Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 3
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per vizi della manifestazione della volontà negoziale e non anche per nullità, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ..
La disciplina dettata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per l'applicazione di sanzioni disciplinari non contiene norme imperative che regolino l'impugnazione della sanzione irrogata mediante le procedure pattizie di conciliazione e arbitrato, previste dal comma sesto dello stesso articolo, essendo la relativa disciplina rimessa all'autonomia collettiva. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'art. 108 C.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie prevedesse una sanzione per l'inosservanza dei termini ivi indicati per la definizione della procedura rimessa al Collegio di Conciliazione).
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con l'indicazione dei singoli canoni di ermeneutica violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure concernenti la motivazione devono avere ad oggetto l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicché non può ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'assegno alimentare previsto dall'art. 111 del C.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie, dalla data di deposito del ricorso in sede giudiziale effettuata dopo il sessantunesimo giorno dalla cessazione del rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2004, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO DI FEDE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., IT S.P.A.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12270/02 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) e per IT S.P.A., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR TA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16770/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/10/01 - R.G.N. 209472/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 03/11/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI FEDE;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso previa riunione dei fascicoli, accoglimento del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma AE RO, già dipendente della S.p.A. Ferrovie dello Stato, impugnava il lodo con cui in data 24 marzo 2000 il Collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dal contratto collettivo del settore aveva confermato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro, e contestava la validità del provvedimento chiedendo al Tribunale di adottare ulteriori statuizioni consequenziali.
Costituitosi il contraddittorio con le S.p.A. TE Ferroviaria Italiana e NI, con sentenza del 1 ottobre 2001 il giudice adito riteneva infondate le deduzioni del ricorrente relative ai vizi del lodo, rilevando:
- quanto alla pretesa carenza di collegialità della deliberazione e alla mancata sottoscrizione da parte della maggioranza degli arbitri, che dal verbale conclusivo la decisione risultava essere stata assunta dall'intero collegio arbitrale;
- quanto alla carenza motivazionale della decisione, che le ragioni a sostegno della stessa erano state indicate con il richiamo alle posizioni espresse dal membro di nomina aziendale;
- quanto alla denunciata tardività della decisione in relazione al termine previsto dalla norma collettiva, che il medesimo aveva natura ordinatoria;
- quanto alla critiche delle valutazioni degli arbitri, l'improponibilità delle censure attinenti ad errori di giudizio, che apparivano comunque infondate.
Il giudice adito riconosceva invece il diritto del lavoratore al pagamento dell'assegno alimentare previsto dall'art. 111 del C.C.N.L., e condannava le società FI e IT in solido al pagamento delle relative somme dalla data del deposito del ricorso giudiziale.
Avverso questa sentenza AE RO propone ricorso per Cassazione con tre motivi. Le S.p.A. FI e IT resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 108 del C.C.N.L. di settore, in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 533/1973, anche in relazione all'art. 823 n. 6 cod. proc. civ. e 829 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta anzitutto la mancata applicazione alla fattispecie - relativa a decisione di un collegio arbitrale composto di più persone - dell'art. 823 cod. proc. civ. "in mancanza di disposizioni regolanti l'attività degli arbitri nell'arbitrato irrituale libero"; richiama quindi le difese già svolte nel grado di appello in ordine alla mancanza di collegialità della decisione e alla sottoscrizione del lodo da parte del solo presidente, e critica i rilievi svolti nella sentenza impugnata in ordine alla formazione della maggioranza in seno al collegio, che rappresentano secondo la parte un'arbitraria "operazione interpretativa del procedimento logico giuridico operato dal collegio arbitrale o meglio del Presidente".
2.2. Il motivo appare inammissibile, nella parte in cui, riferendo la pretesa invalidità del lodo arbitrale a violazione di disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi (ai sensi dell'art. 5 legge 11 agosto 1973 n. 533) non espone alcuna ragione a sostegno della pretesa violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970, come pure di disposizioni dell'art. 108 del C.C.N.L. del settore, il cui testo non viene neppure riportato. È poi evidentemente infondato nella parte in cui sostiene l'applicabilità degli artt. 823 e 829 cod. civ. per una fattispecie di lodo arbitrale irrituale, impugnabile in genere, secondo la costante giurisprudenza, solo per i vizi della manifestazione della volontà negoziale (v. per tutte Cass. 22 novembre 2000 n. 15070, 18 settembre 2001 n. 11678).
3.1. Il secondo motivo reca il titolo "violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, dell'art. 108 punto 9 del C.C.N.L. del settore e
829 n. 6 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - violazione di norme di legge - inesistenza della clausola compromissoria al momento della decisione per superamento del termine - nullità del lodo anche in riferimento alle disposizioni degli artt. 412 ter e 154 cod. proc. civ. - contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto in relazione all'art. 360 3 e 5 cod. proc. civ.". Con tale motivo si deduce che:
- tutti i termini apposti ai vari atti propri del procedimento disciplinare regolamentato dall'art. 7 della legge n. 300/70 e dei procedimenti da esse mutuati dalla contrattazione collettiva sono sempre perentori e normalmente causano la caducazione della impugnativa o del provvedimento disciplinare;
- l'art. 108.9 del C.C.N.L. espressamente dispone che "le parti convengono di operare, ciascuno per la parte di competenza, affinché i collegi di conciliazione ed arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione, e che per casi di particolare necessità il Collegio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolungare i lavori comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del collegio"; tale disposizione implica, in relazione al disposto dell'art. 412 lett. d) cod. proc. civ., la limitata validità della durata della clausola compromissoria;
- la clausola collettiva contiene anche la previsione della proroga a 120 giorni, calcolati dalla data di attivazione del collegio;
- nella specie, il collegio è stato attivato oltre otto mesi dopo la richiesta del ricorrente, e dal primo verbale del 10 settembre 1999 all'emanazione del lodo in data 24 marzo 2000 risulta interamente decorso il suddetto termine.
3.2. Le censure sono prive di fondamento. Contrariamente a quanto ritiene la parte, la disciplina dettata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per l'applicazione di sanzioni disciplinari non contiene norme imperative che regolino l'impugnazione della sanzione irrogata mediante le procedure pattizie di conciliazione ed arbitrato (previste dal sesto comma dello stesso articolo), essendo la relativa disciplina rimessa all'autonomia collettiva.
Quanto alla richiamata regolamentazione collettiva, la sentenza impugnata ha escluso che l'art. 108 punto 9 del C.C.N.L. del settore contenga alcuna previsione di sanzione per l'inosservanza dei termini ivi indicati come oggetto dell'impegno delle parti stipulanti ad operare perché i collegi di conciliazione ed arbitrato possano pronunciarsi entro i tempi stabiliti. Il convincimento così espresso, con cui si nega che la clausola collettiva stabilisca limiti temporali al mandato degli arbitri, costituisce il risultato della interpretazione della espressione di volontà negoziale riservata al giudice di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità se non per vizio di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici legali. Nessuna specifica censura risulta proposta sotto questi profili, non risultando indicati, ai fini della denuncia di vizio di motivazione, elementi rilevanti di cui sia stato trascurato l'esame.
4.1. Il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale devono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono la statuizione del giudice di merito relativa alla disciplina dell'art. 111 del richiamato C.C.N.L., che così dispone al primo comma: "il dipendente licenziato . che abbia impugnato il licenziamento avanti alla Autorità Giudiziaria o al Collegio di cui all'art. 108 ha diritto alla corresponsione da parte della Società di un assegno alimentare . ove il giudizio instaurato si prolunghi entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, a far tempo dal 61^ giorno".
Il comma successivo prevede che "qualora il dipendente abbia adito l'Autorità giudiziaria dopo il 61^ giorno dalla data di cessazione del rapporto, l'assegno citato viene erogato a far tempo dalla rituale produzione del ricorso".
Tale disciplina, secondo il giudice di merito, comporta nel caso di specie il diritto del lavoratore a percepire l'emolumento in questione dalla data di deposito del ricorso in sede giudiziale;
la sentenza impugnata riconduce così la fattispecie alla ipotesi di cui al secondo comma sopra riportato, sul rilievo che nel caso di ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato la rinuncia ad adire l'Autorità giudiziaria risulta condizionata dalla sopravvenienza di un valido lodo, e che l'invalidità del lodo restituisce alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per l'impugnativa del provvedimento disciplinare, facoltà nella specie esercitata dal lavoratore.
4.2. Il ricorrente principale censura la decisione con la denuncia di "erronea applicatone degli artt. 111 1^ e 2^ comma C.C.N.L. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. - errata applicazione di norme contrattuali e legali e ogni altro principio in materia di determinazione della domanda in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.". Posto che il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma era
"la seconda fase ex art. 412 quater della impugnativa di licenziamento" e che il ricorso al giudice era la "continuazione, seppure giudiziale, dell'unica impugnazione del licenziamento", sostiene che il diritto all'assegno alimentare va riconosciuto dal 61^ giorno successivo al licenziamento e alla sospensione dal servizio.
4.3. La ricorrente incidentale denuncia, dal canto suo, i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed ogni altra norma in tema di interpretazione del contratto (e in particolare di norme di contratto collettivo) nonché omessa ed insufficiente motivazione. Sostiene che l'erogazione della prestazione deve intendersi limitata, in caso di ricorso alla procedura arbitrale, alla durata del giudizio arbitrale, perché con la emissione del lodo arbitrale si esaurisce la fase di impugnazione del provvedimento disciplinare in senso proprio, e la fase giudiziale successiva concerne solo mediatamente detto provvedimento, perché riguarda in via principale e diretta solo il lodo.
4.4. Entrambi i motivi in esame risultano inammissibili, perché, come si è sopra rilevato, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere tuttavia specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 3 luglio 2001 n. 8994, 29 novembre 2001 n. 15185). Nella specie, le censure dell'una e dell'altra parte non contengono alcuna specificazione dei vizi logici o la precisazione di carenze o lacune nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
sotto il profilo della dedotta violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti, poi, solo il ricorso incidentale precisa il criterio ermeneutico che si assume violato, con riferimento al "dato letterale" della clausola. Il richiamo al criterio letterale di interpretazione appare peraltro del tutto generico, in assenza di qualsiasi argomentazione idonea ad illustrare in qual modo la ricostruzione della volontà delle parti stipulanti compiuta dal giudice di merito contrasti con il significato obiettivo delle espressioni usate.
È infine evidentemente inammissibile la denuncia, formulata dal ricorrente principale ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione di norme di contratto collettivo di diritto comune.
5. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004