TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2021 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, rappresentato e difeso dall' Avv.to TEDIOLI ANDREA
ATTORE
contro
(P.I. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to ALAGNA ROCCO
CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Previo accertamento che il pagamento della somma di € 160.825,00 (comprensiva dell'IVA, pari ad € 6.003,77) effettuato da a favore di Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 24 , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, è avvenuto per saldare debiti Controparte_7 CP_8 Controparte_9 di e tenuto conto che quest'ultima, con assegno circolare 23.10.2017, ha Controparte_1 restituito a € 50.000,00, Pt_1
1) in via principale, condannarsi vera debitrice delle Parte_2
prestazioni, a pagare, a titolo di responsabilità extracontrattuale fonte di obbligazione risarcitoria, al la somma di € 104.821,23 oltre Parte_1
gli interessi di legge dal pagamento da parte della fallita al saldo.
2) In via subordinata condannarsi a pagare a Parte_2 [...]
la somma di € 104.821,23 oltre gli interessi di legge dal Parte_1 pagamento all'effettiva restituzione, a titolo di arricchimento senza causa.
3) Respingersi nel miglior modo le domande, difese ed eccezioni formulate da
[...]
perché inammissibili ed infondate. Spese e competenze di Parte_2
causa rifuse.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Mantova, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del
, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande Parte_1 proposte ex adverso;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare l'incompetenza funzionale del Tribunale fallimentare di Mantova a favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa.”
pagina 2 di 24 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il , in Parte_1
persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio allegando: che Controparte_1
il Tribunale di Mantova, in data 17/23.10.2019, aveva dichiarato il fallimento di
[...]
, esercente l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne;
Parte_1
che la società fallita apparteneva ad un gruppo di imprese controllate dalla famiglia
– in particolare, legale rappresentante e liquidatrice di era Per_1 Per_2 Parte_1
a suo tempo convivente con , amministratore di fatto CP_10 Persona_3
della società, e figlio di , quest'ultima amministratrice unica e socia al Persona_4
98% della convenuta che Controparte_11 Parte_1 CP_10
e numerose altre società del gruppo erano state oggetto
[...] Persona_3 Per_1
di svariate indagini e procedimenti penali;
che (di seguito qualificata anche Pt_1
“società cartiera”), e erano stati raggiunti da una CP_10 Persona_3
verifica fiscale, da parte della Guardia di Finanza, per la repressione di evasioni di IVA, ed in relazione alle cd. “frodi carosello”; che tali soggetti, in concorso con altri, risultavano coinvolti in un complesso meccanismo di frode all'IVA comunitaria (per decine di milioni di euro) nel settore della commercializzazione di bovini, interponendosi tra gli allevatori comunitari ed i reali destinatari/clienti nazionali, attraverso l'emissione di fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
che il processo verbale di tale indagine, datato 18.12.2018, aveva svelato numerose movimentazioni bancarie anomale sui conti correnti della società poi fallita e la
“spoliazione” di denaro aziendale, a favore di diversi beneficiari, per un ammontare di quasi 2,1 milioni di Euro;
che, tra le tante distrazioni, confermate dalle fatture di acquisto, dalla contabilità aziendale e dagli estratti conto bancari, si collocavano anche i pagamenti, effettuati senza giustificazione alcuna, da a favore di numerose Pt_1
imprese, operanti nel settore edile, per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso gli immobili siti in Moglia, Via San Prospero, 15, di cui non era Pt_1 proprietaria;
che, al contrario, all'indirizzo sopra indicato, risultava Controparte_1
pagina 3 di 24 intestataria di un'abitazione di 7 vani e di, quantomeno, 18 stalle (accatastate D10), oltre ad un'area urbana di 2.932 mq;
che, più precisamente, la società, nel corso del 2016, aveva pagato, pur non competendole, numerosi interventi edili, per una spesa complessiva di € 219.995,00 (imponibile € 203.321,23), come da fatture e modalità di pagamento descritte e documentate;
che uno dei fornitori, Controparte_12
accortosi dell'errore o, meglio pentitosi di aver partecipato ad un'operazione fraudolenta, aveva stornato quanto fatturato, con due note di credito, rispettivamente in data 4.1014/27.11.2017 (con dizione “storno totale della fattura per errata intestazione”)
e aveva restituito l'importo di € 48.500,00, in precedenza ricevuto in pagamento;
che in data 23.10.2017 aveva ricevuto da un Parte_1 Controparte_11 assegno circolare di € 50.000,00, con il quale la convenuta aveva restituito parte di queste ingenti spese, pagate senza un valido titolo dalla società poi fallita;
che il totale delle somme distratte dal patrimonio di al netto di quanto restituito da Pt_1 [...]
e da con il predetto assegno, ammontava, al netto dell'IVA, ad Controparte_12 CP_1
€ 104.821,23; che al fine di agevolare il complesso meccanismo di frode comunitaria, e rendere maggiormente credibile l'attività di commercializzazione di bovini, CP_1
(la concedente) e (la conduttrice) avevano stipulato un contratto di
[...] Parte_1
locazione, registrato in data 8.10.2015, con decorrenza dal 1.10.2015 e scadenza al
30.9.2018, con il quale la società convenuta (definita dalla anche holding) aveva CP_13 messo a disposizione dell'attrice una stalla di sosta (il capannone identificato al fg. 14, mappale 35), per meglio dissimulare la fittizia intermediazione di nelle frodi Pt_1
carosello; che la società fallita avesse svolto la funzione di società cartiera era reso evidente: a) dall'omesso versamento dell'IVA; b) dall'utilizzo (in alcune circostanze) di fatture o documenti oggettivamente inesistenti, c) dal fatto che le società estere abbiano consegnato direttamente i capi di bestiame (che, quindi, non effettuavano alcuna sosta) agli acquirenti finali, i quali – acquistando merce sottocosto - pagavano Pt_1 addirittura prima che quest'ultima saldasse gli operatori comunitari;
che, al fine di prevenire eccezioni già svolte in altra controversia dalla convenuta (secondo cui le pagina 4 di 24 fatture elencate riguardavano interventi di ordinaria manutenzione sul capannone che aveva ricevuto in godimento), il fallimento precisava che gli interventi edilizi Pt_1
pagati da al contrario, riguardavano opere di straordinaria manutenzione Pt_1
(demolizioni, rifacimento tetti e coperture, impianti elettrici, pavimentazioni…); che alcuni lavori erano stati eseguiti prima della stipula del contratto di affitto ed, in generale, gli interventi, non commissionati da interessano immobili diversi da Pt_1
quello affittato, tanto che nessuna delle pratiche edilizie reperite presso il Comune di
Moglia riguardava il capannone messo a disposizione di che l'immobile di cui Pt_1 al mappale 35, sin dal momento della stipula dell'affitto, era certamente idoneo all'uso per il quale era destinato, mentre gli interventi oggetto delle fatture, riguardavano stalle ancora da mettere in sicurezza, a causa del sisma del maggio 2012, in parte da demolire e da reintonacare, immobili rimasti inagibili, quantomeno sino a novembre/dicembre
2016, privi della copertura, di adeguate mangiatoie e di paddock per il ricovero degli animali;
che tutte le circostanze sopra riferite portavano all'univoca conclusione, secondo cui era intervenuto un accordo (in frode ai creditori di tra Pt_1 CP_10
e , amministratori delle due società, al fine di distrarre il denaro
[...] Persona_4
(frutto-compenso dell'illecita attività posta in essere della società cartiera), dai conti correnti bancari di a vantaggio di Parte_1 Parte_3
Ciò premesso in fatto il affermava di proporre, nei confronti di Parte_1 [...]
azione extracontrattuale, volta ad ottenere (a titolo di risarcimento del Parte_4 danno) la condanna al pagamento di € 104.821,23 distratti, dal patrimonio di a Pt_1 vantaggio di in forza dell'accordo, in frode ai creditori, intervenuto tra gli CP_1
amministratori delle due società, volto a far gravare sul patrimonio di il Parte_1
costo dei lavori, che, invece, sarebbero stati a carico di in via subordinata, per CP_1
l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, il Parte_1
avanzava domanda di rifusione della stessa somma, a titolo di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), derivante dall'indubbio vantaggio economico ricevuto dalla convenuta.
pagina 5 di 24 Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del Curatore fallimentare all'esercizio dell'azione ex art. 2043 c.c., competendo a quest'ultimo, quando agisca a tutela dei creditori, solo ed esclusivamente le azioni espressamente attribuite dalla legge ex art. 2394 cc e 2394 bis cc, essendo esclusa una sua legittimazione generale ad agire ex art. 2043 c.c.; nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione attiva in capo al curatore, l'incompetenza funzionale del Tribunale fallimentare di Mantova a favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa, dovendo ricondursi l'azione svolta alle azioni ex art. 2395 cc e 2476 comma 7 c.c. ed implicando quanto allegato dal il vaglio della condotta degli amministratori di e Parte_1 Pt_1
della loro responsabilità nei confronti della società fallita per gli atti di mala gestio da questi eventualmente posti in essere;
nel merito, sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto, secondo l'esposizione di controparte, il comportamento che sarebbe qualificato dal requisito soggettivo del dolo e che avrebbe costituito il fatto illecito da parte di sarebbe l'aver sottoscritto nel 2015 il contratto di affitto agrario ed aver Pt_3
ottenuto sul terreno da lei locato i lavori effettuati nel 2015, oggetto delle fatture del
2016-2017 di in ogni caso contestava la mancata prova della sussistenza di un Pt_1
illecito ex art. 2043 c.c., riguardando tutti i lavori edili menzionati dal e di Parte_1
cui alle fatture pagate da l'ordinaria manutenzione degli immobili affittati a Pt_1
carico del conduttore, nonchè l'insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041
c.c., chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
Le eccezioni preliminari di parte convenuta a) L'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo al Curatore fallimentare all'esercizio dell'azione ex art. 2043 c.c.
pagina 6 di 24 Come noto l'art. 43 L.F., così come il vigente art. 143 C.C.I.I., attribuiscono al Curatore
(“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”) l'esercizio (o la prosecuzione) delle azioni relative a diritti preesistenti nel patrimonio del debitore fallito;
tale legittimazione attiva generale (esclusiva) è riferibile alle c.d. azioni di massa, ossia come sempre ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore, nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, laddove anche le norme che attribuiscono espressamente al curatore la legittimazione all'esercizio di talune azioni (e che prima dell'apertura della procedura concorsuale spettano ai singoli creditori) costituiscono espressione di “un sistema, che autorizza a non ritenerle norme eccezionali, ma piuttosto manifestazione di un principio più generale, secondo cui il curatore si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell'imprenditore nell'interesse della massa. Il curatore, in sostanza, diviene titolare, per specifica "missione", dell'interesse a conservare ed a ripristinare il patrimonio del debitore, il quale è nel contempo per definizione la
"garanzia" indiscriminata del ceto creditorio. La funzione recuperatoria della garanzia patrimoniale a tutela della par condicio creditorum è tipica dell'attività demandata dalla legge al curatore: il quale, esercitando un'azione di massa, non si sostituisce ai singoli creditori, ma amministra il patrimonio dell'impresa soggetto ad esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia” (v. Corte. Cass. 18610/2021).
Nel caso il ha allegato, in ordine alla domanda svolta in via principale, la Parte_1
responsabilità aquiliana della convenuta per fatto illecito, che avrebbe comportato la distrazione dal patrimonio di di ingenti somme in favore della stessa, qui Parte_1
agendo per il risarcimento del suddetto danno, e quindi esercitando azione risarcitoria per credito sorto prima della dichiarazione di fallimento e già entrato nelle sue componenti oggettive a fare parte della massa fallimentare, avente funzione pagina 7 di 24 recuperatoria della garanzia patrimoniale a tutela della par condicio creditorum, e non esercitando azioni, in ipotesi, a tutela di singoli creditori.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del curatore sollevata da parte convenuta
(senza neppure allegare, peraltro, il diverso soggetto legittimato) è quindi totalmente infondata.
b) L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale fallimentare di Mantova.
La convenuta ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale, a favore del Tribunale di
Milano sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che l'azione svolta deve ricondursi alle azioni ex art. 2395 cc e 2476 comma 7 c.c., implicando quanto allegato dal “il vaglio della condotta degli amministratori di e della loro Parte_1 Pt_1
responsabilità nei confronti della società fallita per gli atti di mala gestio da questi eventualmente posti in essere”.
Anche tale eccezione è totalmente infondata, non avendo il svolto alcuna Parte_1
domanda, né di accertamento, né di condanna, nei confronti degli amministratori di né svolto alcuna azione di responsabilità nei loro confronti, soggetti non Parte_1
citati in giudizio, “implicando” le domande svolte nei confronti della convenuta unicamente l'accertamento di un fatto illecito a questa addebitato, o un ingiusto arricchimento da questa conseguito.
c) L'eccezione di prescrizione del credito
L'eccezione è stata sollevata dalla convenuta in relazione alla domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, sostenendo che detto fatto dovrebbe individuarsi nella conclusione del contratto d'affitto o nelle date di emissione delle fatture pagate da
Parte_1
Anche tali assunti sono infondati.
La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno proposta nei confronti di un terzo, al cui comportamento illecito sia addebitata la verificazione o pagina 8 di 24 l'aggravamento dello stato di insolvenza (qui concorso della convenuta nella distrazione di fondi sociali, aggravando la situazione di dissesto patrimoniale della società poi fallita), decorre infatti dalla data della dichiarazione di fallimento, rappresentando tale data il momento di produzione del pregiudizio (v. Cass. Civ. n. 5028 del 18/04/2000).
Essendo stato il fallimento di dichiarato in data 17/23.10.2019 e l'atto di Parte_1
citazione notificato in data 10.11.2021, nessuna prescrizione si è verificata.
Le domande svolte dal Parte_1
1) Il risarcimento danni da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Il Fallimento ha allegato che i pagamenti, effettuati da senza giustificazione Parte_1
alcuna, di fatture emesse da ditte e società diverse negli anni 2016-2017, relative a lavori edili eseguiti a partire dall'anno 2015 su immobili siti in Moglia (Mantova), via
San Prospero 15, di proprietà della società sarebbero stati eseguiti in Controparte_1
virtù di un accordo (in frode ai creditori di tra e Pt_1 CP_10 Per_4
, amministratori rispettivamente delle due società, al fine di distrarre il denaro
[...]
(frutto-compenso dell'illecita attività posta in essere da nell'ambito di un Parte_1 complesso meccanismo di frode all'IVA comunitaria, per decine di milioni di euro nel settore della commercializzazione di bovini) dai conti correnti bancari di a Parte_1
vantaggio di distrazioni comportanti un danno patrimoniale Parte_3 pari a complessivi € 104.821,23.
Era quindi onere del Fallimento attore fornire prova dell'accordo fraudolento intercorso fra le amministratrici delle due società, volto a distrarre i relativi importi dal patrimonio di a danno dei creditori di quest'ultima, a vantaggio della società convenuta, Parte_1
ossia del comportamento doloso posto in essere da e . CP_10 Persona_4
Tale onere non è stato assolto, avendo il prodotto, a tal fine, unicamente Parte_1
copia del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 18.12.2018,
a seguito di verifica fiscale, nell'ambito di indagini relative a plurimi procedimenti pagina 9 di 24 penali, per “repressione di evasioni di IVA, emissione di fatture inesistenti e cd. “frodi carosello” in ambito comunitario” (accertamento scaturito da precedenti indagini svolte nei proc. n. 7480/17 e 1012/2018 RGNR promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona), risultando dal verbale di constatazione della GdF in data
18.10.2018 (doc. 4 parte ricorrente) che nell'ambito di tali indagini fra i soggetti indagati non figuravano né , né la società convenuta, ma, con altri, la Persona_4
sola quale legale rappresentante di e , indicato CP_10 Pt_1 Persona_3 nel verbale come “amministratore di fatto” della stessa e dovendosi quindi Parte_1 ritenere l'estraneità di ai reati addebitati a e alla sua legale Parte_5 Parte_1
rappresentante, illeciti peraltro del tutto estranei al thema CP_10
decidendum.
Dallo stesso verbale della GdF emerge unicamente che dalle verifiche dei movimenti bancari e della documentazione contabile della società gli agenti hanno Parte_1
individuato, fra altri, i pagamenti delle fatture oggetto della presente controversia, ritenendo, sulla base degli stessi elementi qui fatti valere dal fallimento attore, che detti pagamento non fossero “inerenti o riconducibili” all'attività svolta dalla società, ed ipotizzando che il relativo flusso finanziario fosse stato “impropriamente utilizzato dalla società cartiera per conto dell'effettivo proprietario dell'immobile, nel caso di Pt_1 specie della (v. pag. 37-39 verbale di constatazione GdF). Controparte_1
Nessun altro elemento probatorio è stato offerto dal a dimostrazione Parte_1 dell'allegato “accordo fraudolento”, che non può desumersi dai soli pagamenti di fatture emesse da terzi nei confronti della stessa società fallita, anche qualora i lavori relativi fossero stati commissionati da quest'ultima nell'interesse di trattandosi di CP_1
comportamenti, di per sé, leciti, in assenza di dimostrazione dei necessari elementi costituitivi della responsabilità extracontrattuale della società convenuta, ex art. 2043
c.c., come fatta valere dal attore, ossia di condotta dolosa della legale Parte_1
rappresentante della convenuta, volta, secondo l'assunto, di concerto con l'allora legale pagina 10 di 24 rappresentante di a sottrarre fondi dal patrimonio di quest'ultima, in frode ai Parte_1
suoi creditori, a vantaggio della prima.
La domanda risarcitoria fondata su tale titolo non può quindi essere accolta.
2) La domanda svolta in via subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Il Fallimento attore ha fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento, da parte di allora in bonis, delle fatture emesse da soggetti diversi, ma tutte relative a Parte_1
lavori edili effettuati su immobili siti in Moglia, Mantova, via San Prospero 15 (doc. 9) fattura RI di;
doc. 9 bis) prova pagamento fattura AGRIMAG;
Persona_5
doc. 10) fattura n. 179/2016; doc. 11) fattura Controparte_12 Controparte_12
n. 240/2017; doc. 12) nota di credito n. 373/2017; doc. 13) nota Controparte_12
di credito n. 459/2017; doc. 14-16) fatture impresa edile Controparte_12
; doc. 16 bis) prova pagamento fatture doc. Controparte_4 Controparte_4
17-19) fatture doc. 19 bis) prova pagamento fatture doc. 20) Controparte_5 CP_5
fattura doc. 20 bis) prova pagamento fattura doc. 21) Controparte_6 Controparte_6
fattura doc. 21 bis) prova pagamento fattura doc. 22) fattura CP_7 CP_7 CP_8
doc. 22 bis) prova pagamento fattura doc. 23-24) fatture doc. 24 CP_8 CP_9
bis) prova pagamento fatture , immobili tutti di proprietà della società CP_9
convenuta (circostanza non contestata e comunque risultante dalla visura catastale prodotta, doc. 7 parte attrice), costituiti da un'abitazione di 7 vani, 18 stalle (accatastate
D10) e un'area urbana di 2.932 mq.
Come allegato, e del pari documentato, la società convenuta aveva locato alla società in bonis, con contratto di affitto agrario registrato in data 8.10.2015, avente Parte_1
decorrenza dal 1.10.2015 e scadenza al 30.9.2018, una porzione di terreno con sovrastante capannone (stalla di sosta), identificato al Fg. 14, mapp. 35 Comune di
Moglia (doc. 26 parte attrice), ossia una delle 18 stalle presenti sul fondo;
il fallimento attore ha dimesso altresì documentazione fotografica e mappa catastale (in cui è
pagina 11 di 24 evidenziato in verde il capannone identificato con il mapp. 35), relative al fondo di proprietà della convenuta (doc. 8), documentazione fotografica;
doc. 48) mappa catastale degli immobili di Moglia, Via Lunga San Prospero;
doc. 49) foto storiche
2014; doc. 50) Ortofoto 2015; doc. 51) foto storiche 2016; doc. 52) foto storiche 2017; doc. 53) foto storiche 2018), e sostenuto che nessun intervento edilizio, fra quelli indicati nelle fatture pagate, è stato eseguito sull'immobile affittato, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione (demolizioni, rifacimento tetti e coperture, impianti elettrici, pavimentazioni…), che esulano dai rimedi al normale utilizzo della stalla, alcuni dei quali eseguiti addirittura in epoca antecedente la stipula del contratto di affitto, incompatibili con la presenza del bestiame, e comunque relativi ad immobili diversi da quello affittato, ed eseguiti su immobili di proprietà della convenuta, con conseguente ingiustificato arricchimento di quest'ultima, non sussistendo alcuna causa a giustificazione dei pagamenti dei suddetti lavori da parte di Parte_1
Parte convenuta, che ha l'onere di prendere posizione specifica in ordine ai fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si è limitata a sostenere che tutti gli interventi ivi descritti devono ritenersi lavori di ordinaria manutenzione, a carico dell'affittuario
(che ha l'obbligo durante la locazione di provvedere alle opere relative), dedicando ben
7 pagine della comparsa di costituzione alla distinzione fra lavori di “ordinaria manutenzione” e lavori di “straordinaria manutenzione”, e quindi sostenendo
(implicitamente) che tutti i lavori ivi descritti sarebbero stati effettuati sull'unico capannone affittato, di cui al mapp. 35, avendo allegato che il “titolo” dei suddetti pagamenti deriverebbe appunto dal contratto di affitto di fondo rustico.
Va qui precisato che gli importi che il fallimento assume aver corrisposto senza giusta causa sono quelli di cui alle fatture prodotte, detratte 2 fatture emesse dalla ditta
[...]
che autonomamente ha stornato quanto fatturato, con due note di Controparte_12
credito, rispettivamente in data 4.1014/27.11.2017, con la dizione “storno totale della fattura per errata intestazione” (doc. 12 e 13 parte attrice) e detratto dalla somma pagina 12 di 24 complessiva richiesta l'importo di € 50.000,00 corrisposto da a mezzo di CP_1
assegno circolare in data 23.10.2017, e che il ha imputato a parziale Parte_1 restituzione delle “ingenti spese pagate senza un valido titolo dalla società poi fallita”.
Si tratta quindi delle seguenti fatture (di cui viene indicato l'importo imponibile):
1) fatt. n. 3 del 29.1.2016 di € 3.610,00 relativa a: “Piastre e piantoni per la messa in sicurezza di Vs. capannone causa sisma Maggio 2012” emessa da RI di EL
IO (fattura pagata con assegno in data 12.2.2016 sul c/c n. 103387327 c/o
Unicredit)
2) fatt. 14 del 6.7.2016 (doc. 14) di € 25.000,00, relativa a “Lavori edili eseguiti presso cantiere in Comune di Moglia, Via Lunga San Prospero, 15. Montaggio ponteggi, assistenze edili sulle coperture, intonacature di facciate e demolizioni di vecchi manufatti in c.a.”,
3) fatt. 15 del 26.7.2016 (doc. 15) di € 13.500,00 relativa a “Lavori edili eseguiti presso cantiere in Comune di Moglia, Via Lunga San Prospero, 15. Riparazioni interne ed esterne Stalla di sosta. Montaggio e smontaggio di ponteggi, assistenza edile, demolizioni e ripristini interni ed esterni, lavaggio e pulizia finale”;
4) fatt. 19 del 20.9.2016 (doc. 16) di € 18.000,00 relativa a “Lavori edili eseguiti presso cantiere in Comune di Moglia, Via Lunga San Prospero, 15. Lavori edili presso Vs stalla di sosta per rifacimento mangiatoie e rifacimento paddock esterno completo di pavimentazione”
tutte emesse da Impresa edile per complessivi € 56.500,00 (pagate Controparte_4
con emissione di assegni sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, rispettivamente in data
30.6/28.7 e 27.9- 2016 (doc. 16 bis);
5) fatt. 39 del 31.8.2016 (doc. 17) di € 15.054,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San Prospero, effettuati nel mese di Agosto 2016 – rifacimento di rampa di carico e scarico, a corpo”;
pagina 13 di 24 6) fatt. 42 del 15.9.2016 (doc. 18) di € 13.000,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San Prospero, effettuati nel mese di Settembre 2016 – demolizione parziale mangiatoie e rifacimento delle stesse, a corpo”;
7) fatt. 43 del 15.9.2016 (doc. 19) di € 17.000,00 per “Lavori di posa ferri, di carico e scarico presso stalle site in Via Lunga San Prospero 15 nei mesi di Agosto e Settembre
2016”
tutte emesse da per un totale di € 45.054,00 (la fattura n. 42 è stata pagata CP_5
con bonifico sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit il 6.10.2016, la n. 39 con bonifico sul c/c presso Banco Popolare di Vicenza n. 1279751 il 7.9.2016 e la n. 43 con bonifico sul c/c presso n. 0754144 in data 15.11.2016 (doc. 19 bis); Parte_6
8) fatt. 24 del 12.10.2016 (doc. 20) di € 18.181,82 per “Lavori di ristrutturazione eseguiti presso vostra stalla di sosta, sita in Via Lunga San Prospero, 15 Moglia per rifacimento di box interni” emessa da (fattura pagata con assegno CP_6
addebitato sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 14.10.2016 (doc. 20 bis);
9) fatt. 8 del 25.1.2016 (doc. 21) di € 7.000,00 per “Interventi di manutenzione impianto elettrico eseguiti presso vostra stalla di sosta.” emessa dalla ditta CP_7
(fattura pagata con bonifico sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 2.11.2016
[...]
