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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2024, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 653/2023, introdotta
DA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco De Giovanni, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Tretola, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed il sotteso avviso d'addebito spese vinte, con attribuzione;
CP_2
PER LE RESISTENTI: dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 1.3.2023, notificazione di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01280202200000068000 da parte di a seguito del CP_3
1 mancato pagamento della somma di € 12.988,02 relativa ad avviso d'addebito CP_2
n. 312 2019 000282652 6000, notificato il 28.1.2020, per contributi su reddito arti e professioni anno 2012, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
Impugnava le pretese creditorie portate dal suddetto titolo esecutivo.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso d'addebito e l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. CP_2
335/1995, oltre che la decadenza di legge.
Deduceva la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo tg. GA008LR, acquistato in comproprietà con il sig. ed in uso Persona_1 esclusivo di quest'ultimo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che CP_3
l'attività relativa alla formazione del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore.
Sosteneva il mancato decorso della prescrizione in ragione della tempestiva notificazione della comunicazione impugnata
Deduceva la legittimità del preavviso di fermo amministrativo in virtù dell'assenza di prova circa la comproprietà del veicolo.
L' eccepiva la carenza di legittimazione passiva, relativamente alla domanda di CP_2 comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo.
Sosteneva l'inammissibilità dell'azione tesa all'accertamento negativo del debito previdenziale per irretrattabilità del credito, a seguito della mancata impugnazione dell'avviso d'addebito nel termine perentorio previsto dall'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, oltre che il mancato decorso del termine di prescrizione.
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti, correttamente evocate in giudizio.
Quanto all'agente della riscossione, trattasi del soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto,
2 sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, qualificabile, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non come un atto prodromico all'espropriazione forzata, ma come una misura afflittiva applicata dall'agente della riscossione al fine di indurre il debitore all'adempimento (Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15354: “Al fermo amministrativo di beni mobili registrati deve attribuirsi natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”).
Dunque, trattandosi di impugnativa di un atto la cui determinazione risale ad CP_3 quest'ultima è munita della legittimazione passiva.
Invece, quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente impositore e dall'agente della riscossione.
2. Alla luce del suindicato indirizzo nomofilattico della Suprema Corte, si osserva che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, di cui all'art. 86 D.P.R.
602/1973, rientra nel novero degli atti facoltativamente impugnabili in via autonoma giacché idonei a configurare un interesse ad agire del contribuente, sebbene non si tratti di un atto d'esecuzione forzata, ma di un atto che preannuncia l'imposizione di una garanzia reale.
In quanto tale, la comunicazione deve comunque avere un contenuto idoneo a far conoscere al debitore i presupposti fattuali e le ragioni di diritto poste alla base della pretesa dell'ente impositore.
Nel caso di specie, non si tratta di opposizione ad attività esecutiva preannunciata dall' o posta in essere dall'agente della riscossione, bensì di opposizione ad un CP_2 atto preventivo all'iscrizione di una garanzia reale.
Di conseguenza, l'azione proposta dal sig. non ha natura di opposizione ad Pt_1 avviso d'addebito, all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma va qualificata come giudizio ordinario di accertamento negativo del diritto ad iscrivere fermo amministrativo
(Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2021, n. 10272: “La natura dell'iscrizione ipotecaria
3 esattoriale, così come del fermo, esclude che ai giudizi promossi per opporsi ad essi debbano applicarsi le regole del giudizio di opposizione agli atti esecutivi mentre sono applicabili quelle del rito ordinario trattandosi di un giudizio di cognizione negativa. Tali provvedimenti, infatti, costituiscono atti alternativi agli atti dell'esecuzione forzata”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. un.,
18/09/2014, n. 19667; Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, n. 3540; Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, n. 29132).
In specie, le contestazioni mosse dal ricorrente sono relative sia a vizi propri dell'atto impugnato, in termini di illegittima iscrizione del bene da sottoporre a garanzia, sia a vizi afferenti alla sussistenza stessa del credito, e segnatamente all'omessa notifica dell'avviso d'addebito oltre che all'avveramento della prescrizione CP_2 quinquennale estintiva del credito.
