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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1899/2024
Udienza del 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1899/2024 promossa
DA
(C.F. ), nella sua Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di rappresentante legale della C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Arcidiacono
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/07/2024,
[...]
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1 CP_2 impugnare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000566758 relativa ad atto di accertamento n. .2200.16/12/2021.0313870 del CP_2
16/12/2021 riferito all'anno 2019, recante il protocollo n.
.2200.27/05/2024.0153820, notificatagli in data CP_2
13/06/2024.
Con detta ordinanza-ingiunzione è stato ordinato al ricorrente il pagamento della somma di € 12.554,42 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85] dovute per l'anno 2019.
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa avendo egli provveduto al versamento dei contributi, come da ricevute (Mod. F24 e Mod. F35) allegate al ricorso.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto che l'avviso di accertamento non sarebbe stato notificato ovvero risulterebbe “malamente” notificato, con conseguente nullità dell'atto impugnato e che la somma ingiunta risulta errata o comunque non specificata.
1.2. Il ricorrente ha, quindi, concluso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, chiedendo che venga accertato e dichiarato che le somme ingiunte risultano non dovute Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
o, in subordine, che il Tribunale voglia ridurre la sanzione applicata nei limiti di legge.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile e/o improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto e privo di prova, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà dell'ordinanza opposta.
3. Si deve innanzitutto rilevare che è destituita di fondamento l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per inosservanza del termine di legge. CP_2
L'ordinanza-ingiunzione è stata effettivamente notificata in data
13/06/2024 come dedotto dal ricorrente (si veda l'avviso di ricevimento allegato alla memoria di costituzione dell' - doc. CP_2
n. 3.1).
Il termine di trenta giorni per proporre il ricorso in opposizione
(art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011) sarebbe quindi scaduto il giorno 13/07/2024.
Poiché tale giorno cadeva di sabato, il termine è stato ex lege
(art. 155, comma 5, cod. proc. civ.) prorogato al primo giorno seguente non festivo ovvero lunedì 15/07/2024, sicché il ricorso, depositato proprio in quest'ultimo giorno, è tempestivo.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. In primo luogo (e in ordine logico), si deve rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'avviso di accertamento recante il prot. n. .2200.16/12/2021.0313870 CP_2
(doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione dell' ), sotteso CP_2 all'ordinanza-ingiunzione, è stato ritualmente notificato in data
15/01/2022 mediante ritiro del plico raccomandato in ufficio postale (si veda l'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG
78604341925-8 - doc n.
2.1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_2
6. Si osserva, poi, che l'importo delle quote contributive non
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
versate (sulla base del citato accertamento che riguarda la risulta essere pari ad € 8.411,21. Controparte_1
Trattandosi di importo inferiore ad € 10.000,00, il ricorrente avrebbe potuto evitare la sanzione amministrativa versando le ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983).
Il ricorrente ha, però, dedotto di aver versato, ancor prima dell'accertamento (di cui ha infondatamente negato la notifica), le somme dovute a titolo di contributi.
7. Orbene, dall'accertamento della violazione si evince che gli omessi versamenti (afferenti all'anno 2019 da parte della citata riguardano i seguenti periodi: Controparte_1
- 12/2018 (tali contributi si sarebbero dovuti infatti versare entro il 16/01/2019);
- da 01/2019 a 06/2019.
L'accertamento indica, altresì, che i periodi da 12/2018 fino a
05/2019 erano stati oggetto dell'avviso di addebito n. 330-2019-
00014845-70, mentre il periodo 06/2019 era stato oggetto dell'avviso di addebito n. 330-2019-00029161-64.
7.1. Ciò premesso, i modelli F24 di cui ai docc. nn. 2, 3, 4, 6, 7
e 8 allegati al ricorso non attengono, però, alla società
bensì alla diversa Controparte_1 Controparte_3
(come si evince dai dati anagrafici del contribuente ivi riportati).
