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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.N. 2774/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Parte_1 C.F._1
ZZ
- attore opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Duretti
- convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
10/7/2025, “- Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 874/2022 del 14.06.2022, RG
n. 1711/2022, emesso dal Tribunale di Pisa, Dott.ssa Iolanda Golia, e notificato in data 14.06.2022 per tutti i motivi sovra esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”; per il convenuto opposto: come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
10/7/2025, “riportandosi alle domande ed alle eccezioni formulate in comparsa di costituzione e svolta l'attività istruttoria, insiste affinché il Giudice adito, contrariis reiectis, voglia nel merito rigettare le domande di controparte poiché infondate sia in fatto che in diritto, come meglio chiarito in atti e conseguentemente voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 874/2022 – RG 1711/2022”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 874/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 14/6/2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del IG. della somma di € 8.500,00, oltre CP_1 interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza della fattura n. 2/2013, emessa in data
28/1/2013 per attività di manodopera eseguita nell'immobile di proprietà dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito, deducendo la mancata prova sia dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, sia dell'effettiva esecuzione delle opere, peraltro indicate solo genericamente in fattura.
1.2. Si è costituito in giudizio il IG. contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposto ha dedotto di aver eseguito i lavori indicati nella fattura azionata presso l'immobile di proprietà del IG. e di averli regolarmente fatturati a quest'ultimo, precisando Pt_1 che della gestione dei lavori si era sempre occupata la moglie, IG.ra , presente CP_2 nell'abitazione mentre il marito era assente per ragioni di lavoro, dalla quale l'opponente risulta separato solo a far data dal 2018 e, dunque, in epoca successiva all'esecuzione delle opere.
1.3. Con ordinanza del 16/12/2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
All'udienza del 10/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui agli art. 190 c.p.c.
***********
2. In diritto
L'opposizione proposta dal IG. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
2.1. Giova preliminarmente rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, nel senso che si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna parte riassume il proprio ruolo sostanziale: incombe, infatti, sul creditore opposto l'onere di dimostrare la sussistenza del credito azionato, mentre grava sul debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis, Cass. civ. n. 24815/2005; Cass. civ. n. 25857/2011).
2 Ne consegue che il giudice dell'opposizione non è chiamato a valutare esclusivamente la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo – profilo rilevante, se del caso, ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali – bensì deve estendere la propria cognizione alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria alla luce dell'intero compendio istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere per il giudice di conoscere pienamente della domanda monitoria, non limitandosi al solo sindacato sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma estendendo il proprio esame alla sussistenza del credito fatto valere (ex multis, Trib. Milano n. 5355/2019; Trib. Firenze n. 2698/2025).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, il IG. non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso CP_1 gravante né con riferimento all'esistenza di un rapporto contrattuale con il IG. né quanto Pt_1 all'effettiva esecuzione delle opere per le quali viene richiesto il pagamento del corrispettivo.
In primis, lo stesso opposto ha riconosciuto che dei lavori si è sempre occupata la moglie dell'opponente, IG.ra (cfr. p. 2, comparsa di costituzione), e dunque un soggetto CP_2 diverso rispetto al IG. senza tuttavia fornire prova che la predetta agisse in nome e per Pt_1 conto del marito.
Tale circostanza trova conferma sia nella documentazione prodotta dall'opposto, segnatamente nei rendiconti sottoscritti esclusivamente dalla IG.ra (doc. 4), sia nelle dichiarazioni rese della CP_2 teste , commercialista del IG. la quale ha riferito di non essersi mai interfacciata Tes_1 CP_1 direttamente con il IG. (“Preciso che in questa vicenda ho sempre parlato con la moglie, Pt_1 almeno così si qualificava, del sig. che invece non ho mai visto”; “come ho già riferito, io Pt_1 mi sono sempre relazionata con la signora che si qualificava come la moglie e diceva di essere stata incaricata dal marito”, cfr. verbale di udienza del 23/11/2023).
Né la documentazione prodotta (docc. 5 e 6), ulteriore rispetto alla fattura azionata – che, come noto,
“è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 19944/2023)
–, risulta idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attesa la sua natura unilaterale, né a comprovare gli asseriti pagamenti in acconto, specificatamente contestati dall'opponente e rimasti indimostrati.
Del resto, la circostanza che i lavori siano stati eseguiti su un immobile di proprietà del IG. Pt_1 non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa creditoria nei suoi confronti, potendo al più rilevare ai fini di un'eventuale azione di arricchimento senza causa, non proposta nel presente giudizio.
3 In secondo luogo, a fronte di puntuale contestazione dell'opponente, il IG. non ha neppure CP_1 allegato – prima ancora che provato – quali siano state le lavorazioni effettivamente eseguite e per le quali viene richiesto il pagamento.
La fattura azionata si limita infatti a indicare genericamente “lavori di urgenza causa rischio fabbricato”, senza alcuna specificazione delle opere eseguite, né tale profilo è stato chiarito in sede istruttoria, non essendo stati articolati capitoli di prova testimoniale idonei a colmare tale lacuna.
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal IG. deve Pt_1 essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori minimi con riferimento alla fase decisionale, non essendo state depositati scritti difensivi.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
874/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 14/6/2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi € 4.227,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.N. 2774/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Parte_1 C.F._1
ZZ
- attore opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Duretti
- convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
10/7/2025, “- Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 874/2022 del 14.06.2022, RG
n. 1711/2022, emesso dal Tribunale di Pisa, Dott.ssa Iolanda Golia, e notificato in data 14.06.2022 per tutti i motivi sovra esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”; per il convenuto opposto: come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
10/7/2025, “riportandosi alle domande ed alle eccezioni formulate in comparsa di costituzione e svolta l'attività istruttoria, insiste affinché il Giudice adito, contrariis reiectis, voglia nel merito rigettare le domande di controparte poiché infondate sia in fatto che in diritto, come meglio chiarito in atti e conseguentemente voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 874/2022 – RG 1711/2022”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 874/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 14/6/2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del IG. della somma di € 8.500,00, oltre CP_1 interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza della fattura n. 2/2013, emessa in data
28/1/2013 per attività di manodopera eseguita nell'immobile di proprietà dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito, deducendo la mancata prova sia dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, sia dell'effettiva esecuzione delle opere, peraltro indicate solo genericamente in fattura.
1.2. Si è costituito in giudizio il IG. contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposto ha dedotto di aver eseguito i lavori indicati nella fattura azionata presso l'immobile di proprietà del IG. e di averli regolarmente fatturati a quest'ultimo, precisando Pt_1 che della gestione dei lavori si era sempre occupata la moglie, IG.ra , presente CP_2 nell'abitazione mentre il marito era assente per ragioni di lavoro, dalla quale l'opponente risulta separato solo a far data dal 2018 e, dunque, in epoca successiva all'esecuzione delle opere.
1.3. Con ordinanza del 16/12/2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
All'udienza del 10/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui agli art. 190 c.p.c.
***********
2. In diritto
L'opposizione proposta dal IG. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
2.1. Giova preliminarmente rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, nel senso che si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna parte riassume il proprio ruolo sostanziale: incombe, infatti, sul creditore opposto l'onere di dimostrare la sussistenza del credito azionato, mentre grava sul debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis, Cass. civ. n. 24815/2005; Cass. civ. n. 25857/2011).
2 Ne consegue che il giudice dell'opposizione non è chiamato a valutare esclusivamente la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo – profilo rilevante, se del caso, ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali – bensì deve estendere la propria cognizione alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria alla luce dell'intero compendio istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere per il giudice di conoscere pienamente della domanda monitoria, non limitandosi al solo sindacato sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma estendendo il proprio esame alla sussistenza del credito fatto valere (ex multis, Trib. Milano n. 5355/2019; Trib. Firenze n. 2698/2025).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, il IG. non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso CP_1 gravante né con riferimento all'esistenza di un rapporto contrattuale con il IG. né quanto Pt_1 all'effettiva esecuzione delle opere per le quali viene richiesto il pagamento del corrispettivo.
In primis, lo stesso opposto ha riconosciuto che dei lavori si è sempre occupata la moglie dell'opponente, IG.ra (cfr. p. 2, comparsa di costituzione), e dunque un soggetto CP_2 diverso rispetto al IG. senza tuttavia fornire prova che la predetta agisse in nome e per Pt_1 conto del marito.
Tale circostanza trova conferma sia nella documentazione prodotta dall'opposto, segnatamente nei rendiconti sottoscritti esclusivamente dalla IG.ra (doc. 4), sia nelle dichiarazioni rese della CP_2 teste , commercialista del IG. la quale ha riferito di non essersi mai interfacciata Tes_1 CP_1 direttamente con il IG. (“Preciso che in questa vicenda ho sempre parlato con la moglie, Pt_1 almeno così si qualificava, del sig. che invece non ho mai visto”; “come ho già riferito, io Pt_1 mi sono sempre relazionata con la signora che si qualificava come la moglie e diceva di essere stata incaricata dal marito”, cfr. verbale di udienza del 23/11/2023).
Né la documentazione prodotta (docc. 5 e 6), ulteriore rispetto alla fattura azionata – che, come noto,
“è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 19944/2023)
–, risulta idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attesa la sua natura unilaterale, né a comprovare gli asseriti pagamenti in acconto, specificatamente contestati dall'opponente e rimasti indimostrati.
Del resto, la circostanza che i lavori siano stati eseguiti su un immobile di proprietà del IG. Pt_1 non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa creditoria nei suoi confronti, potendo al più rilevare ai fini di un'eventuale azione di arricchimento senza causa, non proposta nel presente giudizio.
3 In secondo luogo, a fronte di puntuale contestazione dell'opponente, il IG. non ha neppure CP_1 allegato – prima ancora che provato – quali siano state le lavorazioni effettivamente eseguite e per le quali viene richiesto il pagamento.
La fattura azionata si limita infatti a indicare genericamente “lavori di urgenza causa rischio fabbricato”, senza alcuna specificazione delle opere eseguite, né tale profilo è stato chiarito in sede istruttoria, non essendo stati articolati capitoli di prova testimoniale idonei a colmare tale lacuna.
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal IG. deve Pt_1 essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori minimi con riferimento alla fase decisionale, non essendo state depositati scritti difensivi.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
874/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 14/6/2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi € 4.227,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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