Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2004, n. 5359
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

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Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per vizi della manifestazione della volontà negoziale e non anche per nullità, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ..

La disciplina dettata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per l'applicazione di sanzioni disciplinari non contiene norme imperative che regolino l'impugnazione della sanzione irrogata mediante le procedure pattizie di conciliazione e arbitrato, previste dal comma sesto dello stesso articolo, essendo la relativa disciplina rimessa all'autonomia collettiva. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'art. 108 C.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie prevedesse una sanzione per l'inosservanza dei termini ivi indicati per la definizione della procedura rimessa al Collegio di Conciliazione).

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con l'indicazione dei singoli canoni di ermeneutica violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure concernenti la motivazione devono avere ad oggetto l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicché non può ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'assegno alimentare previsto dall'art. 111 del C.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie, dalla data di deposito del ricorso in sede giudiziale effettuata dopo il sessantunesimo giorno dalla cessazione del rapporto).

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  • 1Difformità tra il contratto preliminare e quello definitivo? Prevale quest'ultimo (Cass. 12090/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 29 luglio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2004, n. 5359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5359
Data del deposito : 16 marzo 2004

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