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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11630/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11630/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Nicola Antonino Parte_2
Giuseppe ALLERUZZO
opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente Scolastico pro
[...] P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
opposto
e nei confronti di TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(CF in persona Controparte_2 P.IVA_3
del pro tempore con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_3
di Catania
intervenuto
CONCLUSIONI
Fissata udienza ex art.281 quinquies c.p.c. da trattarsi con modalità cartolari, nei termini le parti depositavano note ex art.127 ter c.p.c. e, con ordinanza del 31.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3585/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 25/09/2023 per la somma di € 27.215,51, chiedendo di revocare il decreto opposto, previa declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'istituto scolastico o, in subordine, per nullità dei contratti di fornitura posti a fondamento della pretesa creditoria, con vittoria di spese e compensi.
La difesa di parte opponente sosteneva che la , pur essendo Parte_1
tenuta a sostenere le spese per le utenze degli istituti scolastici, aveva modificato dal 2006 la modalità di pagamento, istituendo un fondo di dotazione per ogni scuola. In base a tale procedura, gli istituti stipulavano direttamente i contratti di fornitura, pagavano le fatture e venivano poi rimborsati dalla . Tuttavia, la aveva più Parte_1 Parte_1
volte comunicato agli istituti, tramite apposite circolari, l'obbligo di legge di approvvigionarsi esclusivamente tramite le convenzioni CONSIP. L'istituto opposto, I.I.S.S. "Filippo
Brunelleschi", aveva invece stipulato contratti al di fuori di tale procedura, motivo per cui la ne aveva rifiutato il rimborso. Parte_1
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa di parte opponente:
• in via pregiudiziale, eccepiva difetto di legittimazione attiva dell'istituto scolastico, in quanto organo dello Stato che non potrebbe agire in giudizio in proprio ma per il tramite del;
Controparte_2
• nel merito, sosteneva la nullità dei contratti di fornitura stipulati dall'istituto scolastico con , in quanto conclusi in violazione dell'obbligo di legge di ricorrere CP_4
agli strumenti di acquisto messi a disposizione da (d.l. n. 95/2012), con CP_5
conseguente inesigibilità del credito e infondatezza della richiesta di rimborso;
• sosteneva, ancora, la carenza dei presupposti legittimanti la adozione di decreto ingiuntivo, essendo la un soggetto terzo rispetto al rapporto Parte_1
contrattuale tra scuola e fornitore, e avendo il credito perso i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità a seguito della contestazione;
• in via subordinata, eccepiva l'inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, poiché la fattispecie non riguarda una transazione commerciale tra impresa e P.A., ma un rapporto interno di provvista tra due pubbliche amministrazioni.
§§§§§
L si costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_6
le eccezioni sollevate, sostenendo che l'opposizione doveva considerarsi infondata per i seguenti motivi:
• piena legittimazione attiva dell' in quanto gli istituti scolastici non sono semplici CP_1
"organi" del , ma veri e propri enti di diritto pubblico, dotati di personalità CP_2
giuridica e di piena autonomia (organizzativa, finanziaria e negoziale) in base alla L.
59/1997. Tale status conferisce loro la capacità di stare in giudizio per tutelare i propri diritti nei confronti di terzi, inclusa la richiesta di rimborso delle spese sostenute;
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• trasferimento dell'obbligazione ex lege posto che l'obbligo di pagare le utenze scolastiche deriva direttamente dalla legge (art. 3, L. 23/1996); in particolare, doveva ritenersi un "trasferimento ex lege" dell'obbligazione, che non dipendeva dalla stipulazione di alcuna convenzione tra scuola ed ente locale;
pertanto, la
[...]
doveva considerarsi tenuta a rimborsare le spese a prescindere da accordi Parte_1
specifici;
• infondatezza della eccepita nullità del contratto per mancato ricorso a CONSIP in quanto il contratto di fornitura non era stato il frutto di una trattativa privata, ma rientrava nel "Servizio di Salvaguardia", vale a dire in quel regime specifico che si attivava automaticamente quando un utente rimaneva senza fornitore, e l'esercente veniva individuato tramite una procedura competitiva pubblica (asta) e non per scelta della scuola. Non sussisteva, quindi, una violazione delle norme sugli appalti che potesse causare la eccepita nullità.
• richiesta di provvisoria esecuzione, poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta.
§§§§§
Con atto del 17.01.2024 interveniva volontariamente in giudizio, ex art.105 c.p.c., il che si associava alle difese svolte dall' Controparte_2 CP_1
e chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
§§§§§
Con ordinanza dell'08.04.2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, evidenziandosi in particolare la carenza di periculum in mora.
Fissata udienza ex art.281 quinquies c.p.c. da trattarsi con modalità cartolari, nei termini le parti depositavano note rappresentando intervenuto accordo, chiedendo revoca del decreto ingiuntivo, dichiarazione di cessazione della materia del contendere e spese compensate.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
§§§§§
Sulla base di quanto rassegnato dalle parti e, segnatamente, dell'accordo transattivo deve prendersi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nel caso specifico è necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I,
06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004,
n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito:
Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55);
Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027); Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale Modena 15 giugno 1999
(in Giur. It., 2000, 758).
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo n. 3585/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 25/09/2023 e dichiarata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistendo accordo anche sulle spese, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 9195/2024 R.G.:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3585/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data
25/09/2023;
2) dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
3) compensa le spese fra le parti.
Catania, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11630/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Nicola Antonino Parte_2
Giuseppe ALLERUZZO
opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente Scolastico pro
[...] P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
opposto
e nei confronti di TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(CF in persona Controparte_2 P.IVA_3
del pro tempore con il patrocinio dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_3
di Catania
intervenuto
CONCLUSIONI
Fissata udienza ex art.281 quinquies c.p.c. da trattarsi con modalità cartolari, nei termini le parti depositavano note ex art.127 ter c.p.c. e, con ordinanza del 31.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3585/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 25/09/2023 per la somma di € 27.215,51, chiedendo di revocare il decreto opposto, previa declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'istituto scolastico o, in subordine, per nullità dei contratti di fornitura posti a fondamento della pretesa creditoria, con vittoria di spese e compensi.
La difesa di parte opponente sosteneva che la , pur essendo Parte_1
tenuta a sostenere le spese per le utenze degli istituti scolastici, aveva modificato dal 2006 la modalità di pagamento, istituendo un fondo di dotazione per ogni scuola. In base a tale procedura, gli istituti stipulavano direttamente i contratti di fornitura, pagavano le fatture e venivano poi rimborsati dalla . Tuttavia, la aveva più Parte_1 Parte_1
volte comunicato agli istituti, tramite apposite circolari, l'obbligo di legge di approvvigionarsi esclusivamente tramite le convenzioni CONSIP. L'istituto opposto, I.I.S.S. "Filippo
Brunelleschi", aveva invece stipulato contratti al di fuori di tale procedura, motivo per cui la ne aveva rifiutato il rimborso. Parte_1
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa di parte opponente:
• in via pregiudiziale, eccepiva difetto di legittimazione attiva dell'istituto scolastico, in quanto organo dello Stato che non potrebbe agire in giudizio in proprio ma per il tramite del;
Controparte_2
• nel merito, sosteneva la nullità dei contratti di fornitura stipulati dall'istituto scolastico con , in quanto conclusi in violazione dell'obbligo di legge di ricorrere CP_4
agli strumenti di acquisto messi a disposizione da (d.l. n. 95/2012), con CP_5
conseguente inesigibilità del credito e infondatezza della richiesta di rimborso;
• sosteneva, ancora, la carenza dei presupposti legittimanti la adozione di decreto ingiuntivo, essendo la un soggetto terzo rispetto al rapporto Parte_1
contrattuale tra scuola e fornitore, e avendo il credito perso i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità a seguito della contestazione;
• in via subordinata, eccepiva l'inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, poiché la fattispecie non riguarda una transazione commerciale tra impresa e P.A., ma un rapporto interno di provvista tra due pubbliche amministrazioni.
§§§§§
L si costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_6
le eccezioni sollevate, sostenendo che l'opposizione doveva considerarsi infondata per i seguenti motivi:
• piena legittimazione attiva dell' in quanto gli istituti scolastici non sono semplici CP_1
"organi" del , ma veri e propri enti di diritto pubblico, dotati di personalità CP_2
giuridica e di piena autonomia (organizzativa, finanziaria e negoziale) in base alla L.
59/1997. Tale status conferisce loro la capacità di stare in giudizio per tutelare i propri diritti nei confronti di terzi, inclusa la richiesta di rimborso delle spese sostenute;
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• trasferimento dell'obbligazione ex lege posto che l'obbligo di pagare le utenze scolastiche deriva direttamente dalla legge (art. 3, L. 23/1996); in particolare, doveva ritenersi un "trasferimento ex lege" dell'obbligazione, che non dipendeva dalla stipulazione di alcuna convenzione tra scuola ed ente locale;
pertanto, la
[...]
doveva considerarsi tenuta a rimborsare le spese a prescindere da accordi Parte_1
specifici;
• infondatezza della eccepita nullità del contratto per mancato ricorso a CONSIP in quanto il contratto di fornitura non era stato il frutto di una trattativa privata, ma rientrava nel "Servizio di Salvaguardia", vale a dire in quel regime specifico che si attivava automaticamente quando un utente rimaneva senza fornitore, e l'esercente veniva individuato tramite una procedura competitiva pubblica (asta) e non per scelta della scuola. Non sussisteva, quindi, una violazione delle norme sugli appalti che potesse causare la eccepita nullità.
• richiesta di provvisoria esecuzione, poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta.
§§§§§
Con atto del 17.01.2024 interveniva volontariamente in giudizio, ex art.105 c.p.c., il che si associava alle difese svolte dall' Controparte_2 CP_1
e chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
§§§§§
Con ordinanza dell'08.04.2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, evidenziandosi in particolare la carenza di periculum in mora.
Fissata udienza ex art.281 quinquies c.p.c. da trattarsi con modalità cartolari, nei termini le parti depositavano note rappresentando intervenuto accordo, chiedendo revoca del decreto ingiuntivo, dichiarazione di cessazione della materia del contendere e spese compensate.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
§§§§§
Sulla base di quanto rassegnato dalle parti e, segnatamente, dell'accordo transattivo deve prendersi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nel caso specifico è necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I,
06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004,
n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito:
Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55);
Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027); Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale Modena 15 giugno 1999
(in Giur. It., 2000, 758).
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo n. 3585/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 25/09/2023 e dichiarata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistendo accordo anche sulle spese, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 9195/2024 R.G.:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3585/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data
25/09/2023;
2) dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
3) compensa le spese fra le parti.
Catania, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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