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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.56 /2023
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 56/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023,
posta in deliberazione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIUCA Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Aldovardi ed elettivamente C.F._3
domiciliato ai fini del presente procedimento in presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DI PARTE COME RPECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.2.2025
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda di parte attrice appare fondate e può essere accolta nei termini che seguono, pur
1 dovendo i fatti essere diversamente qualificati rispetto alla prospettazione delle parti.
Risulta incontestato in causa che dal 2001 al 2019 i convenuti abbiano occupato (unitamente alla moglie di sino al suo decesso) l'immobile dell'attore, versando un importo Controparte_1
mensile mensile di 500 euro.
E' evidente, poiché lo stesso attore non lo disconosce né si è mai attivato prima della richiesta di restituzione del 2019 per richiedere la restituzione, che l'occupazione di un bene per quasi un ventennio su accordo delle parti e a fronte della corresponsione di un canone mensile, non può ascriversi ex post ad una fattispecie di occupazione senza titolo tollerata dal proprietario (come sostiene costui), ma rappresenta pacificamente una schema negoziale sussumibile sotto il profilo della locazione abitativa.
Osserva infatti la giurisprudenza di legittimità che il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, salvo un'unica eccezione, è affetto da nullità relativa, di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d'ufficio dal giudice;
la Cassazione ha inoltre precisato che l' art. 13 della legge n. 431 del 1998, come sostituito dall', della legge n. 208 del 2015, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2016.
Cassazione civile, sez. III, sentenza 9 aprile 2021, n. 9475
E' tuttavia singolare che i convenuti costituendosi, pur lamentandosi della vicenda nell'esposto di cui al doc. 3 reso da alla guardia di finanza, ove fa evidente riferimento ad una Controparte_1
locazione irregolare, non ne chieda in questo giudizio l'accertamento in ordine ai termini di durata e alla sua eventuale risoluzione per disdetta.
Va tuttavia rilevato che, a fronte della comunicazione 24.9.2019 dell'attore (doc.5 bis) possa ritenersi risolto quel contratto a fronte di qualunque data di rinnovo ipotizzabile poiché, anche a voler considerare quale termine iniziale la data della sentenza resa ex art 2932 c.c che ha riconosciuto l'attore proprietario del bene dal 12.1.2001, la suddetta comunicazione – seppur qualificata come mera richiesta di restituzione e non specificamente come disdetta - appare idonea a rendere manifesta la volontà del locatore di interrompere la rinnovazione del rapporto da quel momento, che quindi sarebbe comunque ad oggi necessariamente risolto al 12.1.2024 avuto riguardo al rinnovo quadriennale ex lege.
In tale ottica anche l'indennità di occupazione richiesta non potrà che collocarsi nel solco dell'art. 1591 c.c. piuttosto che entro il più ampio perimetro delineato da Cass. Sez. un. 33645/2022;
2 sarebbe peraltro inammissibile ritenere che sussista un diritto all'indennizzo secondo logiche di valore commerciale in capo a colui che per oltre un ventennio da corso ad una situazione ibrida .
I convenuti, nella loro laconica comparsa di costituzione non hanno neppure contestato la sussistenza di abusi e la loro imputabilità alla loro condotta, di talché il fatto deve ritersi provato ex art 115 c.p.c. e gli stessi condannato alla loro eliminazione, secondo quanto individuato nella relazione Geom. (doc. 29 parte attrice) Per_1
La sussistenza di precarie condizioni di salute del convenuto – ampiamente e Controparte_1
documentalmente provate - è ininfluente ai fini della decisione e potrà al più rilevare nella fissazione del termine di rilascio.
Paiono invece ininfluenti le ulteriori deduzioni avanzate dal nuovo difensore dei convenuti con la costituzione del 12.2.2025, laddove non rappresentano mere posizioni difensive e certamente sono inidonee a costituire contestazione giuridicamente rilevante rispetto a quanto omesso in sede di costituzione ed entro i limiti preclusivi
Alla luce della peculiare vicenda e del lungo tempo ormai trascorso dalla richiesta di restituzione appare accogliibile l'istanza ex art 614 bis c.p.c. avanzata dall'attore per il caso di ritardo nel rilascio
Le spese seguono la soccombenza e, attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione previsto dal D.M. 147/2022 avuto riguardo al petitum (valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per scadenza il contratto di locazione stipulato dalle parti i convenuti e CP_1
a restituire all'attore il bene immobile costituito da dell'appezzamento di Controparte_2
terreno con fabbricato rurale sito in Bonascola di Carrara, località Acquafiora, censito in catasto al fg. 77 mappali 527 (fabbricato rurale) e 528 (vigneto) (oggi rispettivamente fg. 77 mappale 1000
e 1003), fissa per l'esecuzione la data del 24.11.2025
Condanna i convenuti e ad eliminare a propria cura e spese gli abusi CP_1 Controparte_2
descritti nella relazione Geom. in atti Per_1
Condanna i convenuti e a versare all'attore la somma mensile di euro CP_1 Controparte_2
500,00 a far data dal mese di maggio 2019 e sino all'effettivo rilascio
3 Dispone che per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'immobile, rispetto alla data del
30.11.2025 fissata per il rilascio, i convenuti dovranno versare all'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. l'importo mensile di euro 350, oltre all'importo dovuto per indennità ex art 1591 c.c.