7.2. La quietanza di versamento (modello F24) di cui al doc. n.
1 allegato al ricorso, pur riguardando la non Controparte_1 attiene, invece, ai periodi oggetto dell'accertamento: i contributi versati in data 24/06/2021 attengono, infatti, come si evince dalla stessa quietanza, ai seguenti periodi di riferimento: 07/2019,
08/2019, 09/2019 e 10/2019 (ovvero a periodi successivi a quelli oggetto dell'accertamento).
Analogamente, anche la quietanza di versamento (modello F24)
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso (pur riguardando anch'essa la attiene a “periodi di riferimento” successivi Controparte_1 all'accertamento (11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020).
8. La prova del versamento delle somme dovute si rinviene, però, dalle sette ricevute di versamenti eseguiti con modelli/bollettini postali F35 prodotti dal ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza (così colmando la lacuna relativa ai bollettini F35 prodotti in allegato al ricorso).
Tale documentazione, seppur tardivamente prodotta, deve essere acquisita d'ufficio, essendo assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento della verità materiale (art. 421, comma 2, cod. proc. civ.).
Dai sette bollettini (uno per ciascuno dei periodi oggetto dell'accertamento) si evince, in effetti, che tutte le “quote a carico” del ricorrente (ovvero gli importi così come risultanti dai saldi riportati a pag. 4 dell'avviso di accertamento) erano Pt_2 state versate in data 13/07/2021 (la data di pagamento è riportata a stampa, mediante timbro postale, sui singoli modelli F35).
8.1. In considerazione dell'intervenuto pagamento delle quote contributive oggetto dell'accertamento, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata in quanto illegittima, essendo stata emessa sull'erroneo presupposto del mancato versamento delle ritenute previdenziali.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. OI-000566758 relativa ad atto di
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
accertamento n. .2200.16/12/2021.0313870 del CP_2
16/12/2021 riferito all'anno 2019 (recante il protocollo n.
.2200.27/05/2024.0153820); CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si CP_2 liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art.
93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1899/2024 promossa
DA
(C.F. ), nella sua Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di rappresentante legale della C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Arcidiacono
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/07/2024,
[...]
, nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1 CP_2 impugnare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000566758 relativa ad atto di accertamento n. .2200.16/12/2021.0313870 del CP_2
16/12/2021 riferito all'anno 2019, recante il protocollo n.
.2200.27/05/2024.0153820, notificatagli in data CP_2
13/06/2024.
Con detta ordinanza-ingiunzione è stato ordinato al ricorrente il pagamento della somma di € 12.554,42 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85] dovute per l'anno 2019.
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa avendo egli provveduto al versamento dei contributi, come da ricevute (Mod. F24 e Mod. F35) allegate al ricorso.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto che l'avviso di accertamento non sarebbe stato notificato ovvero risulterebbe “malamente” notificato, con conseguente nullità dell'atto impugnato e che la somma ingiunta risulta errata o comunque non specificata.
1.2. Il ricorrente ha, quindi, concluso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, chiedendo che venga accertato e dichiarato che le somme ingiunte risultano non dovute Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
o, in subordine, che il Tribunale voglia ridurre la sanzione applicata nei limiti di legge.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile e/o improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto e privo di prova, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà dell'ordinanza opposta.
3. Si deve innanzitutto rilevare che è destituita di fondamento l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per inosservanza del termine di legge. CP_2
L'ordinanza-ingiunzione è stata effettivamente notificata in data
13/06/2024 come dedotto dal ricorrente (si veda l'avviso di ricevimento allegato alla memoria di costituzione dell' - doc. CP_2
n. 3.1).
Il termine di trenta giorni per proporre il ricorso in opposizione
(art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011) sarebbe quindi scaduto il giorno 13/07/2024.
Poiché tale giorno cadeva di sabato, il termine è stato ex lege
(art. 155, comma 5, cod. proc. civ.) prorogato al primo giorno seguente non festivo ovvero lunedì 15/07/2024, sicché il ricorso, depositato proprio in quest'ultimo giorno, è tempestivo.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. In primo luogo (e in ordine logico), si deve rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'avviso di accertamento recante il prot. n. .2200.16/12/2021.0313870 CP_2
(doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione dell' ), sotteso CP_2 all'ordinanza-ingiunzione, è stato ritualmente notificato in data
15/01/2022 mediante ritiro del plico raccomandato in ufficio postale (si veda l'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG
78604341925-8 - doc n.
2.1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_2
6. Si osserva, poi, che l'importo delle quote contributive non
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
versate (sulla base del citato accertamento che riguarda la risulta essere pari ad € 8.411,21. Controparte_1
Trattandosi di importo inferiore ad € 10.000,00, il ricorrente avrebbe potuto evitare la sanzione amministrativa versando le ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983).
Il ricorrente ha, però, dedotto di aver versato, ancor prima dell'accertamento (di cui ha infondatamente negato la notifica), le somme dovute a titolo di contributi.
7. Orbene, dall'accertamento della violazione si evince che gli omessi versamenti (afferenti all'anno 2019 da parte della citata riguardano i seguenti periodi: Controparte_1
- 12/2018 (tali contributi si sarebbero dovuti infatti versare entro il 16/01/2019);
- da 01/2019 a 06/2019.
L'accertamento indica, altresì, che i periodi da 12/2018 fino a
05/2019 erano stati oggetto dell'avviso di addebito n. 330-2019-
00014845-70, mentre il periodo 06/2019 era stato oggetto dell'avviso di addebito n. 330-2019-00029161-64.
7.1. Ciò premesso, i modelli F24 di cui ai docc. nn. 2, 3, 4, 6, 7
e 8 allegati al ricorso non attengono, però, alla società
bensì alla diversa Controparte_1 Controparte_3
(come si evince dai dati anagrafici del contribuente ivi riportati).
7.2. La quietanza di versamento (modello F24) di cui al doc. n.
1 allegato al ricorso, pur riguardando la non Controparte_1 attiene, invece, ai periodi oggetto dell'accertamento: i contributi versati in data 24/06/2021 attengono, infatti, come si evince dalla stessa quietanza, ai seguenti periodi di riferimento: 07/2019,
08/2019, 09/2019 e 10/2019 (ovvero a periodi successivi a quelli oggetto dell'accertamento).
Analogamente, anche la quietanza di versamento (modello F24)
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso (pur riguardando anch'essa la attiene a “periodi di riferimento” successivi Controparte_1 all'accertamento (11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020).
8. La prova del versamento delle somme dovute si rinviene, però, dalle sette ricevute di versamenti eseguiti con modelli/bollettini postali F35 prodotti dal ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza (così colmando la lacuna relativa ai bollettini F35 prodotti in allegato al ricorso).
Tale documentazione, seppur tardivamente prodotta, deve essere acquisita d'ufficio, essendo assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento della verità materiale (art. 421, comma 2, cod. proc. civ.).
Dai sette bollettini (uno per ciascuno dei periodi oggetto dell'accertamento) si evince, in effetti, che tutte le “quote a carico” del ricorrente (ovvero gli importi così come risultanti dai saldi riportati a pag. 4 dell'avviso di accertamento) erano Pt_2 state versate in data 13/07/2021 (la data di pagamento è riportata a stampa, mediante timbro postale, sui singoli modelli F35).
8.1. In considerazione dell'intervenuto pagamento delle quote contributive oggetto dell'accertamento, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata in quanto illegittima, essendo stata emessa sull'erroneo presupposto del mancato versamento delle ritenute previdenziali.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. OI-000566758 relativa ad atto di
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1899/2024
accertamento n. .2200.16/12/2021.0313870 del CP_2
16/12/2021 riferito all'anno 2019 (recante il protocollo n.
.2200.27/05/2024.0153820); CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si CP_2 liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art.
93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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