Tuttavia, la domanda non può esondare i proprio limiti intrinseci: giacché trattasi di azione di accertamento negativo del diritto di iscrivere una garanzia reale su un bene mobile registrato, sono inammissibili tutte le istanze dirette ad ottenere la declaratoria di inesistenza o di estinzione del credito, anche in ordine all'attività prodromica allo stesso atto impugnato, venendo esse in rilievo in via meramente incidentale, ossia al solo scopo di verificare la permanenza delle condizioni per l'iscrizione del fermo.
Nella presente sede giudiziale, pertanto, va esclusivamente esaminata la sussistenza del diritto dell'agente della riscossione ad iscrivere il fermo amministrativo e, in via di solo accertamento del relativo presupposto di legge, l'omessa notificazione del suddetto avviso di addebito e la prescrizione.
Non trattandosi, invece, di opposizione all'esecuzione ex artt. 618 bis e 615 c.p.c., non può essere dichiarata l'inesistenza del credito, finanche per prescrizione, se non ai fini di cui sopra, ovvero al solo scopo di accertare la legittimità dell'atto impugnato.
Né il ricorso può assumere il carattere di opposizione c.d. recuperatoria, consentita, benché proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, in caso di inesistenza o invalidità della notificazione del titolo esecutivo costituito dal predetto avviso di addebito, anche in tal caso se non al fine di verificare se sussistano i presupposti per l'iscrizione del fermo.
Di conseguenza, è inammissibile il segmento di domanda diretto ad ottenere l'annullamento degli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato.
3. Ciò chiarito, si osserva che l' ha dimostrato di aver regolarmente CP_2 notificato l'avviso di addebito presupposto, e ciò mediante la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento della relativa spedizione postale.
In specie, risulta che l'avviso di addebito n. 312 2019 00028265 26 000, formato il
24.12.2019, è stato notificato con raccomandata a.r. n. 68957687084-2 in data
28.1.2020, in Montoro (AV) alla via Pietro Ascolese n. 32, presso il luogo di residenza
4 del ricorrente.
Dal confronto tra la sottoscrizione apposta a tale avviso di ricevimento e quella apposta in calce alla procura alle liti in atti, si ravvisa un'identità grafica che impone di ritenere che l'avviso di addebito sia stato notificato a mani di . Parte_1
Ne consegue che ogni contestazione inerente al merito della pretesa contributiva avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine di 40 giorni dalla notificazione stessa, ex art. 24 D. Lgs. 46/1999.
La scadenza di tale termine perentorio ha, quindi, prodotto un effetto totalmente preclusivo della possibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo, con conseguente cristallizzazione della pretesa stessa.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tra la prescrizione.
Pur volendo delimitare in tal senso l'eccezione, se ne ravvisa però l'infondatezza.
In materia, si osserva che risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento a tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, e pacificamente applicabile anche ai contributi di cui all'avviso d'addebito sottostante l'atto impugnato, dovuti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata dei liberi professionisti, senza CP_2 che la cristallizzazione del titolo esecutivo possa determinare l'interversione del termine di prescrizione ex art. 2953 c.c., trattandosi di titolo esecutivo stragiudiziale
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale
e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., per tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali”).
Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione si individua nel 41° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso d'addebito (28.1.2020), e tanto basterebbe a disattendere la sollevata eccezione.
Per di più, ai fini del computo del suddetto termine, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) e nel
D.L. 183/2020 (Mille Proroghe), il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.
27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L'335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5 L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue che, per effetto delle disposizioni normative richiamate e recepite dalla circolare n. 126 del 10.8.2021, qualora il termine di prescrizione si compia nel CP_2 periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Tale periodo di sospensione, nel complesso pari a 311 giorni, viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
In applicazione di tali criteri, il giudicante ritiene che, nella fattispecie in esame, non possa ritenersi decorso un tempo superiore a quello previsto dalla legge per la prescrizione del credito, atteso che la stessa notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'1.3.2023 ha prodotto l'interruzione della prescrizione quinquennale ex art. 2945 c.c. (Cassazione civile, sez. VI, 25/02/2019, n.
5469: “Il preavviso di fermo amministrativo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere la prescrizione …”).
Da tutto ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione de qua.
4. Quanto alle contestazioni relative alla illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo targato GA008LR, risulta necessario evocare il contenuto dispositivo dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, che così recita: “decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Ebbene, dalla lettura di tale disposizione, si rileva che il concessionario può disporre il fermo amministrativo esclusivamente sui beni mobili iscritti nei pubblici registri di proprietà del debitore o dei coobbligati, non essendo consentito estendere la misura in questione su beni che, anche se solo in parte, sia in titolarità ad altri soggetti, estranei
6 al rapporto obbligatorio.
Sotto tale profilo, deve ritenersi fondata la censura mossa dal ricorrente e relativa alla illegittimità della comunicazione preventiva di fermo impugnata in quanto applicata su un bene in contitolarità a due diversi soggetti, di cui uno solo è debitore.
È provato che il veicolo tg. GA008LR sia stato acquistato dal sig. Parte_1 in comproprietà con il figlio in data 24.2.2020, così come risulta dalla copia Per_1 della carta di circolazione depositata agli atti del giudizio. NumeroD_1
Reputa il giudicante che debba essere condiviso l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, affinché si possa iscrivere il fermo amministrativo di un bene mobile del debitore, è necessario che quest'ultimo ne sia proprietario esclusivo e non soltanto per una quota parte, tenendo conto del chiaro dettato testuale del succitato art. 86 co. 1
D.P.R. 602/1973 (“… beni mobili del debitore o dei coobbligati …”), nonché considerando l'intrinseca indivisibilità del bene mobile registrato, nella specie costituito da una autovettura per trasporto di persone.
Diversamente opinando, si giungerebbe ingiustificatamente a precludere il diritto di circolare con la stessa autovettura ad un soggetto che ne è comproprietario ma che non soggiace ad alcuna posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore (Comm. Trib.
Prov. Milano, sez. IV, 31/03/2021, n. 1461: “Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere obbligatoriamente emesso nei confronti di un bene mobile di cui il debitore sia al 100% e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo un bene che non può essere suddiviso, stante la sua unitarietà , giacché in caso contrario verrebbero negati diritti anche al non debitore (come il diritto di circolare, nel caso di fermo amministrativo su un autoveicolo), in evidente contrasto con il dettato della legge”; Comm. Trib. Prov. Napoli, sez. XIX, 15/03/2021, n.
2493: “L'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore. In particolare, stante la natura indivisibile del bene, il fermo deve ritenersi in tali casi oggettivamente inapplicabile in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo”; Tribunale di Salerno, sez. lav., 08/01/2021, n. 21:
“Affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore è necessario che quest'ultimo sia proprietario del 100% e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo una parte dell'autoveicolo stante la sua unitarietà e tenuto conto del chiaro dettato dell'articolo 86 comma
1 DPR 602/1973 … (cfr. sent. n. 1374 del 3-10-2017) …”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
20/07/2020, n. 4733: “… deve però rilevarsi l'illegittimità del preavviso di fermo nel caso di specie in quanto avente ad oggetto un veicolo cointestato (vd libretto di circolazione: doc 2 fasc ric). A ritenere in senso contrario invero, anche il comproprietario non debitore dell'agente della riscossione finirebbe con l'essere pregiudicato dalla misura cautelare posta in essere”).
Il tutto pur nella consapevolezza di opposto indirizzo interpretativo, che si ritiene,
7 però, di non poter condividere (Comm. Trib. Prov. Como , sez. I , 05/10/2020 , n. 90:
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo intanto è legittima e ammissibile in quanto non è volta a dedurre attraverso l'impugnazione dello stesso l'omessa notifica delle cartelle costituenti atti presupposti dello stesso, ma è strumentale a far accertare l'inesistenza del diritto dell'amministrazione di iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo deducendo la comproprietà dello stesso, con una azione che deve essere qualificata come azione di accertamento negativo. Peraltro, la cointestazione dell'auto a più comproprietari, due dei quali non debitori dello Stato, non è ostativa alla successiva iscrizione del fermo sul veicolo in quanto, se del caso, in sede esecutiva il bene comune sarà venduto e la somma ricavata ripartita pro quota”).
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'atto impugnato, dovendosi riscontrare l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo sull'autovettura targata GA008LR.
