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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Sonia Bucci, difensore di se medesima, emette ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
IT CO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2848 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
BU NI (c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesilvano (PE), Via Settembrini n°47. attrice
CONTRO
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto contumace
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 18/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Sonia Bucci conveniva in giudizio il e Controparte_1
(quest'ultima assistita dalla ricorrente, nella veste di difensore d'ufficio Controparte_3
nel procedimento penale iscritto al n. 1777/2017 R.G.N.R., nr. 2964/17 R.G.TRIB) per sentire, previa sospensione del decreto di liquidazione opposto, annullare il decreto di liquidazione emesso in data 25/01/2024, depositato il 06/02/2024 e notificato il 03/09/2024
e, per l'effetto, disporre la liquidazione degli onorari per il processo penale in euro 960,00 oltre il 15% rimb. Forf., IVA e CAP, nonché per l'attività di recupero la somma di euro
1.017,00, oltre il 15% rimb. Forf., IVA e CAP ed euro 20,35 quali spese non imponibili o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei resistenti, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025.
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione, in cui il Tribunale di Pescara ha liquidato alla ricorrente, a seguito di relativa istanza, per l'attività professionale svolta l'importo complessivo di euro 1.319,00, di cui euro 620,00 a titolo di onorario penale ed euro 699,00 per l'attività di recupero dei crediti professionali secondo il calcolo seguente : euro 930,00
(di cui per fase studio euro 225,00 da dividersi in proporzione agli altri due difensori nominati in tale fase, per istruttoria euro 540,00 da dividersi in proporzione agli altri due difensori nominati in tale fase e per fase decisionale euro 675,00), somma su cui è stata operata la decurtazione di 1/3, come previsto dall'art. 106 bis D.P.R. n°115/2002, oltre rimborso spese pari ad euro 20, 35, con riconoscimento dei minimi tabellari per le spese sostenute alla procedura per il recupero dei crediti professionali (minimi tabellari con riguardo alla fase di formazione del titolo e per le spese di esecuzione), di cui euro 436,00 per le spese sostenute dinanzi al Giudice di Pace, euro 88,00 per l'atto di precetto ed euro
175,00 per le spese della procedura di esecuzione. Nel decreto è stato esplicitato che la liquidazione è avvenuta ex art. 116/02 D.P.R., secondo cui l'onorario e le spese sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità di cui all'art. 82 D.P.R. 115/02, richiamando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per fasi studio, istruttoria e decisoria.
4) Ora motivo di doglianza dell'attrice risiede nel quantum degli importi liquidati, atteso che il
Tribunale non avrebbe dovuto suddividere i compensi previsti per la fase studio e per la fase istruttoria tra gli altri due avvocati, andando così facendo al di sotto dei minimi tabellari previsti dal D.M. n°55/2014, né avrebbe dovuto decurtarle il rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva pari ad euro 1017,00, oltre ad euro 20,35, quali spese non imponibili.
5) Occorre rammentare che, secondo arresto della Cassazione condiviso, il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio o di fiducia è un atto convenzionale, di per sé, privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, n°2527/2012).
6) Venendo al caso in esame, per quanto attiene la suddivisione degli importi previsti dal D.M. cennato per fase studio e fase istruttoria tra gli avvocati avvicendatisi nella difesa tecnica, il protocollo vigente in questo Tribunale, a pag. 3, prevede che in caso di avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento, per ogni fase svolta da più di un difensore si applicheranno parametri medi ridotti di un terzo ex art.106 n°115/02, ridotti ulteriormente in proporzione del numero dei difensori. 7) Ma, come detto, la ricorrente non ha mai inteso aderire a tale protocollo. Sicché deve esserle riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta (comprensiva delle tre fasi) l'importo di euro 960,00, previa decurtazione del valore medio al 50 %, previa decurtazione di 1/3 previsto dall'art.106 bis n°115/02, avuto riguardo, ratione temporis, ai valori precedenti all'aggiornamento applicato per effetto del D.M. 13/08/2022 n°147, essendosi l'attività svolta e compiuta in precedenza al cennato decreto.
8) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene la doglianza a riguardo del rimborso delle spese per il recupero dei crediti professionale. Valutata, invero, la documentazione allegata, appare congruo l'importo liquidato dal Tribunale, pari a complessivi euro 699,00, di cui euro 430,00 per le spese sostenute dinanzi al Giudice di
Pace, euro 88,00 per l'atto di precetto ed 175,00 per le spese della procedura di esecuzione.
9) Ne consegue allora che, a parziale modifica del decreto di liquidazione, alla ricorrente deve essere riconosciuto per l'espletamento dell'attività professionale svolta quale difensore di ufficio nel procedimento penale sopra evidenziato, a titolo di compenso, l'importo di euro
960,00, oltre ad euro 699,00 per le spese sostenute per il recupero del credito professionale per complessivi euro 1.659,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre ad euro 20,35 per spese documentate.
