Sentenza 9 luglio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/07/2015, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01203/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2014, proposto da:
SA AR, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Milioto, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro in data 3 febbraio 2014, n. 100.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto del 2 febbraio 2014, n. 100, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento, in favore di SA AR, della somma di € 4.500, oltre ad interessi legali dal dovuto sino al soddisfo e spese di lite.
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, è stato notificato all’amministrazione comunale in data 21 febbraio 2014 e non è stato oggetto di opposizione.
2.1. - In mancanza di spontaneo adempimento, SA AR si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso, ritualmente notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente all’ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta .
2.2. - L’amministrazione intimata non si è costituita.
2.3. - Alla camera di consiglio del 9 luglio 2015 il ricorso in ottemperanza è stato discusso e trattenuto in decisione.
3. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. - Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non opposto, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c.
Essa, però, è rimasta inerte.
3.2. - Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe.
4.1. - Il Collegio ritiene, pertanto, di concedere all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte, per provvedere a dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, corrispondendo le somme di cui al § 1.
4.2. - Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta , nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone o di un funzionario suo delegato, al quale la ricorrente potrà presentare istanza di esecuzione nell’ipotesi di inadempimento nei termini da parte dell’ente intimato.
Il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile.
Va infine precisato che, a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta , gli organi dell’ente resistente verseranno in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per l’affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni, e non potranno conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato.
5. - Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l’obbligo dell’Ente intimato di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta amministrazione il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza in forma amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone o un funzionario suo delegato, perché provveda entro gli ulteriori giorni 90 (novanta) dal termine predetto a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 525,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, che vengono complessivamente determinati in € 525,00, oltre le spese documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
SA Schillaci, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2015
IL SEGRETARIO