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna i convenuti e alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
parte attrice che liquida in euro 670,43 per esborsi ed euro 5.309,00 per competenze (di cui euro
3.809,00 per competenze di lite ed euro 1500,00 per competenze di mediazione), oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 3.7.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
4
PROCEDIMENTO N.56 /2023
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 56/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023,
posta in deliberazione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIUCA Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Aldovardi ed elettivamente C.F._3
domiciliato ai fini del presente procedimento in presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DI PARTE COME RPECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.2.2025
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda di parte attrice appare fondate e può essere accolta nei termini che seguono, pur
1 dovendo i fatti essere diversamente qualificati rispetto alla prospettazione delle parti.
Risulta incontestato in causa che dal 2001 al 2019 i convenuti abbiano occupato (unitamente alla moglie di sino al suo decesso) l'immobile dell'attore, versando un importo Controparte_1
mensile mensile di 500 euro.
E' evidente, poiché lo stesso attore non lo disconosce né si è mai attivato prima della richiesta di restituzione del 2019 per richiedere la restituzione, che l'occupazione di un bene per quasi un ventennio su accordo delle parti e a fronte della corresponsione di un canone mensile, non può ascriversi ex post ad una fattispecie di occupazione senza titolo tollerata dal proprietario (come sostiene costui), ma rappresenta pacificamente una schema negoziale sussumibile sotto il profilo della locazione abitativa.
Osserva infatti la giurisprudenza di legittimità che il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, salvo un'unica eccezione, è affetto da nullità relativa, di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d'ufficio dal giudice;
la Cassazione ha inoltre precisato che l' art. 13 della legge n. 431 del 1998, come sostituito dall', della legge n. 208 del 2015, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2016.
Cassazione civile, sez. III, sentenza 9 aprile 2021, n. 9475
E' tuttavia singolare che i convenuti costituendosi, pur lamentandosi della vicenda nell'esposto di cui al doc. 3 reso da alla guardia di finanza, ove fa evidente riferimento ad una Controparte_1
locazione irregolare, non ne chieda in questo giudizio l'accertamento in ordine ai termini di durata e alla sua eventuale risoluzione per disdetta.
Va tuttavia rilevato che, a fronte della comunicazione 24.9.2019 dell'attore (doc.5 bis) possa ritenersi risolto quel contratto a fronte di qualunque data di rinnovo ipotizzabile poiché, anche a voler considerare quale termine iniziale la data della sentenza resa ex art 2932 c.c che ha riconosciuto l'attore proprietario del bene dal 12.1.2001, la suddetta comunicazione – seppur qualificata come mera richiesta di restituzione e non specificamente come disdetta - appare idonea a rendere manifesta la volontà del locatore di interrompere la rinnovazione del rapporto da quel momento, che quindi sarebbe comunque ad oggi necessariamente risolto al 12.1.2024 avuto riguardo al rinnovo quadriennale ex lege.
In tale ottica anche l'indennità di occupazione richiesta non potrà che collocarsi nel solco dell'art. 1591 c.c. piuttosto che entro il più ampio perimetro delineato da Cass. Sez. un. 33645/2022;
2 sarebbe peraltro inammissibile ritenere che sussista un diritto all'indennizzo secondo logiche di valore commerciale in capo a colui che per oltre un ventennio da corso ad una situazione ibrida .
I convenuti, nella loro laconica comparsa di costituzione non hanno neppure contestato la sussistenza di abusi e la loro imputabilità alla loro condotta, di talché il fatto deve ritersi provato ex art 115 c.p.c. e gli stessi condannato alla loro eliminazione, secondo quanto individuato nella relazione Geom. (doc. 29 parte attrice) Per_1
La sussistenza di precarie condizioni di salute del convenuto – ampiamente e Controparte_1
documentalmente provate - è ininfluente ai fini della decisione e potrà al più rilevare nella fissazione del termine di rilascio.
Paiono invece ininfluenti le ulteriori deduzioni avanzate dal nuovo difensore dei convenuti con la costituzione del 12.2.2025, laddove non rappresentano mere posizioni difensive e certamente sono inidonee a costituire contestazione giuridicamente rilevante rispetto a quanto omesso in sede di costituzione ed entro i limiti preclusivi
Alla luce della peculiare vicenda e del lungo tempo ormai trascorso dalla richiesta di restituzione appare accogliibile l'istanza ex art 614 bis c.p.c. avanzata dall'attore per il caso di ritardo nel rilascio
Le spese seguono la soccombenza e, attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione previsto dal D.M. 147/2022 avuto riguardo al petitum (valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per scadenza il contratto di locazione stipulato dalle parti i convenuti e CP_1
a restituire all'attore il bene immobile costituito da dell'appezzamento di Controparte_2
terreno con fabbricato rurale sito in Bonascola di Carrara, località Acquafiora, censito in catasto al fg. 77 mappali 527 (fabbricato rurale) e 528 (vigneto) (oggi rispettivamente fg. 77 mappale 1000
e 1003), fissa per l'esecuzione la data del 24.11.2025
Condanna i convenuti e ad eliminare a propria cura e spese gli abusi CP_1 Controparte_2
descritti nella relazione Geom. in atti Per_1
Condanna i convenuti e a versare all'attore la somma mensile di euro CP_1 Controparte_2
500,00 a far data dal mese di maggio 2019 e sino all'effettivo rilascio
3 Dispone che per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'immobile, rispetto alla data del
30.11.2025 fissata per il rilascio, i convenuti dovranno versare all'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. l'importo mensile di euro 350, oltre all'importo dovuto per indennità ex art 1591 c.c.
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna i convenuti e alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
parte attrice che liquida in euro 670,43 per esborsi ed euro 5.309,00 per competenze (di cui euro
3.809,00 per competenze di lite ed euro 1500,00 per competenze di mediazione), oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 3.7.2025
Il Giudice
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