10) Valutata l'oggettiva controvertibilità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto, a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Penale di
Pescara in data 25/01/2024 nel proc. iscritto al n°2964/2017R.G. TRIB – n°1777/17
R.G.N.R., liquida in favore dell'Avv. Sonia Bucci l'importo complessivo di euro 1.659,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre a spese non imponibili pari ad euro 20,35;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Sonia Bucci, difensore di se medesima, emette ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
IT CO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2848 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
BU NI (c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesilvano (PE), Via Settembrini n°47. attrice
CONTRO
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto contumace
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 18/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Sonia Bucci conveniva in giudizio il e Controparte_1
(quest'ultima assistita dalla ricorrente, nella veste di difensore d'ufficio Controparte_3
nel procedimento penale iscritto al n. 1777/2017 R.G.N.R., nr. 2964/17 R.G.TRIB) per sentire, previa sospensione del decreto di liquidazione opposto, annullare il decreto di liquidazione emesso in data 25/01/2024, depositato il 06/02/2024 e notificato il 03/09/2024
e, per l'effetto, disporre la liquidazione degli onorari per il processo penale in euro 960,00 oltre il 15% rimb. Forf., IVA e CAP, nonché per l'attività di recupero la somma di euro
1.017,00, oltre il 15% rimb. Forf., IVA e CAP ed euro 20,35 quali spese non imponibili o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei resistenti, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025.
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione, in cui il Tribunale di Pescara ha liquidato alla ricorrente, a seguito di relativa istanza, per l'attività professionale svolta l'importo complessivo di euro 1.319,00, di cui euro 620,00 a titolo di onorario penale ed euro 699,00 per l'attività di recupero dei crediti professionali secondo il calcolo seguente : euro 930,00
(di cui per fase studio euro 225,00 da dividersi in proporzione agli altri due difensori nominati in tale fase, per istruttoria euro 540,00 da dividersi in proporzione agli altri due difensori nominati in tale fase e per fase decisionale euro 675,00), somma su cui è stata operata la decurtazione di 1/3, come previsto dall'art. 106 bis D.P.R. n°115/2002, oltre rimborso spese pari ad euro 20, 35, con riconoscimento dei minimi tabellari per le spese sostenute alla procedura per il recupero dei crediti professionali (minimi tabellari con riguardo alla fase di formazione del titolo e per le spese di esecuzione), di cui euro 436,00 per le spese sostenute dinanzi al Giudice di Pace, euro 88,00 per l'atto di precetto ed euro
175,00 per le spese della procedura di esecuzione. Nel decreto è stato esplicitato che la liquidazione è avvenuta ex art. 116/02 D.P.R., secondo cui l'onorario e le spese sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità di cui all'art. 82 D.P.R. 115/02, richiamando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per fasi studio, istruttoria e decisoria.
4) Ora motivo di doglianza dell'attrice risiede nel quantum degli importi liquidati, atteso che il
Tribunale non avrebbe dovuto suddividere i compensi previsti per la fase studio e per la fase istruttoria tra gli altri due avvocati, andando così facendo al di sotto dei minimi tabellari previsti dal D.M. n°55/2014, né avrebbe dovuto decurtarle il rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva pari ad euro 1017,00, oltre ad euro 20,35, quali spese non imponibili.
5) Occorre rammentare che, secondo arresto della Cassazione condiviso, il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio o di fiducia è un atto convenzionale, di per sé, privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, n°2527/2012).
6) Venendo al caso in esame, per quanto attiene la suddivisione degli importi previsti dal D.M. cennato per fase studio e fase istruttoria tra gli avvocati avvicendatisi nella difesa tecnica, il protocollo vigente in questo Tribunale, a pag. 3, prevede che in caso di avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento, per ogni fase svolta da più di un difensore si applicheranno parametri medi ridotti di un terzo ex art.106 n°115/02, ridotti ulteriormente in proporzione del numero dei difensori. 7) Ma, come detto, la ricorrente non ha mai inteso aderire a tale protocollo. Sicché deve esserle riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta (comprensiva delle tre fasi) l'importo di euro 960,00, previa decurtazione del valore medio al 50 %, previa decurtazione di 1/3 previsto dall'art.106 bis n°115/02, avuto riguardo, ratione temporis, ai valori precedenti all'aggiornamento applicato per effetto del D.M. 13/08/2022 n°147, essendosi l'attività svolta e compiuta in precedenza al cennato decreto.
8) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene la doglianza a riguardo del rimborso delle spese per il recupero dei crediti professionale. Valutata, invero, la documentazione allegata, appare congruo l'importo liquidato dal Tribunale, pari a complessivi euro 699,00, di cui euro 430,00 per le spese sostenute dinanzi al Giudice di
Pace, euro 88,00 per l'atto di precetto ed 175,00 per le spese della procedura di esecuzione.
9) Ne consegue allora che, a parziale modifica del decreto di liquidazione, alla ricorrente deve essere riconosciuto per l'espletamento dell'attività professionale svolta quale difensore di ufficio nel procedimento penale sopra evidenziato, a titolo di compenso, l'importo di euro
960,00, oltre ad euro 699,00 per le spese sostenute per il recupero del credito professionale per complessivi euro 1.659,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre ad euro 20,35 per spese documentate.
10) Valutata l'oggettiva controvertibilità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto, a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Penale di
Pescara in data 25/01/2024 nel proc. iscritto al n°2964/2017R.G. TRIB – n°1777/17
R.G.N.R., liquida in favore dell'Avv. Sonia Bucci l'importo complessivo di euro 1.659,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre a spese non imponibili pari ad euro 20,35;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi