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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3447/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3447/2019 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa da:
già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro tempore, con sede in Miliano, Via Pola n. 9, ivi elettivamente domiciliata in Via M. Bandello n.
5, presso lo studio degli avv.ti Domenico Ielo, Paola Iatì e Tito Tropea, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Attrice
Contro
, in persona del Presidente pro tempore, con sede in , Via Saffi Controparte_1 _1
n. 49, ivi elettivamente domiciliata presso l'avvocatura provinciale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Felice e Marta Dolfi, giusta procura in atti
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (già nel Parte_1 Parte_2
prosieguo « ), società di telecomunicazioni di rilevante interesse nazionale, esponeva che la Pt_1
1 Provincia di le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 28,16 a titolo di canone per _1
l'occupazione, avvenuta nell'anno 2019, di spazi ed aree pubbliche (nel prosieguo, « »), con CP_2
l'avviso n. 301157044063301969 (nota prot. n. 23812 del 09.10.2019) emesso in applicazione del
“Regolamento dell'ente per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, per gli accessi stradali, per gli impianti pubblicitari e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio”, approvato con delibera consiliare n. 11 del 10 febbraio 2010.
L'attrice evidenziava che la , con distinti avvisi di pagamento oggetto di diversi Controparte_1
giudizi, le aveva già chiesto in precedenza il pagamento, sempre a titolo di , delle somme di € CP_2
2.235,40, di € 34,56 e di € 359,10, sebbene avesse già pagato per la medesima occupazione e in relazione alla medesima annualità l'importo forfettario massimo di € 516,46, a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nel prosieguo, «Tosap»).
L'attrice rilevava, inoltre, che l'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede quali unici oneri per gli “operatori del settore” la Tosap o, in alternativa, il
Cosap: lettura confermata, da un lato, dalla copiosa giurisprudenza di merito, ordinaria e amministrativa, di legittimità e costituzionale, sulla scorta della interpretazione autentica dell'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003, fornita dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 33/2016, ai sensi del quale: “gli operatori possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti al comma 2 di detta disposizione [ndr art. 93 D.Lgs. 259/2003]”; dall'altro, dal parere dell'AGCM del 21 dicembre 2018, nonché dall'autotutela esercitata da molti enti territoriali per annullare i provvedimenti con i quali chiedevano, cumulativamente, il pagamento della Tosap e del CP_2
L'attrice, infine, eccepiva l'illegittimità del Regolamento posto a base dell'avviso di pagamento oggetto di giudizio, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, con l'art. 63, D.Lgs. 466/1997, con l'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003, con gli artt. 35, commi 3 e 4, e 88, comma 10, D.Lgs.
259/2003, nonché con l'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU.
Alla luce delle suesposte considerazioni chiedeva, previa disapplicazione del Regolamento adottato dalla di con delibera consiliare n. 11 del 10 febbraio 2010, in via principale, _1 _1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' ; in via subordinata, sospendere il Controparte_3
giudizio e disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per accertare la compatibilità della pretesa vantata dalla controparte con i principi di non discriminazione e trasparenza sanciti dagli artt. 11 e 12 della direttiva 2002/21/CE.
2. Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
2 La convenuta, delineato l'iter con il quale l'ente provinciale rilascia il nulla-osta all'occupazione del suolo pubblico, riteneva legittimo il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 11 del 10 febbraio 2010, non solo in quanto adottato in sostituzione del “Regolamento Tosap”, conformemente all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ma anche perché l'art. 22 dello stesso prevede l'applicazione di una tariffa forfettaria nella misura del 20%, che non può mai essere inferiore alla tariffa base di euro 516,00.
La Provincia di Viterbo, infine, rilevava che in data 28.07.2018 l'attrice, che non comunicava il cambio della propria denominazione, pagava la somma di euro 2.235,40 in relazione a parte dell'annualità 2017 e l'importo di euro 516,46 per l'annualità 2018, mentre non corrispondeva gli importi dovuti per l'anno 2016 e per l'anno 2019.
3. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., respinte le richieste di prove orali avanzate dalle parti, disposti plurimi rinvii per tentare, invano, la composizione bonaria della controversia e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre anzitutto ricostruire la normativa e la giurisprudenza che governano la fattispecie.
L'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) impone alle
Pubbliche amministrazioni di non richiedere agli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche alcun onere finanziario, reale o contributivo, salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Tosap), oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ss. mm. ii., calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo.
