TAR Parma, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 233
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inclusione dell'area nel "territorio urbanizzato"

    Il Tribunale ritiene che l'area, pur essendo vicina a zone urbanizzate, manchi di infrastrutture interne e non sia riconducibile alle previsioni dell'art. 32, comma 2, lett. a) e d) della L.R. 24/2017. La precedente manifestazione di interesse non è stata accolta e non vi è stata una pregressa destinazione residenziale che potesse generare un legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Errata applicazione del potere pianificatorio

    Il Tribunale afferma che l'art. 32 fornisce criteri uniformi per definire il "territorio urbanizzato", ma l'esercizio del potere pianificatorio rimane discrezionale, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento del consumo di suolo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della L.R. 24/2017

    Il Tribunale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la normativa regionale contemperi l'interesse pubblico al contenimento del consumo di suolo con gli interessi privati, tutelando valori costituzionali come l'ambiente e la salute.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 233
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo