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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1634 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 dell' e Di DI con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Avv. Giovanni Barbariol in Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 56 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 esa da ca de Sario con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco Veneto (TV), Borgo Treviso n. 65 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 325/2022 pubblicata in data 17 febbraio 2022 del Tribunale Ordinario di Padova. 1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 325/2022 del Tribunale di Padova pubblicata il 17.02.2022 Nel merito in via principale:
• per tutti i motivi esposti, accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei gravi vizi e difetti dell'impianto di caldaia a combustibile solido per cippato mod. Global/G/OD-600 sito in Lodi (LO) Parte_2
• per tutti i motivi esposti, accertarsi e dichiararsi la responsabilità di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per i gravi vizi e dif a combustibile solido per cippato mod. Global/G/OD-600 sito in Lodi (LO) Parte_2
• conseguentemente, per tutti i motivi esposti, condannarsi egale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da Parte_3
l'importo di Euro 1.150.456,46, oltre agli interessi di legge dal dì d dov maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, somma da corrispondersi a
[...] er effetto della cessione del credito avvenuta in data 25.03.2019-12.04.2019. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, oltre accessori come per legge e costi dell'eventuale consulenza peritale interamente rifusi. In via istruttoria: A) ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società ulle circostanze di seguito capitolate, da intendersi tutte formulare in forma Controparte_1
1) Vero che, al termine dei lavori, previo collaudo dell'impianto, l'impresa installatrice avrebbe dovuto altresì rilasciare a la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola Parte_3
d'arte (di cui al D ).
2) Vero che la suddetta dichiarazione avrebbe dovuto comprendere l'esatta indicazione e descrizione della tipologia dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche tecniche, il progetto dell'impianto contenente gli schemi e i disegni planimetrici dello stesso per come realizzato (c.d. as-built), nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti utilizzati e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare nel funzionamento dell'impianto, inclusa la sua manutenzione.
3) Vero che , dopo aver riscontrato problematiche relative a blocchi della turbina, a Parte_3 perdite di oli uro del refrattario, al malfunzionamento della centralina, alla rottura delle cinghie del compressore, alla rottura dei ventilatori, segnalava detti malfunzionamenti ad come risulta anche dalle comunicazioni e-mail di cui al documento n. 9 di Controparte_1 parte attrice che mi si mostra.
2 4) Vero che prometteva di intervenire per risolvere i vizi, le difformità e i difetti elencati CP_1 in sede di collaudo.
5) Vero che intervenuta sull'impianto e sulla caldaia per cui è causa dal Controparte_1
07.06.2013 6) Vero che, in epoca antecedente alla perizia del sig. durante un incontro presso Persona_1 la sede di alla presenza del legale rappresentante di quest'ultima sig. e CP_1 Persona_2 del tecnic Ing. , il sig. , legale rappresen CP_2 Testimone_1 [...]
, faceva notare tutte che tec tali riscontrate sull'impi Pt_3
i è causa.
7) Vero che, durante le ispezioni compiute personalmente in loco sull'impianto e relativa caldaia, il Perito Industriale dello incaricato da Persona_1 Controparte_3 [...] litato no dell'involuc Pt_3 efrattario) in quanto gli accessi non garantivano la sicurezza dell'operatore.
8) Vero che, durante le ispezioni compiute personalmente in loco sull'impianto e relativa caldaia, il Perito Industriale dello studio incaricato da Persona_1 Controparte_3 [...]
a delle relati dovuto essere fo Pt_3
Controparte_1
9) Vero che incaricava l'Ing. al fine di ottenere le autorizzazioni Parte_3 Persona_3 richieste per ciate da al momento della consegna, Controparte_1 corrispondendo poi allo stesso per l'incarico il come da documento n. 28 che si rammostra al teste).
10) Vero che osteneva costi per complessivi Euro 50.387,60 Parte_4 per lo svolgim ncora non effettuato con esito positivo e chiedeva il rimborso di detta somma a come da fattura n. 588 del 15.3.2017 di cui al Parte_3 documento n. 29 pag. 11 di pa ostra.
11) Vero che provvedeva a versare a l'importo di Euro Parte_3 Parte_4
50.387,60 a a per lo svolgimento 'impianto ancora non effettuato con esito positivo. Si indicano quali testi:
• Sig. perito industriale nominato da presso Via Persona_1 Parte_3
Chias sentire sui capitoli di prova 7 e
• Ing. Via IV Novembre n. 14, Creazzo (VI), da sentire sul capitolo di prova 9. Persona_3
• sidente in Castenedolo (BS) via Cristoforo Colombo n. 3/A, sui capitoli di prova Testimone_2 non ammessi da n. 4 a n.11. Si chiede interrogatorio formale di:
• Sig. quale legale rappresentante di presso Persona_2 Controparte_1 CP_1
n TI di LU (PD), entire
[...] essi n. 1 e 2. Chiede ammettersi prova contraria per testi, diretta ed indiretta, sulle circostanze ex adverso dedotte che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di ammettere. B) Chiede ammettersi C.T.U. volta a:
- descrivere lo stato dell'impianto, , Controparte_4 sito presso lo stabilimento di proprietà di (già Controparte_5 [...]
in Via Cascina Parte_4 Pt_3 Controparte_1
3 - accertare la presenza dei vizi, difetti e difformità dell'impianto descritti nel presente atto di citazione, oltre che di ulteriori ed eventuali vizi emersi nel corso dell'indagine, con la descrizione e la determinazione delle cause dei vizi e difetti riscontrati;
- descrivere le opere necessarie all'eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrate e a stimare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati;
- verificare il rispetto delle normative in materia di valutazione dei rischi e di sicurezza sul luogo di lavoro, la presenza di eventuali mezzi adottati per prevenire i rischi derivanti dal funzionamento dell'impianto e, ove assenti, a descrivere le opere e attività correttive da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla normativa, oltre i costi da sostenere;
- verificare il rispetto delle normative in materia di tutela del rischio di inquinamento ambientale, la presenza di eventuali mezzi adottati per prevenire tale rischio derivante dal funzionamento dell'impianto e, ove assenti, a descrivere le opere e attività correttive da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla normativa, oltre i costi da sostenere. C) Nel caso di ammissione della C.T.U. richiesta, ordinarsi a (già Controparte_5
ai sensi dell'art. 118 ndo Parte_4
e ai rispettivi legali e consulenti tecnici di parte, l'accesso e l'ispezione necessari per l'accertamento dei vizi e difetti e delle relative cause dell'impianto Caldaia Combustibile solido per cippato Mod. sito presso lo stabilimento di proprietà di Controparte_4 in ”. Controparte_5 Pt_3
Per la parte appellata:
"Nel merito Respingersi integralmente l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza impugnata, anche per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti fatti valere e/o ex art. 1460 c.c. e/o, in subordine, per compensazione, in tutto od in parte, con il credito di di € 108.023,59 o Controparte_1 con il maggiore o minore importo che potrà essere ritenuto di giustiz In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Per la non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di non poter rigettare integralmente l'appello senza svolgimento di attività istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) e perciò si chiede: di essere ammessi a prova per interpello del legale rappresentante di e per testi sui Parte_1 seguenti capitoli, sebbene le relative circostanze risultino documentalm negate, tanto meno specificatamente, da controparte:
1. Vero che, allorché è stato sottoscritto il contratto di vendita della caldaia (doc. 4 che Controparte_1 si rammostra al teste), ha proposto a ent dei Controparte_1 Parte_3 rispettivi legali rappres anche di un l'accensione utilizzando un apposito bruciatore? Testi: ing. , residente a [...]; sig. residente CP_2 Testimone_3
a Padova, n. 3.
4
2. Vero che la caldaia è predisposta per l'installazione del modulo opzionale per l'accensione utilizzando un apposito bruciatore? Testo: ing. e CP_2 Testimone_3
3. Vero che c punch list contenuta nella “Dichiarazione di collaudo finale” (doc. 10 che si esibisce al teste) sono stati effettuati da nei Controparte_1 Controparte_1 giorni 20-21-22-28-29-30 maggio 2013? Testi: ing. ; sig. , residente a [...]. CP_2 Tes_4
4. Vero che lle password per l'accesso e la modifica dei parametri di Parte_3 regolazion da Controparte_1
Testi: ing. ; sig. . CP_2 Tes_4
5. Vero che l febbraio 2016, ha inviato a a mezzo Testimone_5 Parte_3
WeTransfer al , i docume b 13.26 Email_1
(parte che si ? Controparte_1 Controparte_1
Testi: ing. e ing. domiciliata in Pian Camuno (BS), via Provinciale CP_2 Testimone_5
n. 5. 6. Vero che, nel mese di aprile 2014, a seguito di un sopralluogo dei NAS presso l'impianto di cui fa parte la caldaia fornita da è stato avviato un procedimento penale nei confronti del Controparte_1 legale rappresentante di per i reati di inquinamento e smaltimento abusivo di Parte_3 rifiuti? Testi: ing. ; ing. sig. , residente a [...]del Grappa CP_2 Testimone_5 Tes_6
(VI), Vi . 11 d Clausius S.r.l., in Illasi (VR), Testimone_7 via Mormontea n. 18. 7. Vero che, in particolare, i NAS hanno rilevato che nella caldaia erano state bruciate 172 tonnellate di pannelli di casseratura (doc. 17 che si esibisce al teste)? Controparte_1
Testi: ing. ; ing. sig. CP_2 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7
8. Vero che il giorno 28 luglio 2013 è stato introdotto nella caldaia materiale molto umido, che non si è bruciato, si è accumulato a fine griglia ed ha abbattuto cinque mattoni della volta (doc. 19 CP_1 che si rammostra al teste)?
[...]
ing. e sig. . CP_2 Tes_4
9. Vero che il giorno 11 marzo 2013 sono stati introdotti nella caldaia sassi e ghiaione (doc. 20 che si esibisce al teste)? Controparte_1
e sig. . CP_2 Tes_4
10. Vero che 2, vembre 2013 l'andamento dell'acqua d'ingresso-uscita condensatore turbina non è stato costante (doc. 21 che si esibisce al teste)? Controparte_1
Testi: ing. e sig. . CP_2 Tes_4
11. Vero che nove acqua di ritorno dal perdeva 4 gradi nonostante le ventole fossero completamente spente (doc. 22 ch mmostra al teste)? Controparte_1
Testi: ing. e sig. . CP_2 Tes_4
12. Vero che vembr ta sostituita la scheda elettronica dell'inverter (doc. 22 che si rammostra al teste)? Controparte_1
domiciliato presso Astem Gestioni S.r.l., in sig. ; Testimone_8 Pt_3 Tes_4 ing. . CP_2
13. Ver 25 e 26 settembre 2014 i signori e tecnici di CP_6 Testimone_9
hanno effettuato sulla caldaia de on di acqua Controparte_1
5 all'interno del baderne e raschiante, la sostituzione della pompa dell'olio Hansa, la sostituzione della base per il regolatore di portata del rastrello ceneri, la sostituzione del filtro su ritorno ed il montaggio del filtro in mandata (doc. 25 che si rammostra al teste)? Controparte_1
Testi: ing. ; sig. sidente a San TI di LU (PD), via Vittorio CP_2 CP_6
Emanuele ig. residente a [...]
n. 105. b) che sia ordinato alla Procura della Repubblica di Lodi di esibire ex art. 210 c.p.c. il provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante di per i fatti descritti Parte_3 ovvero di rendere informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. relativa circostanza, ovvero l'avvio di procedimento penale, nell'anno 2013, nei confronti del legale rappresentante di Parte_3 per i reati di inquinamento e smaltimento abusivo di rifiuti.
[...]
Si ribadisce ferma opposizione all'accoglimento di istanze istruttorie formulate avversarie (tutte) e in subordine, per la non creduta ipotesi di ammissione di prove orali, si chiede di essere abilitati a prova contraria (su tutti i capitoli eventualmente ammessi) con testi i signori , CP_2
, , Testimone_3 Tes_4 Tes_6 CP_6 Tes_9
r
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Padova Parte_1 al fine di ivi sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi Controparte_1 anto di caldaia a combustibile solido per cippato mod. sito in Lodi (LO), da quest'ultima fornitole, e, Controparte_4 Parte_2
a la relativa respon stessa al risarcimento di tutti i danni subiti da sua dante causa per effetto Parte_6 della cessione del aprile 2019.
In particolare l'attrice esponeva che in data 16 gennaio 2012 Parte_3 vevano concluso un contratto avente ad oggetto la realizzazione Controparte_1
a combustibile solido per cippato funzionante a biomassa per la produzione di olio diatermico, stabilendo che quest'ultima avrebbe seguito la progettazione dell'impianto e la supervisione alle attività di montaggio ed avviamento dello stesso oltre alla sua manutenzione.
aggiungeva quindi che, ultimata l'opera, il 14 maggio 2013, Parte_1 ilasciava a a dichiarazione di collaudo Controparte_1 Parte_3
a caldo finale dell'impianto il quale, pur concludendosi con esito formalmente positivo, prendeva atto di un elenco di difetti riscontrati durante le operazioni di collaudo (c.d. punch list) dissimulanti l'esito negativo della prova medesima.
Precisava, la stessa attrice, che sin dalla consegna, avrebbe Parte_3 riscontrato gravi problematiche relative all'impianto, paratori inefficaci realizzati da ebbe a decidere di incaricare un consulente Controparte_1
6 di parte, il perito industriale per verificare le problematiche Persona_4 dell'impianto. Questi, all'esito del sopralluogo, riscontrava numerosi vizi e difetti, urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto ispezionato, per costi complessivi di € 769.000,00.
Inoltre, con diffida del 18 febbraio 2016, la stessa ebbe inefficacemente a richiedere alla fornitrice la consegna della certificazione CE del filtro a maniche e le specifiche tecniche di costruzione dell'impianto.
Intenzionata a cedere l'impianto a terzi, detta dante causa della attrice commissionava a terzi la rimozione dei vizi e delle difformità denunciate ed in data 18 ottobre 2016 perveniva pertanto a sottoscrivere, con la società un Parte_7 contratto preliminare di compravendita di ramo in questione, ad un prezzo stabilito in € 4.000.000, 00 oltre ad € 600.000,00 da versarsi al verificarsi di specifiche circostanze descritte nel suddetto accordo negoziale, impegnandosi ad eliminare le problematiche riscontrate dal consulente di parte.
Successivamente, commissionava una serie di ulteriori Parte_3 interventi riparatori, inidonei però ad eliminare definitivamente i vizi, e alla stipula del contratto di compravendita del ramo d'azienda definitivo, avvenuto il 5 maggio 2017, veniva stabilito all'alienante l'addebito “di ingenti somme…in virtù dei gravi vizi contestati con riferimento alle opere realizzate da . CP_1
Pur non essendo più proprietaria dell'impianto, romuoveva nei Parte_3 confronti di un p mento tecnico Controparte_1 preventivo av a, senza ottenere il seguito sperato, per via del diniego di accesso opposto dalla suddetta nuova proprietaria dell'impianto, al CTU nominato.
In data 25 marzo/12 aprile 2019 cedeva pertanto ad Parte_3 [...] il credito per il risarcimento del danno patito a causa delle riferite Parte_1 ntificato in € 1.150.456,46; ciò, qualificato il contratto quale appalto, e conseguentemente invocata la disciplina dell'art. 1669 c.c., poiché trattavisi di bene destinato per natura a lunga durata.
Costituitasi in giudizio, contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 ricostruzione ex adverso e e il contratto sottoscritto con
[...]
l 16 gennaio 2012 andava qualificato come compravendita, av Parte_3 controparte acquistato la caldaia e commissionato a soggetti terzi la fornitura di altri elementi e l'esecuzione delle opere necessarie al collegamento dei componenti e quindi alla realizzazione della centrale termica.
In via preliminare la convenuta sosteneva, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva di sia perché la stessa agiva sulla base di un mero credito futuro Parte_1 an tenza, pertanto non cedibile prima del suo sorgere, e sia perché 7 l'art. 16 del contratto concluso con suo dire non consentiva Parte_3 all'acquirente la cessione dei crediti connessi al contratto medesimo.
Detta convenuta precisava altresì che on aveva mai pagato il Parte_3 corrispettivo per il contratto avente ad ell'impianto, cosicché il periodo di manutenzione e le relative garanzie non avevano mai avuto inizio.
La stessa deduceva poi di aver emesso, il 14 maggio 2013, il certificato di collaudo finale con esito positivo, sicché, ritenendo l'elenco delle lavorazioni da completare (c.d. punch list) non di rilevanza tale da inficiare il funzionamento dell'impianto, reclamava l'obbligo di corrispondere l'ultima tranche di pagamento entro i termini stabiliti.
In merito ai vizi contestati, osteneva invece la loro inesistenza Controparte_1 dopo il collaudo, contestando di aver mai prospettato interventi riparatori, dovendo ogni problematica ritenersi connessa esclusivamente alla pessima conduzione della caldaia da parte di (tanto che la Procura della Repubblica aveva anche Parte_3 avviato r inquinamento e smaltimento abusivo di rifiuti alla luce dei materiali bruciati nella caldaia) ed alla mancanza di manutenzione.
La menzionata convenuta eccepiva comunque la decadenza e prescrizione di qualsiasi garanzia da parte dell'acquirente, atteso che l'art. 9 del contratto di vendita stabiliva espressamente una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla fine del periodo di funzionamento di prova, iniziato - per come descritto dall'art. 6 del contratto - il 24 marzo 2013 - ovvero il 15° giorno di esercizio continuo, così da doversi ritenere cessato il 24 marzo 2015.
