrispondente dell' CP 4 come presente nei pubblici registri ma da '
uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' Controparte_4
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va Osservato come trattasi di vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata in data
8.6.2022 mentre il ricorso è stato depositato il 1.9.2022
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà, inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità. In merito rileva il giudice che 1' CP_3 ha provato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso ai nn.1, 2, 3, 4, 9, 10. In presenza della regolare notifica degli avvisi l'eccezione di prescrizione, sollevata nei termini di cui in ricorso, non può trovare ingresso in questa sede.
Relativamente ai restanti avvisi di addebito non vi è la prova dell'avvenuta notifica. In assenza della regolare notifica delle cartella esattoriale 1' eccezione di non debenza di contributi può essere valutata nel presente giudizio. Posto che la mancata notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge,
il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa
pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Relativamente agli avvisi indicati ai n. 5 e 6
[...] ha provato di aver notificato l'intimazione CP 4
n. 03420189003992071000 in data 17.5.2018 nel termine di
5 anni dalla maturazione dei crediti.
Con riferimento agli avvisi n. 7 e 8 nessuna prescrizione
è maturata ove si consideri che gli stessi hanno ad
l'intimazione èoggetto modello DM 10 anno 2017 e che stata notificata 1'8.6.2022.
In definitiva il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4638,00 per ciascuna delle parti costituite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 1.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino