Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5651/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, AR C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PROIETTI STELLA LAURA
E
rappresentata e difesa, per mandato _1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PROIETTI STELLA LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) I coniugi e vivranno separati con reciproca AR _1 libertà di residenza e di domicilio, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge e con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La figlia minore di anni 16 verrà affidata in via condivisa ad entrambi R_
i genitori che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale. Il collocamento prevalente è presso la madre in Curtatone (MN) CAP 46010 via Francia n. 7.
4) Il sig. si obbliga sin d'ora a cedere e a trasferire, a titolo AR gratuito, ai 3 figli e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 la propria quota di proprietà della casa familiare sita a Curtatone (MN) via Francia n. 7, Foglio 19 Particella 973, meglio identificata da planimetria e visura catastale che si allegano al presente atto (doc. 10), entro 6 mesi dall'omologa della separazione. La SI si impegna a pagare la restante parte _1 del mutuo, senza pretendere alcun rimborso dal marito, anche per le rate già pagate in via esclusiva dalla medesima.
5) Il OR si obbliga a corrispondere alla SI AR _1
, la somma di Euro 400,00 al mese quale contributo per il mantenimento
[...] delle figlie e , euro 200,00 per ciascuna figlia, fin da ora. Il PE R_ versamento avverrà tramite bonifico bancario continuativo il giorno 10 di ciascun mese. Somma rivalutabile in base all'indice ISTAT.
6) In ordine al diritto di visita del padre all'unica figlia minorenne, si stabilisce quanto segue: data l'età di di 16 anni, i genitori concordano che R_ deciderà la stessa tempi e modi per stare con il padre in base ai suoi attuali impegni scolastici e ricreativi.
7) L'assegno unico in favore di e di di € 350,00 al mese viene R_ PE percepito interamente dalla SI . _1
8) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno secondo il seguente schema: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per il tempo prolungato;
pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano). c) SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionale;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
2 per corsi di specializzazione, per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer e telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, vestiario ) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui si specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la spessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
9) L'autovettura mod. Passat Variant, marca Volkswagen, targata DP643RN acquistata in regime di comunione legale dei beni ed intestata al sig. AR
, già in possesso della SI , resterà assegnata in
[...] _1 godimento esclusivo a quest'ultima, con rinuncia espressa del sig. AR
alla liquidazione della quota di sua spettanza derivante dallo
[...] scioglimento della comunione legale.
10) L'autovettura mod. Punto, marca Fiat, targata EH333HY, parimenti acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata al sig. AR
e già nel suo esclusivo possesso, resterà definitivamente assegnata a
[...] quest'ultimo, con rinuncia espressa della SI alla liquidazione _1 della quota di sua spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale.
11) Tutti i beni mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili attualmente presenti presso la casa familiare, acquistati da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, vengono assegnati in uso esclusivo alla SI . _1
12) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
13) I coniugi dichiarano reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, e adempiuto quanto sopra, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente sin d'ora a ogni e qualsivoglia azione di rivalsa e/o pretesa risarcitoria l'uno nei confronti dell'altro.
Le spese e le competenze relative alla presente procedura resteranno a carico di ciascuna delle parti per la quota di rispettiva competenza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Torre del Greco in data 13/02/1999 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 26 parte II, serie A, anno 1999) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la
3 domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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