(doc. 21 bis);
10) fatt. 89/00 del 30.11.2016 (doc. 22) di € 11.475,41 per “Acconto ricevuto su lavori da eseguire di fornitura e posa di materiale inerte di porfido per consolidamento piazzale presso vostra stalla sita in via Lunga San Prospero Moglia (MN)”, emessa da
(fattura pagata con assegno bancario Unicredit n. 3731332125-01 in data CP_8
29.11.2016 (doc. 22 bis);
11) fatt. 20 del 2.11.2016 (doc. 23) di € 7.000,00 per “Acconto per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San Prospero, 15 Moglia di Mantova”;
pagina 14 di 24 12) fatt. 21 del 15.12.2016 (doc. 24) di € 6.000,00 emessa “A saldo per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San Prospero, 15 Moglia di Mantova”, per un totale € 13.000,00,
entrambe emesse da (fatture pagate con due assegni tratti Parte_7
sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit il 2.11 ed il 15.12.2016, uno a favore di Artecolor, uno di (doc. 24 bis). Parte_7
In merito ai suddetti lavori sono stati assunte le testimonianze degli appaltatori, sui capitoli formulati da parte attrice in memoria istruttoria.
legale rappresentante di interrogato sul seguente capitolo: Testimone_1 CP_6
“a) “Vero che i lavori di cui alla fattura n. 24 del 12.10.2016 (doc. 20) sono stati realizzati sugli immobili evidenziati in blu nella mappa catastale che Le si rammostra”, ha dichiarato: “E' vero, i lavori sono stati realizzati negli immobili (tre capannoni) evidenziati in blu nella mappa di cui al doc. 56 di parte attrice che mi viene esibito;
avevo mandato io al Curatore del fallimento, su sua richiesta, la mappa in cui avevo già provveduto ad individuare i capannoni in cui sono stati eseguiti i lavori. AdR I capannoni all'epoca erano tutti vuoti e c'erano altre ditte che stavano eseguendo lavori anche su altri capannoni. Nel momento in cui doveva essere emessa la fattura è stato a dirmi di specificare “stalla di sosta” nella fattura stessa;
io non so cosa CP_14
debba intendersi di preciso per stalla di sosta. Come ho detto al momento dei lavori non c'erano bovini. AdR I lavori erano di manutenzione interna, in particolare di rifacimento di box in muratura. AdR I lavori sono stati commissionati da;
io ho avuto CP_14
rapporti solo con lui.”
all'epoca dei fatti dipendente con mansioni di impiegato della Tes_2 CP_8
con sede in Albiano (TN), interrogato sul seguente capitolo: “b) Vero che i lavori di cui alla fattura n. 89 del 30.11.2016 (doc. 22) sono stati realizzati sulla strada interna di collegamento tra i capannoni di proprietà di ha dichiarato: “Io sono Controparte_1
stato sul posto due o tre volte, per vedere i lavori da fare;
posso dire che i lavori di cui pagina 15 di 24 alla fattura n. 89/16 che mi viene esibita erano lavori relativi alla realizzazione della pavimentazione in pietrisco di una stradina di ingresso agli immobili e del piazzale che si trovava tra la palazzina uffici e la stalla di fronte alla palazzina uffici. AdR I nostri lavori sono stati eseguiti solo all'esterno degli immobili, non so dire se nelle stalle ci fossero bovini. Non so dire perché nella fattura sia stato specificato “stalla di sosta”; al momento dei lavori in loco c'era una signora giovane e bionda che ci dava indicazioni e di cui non ricordo il nome. Non so da chi i lavori sono stati commissionati.”
, titolare dell'omonima impresa individuale, interrogato sul capitolo Controparte_4
c) “Vero che i lavori di cui alle fatture n. 14 del 6.7.2016 (doc. 14), 15 del 26.7.2016
(doc. 15), 19 del 20.9.2016 (doc. 16) sono stati realizzati su immobili diversi da quello evidenziato in verde (di cui alla part. 35) nella mappa catastale che Le si rammostra
(doc. 48). Voglia, inoltre, il teste individuare quali immobili siano stati interessati dai lavori di cui alle fatture”, ha dichiarato: “Nelle fatture che mi vengono esibite i lavori venivano specificati su indicazione del proprietario;
si trattava di lavori di scavo e di realizzazione di due canalette di scolo dei liquami;
abbiamo poi rifatto gli intonaci esterni di una stalla che era la penultima;
guardando la mappa del doc. 48 che mi viene esibito era la stalla individuata con il mapp. 125. Le canalette di scolo erano ai lati della stalla su cui è stato rifatto anche l'intonaco; interamente alla stalla sono state fatte delle gettate di cemento per realizzare le pendenze necessarie per la fuoriuscita dei liquami;
a quanto ricordo poi mio figlio , con qualche operaio, ha fatto qualche altro lavoro Per_6 all'interno, di sistemazione delle mangiatoie. AdR L'indicazione “stalla di sosta” contenuta nelle fatture è stata data dal proprietario che ha commissionato i lavori, ossia il sig. con lui aveva parlato mio figlio , che si occupava dell'emissione Per_1 Per_6
delle fatture”; interrogato a prova contraria sul capitolo 3 di cui alla terza memoria di parte convenuta (“Vero che oggetto dei lavori delle fatture n. 14 del 6.7.2016 (doc. 14
), 15 del26.7.2016 (doc. 15 fallimento), 19 del 20.9.2016 (doc. 16 fallimento) Parte_1 erano i lavori eseguiti “presso la stalla di sosta oggetto del mappale 127 e 35 per rifacimento mangiatoie e rifacimento paddoc esterno completo di pavimentazione” in pagina 16 di 24 Moglia Via San Prosero n. 15 come dichiarato nei documenti fiscali?”), ha risposto:
“Non so cosa sia la “stalla di sosta”, né la stalla di cui al mapp. 127 o 35 indicate in capitolo;
presa visione della mappa che mi viene esibita (doc. 48 parte attrice) posso dire che nella stalla indicata con il mapp. 35 e colorata in verde non abbiamo fatto alcun lavoro. Adr Dove abbiamo fatto i lavori noi la stalla era vuota ovviamente;
a quanto ricordo c'erano bovini ricoverati nell'ultima stalla, indicata in mappa con il mapp.