Inoltre, secondo le prospettazioni difensive della stessa convenuta erano decorsi sia i termini per le garanzie nella vendita ex art. 1495 c.c., e sia il termine relativo ai contratti di appalto ex art. 1669 c.c., poiché la relazione del perito dalla quale sarebbe Per_1 individuabile la conoscenza dei pretesi vizi denunciati d usa dell'attrice, non era datata 13 settembre 2016 bensì 28 dicembre 2015, mentre il deposito del ricorso per ATP era del 25 maggio 2017, ossia oltre il termine annuale, e quindi tardivo.
concludeva dunque affermando l'assenza di prova dei danni, Controparte_1 invocando in ogni caso la limitazione del preteso risarcimento contemplata dall'art. 10 del contratto di compravendita;
chiedeva per l'effetto il rigetto della domanda attorea eccependo in subordine la compensazione dell'eventuale credito risarcitorio con il proprio controcredito quantificato in € 108.023,59.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove orali.
Con sentenza n. 325/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva:
8 “… rigetta ogni domanda attorea;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 36.000,00, oltre 15% iva e cpa come per legge,
- Condanna l'attrice a versare alla convenuta l'ulteriore importo di € 36.000,00.”
Il Tribunale ha in effetti respinto la domanda attorea accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo la cessione del credito non consentita dalle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti.
Nel merito, il Giudice di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria, poiché, avendo qualificato il contratto quale “compravendita” e non “appalto”, essendo e rispettivamente nominati quali Controparte_1 Parte_3
e” a decaduto dalla relativa garanzia dei vizi per lo spirare del termine pattuito.
Detta decadenza, secondo la motivazione definita in sentenza, sarebbe del resto affermata anche aderendo alla tesi attorea in merito all'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., avendo epositato il ricorso per ATP tardivamente. Parte_3
In merito alle istanze di prova testimoniale, invece, essendo formulate in modo generico sotto il profilo contenutistico, personale, e cronologico, le medesime non erano meritevoli di accoglimento, laddove comunque, dalla espletata istruttoria non era emersa alcuna correlazione tra la richiesta risarcitoria e la mancata consegna della documentazione inerente all'impianto da parte di Controparte_1
Ritenuta l'iniziativa processuale assunta dalla attrice priva di prudenza, il Tribunale riteneva peraltro sussistenti i presupposti per condannare l'attrice al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione la soccombente
[...] denunciandone una totale perplessità motivazionale riproponendo Parte_1 olutivo, le questioni prospettate in prime cure.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 19 aprile 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di un parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame, in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, appare in primo luogo significativo evidenziare come risulti fondato il
9 rilievo proposto dall'appellante secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel sancirne il difetto di legittimazione attiva.
A riguardo la appresenta di aver agito in qualità di cessionaria del Parte_1 credito da ris asseriti vizi all'impianto vantati dalla società cedente nei confronti di il cui importo è Parte_3 Controparte_1
tramite la perizi Perito Industriale
oltreché dalle fatture ed i preventivi delle società terze incaricate Persona_1 ifformità dell'impianto.
La suddetta cessione, al contrario dell'interpretazione resa dal Giudice di primo grado, non sarebbe, d'altro lato, ostacolata dalla clausola di cui all'art. 16 del contratto sottoscritto tra le suddette.
Secondo l'assunto della appellante, infatti, la citata clausola nulla dice in merito alla cessione dei diritti di credito derivanti dal rapporto contrattuale che la stessa cedente vanterebbe nei confronti dell'appellata, permettendo la pacifica applicazione della normativa inerente alla libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 c.c., senza rilevare né la conoscenza della citata disposizione da parte della cessionaria, né la mancata comunicazione alla controparte contrattuale.
ritiene quindi che il credito di cui all'odierna controversia sia Parte_1 nneggiato al momento dell'inadempimento di CP_1
divenendo un diritto patrimoniale attuale e disponibile nel
[...] ata si è trovata costretta a sostenere costi per porre rimedio ai vizi riscontrati sull'impianto ed a rinunciare a parte del corrispettivo di vendita del medesimo. Inoltre, precisa l'odierna appellante, anche qualora il diritto di credito dovesse ritenersi futuro e non attuale, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessione del credito sarebbe possibile, senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto.
Il motivo è fondato.
L'art. 16 del richiamato contratto, a ben considerare recita: “Nessuna delle due parti può cedere
o trasferire il presente contratto senza previa autorizzazione scritta dell'altra parte. Il Venditore è autorizzato a cedere o trasferire a terzi qualunque titolo di credito derivante dal presente contratto con una semplice comunicazione e senza l'obbligo di richiedere il consenso all'acquirente”.
Dalla disamina della citata clausola, a giudizio di questo Collegio, emerge in modo inequivoco la volontà delle parti di limitare la cessione del contratto in capo a terzi, tuttavia non disponendo nulla in ordine alla cessione dei diritti di credito che l'acquirente potrebbe maturare durante l'esecuzione dell'accordo contrattuale.
10 A ben vedere, infatti, l'autorizzazione vincola il solo venditore (odierno appellato), il quale, al momento della sottoscrizione dell'accordo, era titolare di un diritto di credito nei confronti dell'acquirente per via dell'obbligo in capo a Parte_3 quest'ultima di correspo o, talché l'articolo menzionato garantiva la soddisfazione del suo credito mediante la riscossione diretta del prezzo, ovvero per il tramite della cessione a terzi dei titoli derivanti dal contratto che lo stesso avrebbe potuto maturare a seguito di una possibile inadempienza della controparte.
L'omessa disposizione della facoltà dell'acquirente di cedere i crediti che questi avrebbe potuto maturare dal contratto, invece, rileva, poiché non applicare la clausola di cui all'art. 1260 c.c.1 comporterebbe la creazione di uno squilibrio contrattuale tra la posizione del venditore, assistita dall'accordo, e quella dell'acquirente, sprovvista di tutela, con la conseguenza che, nel caso di insorgenza di crediti derivanti dall'errata esecuzione degli accordi contrattuali nei confronti della controparte, quest'ultimo non avrebbe altra modalità di realizzo se non l'incasso diretto, senza poter – al pari del venditore – cedere ad altri tale credito.
Per tal motivo, visti anche gli elevati importi che vrebbe dovuto Parte_3 corrispondere a appar e indicato nella Controparte_1 sentenza gravat stata quella di privilegiare la sola posizione del venditore, e non anche quella di negare, nel caso di insorgenza di crediti dell'acquirente, l'applicazione tacita della normativa inerente alla libera cedibilità dei titoli.
In merito invece alla validità del negozio di cessione del credito, è da ritenersi che lo stesso debba ritenersi non liquidabile ma comunque esistente (e non già futuro), essendo in effetti determinata e/o determinabile la fonte del credito che sorgerà (ossia l'accordo contrattuale).
Come dedotto dalla stessa parte appellante, i Giudici di legittimità (cfr. sent. n.31896/18), hanno in argomento avuto modo di sancire che “nell'ordinamento vigente, infatti, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi”.
Alla luce della quantificazione dei danni subiti svolta dalla cedente Parte_3
idonea ad identificare sia il quantum risarcitorio e sia la fonte da cui essa è generata,
[...] ertanto affermarsi essere pienamente valida la cessione dei crediti operata nei confronti dell'odierna appellata e dunque, contrariamente a quanto motivato nel decisum di primo grado, la legittimazione di d agire per la soddisfazione della Parte_1 propria pretesa creditoria.
Quest'ultima si duole inoltre della qualifica attribuita dal Decidente di prime cure al rapporto negoziale intercorso tra le suddette Parte_3 CP_1
ritenendo che, al contrario di quanto statuito, lo stesso debba essere qualificato
[...] appalto” e non “compravendita”, dal momento che l'accordo prevedeva non la mera fornitura, bensì la progettazione, realizzazione e posa in opera da parte della seconda di un impianto di vaste dimensioni e di ingente valore economico, oltre al servizio di supervisione delle attività di montaggio ed al servizio di avviamento dello stesso, denotando l'interesse della committente non già all'ottenimento di un qualsiasi impianto, bensì la realizzazione di un'opera ad hoc da parte dell'appellata, prescindendo da qualsivoglia denominazione utilizzata dalle parti per la loro identificazione nel contratto.
L'esatta qualificazione del rapporto, secondo la tesi appellante, legittimerebbe l'applicazione della fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c., essendo, il bene viziato, immobile e destinato ad avere lunga durata, ed avendo altresì Parte_3 interrotto la prescrizione grazie alla tempestiva denunzia dei vizi entro l'anno dall'avvenuta presa di conoscenza degli stessi tramite la perizia di parte, consegnata il 13 settembre 2016.
Tale assunto, conclude l'appellante, in uno con le dichiarazioni dell'appellata circa la asserita disponibilità di intervenire per la rimozione dei vizi contenute nella corrispondenza intercorsa di cui all. n. 9 del fascicolo di primo grado, smentirebbe l'argomentazione decisoria adottata nella statuizione appellata in ordine alla decadenza dell'azione per lo spirare del termine di garanzia previsto dall'art. 9 del contratto, oltreché dalla proposizione tardiva del ricorso per a.t.p., poiché avvenuta oltre il termine annuale di ricezione della perizia di parte.
Il motivo, pur meritando attenzione, è tuttavia infondato.
In primo luogo, al di là delle nomenclature utilizzate, appare corretta la qualificazione di appalto e non già compravendita al contratto sottoscritto tra dette parti, non potendo trovare condivisione la motivazione assunta dal Tribunale a pag. 7 della sentenza (“atteso che in tutto il contratto è denominata quale venditore e quale acquirente e CP_1 Parte_3 Pt_1 non ha dimostrato circo a ribaltare tale ricostruzione ( ecificità dell'opera tenuto conto che, in primo luogo, proprio la particolarità dell'impianto realizzato e delle attività complementari legate ad esso (le quali, pur se compatibili con il contratto di compravendita, denotano la prevalenza della realizzazione dell'opera sulla materia), permettono di identificare non già la volontà delle parti di trasferire il diritto di proprietà di bene, bensì l'intento di commissionare la realizzazione di un'opera specifica.
Riguardo all'applicazione dell'art. 1669 c.c. ed alla verifica della tempestività dell'azione, occorre tuttavia fare una precisazione in ordine alle modalità di conoscenza e di denunzia dei vizi da parte di Parte_3
12 Atteso che la c.d. punch list stilata in calce alla dichiarazione di collaudo finale dell'opera (all. 10 fascicolo appellata) non appare sicuramente idonea ad essere qualificata quale denunzia di gravi difetti dell'impianto tali da pregiudicare l'utilizzo ed il funzionamento dell'opera e che, parimenti, la corrispondenza di cui all' allegato n. 9 del fascicolo di primo grado di parte attrice (ora appellante) riporta una serie di comunicazioni intercorse tra il 2013 ed il 2016 senza però chiarire se gli interventi riparatori fossero stati richiesti e affidati direttamente a ovvero a ditte terze, Controparte_1 Parte_1 identifica quale vizi la perizia commis parte (all. 12 fascicolo di parte attrice).
Tale atto però, appare significativo evidenziare, è composto da una prima parte concernente la relazione tecnica dell'impianto eseguita dal perito (pag. 1-35), datato 28 dicembre 2015, ed una successiva analisi dei costi indicativi per l'aggiornamento dell'impianto (pag. 36-40 del documento) resa dallo stesso consulente, datato 13 settembre 2016.
Simile differenza rileva ai fini dell'identificazione del momento conoscitivo da parte dell'appellante, poiché, non essendoci motivo per dubitare che Parte_3 abbia ricevuto dal tecnico da lei incaricato la prima relazione, de dunque avuto la piena conoscenza dei vizi (per come correttamente operato dal primo Giudice) in detta data (28 dicembre 2015) contenendo, tale elaborato tecnico, una puntuale descrizione dell'impianto e delle relative problematiche.
A nulla invero rileva l'integrazione resa quasi un anno dopo, riguardante solamente la quantificazione dei costi riparativi, ininfluente ai fini dell'effettiva apprensione delle carenze strutturali e/o funzionali dell'opera e pertanto idonea a posticipare la conoscenza di vizi.
Per tal motivo, non essendo del resto né allegata, né comprovata una denuncia in una diversa data utile allo scopo, non può che essere confermata la decadenza dall'azione non avendo la dante causa dell'odierna appellante, dopo aver conosciuto i difetti dell'opera nel 2015, tempestivamente segnalato gli stessi ad introducendo il Controparte_1 ricorso per ATP oltre un anno dopo la scoperta dei vizi, ovvero il 25 maggio 2017.
Né, da una diversa angolazione giuridica, emerge dagli atti di causa il dedotto riconoscimento operoso da parte della impresa appaltatrice utile a svincolare il committente dal rispetto dei termini di legge, risultando tale assunto una unilaterale allegazione di parte, rimasta priva di riscontri probatori.
Non soccorre in favore della stessa eanche l'alternativo richiamo, Parte_1 altresì proposto, secondo il quale risulterebbe essere stato nella fattispecie comunque rispettato ai fini di interesse il termine biennale previsto contrattualmente (art. 9 del contratto inter partes) dalla clausola di garanzia che decorrerebbe dalla fine del periodo di 13 funzionamento di prova coincidente con il 15° giorno di esercizio continuo, opponibile anche al cessionario. Ciò essendo iniziato il periodo di funzionamento di prova - per come descritto dall'art. 6 del contratto - il 24 marzo 2013 - ovvero il 15° giorno di esercizio continuo, così da doversi ritenere cessato il 24 marzo 2015, come senza dubbio reso noto alla odierna appellante al momento della cessione del credito da parte di Parte_3
Tale termine risulta in effetti abbondantemente decorso avendo l'appellante riferito di aver avuto cognizione dei vizi nel dicembre del 2015, per averli riscontrati tramite un proprio fiduciario tecnico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i residui motivi di appello – afferenti al merito della questione – alla luce dell'inammissibilità dell'azione, potrebbero anche non essere oggetto di approfondimento.
La sancita decadenza dall'azione, comporta che l'attrice, odierna appellante, non ha reso possibile valutare giudizialmente (ferma restando una eventuale rilevanza nei rapporti interni intercorrenti fra cedente e cessionaria) l'asserita presenza di vizi così da non poter aver ingresso in causa (ancorché generiche e contenenti inammissibili valutazioni e giudizi) le istanze di prova orale riproposte anche con il presente gravame (cfr. in particolare 8) Vero che, durante le ispezioni compiute personalmente in loco sull'impianto e relativa caldaia, il Perito Industriale dello studio incaricato da Persona_1 Controparte_3 [...]
a delle relati dovuto essere fo Pt_3
Controparte_1
incaricava l'Ing. al fine di ottenere le autorizzazioni Parte_3 Persona_3 richieste per l'impianto non rilasciate da al momento della consegna, Controparte_1 corrispondendo poi allo stesso per l'incarico il come da documento n. 28 che si rammostra al teste).
10) Vero che osteneva costi per complessivi Euro 50.387,60 Parte_4 per lo svolgimento delle attività di collaudo dell'impianto ancora non effettuato con esito positivo e chiedeva il rimborso di detta somma a come da fattura n. 588 del 15.3.2017 di cui al Parte_3 documento n. 29 pag. 11 di pa ostra.
11) Vero che provvedeva a versare a 'importo di Euro Parte_3 Parte_4
50.387,60 anticipati da quest'ultima per lo svolgimento delle attività di collaudo dell'impianto ancora non effettuato con esito positivo).
Quanto alla sollecitata CTU, essa non risulterebbe, per altro verso, esperibile stante l'avvenuta cessione a terzi del bene ed avendo, l'attuale proprietario dell'impianto, già precedentemente opposto l'ingresso all'ausiliario nominato dal Giudice in ambito di procedimento per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, per quanto sin qui argomentato, si dichiara la legitimatio ad causam di
[...] che conseguentemente consente di individuare una non conf Parte_1
14 applicazione del referente normativo di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Nella fattispecie, a ben considerare, non risulta essere stata proposta una domanda giudiziale totalmente infondata e comunque non emerge che l'attrice abbia agito in violazione di canoni di normale prudenza così da giustificarne la condanna al rilevante importo di € 36.000,00.
L'esito complessivo della lite e la soccombenza reciproca (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo cfr. Cass. N. 21684/13) giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con condanna di Parte_1 alla rifusione dei residui 3/4 in favore della parte qui appellata.
[...]
Detti oneri si liquidano quindi, per l'intero, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 1.150.456,46), quanto al primo grado nella misura già tassata dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello applicati i parametri minimi tenuto conto delle non particolarmente complesse questioni giuridiche trattate e della dichiarata decadenza dall'azione, nonché delle attività in concreto espletate in € 12.033,00 per compensi professionali (€ 3.709,00 fase introduttiva, € 2.157,00 fase introduttiva ed € 6.167,00,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1634/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 vverso la sentenza n. 325/2022 bbraio Controparte_1 inario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza appellata
- ACCERTA e DICHIARA la legittimazione ad agire in giudizio per il titolo dedotto in causa di Parte_1
- CONFERMA, nel merito, il rigetto delle domande attoree;
- DICHIARA l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 terzo comma c.p.c. con conseguente REVOCA della condanna di Parte_1 al pagamento di € 36.000,00 in favore di Controparte_1
15 2. COMPENSA per 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla Parte_1
4 in favore di che liquida, per Controparte_1
l'intero, nella misura già tassata dal T grado ed in € 12.033,00 per compensi professionali quanto al presente grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cui ratio normativa della disposizione legislativa citata afferisce all'efficacia reale e non personale della trasmissione del credito, rilevabile anche d'ufficio.
11
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1634 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 dell' e Di DI con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Avv. Giovanni Barbariol in Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 56 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 esa da ca de Sario con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco Veneto (TV), Borgo Treviso n. 65 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 325/2022 pubblicata in data 17 febbraio 2022 del Tribunale Ordinario di Padova. 1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 325/2022 del Tribunale di Padova pubblicata il 17.02.2022 Nel merito in via principale:
• per tutti i motivi esposti, accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei gravi vizi e difetti dell'impianto di caldaia a combustibile solido per cippato mod. Global/G/OD-600 sito in Lodi (LO) Parte_2
• per tutti i motivi esposti, accertarsi e dichiararsi la responsabilità di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per i gravi vizi e dif a combustibile solido per cippato mod. Global/G/OD-600 sito in Lodi (LO) Parte_2
• conseguentemente, per tutti i motivi esposti, condannarsi egale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da Parte_3
l'importo di Euro 1.150.456,46, oltre agli interessi di legge dal dì d dov maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, somma da corrispondersi a
[...] er effetto della cessione del credito avvenuta in data 25.03.2019-12.04.2019. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, oltre accessori come per legge e costi dell'eventuale consulenza peritale interamente rifusi. In via istruttoria: A) ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società ulle circostanze di seguito capitolate, da intendersi tutte formulare in forma Controparte_1
1) Vero che, al termine dei lavori, previo collaudo dell'impianto, l'impresa installatrice avrebbe dovuto altresì rilasciare a la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola Parte_3
d'arte (di cui al D ).
2) Vero che la suddetta dichiarazione avrebbe dovuto comprendere l'esatta indicazione e descrizione della tipologia dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche tecniche, il progetto dell'impianto contenente gli schemi e i disegni planimetrici dello stesso per come realizzato (c.d. as-built), nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti utilizzati e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare nel funzionamento dell'impianto, inclusa la sua manutenzione.
3) Vero che , dopo aver riscontrato problematiche relative a blocchi della turbina, a Parte_3 perdite di oli uro del refrattario, al malfunzionamento della centralina, alla rottura delle cinghie del compressore, alla rottura dei ventilatori, segnalava detti malfunzionamenti ad come risulta anche dalle comunicazioni e-mail di cui al documento n. 9 di Controparte_1 parte attrice che mi si mostra.
2 4) Vero che prometteva di intervenire per risolvere i vizi, le difformità e i difetti elencati CP_1 in sede di collaudo.
5) Vero che intervenuta sull'impianto e sulla caldaia per cui è causa dal Controparte_1
07.06.2013 6) Vero che, in epoca antecedente alla perizia del sig. durante un incontro presso Persona_1 la sede di alla presenza del legale rappresentante di quest'ultima sig. e CP_1 Persona_2 del tecnic Ing. , il sig. , legale rappresen CP_2 Testimone_1 [...]
, faceva notare tutte che tec tali riscontrate sull'impi Pt_3
i è causa.
7) Vero che, durante le ispezioni compiute personalmente in loco sull'impianto e relativa caldaia, il Perito Industriale dello incaricato da Persona_1 Controparte_3 [...] litato no dell'involuc Pt_3 efrattario) in quanto gli accessi non garantivano la sicurezza dell'operatore.
8) Vero che, durante le ispezioni compiute personalmente in loco sull'impianto e relativa caldaia, il Perito Industriale dello studio incaricato da Persona_1 Controparte_3 [...]
a delle relati dovuto essere fo Pt_3
Controparte_1
9) Vero che incaricava l'Ing. al fine di ottenere le autorizzazioni Parte_3 Persona_3 richieste per ciate da al momento della consegna, Controparte_1 corrispondendo poi allo stesso per l'incarico il come da documento n. 28 che si rammostra al teste).
10) Vero che osteneva costi per complessivi Euro 50.387,60 Parte_4 per lo svolgim ncora non effettuato con esito positivo e chiedeva il rimborso di detta somma a come da fattura n. 588 del 15.3.2017 di cui al Parte_3 documento n. 29 pag. 11 di pa ostra.
11) Vero che provvedeva a versare a l'importo di Euro Parte_3 Parte_4
50.387,60 a a per lo svolgimento 'impianto ancora non effettuato con esito positivo. Si indicano quali testi:
• Sig. perito industriale nominato da presso Via Persona_1 Parte_3
Chias sentire sui capitoli di prova 7 e
• Ing. Via IV Novembre n. 14, Creazzo (VI), da sentire sul capitolo di prova 9. Persona_3
• sidente in Castenedolo (BS) via Cristoforo Colombo n. 3/A, sui capitoli di prova Testimone_2 non ammessi da n. 4 a n.11. Si chiede interrogatorio formale di:
• Sig. quale legale rappresentante di presso Persona_2 Controparte_1 CP_1
n TI di LU (PD), entire
[...] essi n. 1 e 2. Chiede ammettersi prova contraria per testi, diretta ed indiretta, sulle circostanze ex adverso dedotte che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di ammettere. B) Chiede ammettersi C.T.U. volta a:
- descrivere lo stato dell'impianto, , Controparte_4 sito presso lo stabilimento di proprietà di (già Controparte_5 [...]
in Via Cascina Parte_4 Pt_3 Controparte_1
3 - accertare la presenza dei vizi, difetti e difformità dell'impianto descritti nel presente atto di citazione, oltre che di ulteriori ed eventuali vizi emersi nel corso dell'indagine, con la descrizione e la determinazione delle cause dei vizi e difetti riscontrati;
- descrivere le opere necessarie all'eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrate e a stimare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati;
- verificare il rispetto delle normative in materia di valutazione dei rischi e di sicurezza sul luogo di lavoro, la presenza di eventuali mezzi adottati per prevenire i rischi derivanti dal funzionamento dell'impianto e, ove assenti, a descrivere le opere e attività correttive da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla normativa, oltre i costi da sostenere;
- verificare il rispetto delle normative in materia di tutela del rischio di inquinamento ambientale, la presenza di eventuali mezzi adottati per prevenire tale rischio derivante dal funzionamento dell'impianto e, ove assenti, a descrivere le opere e attività correttive da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla normativa, oltre i costi da sostenere. C) Nel caso di ammissione della C.T.U. richiesta, ordinarsi a (già Controparte_5
ai sensi dell'art. 118 ndo Parte_4
e ai rispettivi legali e consulenti tecnici di parte, l'accesso e l'ispezione necessari per l'accertamento dei vizi e difetti e delle relative cause dell'impianto Caldaia Combustibile solido per cippato Mod. sito presso lo stabilimento di proprietà di Controparte_4 in ”. Controparte_5 Pt_3
Per la parte appellata:
"Nel merito Respingersi integralmente l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza impugnata, anche per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti fatti valere e/o ex art. 1460 c.c. e/o, in subordine, per compensazione, in tutto od in parte, con il credito di di € 108.023,59 o Controparte_1 con il maggiore o minore importo che potrà essere ritenuto di giustiz In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Per la non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di non poter rigettare integralmente l'appello senza svolgimento di attività istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) e perciò si chiede: di essere ammessi a prova per interpello del legale rappresentante di e per testi sui Parte_1 seguenti capitoli, sebbene le relative circostanze risultino documentalm negate, tanto meno specificatamente, da controparte:
1. Vero che, allorché è stato sottoscritto il contratto di vendita della caldaia (doc. 4 che Controparte_1 si rammostra al teste), ha proposto a ent dei Controparte_1 Parte_3 rispettivi legali rappres anche di un l'accensione utilizzando un apposito bruciatore? Testi: ing. , residente a [...]; sig. residente CP_2 Testimone_3
a Padova, n. 3.
4
2. Vero che la caldaia è predisposta per l'installazione del modulo opzionale per l'accensione utilizzando un apposito bruciatore? Testo: ing. e CP_2 Testimone_3
3. Vero che c punch list contenuta nella “Dichiarazione di collaudo finale” (doc. 10 che si esibisce al teste) sono stati effettuati da nei Controparte_1 Controparte_1 giorni 20-21-22-28-29-30 maggio 2013? Testi: ing. ; sig. , residente a [...]. CP_2 Tes_4
4. Vero che lle password per l'accesso e la modifica dei parametri di Parte_3 regolazion da Controparte_1
Testi: ing. ; sig. . CP_2 Tes_4
5. Vero che l febbraio 2016, ha inviato a a mezzo Testimone_5 Parte_3
WeTransfer al , i docume b 13.26 Email_1
(parte che si ? Controparte_1 Controparte_1
Testi: ing. e ing. domiciliata in Pian Camuno (BS), via Provinciale CP_2 Testimone_5
n. 5. 6. Vero che, nel mese di aprile 2014, a seguito di un sopralluogo dei NAS presso l'impianto di cui fa parte la caldaia fornita da è stato avviato un procedimento penale nei confronti del Controparte_1 legale rappresentante di per i reati di inquinamento e smaltimento abusivo di Parte_3 rifiuti? Testi: ing. ; ing. sig. , residente a [...]del Grappa CP_2 Testimone_5 Tes_6
(VI), Vi . 11 d Clausius S.r.l., in Illasi (VR), Testimone_7 via Mormontea n. 18. 7. Vero che, in particolare, i NAS hanno rilevato che nella caldaia erano state bruciate 172 tonnellate di pannelli di casseratura (doc. 17 che si esibisce al teste)? Controparte_1
Testi: ing. ; ing. sig. CP_2 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7
8. Vero che il giorno 28 luglio 2013 è stato introdotto nella caldaia materiale molto umido, che non si è bruciato, si è accumulato a fine griglia ed ha abbattuto cinque mattoni della volta (doc. 19 CP_1 che si rammostra al teste)?
