Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1467/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA e domicilio eletto in Milano Piazza Giovine Italia 3
-ricorrente-
contro
( ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato telematicamente in data 6.6.2024, Parte_2
ha convenuto in giudizio l
[...] Controparte_2
, chiedendo l'accertamento in proprio favore dei requisiti per l'accesso alla
[...] pensione di vecchiaia anticipata, perfezionati sin dal 7 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 503/1992 in ragione dell'invalidità civile verificata in misura non inferiore all'80% con verbale di accertamento della Commissione medica in data CP_1
20.2.2024. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare che è tenuto a corrisponderle, una volta CP_1 cessato il rapporto di lavoro in corso, il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata. La ricorrente ha esposto di essere titolare di un'anzianità contributiva superiore ai venti anni;
di aver raggiunto un'età anagrafica superiore ai 56 anni (essendo nata l'[...]); di essere stata riconosciuta, con verbale del 20.2.2024, invalida civile in misura non inferiore all'80%; di trovarsi (con decorrenza dalla prima “finestra” utile di 12 mesi successiva al perfezionamento dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari), nelle condizioni di legge per beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ai sensi dell'art. 1, comma 8,
L si è costituito con Controparte_2 memoria, nella quale ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che il mero stato di invalido civile risulta irrilevante ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, dovendo invece l'invalidità essere valutata ai sensi della legge 222/1984.
Attesa la natura documentale della causa, all'udienza del 27.3.2025 le parti procedevano alla discussione, cui seguiva la decisione con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Il tema, introdotto con il ricorso e oggetto di controversia, è stato affrontato dal questo
Tribunale con decisione e argomentazioni, che si ritengono condivisibili, nonché suscettibili di richiamo ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c.. Trattasi della sentenza nrg. 453/2024, che su fattispecie analoga ha così statuito: “ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 8, del D.lgs. 503/1992
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […] 8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Presupposti per poter fruire della pensione anticipata sono dunque: il requisito contributivo di almeno venti anni di contributi versati, pari a 1.040 settimane di contribuzione;
il requisito anagrafico, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario;
il requisito sanitario dell'invalidità non inferiore all'80%. Nel caso di specie, il possesso dei requisiti contributivo e anagrafico in capo alla ricorrente risulta pacifico e incontestato, oltre che risultante dalla documentazione in atti;
oggetto di contestazione è invece la sussistenza del requisito sanitario, sul presupposto della contrapposizione delle parti in ordine alla questione giuridica della nozione di invalidità rilevante ai sensi della pensione anticipata. Nello specifico, l convenuto non contesta lo status di invalida civile riconosciuto alla ricorrente a far CP_1 tempo dal dicembre 2021 e risultante dalla documentazione in atti (doc. 14 ric.); piuttosto, ritiene che l'invalidità di cui al D.Lgs. 503/1992 sia da valutare ai sensi della L. 222/1984, cosicché in capo alla ricorrente difetterebbe il requisito per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. CP_ La nozione di invalidità prospettata da , però, non risulta condivisibile, soprattutto in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Pronunciandosi in ordine alla nozione di invalidità di cui al D.lgs. 503/1992, la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella
L. n.222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della 'capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini' (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L.n.222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%” (così Cass., sent. n. 9081/2013, che richiama anche la precedente pronuncia n. 13495/2003)”. Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato e documentato l'esito dell'accertamento compiuto dalla competente Commissione in data 20.2.2024, che ha riconosciuto alla predetta la condizione di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% artt. 2 e 12 L. 118/71”. Una volta ritenuta applicabile la disciplina di cui al menzionato d.lvo 503/22, e rilevata altresì l'assenza di contestazioni in ordine alla sussistenza gli ulteriori requisiti richiesti, si perviene alla conclusione per cui parte ricorrente è titolare del diritto a percepire la pensione anticipata di vecchiaia, con decorrenza dalla data indicata in ricorso (1.3.2025), nonché dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
IL Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta che possiede, sin dal 7 febbraio 2024, i requisiti per Parte_1 l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 503/1992; CP_
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
1000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza 27.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta