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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 430/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Federico Partele, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
contro
AVV. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
in proprio;
C.F._3
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti:
Come da atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente richiamati.
Per parte ricorrente: "NEL MERITO: Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'avv. per i motivi di cui in atti, condannarsi lo stesso al pagamento a Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 38.363,80, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi nella vicenda per cui v'è causa, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con interessi ex art. 1284, IV c., c.c. e rivalutazione monetaria a norma di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite."
Per parte resistente: "Nel merito: Respingersi la domanda giudiziale ex adverso formulata siccome infondata in fatto. Con vittoria di spese ed onorario di causa."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 13.02.2024, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio l'Avv. per sentirne accertare la responsabilità Controparte_1 professionale in relazione ad un incarico di recupero crediti conferitogli nel 2012 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 38.363,80. Il resistente, Avv. si costituiva in giudizio tardivamente, depositando la Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta solo in prossimità della prima udienza del
16.05.2024, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
A scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie del convenuto in quanto tardive, fissava l'udienza del 08.05.2025 per la discussione orale, assegnando i termini per il deposito di note conclusive. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istruttoria documentale ha pienamente provato la grave negligenza professionale in cui è incorso l'Avv. Il fulcro dell'inadempimento è costituito dall'ammissione, da parte CP_1 dello stesso convenuto, di aver smarrito l'intero fascicolo della cliente, comprensivo dei titoli di credito originali (n. 16 cambiali) che costituivano la prova e il fondamento dell'azione di recupero. Tale smarrimento rappresenta una palese e inescusabile violazione del dovere di diligenza qualificata, imposto al professionista dall'art. 1176, comma 2, c.c., e dell'obbligo di conservazione degli atti e documenti del cliente.
La condotta negligente del convenuto ha prodotto un duplice danno: da un lato, ha privato la sig.ra dei documenti indispensabili per proseguire l'azione esecutiva;
dall'altro, la Pt_1 totale inerzia del legale per un lungo lasso di tempo ha determinato la prescrizione del diritto di credito, non essendo mai stato posto in essere alcun atto idoneo a interromperla.
Le argomentazioni difensive del resistente sono del tutto infondate e inidonee a escludere la sua responsabilità.
In primo luogo, si rileva come il convenuto si sia costituito tardivamente, depositando la comparsa oltre i termini di legge. Ciò ha comportato l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate, tra cui la prova testimoniale con l'Avv. Tinazzi. Di conseguenza, le argomentazioni del resistente sono rimaste mere allegazioni, prive di qualsivoglia supporto probatorio.
La tesi del disinteresse della cliente per oltre dieci anni è stata documentalmente smentita dalla ricorrente, che ha provato di aver versato somme per spese esecutive nel novembre
2014 e per la registrazione del decreto ingiuntivo nel luglio 2015, dimostrando la persistenza del suo interesse alla pratica.
Anche la difesa principale, incentrata sulla presunta estinzione del mandato a seguito della sospensione volontaria dall'albo nel 2014, è irrilevante ai fini del decidere. Anzitutto, la circostanza è contraddetta dai pagamenti successivi a tale data. In ogni caso, la sospensione non esonera il professionista dall'obbligo di proteggere gli interessi del cliente, che impone una puntuale informazione e la messa in atto di tutte le cautele necessarie per la restituzione della documentazione e per evitare il maturare di prescrizioni, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
2 Del pari inconferente è il richiamo all'art. 2961 c.c., poiché la norma si applica alle liti
"terminate", mentre la pratica di recupero crediti della sig.ra non ha mai avuto una Pt_1 conclusione, essendosi arenata proprio a causa dell'inadempimento del legale.
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta negligente dell'Avv. e il CP_1 danno subito dalla ricorrente, configurabile come perdita di una concreta e reale chance di recupero del credito.
A tal riguardo, la prova offerta dalla ricorrente in merito alla solvibilità del debitore, sig.
, conferisce al danno un grado di certezza che va oltre la mera probabilità. Pt_2
L'indagine patrimoniale e la visura catastale prodotte in atti hanno dimostrato che il debitore era titolare di una pensione INPS, di rapporti bancari/postali e, soprattutto, di un bene immobile in comproprietà. Tali beni, tutti suscettibili di aggressione esecutiva, rendono altamente verosimile che un'azione legale tempestiva e correttamente gestita avrebbe condotto al soddisfacimento integrale o quantomeno sostanziale del credito. La negligenza del convenuto non ha quindi causato la perdita di una speranza astratta, ma di un'opportunità di recupero fondata su solidi e verificabili presupposti patrimoniali.
Ne consegue che il danno risarcibile può essere commisurato, con ragionevole certezza, all'equivalente monetario del bene della vita non ottenuto, ossia l'intero ammontare del credito non riscosso. La quantificazione operata dalla ricorrente in € 38.363,80, comprensiva di capitale, interessi e spese della fase monitoria, risulta pertanto congrua e accoglibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 per i fatti di cui in narrativa.
[...]
2. CONDANNA l'Avv. C.F. al Controparte_1 C.F._3 pagamento, in favore della sig.ra C.F. , della somma Parte_1 C.F._1 di € 38.363,80 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. CONDANNA l'Avv. alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre contributo unificato , rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, in data 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Luca Deli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 430/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Federico Partele, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
contro
AVV. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
in proprio;
C.F._3
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti:
Come da atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente richiamati.