L'art. 63 del d.lgs. 446/1997 dispone che i comuni e le province, con Regolamento adottato a norma dell'articolo 52, possono escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della Tosap, sostituendola con il pagamento del Cosap a carico del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Il comma 3 dell'art. 63 citato, peraltro, stabilisce espressamente (nella parte che qui interessa) che dalla misura complessiva del deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da CP_2
disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione.
Tale disposizione, inserita nella medesima sedes materiae del e della Tosap, non può che CP_2
essere ritenuta espressione del principio in forza del quale non è ammessa la richiesta di pagamento di diversi importi per il medesimo fatto materiale, cioè per la medesima occupazione, pena una
3 locupletazione indebita in favore del creditore. Il termine “canoni”, pertanto, deve essere interpretato in senso ampio, fino a ricomprendervi qualunque importo, indipendentemente dal
“titolo giuridico” in forza del quale il creditore esige il pagamento.
Inoltre, il Regolamento adottato a norma dell'art. 52 citato deve ispirarsi, fra l'altro, ai seguenti principi, al fine di determinare il Cosap da porre a carico dell'operatore che fornisce servizi di comunicazione: previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali (lett e) del D.Lgs.
446/1997); previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente (lett f) del D.Lgs.
446/1997) a) in base al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
b) nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito provinciale.
Infine, l'art. 12, c. 3, D.Lgs. 33/2016 stabilisce che l'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni, “si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
La riserva di legge introdotta dalla citata norma, che esclude a carico dei fornitori di reti di comunicazione elettronica il pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del
2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., n. 10221/2019; Cass., SS.UU., n. 10536/2018;
Cass., n. 17524/2015; Cass., n. 18004/2014; Cass., n. 14788/2014; Cass., n. 14789/2014; Cass., n.
22187/2014, Corte cost., n. 272/2010), mira a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti (Cass., n. 283 del 2017).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, le Province possono legittimamente scegliere se optare per la richiesta della Tosap o del agli “operatori” che offrono il servizio di CP_2
4 telecomunicazione, ma non hanno la facoltà di cumularle in relazione alla medesima occupazione e alla stessa annualità.
Ne discende che il Regolamento della Provincia di adottato con delibera n. 11 del 10 _1
febbraio 2010 non è illegittimo per contrasto con le norme di rango primario (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 466 del 1997; artt. 35, commi 3 e 4, 88, comma 10, 93, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche), costituzionale (art. 23 Cost.) e convenzionale (art. 1, protocollo addizionale CEDU) invocate da parte attrice.
Il Regolamento de quo, infatti, rinviene la propria base giuridica (come indicato nel preambolo dello stesso) proprio nell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (nonché negli artt. 35, commi 3 e 4,
88, comma 10, 93, comma 2, del D.Lgs. 259/2003), che ne costituisce la fonte normativa “di base”
(art. 23 Cost.), sicché non si configura neppure l'asserito contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale CEDU.
Invero, conformemente agli artt. 52, 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 446/1997, e 93, comma 2, del
D.Lgs. 259/2003, il Regolamento n. 11 del 10.02.2010 dispone la sostituzione della Tosap con il e individua i criteri da seguire per determinare l'importo da porre a carico degli operatori dei CP_2 servizi di telecomunicazione, prevedendo espressamente (come prescritto dall'art. 63, comma 2, lett. f) n. 2) che “per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfettariamente nel 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia”, fermo restando che “il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro
516,00” (come prescritto dall'art. 63, comma 2, lett. f) n. 3).
Pertanto, il Regolamento n. 11 del 10.02.2010 è legittimo e non può essere disapplicato.
Occorre ora ricordare che la natura sostanziale - e non meramente formale – della regola di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) – “regola di giudizio”, volta ad orientare il giudicante nella decisione da assumere, qualora non venga dimostrato un determinato fatto -, letta alla luce del principio di vicinanza della prova, implica che l'attore che agisce con una domanda di accertamento negativo del credito (sulla falsariga dell'actio negatoria servitutis, dell'opposizione a precetto e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) è gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito vantato dal convenuto, mentre su quest'ultimo incombe il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001): si verifica un'inversione meramente processuale del ruolo delle parti, che non altera il criterio sostanziale di riparto dei carichi probatori, per cui il convenuto – creditore dovrà provare la fonte del proprio diritto di credito, nonché l'an e il quantum del credito stesso, e allegare l'inadempimento del debitore – attore;
quest'ultimo, invece, dovrà provare di aver adempiuto
5 ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Ebbene, è pacifica l'occupazione dell'area sita nel Comune di Canepina, Località Piangoli, nel 2019
(art. 115 c.p.c.), per cui occorre quantificare l'importo eventualmente dovuto dall'attrice alla convenuta.
In proposito, occorre rilevare che ai sensi del Regolamento adottato con delibera n. 11 del 10 febbraio 2010 (la non contesta che l'avviso di pagamento oggetto di giudizio sia stato _1
emesso in forza del Regolamento de quo, nonostante abbia depositato un altro Regolamento) il dovuto per l'occupazione di aree ricomprese nel territorio della Provincia di è pari al CP_2 _1 prodotto fra il numero delle utenze “servite” dall'operatore del servizio di comunicazione e il 20%, alternativamente, dell'importo di euro 75,00, se l'area occupata ricade nel territorio di un Comune con meno di 20.000,00 abitanti, ovvero dell'importo di euro 625,00, se l'area occupata ricade nel territorio di un Comune con più di 20.000,00 abitanti.
Occorre precisare, in proposito, che si può prescindere dalla questione relativa alle utenze servite dall'attrice nel territorio della Provincia di (risultano tre utenze servite dall'attrice nel 2019; _1
cfr. all. 5 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), nonché dal pagamento di €
516,46 già eseguito a titolo di Tosap per l'anno 2019 (non risulta, invero, quale sia l'area occupata).
D'altro canto, anche a non voler considerare i pagamenti già eseguiti dall'attrice in favore della convenuta (cfr. all. 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), accertati da questo Tribunale con le sentenze n. 426/2024 (R.G. n. 3444/2019) e n. 810/2024 (R.G. n.
3445/2019), e pur volendo ritenere corretta la quantificazione del canone richiesto all'attrice (la convenuta non ha esplicitato il relativo criterio di calcolo, neppure eventualmente in applicazione del Regolamento versato in atti), in ogni caso risulta che quest'ultima ha corrisposto alla convenuta l'importo di € 28,00 dovuto a titolo di per l'occupazione, avvenuta nel 2019, dell'area sita CP_2 nel Comune di Canepina, Località Piangoli. Invero, dall'“estratto pagamenti” (all. 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) risulta il pagamento del eseguito in data CP_2
09.12.2020 con causale “Conc. Num. 3528600 Anno 2019 – (063) Piangoli Km 6.13 - (47/1-2b) –
Impianto di pubblico servizio”, che coincide esattamente con la causale dell'avviso di pagamento n.
301157044063301969 (all. 1 dell'atto di citazione).
Il credito vantato dalla nei confronti dell'attrice, pertanto, risulta estinto per Controparte_1
adempimento.
L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata in via subordinata dall'attrice rimane di conseguenza assorbita, ma in ogni caso la questione da sottoporre alla Corte lussemburghese si palesa in parte irrilevante (l'interpretazione dell'art. 12 della Direttiva
6 2002/21/CE invocata dall'attrice non ha alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio), mentre il tenore letterale dell'art. 11 della Direttiva de qua è chiaro, in quanto la disposizione impone agli stati membri di rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione nel settore delle telecomunicazioni e quindi di contrastare eventuali prassi seguite dalle amministrazioni ai danni delle società operanti in tale settore (come accaduto nel caso di specie, in quanto, come visto sopra, la normativa e la giurisprudenza in materia sono orientate in tal senso). L'eventuale comportamento della convenuta contrario alla Direttiva invocata dall'attrice, pertanto, è scongiurato proprio dalla normativa vigente.
5. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½ (in ragione del tentativo, infruttuoso, di bonario componimento della lite), mentre il residuo ½ deve essere posto a carico della _1
(che ha chiesto all'attrice il pagamento di € 28,00 senza essere a conoscenza del numero
[...] di utenze “servite” dalla medesima) ed è liquidato come in dispositivo, secondo i parametri individuati dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) e muovendo dallo scaglione di valore
“fino a 1.100,00”, ai valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della ridotta complessità della controversia, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro la Parte_1 _1
, così provvede:
[...]
1) Accerta che nulla è dovuto da alla , in Parte_1 Controparte_1 relazione all'avviso di pagamento n. 301157044063301969;
2) Compensa le spese di lite nella misura di ½;
3) Condanna la alla rifusione in favore di del Controparte_1 Parte_1
residuo ½ delle spese di lite, che liquida nella somma di € 116,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3447/2019 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa da:
già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro tempore, con sede in Miliano, Via Pola n. 9, ivi elettivamente domiciliata in Via M. Bandello n.
5, presso lo studio degli avv.ti Domenico Ielo, Paola Iatì e Tito Tropea, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Attrice
Contro
, in persona del Presidente pro tempore, con sede in , Via Saffi Controparte_1 _1
n. 49, ivi elettivamente domiciliata presso l'avvocatura provinciale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Felice e Marta Dolfi, giusta procura in atti
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (già nel Parte_1 Parte_2
prosieguo « ), società di telecomunicazioni di rilevante interesse nazionale, esponeva che la Pt_1
1 Provincia di le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 28,16 a titolo di canone per _1
l'occupazione, avvenuta nell'anno 2019, di spazi ed aree pubbliche (nel prosieguo, « »), con CP_2
l'avviso n. 301157044063301969 (nota prot. n. 23812 del 09.10.2019) emesso in applicazione del
“Regolamento dell'ente per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, per gli accessi stradali, per gli impianti pubblicitari e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio”, approvato con delibera consiliare n. 11 del 10 febbraio 2010.
L'attrice evidenziava che la , con distinti avvisi di pagamento oggetto di diversi Controparte_1
giudizi, le aveva già chiesto in precedenza il pagamento, sempre a titolo di , delle somme di € CP_2
2.235,40, di € 34,56 e di € 359,10, sebbene avesse già pagato per la medesima occupazione e in relazione alla medesima annualità l'importo forfettario massimo di € 516,46, a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nel prosieguo, «Tosap»).
L'attrice rilevava, inoltre, che l'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede quali unici oneri per gli “operatori del settore” la Tosap o, in alternativa, il
Cosap: lettura confermata, da un lato, dalla copiosa giurisprudenza di merito, ordinaria e amministrativa, di legittimità e costituzionale, sulla scorta della interpretazione autentica dell'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003, fornita dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 33/2016, ai sensi del quale: “gli operatori possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti al comma 2 di detta disposizione [ndr art. 93 D.Lgs. 259/2003]”; dall'altro, dal parere dell'AGCM del 21 dicembre 2018, nonché dall'autotutela esercitata da molti enti territoriali per annullare i provvedimenti con i quali chiedevano, cumulativamente, il pagamento della Tosap e del CP_2
L'attrice, infine, eccepiva l'illegittimità del Regolamento posto a base dell'avviso di pagamento oggetto di giudizio, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, con l'art. 63, D.Lgs. 466/1997, con l'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003, con gli artt. 35, commi 3 e 4, e 88, comma 10, D.Lgs.
259/2003, nonché con l'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU.
Alla luce delle suesposte considerazioni chiedeva, previa disapplicazione del Regolamento adottato dalla di con delibera consiliare n. 11 del 10 febbraio 2010, in via principale, _1 _1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' ; in via subordinata, sospendere il Controparte_3
giudizio e disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per accertare la compatibilità della pretesa vantata dalla controparte con i principi di non discriminazione e trasparenza sanciti dagli artt. 11 e 12 della direttiva 2002/21/CE.
2. Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
2 La convenuta, delineato l'iter con il quale l'ente provinciale rilascia il nulla-osta all'occupazione del suolo pubblico, riteneva legittimo il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 11 del 10 febbraio 2010, non solo in quanto adottato in sostituzione del “Regolamento Tosap”, conformemente all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ma anche perché l'art. 22 dello stesso prevede l'applicazione di una tariffa forfettaria nella misura del 20%, che non può mai essere inferiore alla tariffa base di euro 516,00.
La Provincia di Viterbo, infine, rilevava che in data 28.07.2018 l'attrice, che non comunicava il cambio della propria denominazione, pagava la somma di euro 2.235,40 in relazione a parte dell'annualità 2017 e l'importo di euro 516,46 per l'annualità 2018, mentre non corrispondeva gli importi dovuti per l'anno 2016 e per l'anno 2019.
3. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., respinte le richieste di prove orali avanzate dalle parti, disposti plurimi rinvii per tentare, invano, la composizione bonaria della controversia e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre anzitutto ricostruire la normativa e la giurisprudenza che governano la fattispecie.
L'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) impone alle
Pubbliche amministrazioni di non richiedere agli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche alcun onere finanziario, reale o contributivo, salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Tosap), oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ss. mm. ii., calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo.