124.”.
, titolare dell'impresa individuale RI, interrogato sul capitolo e) Persona_5
“Vero che i lavori di cui alla fattura n. 3 del 29.1.2016 (doc. 9), sono stati realizzati su immobili diversi da quello evidenziato in verde (di cui alla part. 35) nella mappa catastale che Le si rammostra (doc. 48). Voglia, inoltre, il teste individuare quali immobili siano stati interessati dai lavori di cui alle fatture”, ha dichiarato: “Presa visione della fattura e della mappa di cui al doc. 48 posso dire che i lavori di messa in sicurezza che ho fatto sono stati eseguiti su un muro di recinzione e su un paio di edifici che individuo in mappa con gli edifici identificati con il mapp. 112 e il mapp. 117. AdR
I lavori sono stati commissionati da . AdR A quanto mi risulta la fattura CP_14 indicata in capitolo è l'unica fattura emessa nei confronti di altri lavori sono Parte_1
Cont stati commissionati e fatturati a l.be; era che mi diceva a quale CP_14
società fatturare i lavori.”
, geometra, progettista e direttore lavori di costruzione e Testimone_3
ristrutturazione di capannoni su incarico di e di proprietà della stessa, in CP_1
Moglia (MN), via San Prospero, dal 2015, interrogato a prova contraria sui lavori eseguiti da ha dichiarato: “Io non ho mai sentito nominare la società CP_5
che emesso le fatture che mi vengono esibite. Sicuramente non ha lavorato CP_5
nei capannoni seguiti da me. Preciso che il capannone evidenziato in verde nella mappa che mi viene esibita è l'unico capannone che non è stato interessato dai lavori che io ho pagina 17 di 24 progettato e diretto;
so solo che si trattava di un capannone che aveva subito danni a causa di una tromba d'aria e che la pratica era quindi seguita dall'assicurazione.”
Sulla base delle suddette testimonianze deve quindi ritenersi dimostrato che i lavori edili di cui alle fatture emesse da , Controparte_4 CP_8 CP_6
ed RI, sono stati tutti eseguiti su immobili diversi da quello oggetto del contratto di affitto, identificato con il mapp. 35, immobili di proprietà e nella disponibilità della società convenuta.
In alcun modo possono del pari ritenersi lavori di ordinaria manutenzione, il cui obbligo ricade sull'affittuario durante il rapporto di affitto, gli interventi relativi a
“manutenzione impianto elettrico eseguiti presso vostra stalla di sosta” di cui alla fattura n. 8 di , datata 25.1.2016, atteso che, come risulta dalle date Controparte_7
dei documenti di trasporto del materiale installato (comprese fra maggio e luglio 2015,
v. doc. 21 parte attrice), detti lavori sono stati eseguiti in periodo antecedente alla conclusione del contratto di affitto (ottobre 2015).
Quanto ai lavori eseguiti da (fatt. 39 del 31.8.2016 (doc. 17) di € Controparte_5
15.054,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San
Prospero, effettuati nel mese di Agosto 2016 – rifacimento di rampa di carico e scarico,
a corpo”; 5) fatt. 42 del 15.9.2016 (doc. 18) di € 13.000,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San Prospero, effettuati nel mese di Settembre
2016 – demolizione parziale mangiatoie e rifacimento delle stesse, a corpo”; 6) fatt. 43 del 15.9.2016 (doc. 19) di € 17.000,00 per “Lavori di posa ferri, di carico e scarico presso stalle site in Via Lunga San Prospero 15 nei mesi di Agosto e Settembre 2016”), anche qualora gli stessi fossero stati eseguiti sul capannone affittato da Parte_1
(“vostra stalla”), al fine di riparare danni causati da una tromba d'aria, secondo quanto riferito dal teste è evidente, dalla stessa descrizione degli stessi riportata nelle Tes_3
tre fatture, che trattandosi di “demolizioni” e “rifacimenti” di parti strutturali pagina 18 di 24 dell'immobile su cui sono stati eseguiti, gli stessi rientrano fra gli interventi di
“straordinaria manutenzione”, di competenza del locatore.