Per parte ricorrente: "NEL MERITO: Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'avv. per i motivi di cui in atti, condannarsi lo stesso al pagamento a Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 38.363,80, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi nella vicenda per cui v'è causa, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con interessi ex art. 1284, IV c., c.c. e rivalutazione monetaria a norma di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite."
Per parte resistente: "Nel merito: Respingersi la domanda giudiziale ex adverso formulata siccome infondata in fatto. Con vittoria di spese ed onorario di causa."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 13.02.2024, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio l'Avv. per sentirne accertare la responsabilità Controparte_1 professionale in relazione ad un incarico di recupero crediti conferitogli nel 2012 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 38.363,80. Il resistente, Avv. si costituiva in giudizio tardivamente, depositando la Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta solo in prossimità della prima udienza del
16.05.2024, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
A scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie del convenuto in quanto tardive, fissava l'udienza del 08.05.2025 per la discussione orale, assegnando i termini per il deposito di note conclusive. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istruttoria documentale ha pienamente provato la grave negligenza professionale in cui è incorso l'Avv. Il fulcro dell'inadempimento è costituito dall'ammissione, da parte CP_1 dello stesso convenuto, di aver smarrito l'intero fascicolo della cliente, comprensivo dei titoli di credito originali (n. 16 cambiali) che costituivano la prova e il fondamento dell'azione di recupero. Tale smarrimento rappresenta una palese e inescusabile violazione del dovere di diligenza qualificata, imposto al professionista dall'art. 1176, comma 2, c.c., e dell'obbligo di conservazione degli atti e documenti del cliente.
La condotta negligente del convenuto ha prodotto un duplice danno: da un lato, ha privato la sig.ra dei documenti indispensabili per proseguire l'azione esecutiva;
dall'altro, la Pt_1 totale inerzia del legale per un lungo lasso di tempo ha determinato la prescrizione del diritto di credito, non essendo mai stato posto in essere alcun atto idoneo a interromperla.
Le argomentazioni difensive del resistente sono del tutto infondate e inidonee a escludere la sua responsabilità.
In primo luogo, si rileva come il convenuto si sia costituito tardivamente, depositando la comparsa oltre i termini di legge. Ciò ha comportato l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate, tra cui la prova testimoniale con l'Avv. Tinazzi. Di conseguenza, le argomentazioni del resistente sono rimaste mere allegazioni, prive di qualsivoglia supporto probatorio.
La tesi del disinteresse della cliente per oltre dieci anni è stata documentalmente smentita dalla ricorrente, che ha provato di aver versato somme per spese esecutive nel novembre
2014 e per la registrazione del decreto ingiuntivo nel luglio 2015, dimostrando la persistenza del suo interesse alla pratica.
Anche la difesa principale, incentrata sulla presunta estinzione del mandato a seguito della sospensione volontaria dall'albo nel 2014, è irrilevante ai fini del decidere. Anzitutto, la circostanza è contraddetta dai pagamenti successivi a tale data. In ogni caso, la sospensione non esonera il professionista dall'obbligo di proteggere gli interessi del cliente, che impone una puntuale informazione e la messa in atto di tutte le cautele necessarie per la restituzione della documentazione e per evitare il maturare di prescrizioni, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
2 Del pari inconferente è il richiamo all'art. 2961 c.c., poiché la norma si applica alle liti
"terminate", mentre la pratica di recupero crediti della sig.ra non ha mai avuto una Pt_1 conclusione, essendosi arenata proprio a causa dell'inadempimento del legale.
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta negligente dell'Avv. e il CP_1 danno subito dalla ricorrente, configurabile come perdita di una concreta e reale chance di recupero del credito.
A tal riguardo, la prova offerta dalla ricorrente in merito alla solvibilità del debitore, sig.
, conferisce al danno un grado di certezza che va oltre la mera probabilità. Pt_2
L'indagine patrimoniale e la visura catastale prodotte in atti hanno dimostrato che il debitore era titolare di una pensione INPS, di rapporti bancari/postali e, soprattutto, di un bene immobile in comproprietà. Tali beni, tutti suscettibili di aggressione esecutiva, rendono altamente verosimile che un'azione legale tempestiva e correttamente gestita avrebbe condotto al soddisfacimento integrale o quantomeno sostanziale del credito. La negligenza del convenuto non ha quindi causato la perdita di una speranza astratta, ma di un'opportunità di recupero fondata su solidi e verificabili presupposti patrimoniali.
Ne consegue che il danno risarcibile può essere commisurato, con ragionevole certezza, all'equivalente monetario del bene della vita non ottenuto, ossia l'intero ammontare del credito non riscosso. La quantificazione operata dalla ricorrente in € 38.363,80, comprensiva di capitale, interessi e spese della fase monitoria, risulta pertanto congrua e accoglibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 per i fatti di cui in narrativa.
[...]
2. CONDANNA l'Avv. C.F. al Controparte_1 C.F._3 pagamento, in favore della sig.ra C.F. , della somma Parte_1 C.F._1 di € 38.363,80 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3. CONDANNA l'Avv. alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre contributo unificato , rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, in data 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Luca Deli)
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