L'art. 63 del d.lgs. 446/1997 dispone che i comuni e le province, con Regolamento adottato a norma dell'articolo 52, possono escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della Tosap, sostituendola con il pagamento del Cosap a carico del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Il comma 3 dell'art. 63 citato, peraltro, stabilisce espressamente (nella parte che qui interessa) che dalla misura complessiva del deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da CP_2
disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione.
Tale disposizione, inserita nella medesima sedes materiae del e della Tosap, non può che CP_2
essere ritenuta espressione del principio in forza del quale non è ammessa la richiesta di pagamento di diversi importi per il medesimo fatto materiale, cioè per la medesima occupazione, pena una
3 locupletazione indebita in favore del creditore. Il termine “canoni”, pertanto, deve essere interpretato in senso ampio, fino a ricomprendervi qualunque importo, indipendentemente dal
“titolo giuridico” in forza del quale il creditore esige il pagamento.
Inoltre, il Regolamento adottato a norma dell'art. 52 citato deve ispirarsi, fra l'altro, ai seguenti principi, al fine di determinare il Cosap da porre a carico dell'operatore che fornisce servizi di comunicazione: previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali (lett e) del D.Lgs.
446/1997); previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente (lett f) del D.Lgs.
446/1997) a) in base al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
b) nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito provinciale.
Infine, l'art. 12, c. 3, D.Lgs. 33/2016 stabilisce che l'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni, “si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
La riserva di legge introdotta dalla citata norma, che esclude a carico dei fornitori di reti di comunicazione elettronica il pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del
2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., n. 10221/2019; Cass., SS.UU., n. 10536/2018;
Cass., n. 17524/2015; Cass., n. 18004/2014; Cass., n. 14788/2014; Cass., n. 14789/2014; Cass., n.
22187/2014, Corte cost., n. 272/2010), mira a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti (Cass., n. 283 del 2017).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, le Province possono legittimamente scegliere se optare per la richiesta della Tosap o del agli “operatori” che offrono il servizio di CP_2
4 telecomunicazione, ma non hanno la facoltà di cumularle in relazione alla medesima occupazione e alla stessa annualità.
Ne discende che il Regolamento della Provincia di adottato con delibera n. 11 del 10 _1
febbraio 2010 non è illegittimo per contrasto con le norme di rango primario (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 466 del 1997; artt. 35, commi 3 e 4, 88, comma 10, 93, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche), costituzionale (art. 23 Cost.) e convenzionale (art. 1, protocollo addizionale CEDU) invocate da parte attrice.
Il Regolamento de quo, infatti, rinviene la propria base giuridica (come indicato nel preambolo dello stesso) proprio nell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (nonché negli artt. 35, commi 3 e 4,
88, comma 10, 93, comma 2, del D.Lgs. 259/2003), che ne costituisce la fonte normativa “di base”
(art. 23 Cost.), sicché non si configura neppure l'asserito contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale CEDU.
Invero, conformemente agli artt. 52, 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 446/1997, e 93, comma 2, del
D.Lgs. 259/2003, il Regolamento n. 11 del 10.02.2010 dispone la sostituzione della Tosap con il e individua i criteri da seguire per determinare l'importo da porre a carico degli operatori dei CP_2 servizi di telecomunicazione, prevedendo espressamente (come prescritto dall'art. 63, comma 2, lett. f) n. 2) che “per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfettariamente nel 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia”, fermo restando che “il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro
516,00” (come prescritto dall'art. 63, comma 2, lett. f) n. 3).
Pertanto, il Regolamento n. 11 del 10.02.2010 è legittimo e non può essere disapplicato.
Occorre ora ricordare che la natura sostanziale - e non meramente formale – della regola di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) – “regola di giudizio”, volta ad orientare il giudicante nella decisione da assumere, qualora non venga dimostrato un determinato fatto -, letta alla luce del principio di vicinanza della prova, implica che l'attore che agisce con una domanda di accertamento negativo del credito (sulla falsariga dell'actio negatoria servitutis, dell'opposizione a precetto e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) è gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito vantato dal convenuto, mentre su quest'ultimo incombe il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001): si verifica un'inversione meramente processuale del ruolo delle parti, che non altera il criterio sostanziale di riparto dei carichi probatori, per cui il convenuto – creditore dovrà provare la fonte del proprio diritto di credito, nonché l'an e il quantum del credito stesso, e allegare l'inadempimento del debitore – attore;
quest'ultimo, invece, dovrà provare di aver adempiuto
5 ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Ebbene, è pacifica l'occupazione dell'area sita nel Comune di Canepina, Località Piangoli, nel 2019
(art. 115 c.p.c.), per cui occorre quantificare l'importo eventualmente dovuto dall'attrice alla convenuta.