[...]
ing. e sig. . CP_2 Tes_4
9. Vero che il giorno 11 marzo 2013 sono stati introdotti nella caldaia sassi e ghiaione (doc. 20 che si esibisce al teste)? Controparte_1
e sig. . CP_2 Tes_4
10. Vero che 2, vembre 2013 l'andamento dell'acqua d'ingresso-uscita condensatore turbina non è stato costante (doc. 21 che si esibisce al teste)? Controparte_1
Testi: ing. e sig. . CP_2 Tes_4
11. Vero che nove acqua di ritorno dal perdeva 4 gradi nonostante le ventole fossero completamente spente (doc. 22 ch mmostra al teste)? Controparte_1
Testi: ing. e sig. . CP_2 Tes_4
12. Vero che vembr ta sostituita la scheda elettronica dell'inverter (doc. 22 che si rammostra al teste)? Controparte_1
domiciliato presso Astem Gestioni S.r.l., in sig. ; Testimone_8 Pt_3 Tes_4 ing. . CP_2
13. Ver 25 e 26 settembre 2014 i signori e tecnici di CP_6 Testimone_9
hanno effettuato sulla caldaia de on di acqua Controparte_1
5 all'interno del baderne e raschiante, la sostituzione della pompa dell'olio Hansa, la sostituzione della base per il regolatore di portata del rastrello ceneri, la sostituzione del filtro su ritorno ed il montaggio del filtro in mandata (doc. 25 che si rammostra al teste)? Controparte_1
Testi: ing. ; sig. sidente a San TI di LU (PD), via Vittorio CP_2 CP_6
Emanuele ig. residente a [...]
n. 105. b) che sia ordinato alla Procura della Repubblica di Lodi di esibire ex art. 210 c.p.c. il provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante di per i fatti descritti Parte_3 ovvero di rendere informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. relativa circostanza, ovvero l'avvio di procedimento penale, nell'anno 2013, nei confronti del legale rappresentante di Parte_3 per i reati di inquinamento e smaltimento abusivo di rifiuti.
[...]
Si ribadisce ferma opposizione all'accoglimento di istanze istruttorie formulate avversarie (tutte) e in subordine, per la non creduta ipotesi di ammissione di prove orali, si chiede di essere abilitati a prova contraria (su tutti i capitoli eventualmente ammessi) con testi i signori , CP_2
, , Testimone_3 Tes_4 Tes_6 CP_6 Tes_9
r
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Padova Parte_1 al fine di ivi sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi Controparte_1 anto di caldaia a combustibile solido per cippato mod. sito in Lodi (LO), da quest'ultima fornitole, e, Controparte_4 Parte_2
a la relativa respon stessa al risarcimento di tutti i danni subiti da sua dante causa per effetto Parte_6 della cessione del aprile 2019.
In particolare l'attrice esponeva che in data 16 gennaio 2012 Parte_3 vevano concluso un contratto avente ad oggetto la realizzazione Controparte_1
a combustibile solido per cippato funzionante a biomassa per la produzione di olio diatermico, stabilendo che quest'ultima avrebbe seguito la progettazione dell'impianto e la supervisione alle attività di montaggio ed avviamento dello stesso oltre alla sua manutenzione.
aggiungeva quindi che, ultimata l'opera, il 14 maggio 2013, Parte_1 ilasciava a a dichiarazione di collaudo Controparte_1 Parte_3
a caldo finale dell'impianto il quale, pur concludendosi con esito formalmente positivo, prendeva atto di un elenco di difetti riscontrati durante le operazioni di collaudo (c.d. punch list) dissimulanti l'esito negativo della prova medesima.
Precisava, la stessa attrice, che sin dalla consegna, avrebbe Parte_3 riscontrato gravi problematiche relative all'impianto, paratori inefficaci realizzati da ebbe a decidere di incaricare un consulente Controparte_1
6 di parte, il perito industriale per verificare le problematiche Persona_4 dell'impianto. Questi, all'esito del sopralluogo, riscontrava numerosi vizi e difetti, urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto ispezionato, per costi complessivi di € 769.000,00.
Inoltre, con diffida del 18 febbraio 2016, la stessa ebbe inefficacemente a richiedere alla fornitrice la consegna della certificazione CE del filtro a maniche e le specifiche tecniche di costruzione dell'impianto.
Intenzionata a cedere l'impianto a terzi, detta dante causa della attrice commissionava a terzi la rimozione dei vizi e delle difformità denunciate ed in data 18 ottobre 2016 perveniva pertanto a sottoscrivere, con la società un Parte_7 contratto preliminare di compravendita di ramo in questione, ad un prezzo stabilito in € 4.000.000, 00 oltre ad € 600.000,00 da versarsi al verificarsi di specifiche circostanze descritte nel suddetto accordo negoziale, impegnandosi ad eliminare le problematiche riscontrate dal consulente di parte.
Successivamente, commissionava una serie di ulteriori Parte_3 interventi riparatori, inidonei però ad eliminare definitivamente i vizi, e alla stipula del contratto di compravendita del ramo d'azienda definitivo, avvenuto il 5 maggio 2017, veniva stabilito all'alienante l'addebito “di ingenti somme…in virtù dei gravi vizi contestati con riferimento alle opere realizzate da . CP_1
Pur non essendo più proprietaria dell'impianto, romuoveva nei Parte_3 confronti di un p mento tecnico Controparte_1 preventivo av a, senza ottenere il seguito sperato, per via del diniego di accesso opposto dalla suddetta nuova proprietaria dell'impianto, al CTU nominato.
In data 25 marzo/12 aprile 2019 cedeva pertanto ad Parte_3 [...] il credito per il risarcimento del danno patito a causa delle riferite Parte_1 ntificato in € 1.150.456,46; ciò, qualificato il contratto quale appalto, e conseguentemente invocata la disciplina dell'art. 1669 c.c., poiché trattavisi di bene destinato per natura a lunga durata.
Costituitasi in giudizio, contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 ricostruzione ex adverso e e il contratto sottoscritto con
[...]
l 16 gennaio 2012 andava qualificato come compravendita, av Parte_3 controparte acquistato la caldaia e commissionato a soggetti terzi la fornitura di altri elementi e l'esecuzione delle opere necessarie al collegamento dei componenti e quindi alla realizzazione della centrale termica.
In via preliminare la convenuta sosteneva, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva di sia perché la stessa agiva sulla base di un mero credito futuro Parte_1 an tenza, pertanto non cedibile prima del suo sorgere, e sia perché 7 l'art. 16 del contratto concluso con suo dire non consentiva Parte_3 all'acquirente la cessione dei crediti connessi al contratto medesimo.
Detta convenuta precisava altresì che on aveva mai pagato il Parte_3 corrispettivo per il contratto avente ad ell'impianto, cosicché il periodo di manutenzione e le relative garanzie non avevano mai avuto inizio.
La stessa deduceva poi di aver emesso, il 14 maggio 2013, il certificato di collaudo finale con esito positivo, sicché, ritenendo l'elenco delle lavorazioni da completare (c.d. punch list) non di rilevanza tale da inficiare il funzionamento dell'impianto, reclamava l'obbligo di corrispondere l'ultima tranche di pagamento entro i termini stabiliti.
In merito ai vizi contestati, osteneva invece la loro inesistenza Controparte_1 dopo il collaudo, contestando di aver mai prospettato interventi riparatori, dovendo ogni problematica ritenersi connessa esclusivamente alla pessima conduzione della caldaia da parte di (tanto che la Procura della Repubblica aveva anche Parte_3 avviato r inquinamento e smaltimento abusivo di rifiuti alla luce dei materiali bruciati nella caldaia) ed alla mancanza di manutenzione.
La menzionata convenuta eccepiva comunque la decadenza e prescrizione di qualsiasi garanzia da parte dell'acquirente, atteso che l'art. 9 del contratto di vendita stabiliva espressamente una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla fine del periodo di funzionamento di prova, iniziato - per come descritto dall'art. 6 del contratto - il 24 marzo 2013 - ovvero il 15° giorno di esercizio continuo, così da doversi ritenere cessato il 24 marzo 2015.
