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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2677 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024 , vertente TRA
in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...], [...] e deceduto il 14 luglio 2022 rappresentati e difesi dall' avv. Franca Tabbi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, via Stimigliano, 5.
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4966/2024 pubblicata il 27.4.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado il de cuius aveva presentato Persona_1 domanda per l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrere dalla domanda amministrativa;
con decreto di omologa RG. n. 4790/22 è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
poiché nei tempi stabiliti dalla legge, non erano stati corrisposti i ratei maturati dell'indennità, le eredi , attuali appellanti, hanno presentato ricorso per la condanna CP_ al pagamento nei confronti dell'
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del CP_ contendere e condannava l' a pagare i ratei arretrati e maturandi dell'indennità
e a rimborsare in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidavano nella somma di € 700,00 oltre spese e accessori.
Con atto di gravame le appellanti hanno censurato la sola sttuizione sulle spese ritenute violativa dei minimi, così disattendendo quanto specificamente indicato nel
DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018.
Secondo l'appellante << il valore della causa va individuato nello scaglione tra €
5.200,00 € 26.000,00 ( valore della causa € 12.480,00 pari all'ammontare dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti per due anni, Cass. S.U. n. 10455/15 ). Di conseguenza, i parametri minimi, computando le tre fasi del procedimento, sono i seguenti: - fase di studio € 443,00 - fase introduttiva € 370,00 - fase decisionale €
963,00 per un totale di € 1.776,00 nulla per la fase istruttoria e di trattazione essendo la causa pervenuta in decisione alla prima udienza di discussione ( Cass.
20993/20)>>.
Così ha concluso <l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del giudice primo grado e, in riforma capo sentenza Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...], [...] e deceduto il 14 luglio 2022 rappresentati e difesi dall' avv. Franca Tabbi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, via Stimigliano, 5.
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4966/2024 pubblicata il 27.4.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado il de cuius aveva presentato Persona_1 domanda per l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrere dalla domanda amministrativa;
con decreto di omologa RG. n. 4790/22 è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
poiché nei tempi stabiliti dalla legge, non erano stati corrisposti i ratei maturati dell'indennità, le eredi , attuali appellanti, hanno presentato ricorso per la condanna CP_ al pagamento nei confronti dell'
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del CP_ contendere e condannava l' a pagare i ratei arretrati e maturandi dell'indennità
e a rimborsare in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidavano nella somma di € 700,00 oltre spese e accessori.
Con atto di gravame le appellanti hanno censurato la sola sttuizione sulle spese ritenute violativa dei minimi, così disattendendo quanto specificamente indicato nel
DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018.
Secondo l'appellante << il valore della causa va individuato nello scaglione tra €
5.200,00 € 26.000,00 ( valore della causa € 12.480,00 pari all'ammontare dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti per due anni, Cass. S.U. n. 10455/15 ). Di conseguenza, i parametri minimi, computando le tre fasi del procedimento, sono i seguenti: - fase di studio € 443,00 - fase introduttiva € 370,00 - fase decisionale €
963,00 per un totale di € 1.776,00 nulla per la fase istruttoria e di trattazione essendo la causa pervenuta in decisione alla prima udienza di discussione ( Cass.
20993/20)>>.
Così ha conclusoCP_ appellata, - condannare l' al pagamento, in favore delle signore e Pt_1 delle spese di giudizio di primo grado liquidate per l'intero nella Parte_2 misura di € 1776,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Con vittoria delle spese e del compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell' avvocato antistatario>>.
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione della Corte chiedendo la CP_1 compensazione delle spese del grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il giudice di prime cure, dato atto che l' , nel costituirsi in giudizio, aveva CP_1 rappresentato di aver liquidato quanto dovuto, ha ritenuto cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta: quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite a carico dell'istituto resistente liquidandole in euro 700,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'
80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M.
55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate,
i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate in conformità con la domanda in € 1776,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di CP_1 primo grado, l'importo di € 1.776,00, anziché quello di € 700,00, oltre rimborso
15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento in favore CP_2 dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2677 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024 , vertente TRA
in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...], [...] e deceduto il 14 luglio 2022 rappresentati e difesi dall' avv. Franca Tabbi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, via Stimigliano, 5.
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4966/2024 pubblicata il 27.4.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado il de cuius aveva presentato Persona_1 domanda per l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrere dalla domanda amministrativa;
con decreto di omologa RG. n. 4790/22 è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
poiché nei tempi stabiliti dalla legge, non erano stati corrisposti i ratei maturati dell'indennità, le eredi , attuali appellanti, hanno presentato ricorso per la condanna CP_ al pagamento nei confronti dell'
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del CP_ contendere e condannava l' a pagare i ratei arretrati e maturandi dell'indennità
e a rimborsare in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidavano nella somma di € 700,00 oltre spese e accessori.
Con atto di gravame le appellanti hanno censurato la sola sttuizione sulle spese ritenute violativa dei minimi, così disattendendo quanto specificamente indicato nel
DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018.
Secondo l'appellante << il valore della causa va individuato nello scaglione tra €
5.200,00 € 26.000,00 ( valore della causa € 12.480,00 pari all'ammontare dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti per due anni, Cass. S.U. n. 10455/15 ). Di conseguenza, i parametri minimi, computando le tre fasi del procedimento, sono i seguenti: - fase di studio € 443,00 - fase introduttiva € 370,00 - fase decisionale €
963,00 per un totale di € 1.776,00 nulla per la fase istruttoria e di trattazione essendo la causa pervenuta in decisione alla prima udienza di discussione ( Cass.
20993/20)>>.
Così ha concluso <l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del giudice primo grado e, in riforma capo sentenza Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...], [...] e deceduto il 14 luglio 2022 rappresentati e difesi dall' avv. Franca Tabbi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, via Stimigliano, 5.
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4966/2024 pubblicata il 27.4.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado il de cuius aveva presentato Persona_1 domanda per l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrere dalla domanda amministrativa;
con decreto di omologa RG. n. 4790/22 è stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
poiché nei tempi stabiliti dalla legge, non erano stati corrisposti i ratei maturati dell'indennità, le eredi , attuali appellanti, hanno presentato ricorso per la condanna CP_ al pagamento nei confronti dell'
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del CP_ contendere e condannava l' a pagare i ratei arretrati e maturandi dell'indennità
e a rimborsare in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidavano nella somma di € 700,00 oltre spese e accessori.
Con atto di gravame le appellanti hanno censurato la sola sttuizione sulle spese ritenute violativa dei minimi, così disattendendo quanto specificamente indicato nel
DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018.
Secondo l'appellante << il valore della causa va individuato nello scaglione tra €
5.200,00 € 26.000,00 ( valore della causa € 12.480,00 pari all'ammontare dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti per due anni, Cass. S.U. n. 10455/15 ). Di conseguenza, i parametri minimi, computando le tre fasi del procedimento, sono i seguenti: - fase di studio € 443,00 - fase introduttiva € 370,00 - fase decisionale €
963,00 per un totale di € 1.776,00 nulla per la fase istruttoria e di trattazione essendo la causa pervenuta in decisione alla prima udienza di discussione ( Cass.
20993/20)>>.
Così ha concluso
15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Con vittoria delle spese e del compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell' avvocato antistatario>>.
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione della Corte chiedendo la CP_1 compensazione delle spese del grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il giudice di prime cure, dato atto che l' , nel costituirsi in giudizio, aveva CP_1 rappresentato di aver liquidato quanto dovuto, ha ritenuto cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta: quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite a carico dell'istituto resistente liquidandole in euro 700,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'
80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M.
55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate,
i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed €
1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate in conformità con la domanda in € 1776,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di CP_1 primo grado, l'importo di € 1.776,00, anziché quello di € 700,00, oltre rimborso
15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento in favore CP_2 dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa