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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/08/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 230/2023 promossa da: nato il [...] a [...], , ivi residente in [...] C.F._1
Colombo 51 in proprio nonché nella sua qualità di legale rappresentante della società
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Terralba via Colombo 53, rappresentati e difesi dall'avv. M. Caterina Cabiddu, con studio in Oristano, Via Brunelleschi, 48,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n. 37590, a rogito Dott. Notaio in Roma, Persona_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa può essere decisa, senza ulteriore istruttoria, sulla base delle seguenti:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.03.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
anche nella sua qualità di legale rappresentante della e Controparte_1 CP_1
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI - 001035714 e n. OI -
[...]
001037815 notificate il 27.2.2023, rispettivamente la prima al sig. e la seconda Parte_1 alla società quale obbligata in solido, con la quale l' sede di Oristano aveva ingiunto agli CP_2
1 esponenti di pagare la somma di € 10.000 quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 538,
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sulla base degli avvisi di accertamento ivi richiamati prot. 9500.10/05/2018.0040246 e 9500.10/05/2018.0040247, non notificati né conosciuti.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle ordinanze oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento era stato asseritamente notificato nel 2018, due anni dopo l'asserita violazione, in relazione al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2016;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 1081 del Consiglio di Stato,
VII sezione, in data 14 febbraio 2022), in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2016, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-2025/20 dell'8.03.2022.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti opposti.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 12.03.2024, CP_2 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_2
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare in data 28.05.2018 al CP_2
trasgressore un atto presupposto di accertamento, datato 10.05.2018, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che, in caso di versamento delle CP_3
ritenute entro tre mesi dalla notifica, nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata,
2 nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, una sanzione ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00); ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_2
emettere le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Era parimenti da disattendere il motivo di opposizione fondato sulla violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto detto termine non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter CP_2 accertativo e, nel caso di specie, tra la data dell'accertamento e la notifica dell'atto di accertamento non erano trascorsi più di novanta giorni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, le stesse erano superate, in quanto l' in seguito all'entrata in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con CP_2
modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, alla luce dello ius superveniens, aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione nella minor misura di € 369,00.
L' convenuto ha concluso domandando il rigetto dell'avverso ricorso e, per l'effetto, CP_2
la condanna della parte ricorrente al pagamento della sanzione come rideterminata ai sensi dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge n. 85/2023, nella minor somma di
€ 369,00, oltre alle spese di notifica, con vittoria delle spese del giudizio.
3. La causa, non ulteriormente istruita, è stata rinviata all'11.07.2025, per consentire alla parte ricorrente di versare l'importo della sanzione rideterminato da parte dell' CP_2 assegnando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il medesimo termine perentorio per il deposito di note scritte.
§§§
4. Deve darsi atto che, nelle proprie note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., depositate il
5.06.2025, il difensore dei ricorrenti ha dato atto, testualmente, che questi ultimi “non hanno versato la sanzione, intendendo conseguire la decisione sull'annullamento delle ordinanze”,
3 insistendo “per l'accoglimento del ricorso proposto, richiamandone i motivi ed in particolare ribadendo la violazione dell'art. 14 della legge 689/81, termine da considerarsi decadenziale, così come ritenuto da codesto Tribunale, nelle recenti sentenze pronunciate in fattispecie in toto analoghe, a seguito della corretta interpretazione della normativa vigente, confortata anche dalle statuizioni di Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2025, n. 7641”.
Orbene, non può sottacersi che tale condotta dal punto di vista processuale appare scorretta sia nei confronti della controparte, sia nei confronti dell'ufficio giudiziario, avendo la parte ricorrente “a sorpresa” insistito nuovamente sul contenuto dell'originario ricorso, benché
l'udienza dell'11.07.2025, peraltro sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c. e quindi senza possibilità di assicurare un contraddittorio immediato, fosse stata fissata per la sola verifica dell'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, su richiesta della stessa parte ricorrente.
Difatti, con ordinanza del 23.12.2025, il Tribunale aveva invitato la parte ricorrente a valutare l'opportunità di procedere al pagamento dell'importo della sanzione ridotta, anche in ragione della obiettiva controvertibilità dei motivi di opposizione, rinviando a tal fine all'udienza in presenza del 23.05.2025, nella quale il difensore di parte attrice ha chiesto espressamente “un rinvio per consentire al ricorrente di corrispondere l'importo nella minor misura rideterminata dall' . CP_2
A quel punto, per consentire di procedere al pagamento, è stato disposto un rinvio all'11.07.2025, invitando parte ricorrente al deposito della ricevuta del versamento effettuato in favore dell' almeno 7 giorni prima di quella data. CP_2
Peraltro, al di là dei profili riguardanti la correttezza e lealtà processuale, è evidente che alla parte che abbia aderito a una proposta conciliativa, oltretutto formulata dal Tribunale, non è consentito a proprio piacimento revocare il consenso, già manifestato esplicitamente all'indirizzo della controparte e, nel caso di proposta giudiziale, dello stesso giudice.
Tantomeno può giustificarsi una tale condotta per effetto di pronunce rese in altri giudizi e sulla base del richiamo a una sentenza della Corte di Cassazione, che d'altra parte era già stata pubblicata quando è stata espressa dal difensore della parte ricorrente, in adesione alla proposta del Tribunale, la volontà di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta (la sentenza della Suprema Corte n. 7641/2025 è stata depositata a marzo).
Va anche evidenziato, per quanto occorrer possa, che la revoca dell'accettazione di una proposta formulata dal Tribunale non si può giustificare perché per ipotesi considerata ex post
4 iniqua, a fronte di decisioni sopravvenute all'esito di altri giudizi contenziosi, ove si consideri che quelle pronunce potranno essere impugnate e le questioni in fatto e diritto esaminate, tutt'altro che pacifiche, potranno essere diversamente decise nei successivi gradi di giudizio. È chiaro pertanto il vantaggio ottenuto attraverso la conciliazione della causa, che mira a raggiungere una soluzione equa, tenuto conto di tutti gli elementi considerati, assicurando una definizione in termini e tempi certi della controversia, anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali, scongiurando ulteriori gradi di giudizio.
Fatte queste doverose premesse, deve escludersi che possano essere esaminate in questa sede le censure sollevate nel ricorso dirette a ottenere l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, essendo cessata su tali questioni la materia del contendere, in ragione della disponibilità manifestata espressamente dalla parte ricorrente di aderire alla proposta formulata dal Tribunale ex artt. 420 e 185 c.p.c. e di pagare l'importo della sanzione nella misura rideterminata dall' in seguito all'entrata in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, CP_2
convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85 (adesione che implica rinuncia ai motivi di opposizione diretti a ottenere l'annullamento delle ordinanze opposte).
Poiché la parte ricorrente ha rifiutato, da ultimo, di procedere spontaneamente al pagamento, deve essere pronunciata la condanna di anche nella sua qualità di Parte_1
legale rappresentante della al pagamento in Controparte_1 favore dell' della sanzione come rideterminata nella minor somma di € 369,00. Va CP_2
ribadito anche in questa sede che, sebbene siano state emesse due ordinanze ingiunzione con riferimento (pacificamente) alla stessa violazione, l'una rivolta al trasgressore Parte_1 quale legale rappresentante della e l'altra rivolta Controparte_1 alla società obbligata in solido, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido (nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza), non vi è dubbio che il pagamento da parte di uno dei coobbligati dell'importo indicato dall' CP_2
produrrà effetti liberatori anche nei confronti dell'altro.
5. Le spese devono essere integralmente compensate, analogamente a quanto disposto in altri giudizi in cui vi è stata l'adesione alla proposta giudiziale di pagamento della sanzione nella misura rideterminata dall' (adesione in questo caso solo da ultimo inefficacemente CP_2
revocata).
PER QUESTI MOTIVI
5 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) condanna anche nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell' della sanzione come Controparte_1 CP_2 rideterminata ai sensi dell'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, nella minor somma di € 369,00;
b) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 09/08/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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