In proposito, occorre rilevare che ai sensi del Regolamento adottato con delibera n. 11 del 10 febbraio 2010 (la non contesta che l'avviso di pagamento oggetto di giudizio sia stato _1
emesso in forza del Regolamento de quo, nonostante abbia depositato un altro Regolamento) il dovuto per l'occupazione di aree ricomprese nel territorio della Provincia di è pari al CP_2 _1 prodotto fra il numero delle utenze “servite” dall'operatore del servizio di comunicazione e il 20%, alternativamente, dell'importo di euro 75,00, se l'area occupata ricade nel territorio di un Comune con meno di 20.000,00 abitanti, ovvero dell'importo di euro 625,00, se l'area occupata ricade nel territorio di un Comune con più di 20.000,00 abitanti.
Occorre precisare, in proposito, che si può prescindere dalla questione relativa alle utenze servite dall'attrice nel territorio della Provincia di (risultano tre utenze servite dall'attrice nel 2019; _1
cfr. all. 5 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), nonché dal pagamento di €
516,46 già eseguito a titolo di Tosap per l'anno 2019 (non risulta, invero, quale sia l'area occupata).
D'altro canto, anche a non voler considerare i pagamenti già eseguiti dall'attrice in favore della convenuta (cfr. all. 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), accertati da questo Tribunale con le sentenze n. 426/2024 (R.G. n. 3444/2019) e n. 810/2024 (R.G. n.
3445/2019), e pur volendo ritenere corretta la quantificazione del canone richiesto all'attrice (la convenuta non ha esplicitato il relativo criterio di calcolo, neppure eventualmente in applicazione del Regolamento versato in atti), in ogni caso risulta che quest'ultima ha corrisposto alla convenuta l'importo di € 28,00 dovuto a titolo di per l'occupazione, avvenuta nel 2019, dell'area sita CP_2 nel Comune di Canepina, Località Piangoli. Invero, dall'“estratto pagamenti” (all. 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) risulta il pagamento del eseguito in data CP_2
09.12.2020 con causale “Conc. Num. 3528600 Anno 2019 – (063) Piangoli Km 6.13 - (47/1-2b) –
Impianto di pubblico servizio”, che coincide esattamente con la causale dell'avviso di pagamento n.
301157044063301969 (all. 1 dell'atto di citazione).
Il credito vantato dalla nei confronti dell'attrice, pertanto, risulta estinto per Controparte_1
adempimento.
L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata in via subordinata dall'attrice rimane di conseguenza assorbita, ma in ogni caso la questione da sottoporre alla Corte lussemburghese si palesa in parte irrilevante (l'interpretazione dell'art. 12 della Direttiva
6 2002/21/CE invocata dall'attrice non ha alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio), mentre il tenore letterale dell'art. 11 della Direttiva de qua è chiaro, in quanto la disposizione impone agli stati membri di rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione nel settore delle telecomunicazioni e quindi di contrastare eventuali prassi seguite dalle amministrazioni ai danni delle società operanti in tale settore (come accaduto nel caso di specie, in quanto, come visto sopra, la normativa e la giurisprudenza in materia sono orientate in tal senso). L'eventuale comportamento della convenuta contrario alla Direttiva invocata dall'attrice, pertanto, è scongiurato proprio dalla normativa vigente.
5. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½ (in ragione del tentativo, infruttuoso, di bonario componimento della lite), mentre il residuo ½ deve essere posto a carico della _1
(che ha chiesto all'attrice il pagamento di € 28,00 senza essere a conoscenza del numero
[...] di utenze “servite” dalla medesima) ed è liquidato come in dispositivo, secondo i parametri individuati dal D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) e muovendo dallo scaglione di valore
“fino a 1.100,00”, ai valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della ridotta complessità della controversia, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro la Parte_1 _1
, così provvede:
[...]
1) Accerta che nulla è dovuto da alla , in Parte_1 Controparte_1 relazione all'avviso di pagamento n. 301157044063301969;
2) Compensa le spese di lite nella misura di ½;
3) Condanna la alla rifusione in favore di del Controparte_1 Parte_1
residuo ½ delle spese di lite, che liquida nella somma di € 116,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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