Di contro, per i motivi suestesi, va dichiarata inammissibile la domanda di annullamento degli atti sottesi a quello impugnato, tra cui l'avviso di addebito prefato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, nonché le segnalate oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
01280202200000068000;
2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 4.6.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 653/2023, introdotta
DA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco De Giovanni, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Tretola, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed il sotteso avviso d'addebito spese vinte, con attribuzione;
CP_2
PER LE RESISTENTI: dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 1.3.2023, notificazione di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01280202200000068000 da parte di a seguito del CP_3
1 mancato pagamento della somma di € 12.988,02 relativa ad avviso d'addebito CP_2
n. 312 2019 000282652 6000, notificato il 28.1.2020, per contributi su reddito arti e professioni anno 2012, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
Impugnava le pretese creditorie portate dal suddetto titolo esecutivo.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso d'addebito e l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. CP_2
335/1995, oltre che la decadenza di legge.
Deduceva la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo tg. GA008LR, acquistato in comproprietà con il sig. ed in uso Persona_1 esclusivo di quest'ultimo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che CP_3
l'attività relativa alla formazione del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore.
Sosteneva il mancato decorso della prescrizione in ragione della tempestiva notificazione della comunicazione impugnata
Deduceva la legittimità del preavviso di fermo amministrativo in virtù dell'assenza di prova circa la comproprietà del veicolo.
L' eccepiva la carenza di legittimazione passiva, relativamente alla domanda di CP_2 comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo.
Sosteneva l'inammissibilità dell'azione tesa all'accertamento negativo del debito previdenziale per irretrattabilità del credito, a seguito della mancata impugnazione dell'avviso d'addebito nel termine perentorio previsto dall'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, oltre che il mancato decorso del termine di prescrizione.
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti, correttamente evocate in giudizio.
Quanto all'agente della riscossione, trattasi del soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto,
2 sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, qualificabile, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non come un atto prodromico all'espropriazione forzata, ma come una misura afflittiva applicata dall'agente della riscossione al fine di indurre il debitore all'adempimento (Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15354: “Al fermo amministrativo di beni mobili registrati deve attribuirsi natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”).
Dunque, trattandosi di impugnativa di un atto la cui determinazione risale ad CP_3 quest'ultima è munita della legittimazione passiva.
Invece, quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente impositore e dall'agente della riscossione.
2. Alla luce del suindicato indirizzo nomofilattico della Suprema Corte, si osserva che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, di cui all'art. 86 D.P.R.
602/1973, rientra nel novero degli atti facoltativamente impugnabili in via autonoma giacché idonei a configurare un interesse ad agire del contribuente, sebbene non si tratti di un atto d'esecuzione forzata, ma di un atto che preannuncia l'imposizione di una garanzia reale.
In quanto tale, la comunicazione deve comunque avere un contenuto idoneo a far conoscere al debitore i presupposti fattuali e le ragioni di diritto poste alla base della pretesa dell'ente impositore.
Nel caso di specie, non si tratta di opposizione ad attività esecutiva preannunciata dall' o posta in essere dall'agente della riscossione, bensì di opposizione ad un CP_2 atto preventivo all'iscrizione di una garanzia reale.
Di conseguenza, l'azione proposta dal sig. non ha natura di opposizione ad Pt_1 avviso d'addebito, all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma va qualificata come giudizio ordinario di accertamento negativo del diritto ad iscrivere fermo amministrativo
(Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2021, n. 10272: “La natura dell'iscrizione ipotecaria
3 esattoriale, così come del fermo, esclude che ai giudizi promossi per opporsi ad essi debbano applicarsi le regole del giudizio di opposizione agli atti esecutivi mentre sono applicabili quelle del rito ordinario trattandosi di un giudizio di cognizione negativa. Tali provvedimenti, infatti, costituiscono atti alternativi agli atti dell'esecuzione forzata”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. un.,
18/09/2014, n. 19667; Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, n. 3540; Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, n. 29132).
In specie, le contestazioni mosse dal ricorrente sono relative sia a vizi propri dell'atto impugnato, in termini di illegittima iscrizione del bene da sottoporre a garanzia, sia a vizi afferenti alla sussistenza stessa del credito, e segnatamente all'omessa notifica dell'avviso d'addebito oltre che all'avveramento della prescrizione CP_2 quinquennale estintiva del credito.
Tuttavia, la domanda non può esondare i proprio limiti intrinseci: giacché trattasi di azione di accertamento negativo del diritto di iscrivere una garanzia reale su un bene mobile registrato, sono inammissibili tutte le istanze dirette ad ottenere la declaratoria di inesistenza o di estinzione del credito, anche in ordine all'attività prodromica allo stesso atto impugnato, venendo esse in rilievo in via meramente incidentale, ossia al solo scopo di verificare la permanenza delle condizioni per l'iscrizione del fermo.
Nella presente sede giudiziale, pertanto, va esclusivamente esaminata la sussistenza del diritto dell'agente della riscossione ad iscrivere il fermo amministrativo e, in via di solo accertamento del relativo presupposto di legge, l'omessa notificazione del suddetto avviso di addebito e la prescrizione.
Non trattandosi, invece, di opposizione all'esecuzione ex artt. 618 bis e 615 c.p.c., non può essere dichiarata l'inesistenza del credito, finanche per prescrizione, se non ai fini di cui sopra, ovvero al solo scopo di accertare la legittimità dell'atto impugnato.
Né il ricorso può assumere il carattere di opposizione c.d. recuperatoria, consentita, benché proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, in caso di inesistenza o invalidità della notificazione del titolo esecutivo costituito dal predetto avviso di addebito, anche in tal caso se non al fine di verificare se sussistano i presupposti per l'iscrizione del fermo.
Di conseguenza, è inammissibile il segmento di domanda diretto ad ottenere l'annullamento degli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato.
3. Ciò chiarito, si osserva che l' ha dimostrato di aver regolarmente CP_2 notificato l'avviso di addebito presupposto, e ciò mediante la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento della relativa spedizione postale.
In specie, risulta che l'avviso di addebito n. 312 2019 00028265 26 000, formato il
24.12.2019, è stato notificato con raccomandata a.r. n. 68957687084-2 in data
28.1.2020, in Montoro (AV) alla via Pietro Ascolese n. 32, presso il luogo di residenza
4 del ricorrente.
Dal confronto tra la sottoscrizione apposta a tale avviso di ricevimento e quella apposta in calce alla procura alle liti in atti, si ravvisa un'identità grafica che impone di ritenere che l'avviso di addebito sia stato notificato a mani di . Parte_1
Ne consegue che ogni contestazione inerente al merito della pretesa contributiva avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine di 40 giorni dalla notificazione stessa, ex art. 24 D. Lgs. 46/1999.
La scadenza di tale termine perentorio ha, quindi, prodotto un effetto totalmente preclusivo della possibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo, con conseguente cristallizzazione della pretesa stessa.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tra la prescrizione.
Pur volendo delimitare in tal senso l'eccezione, se ne ravvisa però l'infondatezza.
In materia, si osserva che risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento a tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, e pacificamente applicabile anche ai contributi di cui all'avviso d'addebito sottostante l'atto impugnato, dovuti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata dei liberi professionisti, senza CP_2 che la cristallizzazione del titolo esecutivo possa determinare l'interversione del termine di prescrizione ex art. 2953 c.c., trattandosi di titolo esecutivo stragiudiziale
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale
e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., per tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali”).
Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione si individua nel 41° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso d'addebito (28.1.2020), e tanto basterebbe a disattendere la sollevata eccezione.
Per di più, ai fini del computo del suddetto termine, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) e nel
D.L. 183/2020 (Mille Proroghe), il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.
27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L'335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5 L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue che, per effetto delle disposizioni normative richiamate e recepite dalla circolare n. 126 del 10.8.2021, qualora il termine di prescrizione si compia nel CP_2 periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Tale periodo di sospensione, nel complesso pari a 311 giorni, viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
In applicazione di tali criteri, il giudicante ritiene che, nella fattispecie in esame, non possa ritenersi decorso un tempo superiore a quello previsto dalla legge per la prescrizione del credito, atteso che la stessa notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'1.3.2023 ha prodotto l'interruzione della prescrizione quinquennale ex art. 2945 c.c. (Cassazione civile, sez. VI, 25/02/2019, n.
5469: “Il preavviso di fermo amministrativo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere la prescrizione …”).
Da tutto ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione de qua.
4. Quanto alle contestazioni relative alla illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo targato GA008LR, risulta necessario evocare il contenuto dispositivo dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, che così recita: “decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Ebbene, dalla lettura di tale disposizione, si rileva che il concessionario può disporre il fermo amministrativo esclusivamente sui beni mobili iscritti nei pubblici registri di proprietà del debitore o dei coobbligati, non essendo consentito estendere la misura in questione su beni che, anche se solo in parte, sia in titolarità ad altri soggetti, estranei
6 al rapporto obbligatorio.
Sotto tale profilo, deve ritenersi fondata la censura mossa dal ricorrente e relativa alla illegittimità della comunicazione preventiva di fermo impugnata in quanto applicata su un bene in contitolarità a due diversi soggetti, di cui uno solo è debitore.
È provato che il veicolo tg. GA008LR sia stato acquistato dal sig. Parte_1 in comproprietà con il figlio in data 24.2.2020, così come risulta dalla copia Per_1 della carta di circolazione depositata agli atti del giudizio. NumeroD_1
Reputa il giudicante che debba essere condiviso l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, affinché si possa iscrivere il fermo amministrativo di un bene mobile del debitore, è necessario che quest'ultimo ne sia proprietario esclusivo e non soltanto per una quota parte, tenendo conto del chiaro dettato testuale del succitato art. 86 co. 1
D.P.R. 602/1973 (“… beni mobili del debitore o dei coobbligati …”), nonché considerando l'intrinseca indivisibilità del bene mobile registrato, nella specie costituito da una autovettura per trasporto di persone.
Diversamente opinando, si giungerebbe ingiustificatamente a precludere il diritto di circolare con la stessa autovettura ad un soggetto che ne è comproprietario ma che non soggiace ad alcuna posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore (Comm. Trib.
Prov. Milano, sez. IV, 31/03/2021, n. 1461: “Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere obbligatoriamente emesso nei confronti di un bene mobile di cui il debitore sia al 100% e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo un bene che non può essere suddiviso, stante la sua unitarietà , giacché in caso contrario verrebbero negati diritti anche al non debitore (come il diritto di circolare, nel caso di fermo amministrativo su un autoveicolo), in evidente contrasto con il dettato della legge”; Comm. Trib. Prov. Napoli, sez. XIX, 15/03/2021, n.
2493: “L'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore. In particolare, stante la natura indivisibile del bene, il fermo deve ritenersi in tali casi oggettivamente inapplicabile in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo”; Tribunale di Salerno, sez. lav., 08/01/2021, n. 21:
“Affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore è necessario che quest'ultimo sia proprietario del 100% e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo una parte dell'autoveicolo stante la sua unitarietà e tenuto conto del chiaro dettato dell'articolo 86 comma
1 DPR 602/1973 … (cfr. sent. n. 1374 del 3-10-2017) …”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
20/07/2020, n. 4733: “… deve però rilevarsi l'illegittimità del preavviso di fermo nel caso di specie in quanto avente ad oggetto un veicolo cointestato (vd libretto di circolazione: doc 2 fasc ric). A ritenere in senso contrario invero, anche il comproprietario non debitore dell'agente della riscossione finirebbe con l'essere pregiudicato dalla misura cautelare posta in essere”).
Il tutto pur nella consapevolezza di opposto indirizzo interpretativo, che si ritiene,
7 però, di non poter condividere (Comm. Trib. Prov. Como , sez. I , 05/10/2020 , n. 90:
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo intanto è legittima e ammissibile in quanto non è volta a dedurre attraverso l'impugnazione dello stesso l'omessa notifica delle cartelle costituenti atti presupposti dello stesso, ma è strumentale a far accertare l'inesistenza del diritto dell'amministrazione di iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo deducendo la comproprietà dello stesso, con una azione che deve essere qualificata come azione di accertamento negativo. Peraltro, la cointestazione dell'auto a più comproprietari, due dei quali non debitori dello Stato, non è ostativa alla successiva iscrizione del fermo sul veicolo in quanto, se del caso, in sede esecutiva il bene comune sarà venduto e la somma ricavata ripartita pro quota”).
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'atto impugnato, dovendosi riscontrare l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo sull'autovettura targata GA008LR.
Di contro, per i motivi suestesi, va dichiarata inammissibile la domanda di annullamento degli atti sottesi a quello impugnato, tra cui l'avviso di addebito prefato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, nonché le segnalate oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
01280202200000068000;
2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 4.6.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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