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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2342 del 2023, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI ROSSELLA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 06.10.2023 conveniva l' innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Agrigento esponendo di essere titolare di assegno di incollocabilità dal
25.06.2015, sospeso dal mese di luglio 2022 senza alcuna preventiva comunicazione.
Dichiarava che, richieste informazioni presso il competente ufficio, gli era stato riferito l'assegno di incollocabilità era stato eliminato per un mero errore tecnico e che per ripristinarlo fosse necessario inoltrare una nuova domanda, inviata in data
13.07.2022 protocollata da al n.33810 del 07.09.2022. CP_1
In data 09.08.2023 il ricorrente veniva convocato a visita medico-legale dall' CP_1 con esito negativo.
Chiedeva pertanto al Tribunale di “1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'agire omissivo dell' che avrebbe dovuto preventivamente comunicare e/o notificare CP_1 al ricorrente di procedere alla sospensione dell'assegno dal mese di luglio 2022;
2) Accertare e dichiarare che il sig. ha sempre avuto i requisiti per Parte_1
1 godere del diritto all'assegno di incollocabilità ininterrottamente dal 25.06.2015 a tutt'oggi; 3) conseguentemente, condannare per l'effetto l' in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno di incollocabilità dal luglio 2022 (data della sospensione ) fino ad oggi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa in data 07.01.2025 all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Appare opportuno premettere che, l'assegno di incollocabilità rappresenta un sostegno erogato ai lavoratori titolari di rendita per malattia professionale o CP_1 infortunio, qualora sia accertata la perdita di ogni capacità lavorativa oppure quando per tipologia e gravità le patologie possedute possono costituire un rischio per sé stessi, per gli altri o per la sicurezza degli impianti.
La Corte costituzionale (v. sentenza 34/2011) ha precisato che tale assegno assume una funzione sostitutiva rispetto al beneficio principale, che è quello del collocamento privilegiato, e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale in un rapporto di previdenza.
I parametri vengono giudicati secondo quelli stabiliti per la disabilità dalla Legge
68/99 e dalle norme collegate ed è, quindi, riservato alle situazioni limite per le quali l'esito della visita di accertamento della capacità globale manifesti una chiara situazione di impossibilità (ad esempio un'infermità inabilitante per qualsiasi tipo di lavoro) o di inopportunità (ad esempio una menomazione che metta il lavoratore in situazioni di creare pericolo per sé, per gli altri o per le strutture e macchinari lavorativi) ad effettuare il collocamento stesso.
Gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 1 del D.M 137/1987 per la fruizione del beneficio sono età non superiore ai 65 anni;
grado di menomazione non inferiore al
34% per gli infortuni e le malattie professionali denunciati/e fino al 31/12/2006; grado di menomazione superiore al 20% per gli infortuni e le malattie professionali denunciati a decorrere dal 1/1/2007.
Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, possono essere prese in considerazione anche infermità extralavorative, ossia diverse da quelle per le quali viene percepita la rendita . CP_1
Nel caso di specie il ricorrente risultava titolare di assegno di incollocabilità CP_1 dal 25.6.2015 in relazione alla rendita del 27% percepita per esiti di trauma lombare con frattura degli istmi posteriori di L4 in soggetto con esiti di frattura rotula ginocchio sinistro e distorsione alla caviglia destra quali preesistenze lavorative con interruzione del beneficio nel luglio del 2022; in data 13/7/2022, ritenendo ancora
2 sussistenti i requisiti sanitari di cui all'art. 1 del D.M 137/1987 inviava una nuova domanda per riottenere l'assegno di incollocabilità.
Nel mese di agosto del 2023, all'esito di visita , veniva cdichiarata l'assenza CP_1 dei requisiti sanitari di cui all'art 1 del D.M 137/1987.
Al fine di verificare la bontà di tale giudizio medico legale, nel corso del presente procedimento è stata espletata consulenza tecnica.
Il CTU nominato ha confermato la diagnosi di esiti di trauma lombare con frattura degli istmi posteriori di L4 in soggetto con esiti di frattura rotula ginocchio sinistro e distorsione alla caviglia destra quali preesistenze lavorative.
Sul punto l'Ausiliario ha spiegato che “gli esiti della lesione lombare e delle associate condizioni extralavorative rappresentate prevalentemente da gonartrosi bilaterale con deficit funzionale e dai disturbi del piede destro, hanno avuto un sensibile miglioramento negli anni grazie al contributo dei numerosi trattamenti riabilitativi, come dimostrato dalle ultime visite effettuate e confermato durante la nostra visita. Del resto, i parametri necessari per l'assegno di incollocabilità sono assai restrittivi e prevedono che il lavoratore non possa essere utilizzato neppure in lavori a basso rischio o sedentari. Nel nostro caso al lavoratore verranno sicuramente preclusi lavori che richiedono deambulazione e/o posture erette prolungate, così come sono ovviamente da escludere eventuali lavori in altezza o quelli svolti in condizioni di precario equilibrio, ma di contro lo stesso può sicuramente essere utilizzato in lavori di custodia, di portierato o altri similari.
Inoltre, le patologie possedute dal paziente non sono tali da creare pericoli per sé
o per gli altri, condizioni che appaiono maggiormente possibili per patologie neurologiche/psichiatriche. Il ricorrente durante la visita si è mostrato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, con tono dell'umore equilibrato.”
In ordine alle censure di mancata valutazione della certificazione in atti mosse alla propria valutazione, ha risposto che “appare evidente che gli esiti della lesione lombare e della gonartrosi bilaterale con deficit funzionale e disturbi del piede destro, hanno beneficiato di miglioramenti ottenuti grazie all'ausilio dei trattamenti riabilitativi prescritti dai vari specialisti, come dimostrato anche durante la nostra visita. Del resto, pare il caso di ribadirlo, i parametri necessari per l'assegno di incollocabilità sono assai restrittivi e prevedono che il lavoratore non possa essere utilizzato neppure in lavori a basso rischio o sedentari. Nel nostro caso fortunatamente, il lavoratore può essere utilizzato in alcuni lavori di tipo semplice
(es. custodia) e le patologie possedute dal paziente non costituiscono pericolo per sé o per altri.”
3 Ha quindi concluso ritenendo che “Sulla base di quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico, si evince che le lesioni patite dal Sig.
[...]
non sono tali da renderlo meritevole di beneficiare di assegno di Pt_1 incollocabilità”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia e dell'attività espletata. Spese di CTU in capo a parte ricorrente, come da separato decreto.
Si evidenzia che il deposito della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (avvenuto con le note del 6.1.25) è tardivo in quanto l'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado (Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, Sentenza 12 maggio 2009, n. 10875).
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in euro 886,00 oltre spese, IVA e CPA.
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 07/01/2025 Il
Giudice
Gemma Di Stefano
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