Inoltre, secondo le prospettazioni difensive della stessa convenuta erano decorsi sia i termini per le garanzie nella vendita ex art. 1495 c.c., e sia il termine relativo ai contratti di appalto ex art. 1669 c.c., poiché la relazione del perito dalla quale sarebbe Per_1 individuabile la conoscenza dei pretesi vizi denunciati d usa dell'attrice, non era datata 13 settembre 2016 bensì 28 dicembre 2015, mentre il deposito del ricorso per ATP era del 25 maggio 2017, ossia oltre il termine annuale, e quindi tardivo.
concludeva dunque affermando l'assenza di prova dei danni, Controparte_1 invocando in ogni caso la limitazione del preteso risarcimento contemplata dall'art. 10 del contratto di compravendita;
chiedeva per l'effetto il rigetto della domanda attorea eccependo in subordine la compensazione dell'eventuale credito risarcitorio con il proprio controcredito quantificato in € 108.023,59.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove orali.
Con sentenza n. 325/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva:
8 “… rigetta ogni domanda attorea;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 36.000,00, oltre 15% iva e cpa come per legge,
- Condanna l'attrice a versare alla convenuta l'ulteriore importo di € 36.000,00.”
Il Tribunale ha in effetti respinto la domanda attorea accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo la cessione del credito non consentita dalle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti.
Nel merito, il Giudice di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria, poiché, avendo qualificato il contratto quale “compravendita” e non “appalto”, essendo e rispettivamente nominati quali Controparte_1 Parte_3
e” a decaduto dalla relativa garanzia dei vizi per lo spirare del termine pattuito.
Detta decadenza, secondo la motivazione definita in sentenza, sarebbe del resto affermata anche aderendo alla tesi attorea in merito all'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., avendo epositato il ricorso per ATP tardivamente. Parte_3
In merito alle istanze di prova testimoniale, invece, essendo formulate in modo generico sotto il profilo contenutistico, personale, e cronologico, le medesime non erano meritevoli di accoglimento, laddove comunque, dalla espletata istruttoria non era emersa alcuna correlazione tra la richiesta risarcitoria e la mancata consegna della documentazione inerente all'impianto da parte di Controparte_1
Ritenuta l'iniziativa processuale assunta dalla attrice priva di prudenza, il Tribunale riteneva peraltro sussistenti i presupposti per condannare l'attrice al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione la soccombente
[...] denunciandone una totale perplessità motivazionale riproponendo Parte_1 olutivo, le questioni prospettate in prime cure.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 19 aprile 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di un parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame, in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, appare in primo luogo significativo evidenziare come risulti fondato il
9 rilievo proposto dall'appellante secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel sancirne il difetto di legittimazione attiva.
A riguardo la appresenta di aver agito in qualità di cessionaria del Parte_1 credito da ris asseriti vizi all'impianto vantati dalla società cedente nei confronti di il cui importo è Parte_3 Controparte_1
tramite la perizi Perito Industriale
oltreché dalle fatture ed i preventivi delle società terze incaricate Persona_1 ifformità dell'impianto.
La suddetta cessione, al contrario dell'interpretazione resa dal Giudice di primo grado, non sarebbe, d'altro lato, ostacolata dalla clausola di cui all'art. 16 del contratto sottoscritto tra le suddette.
Secondo l'assunto della appellante, infatti, la citata clausola nulla dice in merito alla cessione dei diritti di credito derivanti dal rapporto contrattuale che la stessa cedente vanterebbe nei confronti dell'appellata, permettendo la pacifica applicazione della normativa inerente alla libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 c.c., senza rilevare né la conoscenza della citata disposizione da parte della cessionaria, né la mancata comunicazione alla controparte contrattuale.
ritiene quindi che il credito di cui all'odierna controversia sia Parte_1 nneggiato al momento dell'inadempimento di CP_1
divenendo un diritto patrimoniale attuale e disponibile nel
[...] ata si è trovata costretta a sostenere costi per porre rimedio ai vizi riscontrati sull'impianto ed a rinunciare a parte del corrispettivo di vendita del medesimo. Inoltre, precisa l'odierna appellante, anche qualora il diritto di credito dovesse ritenersi futuro e non attuale, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessione del credito sarebbe possibile, senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto.
Il motivo è fondato.
L'art. 16 del richiamato contratto, a ben considerare recita: “Nessuna delle due parti può cedere
o trasferire il presente contratto senza previa autorizzazione scritta dell'altra parte. Il Venditore è autorizzato a cedere o trasferire a terzi qualunque titolo di credito derivante dal presente contratto con una semplice comunicazione e senza l'obbligo di richiedere il consenso all'acquirente”.
Dalla disamina della citata clausola, a giudizio di questo Collegio, emerge in modo inequivoco la volontà delle parti di limitare la cessione del contratto in capo a terzi, tuttavia non disponendo nulla in ordine alla cessione dei diritti di credito che l'acquirente potrebbe maturare durante l'esecuzione dell'accordo contrattuale.
10 A ben vedere, infatti, l'autorizzazione vincola il solo venditore (odierno appellato), il quale, al momento della sottoscrizione dell'accordo, era titolare di un diritto di credito nei confronti dell'acquirente per via dell'obbligo in capo a Parte_3 quest'ultima di correspo o, talché l'articolo menzionato garantiva la soddisfazione del suo credito mediante la riscossione diretta del prezzo, ovvero per il tramite della cessione a terzi dei titoli derivanti dal contratto che lo stesso avrebbe potuto maturare a seguito di una possibile inadempienza della controparte.
L'omessa disposizione della facoltà dell'acquirente di cedere i crediti che questi avrebbe potuto maturare dal contratto, invece, rileva, poiché non applicare la clausola di cui all'art. 1260 c.c.1 comporterebbe la creazione di uno squilibrio contrattuale tra la posizione del venditore, assistita dall'accordo, e quella dell'acquirente, sprovvista di tutela, con la conseguenza che, nel caso di insorgenza di crediti derivanti dall'errata esecuzione degli accordi contrattuali nei confronti della controparte, quest'ultimo non avrebbe altra modalità di realizzo se non l'incasso diretto, senza poter – al pari del venditore – cedere ad altri tale credito.
Per tal motivo, visti anche gli elevati importi che vrebbe dovuto Parte_3 corrispondere a appar e indicato nella Controparte_1 sentenza gravat stata quella di privilegiare la sola posizione del venditore, e non anche quella di negare, nel caso di insorgenza di crediti dell'acquirente, l'applicazione tacita della normativa inerente alla libera cedibilità dei titoli.
In merito invece alla validità del negozio di cessione del credito, è da ritenersi che lo stesso debba ritenersi non liquidabile ma comunque esistente (e non già futuro), essendo in effetti determinata e/o determinabile la fonte del credito che sorgerà (ossia l'accordo contrattuale).
Come dedotto dalla stessa parte appellante, i Giudici di legittimità (cfr. sent. n.31896/18), hanno in argomento avuto modo di sancire che “nell'ordinamento vigente, infatti, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi”.
Alla luce della quantificazione dei danni subiti svolta dalla cedente Parte_3
idonea ad identificare sia il quantum risarcitorio e sia la fonte da cui essa è generata,
[...] ertanto affermarsi essere pienamente valida la cessione dei crediti operata nei confronti dell'odierna appellata e dunque, contrariamente a quanto motivato nel decisum di primo grado, la legittimazione di d agire per la soddisfazione della Parte_1 propria pretesa creditoria.
Quest'ultima si duole inoltre della qualifica attribuita dal Decidente di prime cure al rapporto negoziale intercorso tra le suddette Parte_3 CP_1
ritenendo che, al contrario di quanto statuito, lo stesso debba essere qualificato
[...] appalto” e non “compravendita”, dal momento che l'accordo prevedeva non la mera fornitura, bensì la progettazione, realizzazione e posa in opera da parte della seconda di un impianto di vaste dimensioni e di ingente valore economico, oltre al servizio di supervisione delle attività di montaggio ed al servizio di avviamento dello stesso, denotando l'interesse della committente non già all'ottenimento di un qualsiasi impianto, bensì la realizzazione di un'opera ad hoc da parte dell'appellata, prescindendo da qualsivoglia denominazione utilizzata dalle parti per la loro identificazione nel contratto.
L'esatta qualificazione del rapporto, secondo la tesi appellante, legittimerebbe l'applicazione della fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c., essendo, il bene viziato, immobile e destinato ad avere lunga durata, ed avendo altresì Parte_3 interrotto la prescrizione grazie alla tempestiva denunzia dei vizi entro l'anno dall'avvenuta presa di conoscenza degli stessi tramite la perizia di parte, consegnata il 13 settembre 2016.
Tale assunto, conclude l'appellante, in uno con le dichiarazioni dell'appellata circa la asserita disponibilità di intervenire per la rimozione dei vizi contenute nella corrispondenza intercorsa di cui all. n. 9 del fascicolo di primo grado, smentirebbe l'argomentazione decisoria adottata nella statuizione appellata in ordine alla decadenza dell'azione per lo spirare del termine di garanzia previsto dall'art. 9 del contratto, oltreché dalla proposizione tardiva del ricorso per a.t.p., poiché avvenuta oltre il termine annuale di ricezione della perizia di parte.
Il motivo, pur meritando attenzione, è tuttavia infondato.
In primo luogo, al di là delle nomenclature utilizzate, appare corretta la qualificazione di appalto e non già compravendita al contratto sottoscritto tra dette parti, non potendo trovare condivisione la motivazione assunta dal Tribunale a pag. 7 della sentenza (“atteso che in tutto il contratto è denominata quale venditore e quale acquirente e CP_1 Parte_3 Pt_1 non ha dimostrato circo a ribaltare tale ricostruzione ( ecificità dell'opera tenuto conto che, in primo luogo, proprio la particolarità dell'impianto realizzato e delle attività complementari legate ad esso (le quali, pur se compatibili con il contratto di compravendita, denotano la prevalenza della realizzazione dell'opera sulla materia), permettono di identificare non già la volontà delle parti di trasferire il diritto di proprietà di bene, bensì l'intento di commissionare la realizzazione di un'opera specifica.
Riguardo all'applicazione dell'art. 1669 c.c. ed alla verifica della tempestività dell'azione, occorre tuttavia fare una precisazione in ordine alle modalità di conoscenza e di denunzia dei vizi da parte di Parte_3
12 Atteso che la c.d. punch list stilata in calce alla dichiarazione di collaudo finale dell'opera (all. 10 fascicolo appellata) non appare sicuramente idonea ad essere qualificata quale denunzia di gravi difetti dell'impianto tali da pregiudicare l'utilizzo ed il funzionamento dell'opera e che, parimenti, la corrispondenza di cui all' allegato n. 9 del fascicolo di primo grado di parte attrice (ora appellante) riporta una serie di comunicazioni intercorse tra il 2013 ed il 2016 senza però chiarire se gli interventi riparatori fossero stati richiesti e affidati direttamente a ovvero a ditte terze, Controparte_1 Parte_1 identifica quale vizi la perizia commis parte (all. 12 fascicolo di parte attrice).
Tale atto però, appare significativo evidenziare, è composto da una prima parte concernente la relazione tecnica dell'impianto eseguita dal perito (pag. 1-35), datato 28 dicembre 2015, ed una successiva analisi dei costi indicativi per l'aggiornamento dell'impianto (pag. 36-40 del documento) resa dallo stesso consulente, datato 13 settembre 2016.
Simile differenza rileva ai fini dell'identificazione del momento conoscitivo da parte dell'appellante, poiché, non essendoci motivo per dubitare che Parte_3 abbia ricevuto dal tecnico da lei incaricato la prima relazione, de dunque avuto la piena conoscenza dei vizi (per come correttamente operato dal primo Giudice) in detta data (28 dicembre 2015) contenendo, tale elaborato tecnico, una puntuale descrizione dell'impianto e delle relative problematiche.
A nulla invero rileva l'integrazione resa quasi un anno dopo, riguardante solamente la quantificazione dei costi riparativi, ininfluente ai fini dell'effettiva apprensione delle carenze strutturali e/o funzionali dell'opera e pertanto idonea a posticipare la conoscenza di vizi.
Per tal motivo, non essendo del resto né allegata, né comprovata una denuncia in una diversa data utile allo scopo, non può che essere confermata la decadenza dall'azione non avendo la dante causa dell'odierna appellante, dopo aver conosciuto i difetti dell'opera nel 2015, tempestivamente segnalato gli stessi ad introducendo il Controparte_1 ricorso per ATP oltre un anno dopo la scoperta dei vizi, ovvero il 25 maggio 2017.
Né, da una diversa angolazione giuridica, emerge dagli atti di causa il dedotto riconoscimento operoso da parte della impresa appaltatrice utile a svincolare il committente dal rispetto dei termini di legge, risultando tale assunto una unilaterale allegazione di parte, rimasta priva di riscontri probatori.
Non soccorre in favore della stessa eanche l'alternativo richiamo, Parte_1 altresì proposto, secondo il quale risulterebbe essere stato nella fattispecie comunque rispettato ai fini di interesse il termine biennale previsto contrattualmente (art. 9 del contratto inter partes) dalla clausola di garanzia che decorrerebbe dalla fine del periodo di 13 funzionamento di prova coincidente con il 15° giorno di esercizio continuo, opponibile anche al cessionario. Ciò essendo iniziato il periodo di funzionamento di prova - per come descritto dall'art. 6 del contratto - il 24 marzo 2013 - ovvero il 15° giorno di esercizio continuo, così da doversi ritenere cessato il 24 marzo 2015, come senza dubbio reso noto alla odierna appellante al momento della cessione del credito da parte di Parte_3
Tale termine risulta in effetti abbondantemente decorso avendo l'appellante riferito di aver avuto cognizione dei vizi nel dicembre del 2015, per averli riscontrati tramite un proprio fiduciario tecnico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i residui motivi di appello – afferenti al merito della questione – alla luce dell'inammissibilità dell'azione, potrebbero anche non essere oggetto di approfondimento.
La sancita decadenza dall'azione, comporta che l'attrice, odierna appellante, non ha reso possibile valutare giudizialmente (ferma restando una eventuale rilevanza nei rapporti interni intercorrenti fra cedente e cessionaria) l'asserita presenza di vizi così da non poter aver ingresso in causa (ancorché generiche e contenenti inammissibili valutazioni e giudizi) le istanze di prova orale riproposte anche con il presente gravame (cfr. in particolare 8) Vero che, durante le ispezioni compiute personalmente in loco sull'impianto e relativa caldaia, il Perito Industriale dello studio incaricato da Persona_1 Controparte_3 [...]
a delle relati dovuto essere fo Pt_3
Controparte_1
incaricava l'Ing. al fine di ottenere le autorizzazioni Parte_3 Persona_3 richieste per l'impianto non rilasciate da al momento della consegna, Controparte_1 corrispondendo poi allo stesso per l'incarico il come da documento n. 28 che si rammostra al teste).
10) Vero che osteneva costi per complessivi Euro 50.387,60 Parte_4 per lo svolgimento delle attività di collaudo dell'impianto ancora non effettuato con esito positivo e chiedeva il rimborso di detta somma a come da fattura n. 588 del 15.3.2017 di cui al Parte_3 documento n. 29 pag. 11 di pa ostra.
11) Vero che provvedeva a versare a 'importo di Euro Parte_3 Parte_4
50.387,60 anticipati da quest'ultima per lo svolgimento delle attività di collaudo dell'impianto ancora non effettuato con esito positivo).
Quanto alla sollecitata CTU, essa non risulterebbe, per altro verso, esperibile stante l'avvenuta cessione a terzi del bene ed avendo, l'attuale proprietario dell'impianto, già precedentemente opposto l'ingresso all'ausiliario nominato dal Giudice in ambito di procedimento per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, per quanto sin qui argomentato, si dichiara la legitimatio ad causam di
[...] che conseguentemente consente di individuare una non conf Parte_1
14 applicazione del referente normativo di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Nella fattispecie, a ben considerare, non risulta essere stata proposta una domanda giudiziale totalmente infondata e comunque non emerge che l'attrice abbia agito in violazione di canoni di normale prudenza così da giustificarne la condanna al rilevante importo di € 36.000,00.
L'esito complessivo della lite e la soccombenza reciproca (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo cfr. Cass. N. 21684/13) giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con condanna di Parte_1 alla rifusione dei residui 3/4 in favore della parte qui appellata.
[...]
Detti oneri si liquidano quindi, per l'intero, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 1.150.456,46), quanto al primo grado nella misura già tassata dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello applicati i parametri minimi tenuto conto delle non particolarmente complesse questioni giuridiche trattate e della dichiarata decadenza dall'azione, nonché delle attività in concreto espletate in € 12.033,00 per compensi professionali (€ 3.709,00 fase introduttiva, € 2.157,00 fase introduttiva ed € 6.167,00,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1634/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 vverso la sentenza n. 325/2022 bbraio Controparte_1 inario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza appellata
- ACCERTA e DICHIARA la legittimazione ad agire in giudizio per il titolo dedotto in causa di Parte_1
- CONFERMA, nel merito, il rigetto delle domande attoree;
- DICHIARA l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 96 terzo comma c.p.c. con conseguente REVOCA della condanna di Parte_1 al pagamento di € 36.000,00 in favore di Controparte_1
15 2. COMPENSA per 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla Parte_1
4 in favore di che liquida, per Controparte_1
l'intero, nella misura già tassata dal T grado ed in € 12.033,00 per compensi professionali quanto al presente grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cui ratio normativa della disposizione legislativa citata afferisce all'efficacia reale e non personale della trasmissione del credito, rilevabile anche d'ufficio.
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