Nessuna prova è stata invece fornita da parte attrice in ordine ai lavori commissionati da a di , ossia che i lavori descritti nelle relative Parte_1 CP_9 Parte_7
fatture emesse nei confronti della stessa ( fatt. 20 del 2.11.2016 (doc. 23) di € 7.000,00 per “Acconto per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San
Prospero, 15 Moglia di Mantova”; fatt. 21 del 15.12.2016 (doc. 24) di € 6.000,00 emessa “A saldo per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San
Prospero, 15 Moglia di Mantova”, per un totale € 13.000,00) siano stati eseguiti su immobile diverso da quello affittato, lavori che comunque non esulano dagli interventi di “ordinaria amministrazione” a carico dell'affittuario, trattandosi di lavori di tinteggiatura.
Come riferito dai testi assunti i lavori eseguiti su immobili di proprietà di Controparte_1
erano stati commissionati da , che aveva indicato agli appaltatori a quale Persona_3
soggetto giuridico ( intestare le relative fatture, e che si presentava come Parte_1
“proprietario” del fondo.
Risulta dalla documentazione dimessa che era, o quantomeno è stato, Persona_3
compagno di che da questi aveva avuto un figlio, legale CP_10
rappresentante di e figlio di legale rappresentante di Parte_1 Persona_4
Co.al.be.SR (circostanza quest'ultima non contestata); dagli atti di indagine effettuati dalla GdF, i cui esiti sono riportati dal già citato verbale di constatazione, lo stesso risulta aver assunto il ruolo di “amministratore di fatto” della società ruolo Parte_1
che deve presumersi, sulla base di quanto dichiarato dai testi qui assunti (teste Tes_1
“I lavori sono stati commissionati da;
io ho avuto rapporti solo con lui”; CP_14
teste “L'indicazione “stalla di sosta” contenuta nelle fatture è stata data dal CP_4
proprietario che ha commissionato i lavori, ossia il sig. con lui aveva parlato mio Per_1 figlio , che si occupava dell'emissione delle fatture”; teste “I lavori Per_6 Per_5
pagina 19 di 24 sono stati commissionati da . AdR A quanto mi risulta la fattura indicata CP_14 in capitolo è l'unica fattura emessa nei confronti di altri lavori sono stati Parte_1
Cont commissionati e fatturati a l.be; era che mi diceva a quale società CP_14
fatturare i lavori.”) abbia svolto anche per o comunque, società che gli Controparte_1
consentiva di operare per i propri interessi, non potendo ignorare la madre, legale rappresentante, gli ingenti lavori commissionati dal figlio ed eseguiti su immobili di sua proprietà (quanto ai rapporti fra i soggetti sopra indicati si veda processo di constatazione GdF più volte citato, e verbale interrogatorio del liquidatore CP_10
Cont Par avanti al curatore fallimentare, doc. 5 parte attrice), ma non pagati da l.
[...]
[...
Ciò accertato deve quindi affermarsi che sia stata dimostrata da parte del fallimento attore l'assenza di “giusta causa” ossia di titolo contrattuale che giustifichi gli esborsi sostenuti dalla società in bonis per lavori edili eseguiti su immobili di Parte_1
proprietà della convenuta, diversi dall'immobile oggetto del contratto di affitto
(commissionati a , ed Controparte_4 CP_8 CP_6
RI) o eseguiti in data antecedente alla stessa conclusione di tale contratto
(fatturati a dalla ditta ), lavori per i quali la Parte_1 Controparte_7
convenuta non ha allegato, né dimostrato l'esistenza di altra o diversa causa giustificatrice, mentre deve escludersi che possano ritenersi tali gli importi pagati alla ditta , non dimostrato che si tratti di esborsi relativi a Parte_7
lavori non di competenza della stessa quale affittuaria. Parte_1
Deve quindi verificarsi se e in quali limiti risultino sussistenti nel caso i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata da parte attrice.
Com'è noto infatti l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità, che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da pagina 20 di 24 compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito ( v. Cass., 20/11/2018, n.
29988; Cass., 9/5/2018, n. 11038; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28042).
Nella fattispecie non è configurabile, in astratto, né l'ipotesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (pagamento di un debito che non esiste, né a carico del solvens, né a carico di altri), né l'ipotesi dell'indebito soggettivo ex persona solventis ex art. 2036 c.c., che ammette la ripetizione solo qualora il solvens si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile ed il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, risultando che i lavori di cui alle fatture emesse nei confronti di sono Parte_1
stati commissionati dalla stessa, e, per la società, dall'amministratore “di fatto”
[...]
, e quindi non potendo ritenersi che i relativi pagamenti siano stati eseguiti per Per_3 errore scusabile sull'esistenza di un proprio debito nei confronti delle ditte appaltatrici, né che la società possa vantare ad altro titolo diritti di regresso o rivalsa nei Parte_1
confronti della convenuta.
Come sottolineato dalla Suprema Corte “costituendo presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento la mancanza di una azione tipica, tale deve intendersi non già ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata ( v. in particolare Cass., 22/11/2017, n. 27827 ).
Il presupposto della residualità dell'azione deve invece escludersi quanto agli esborsi sostenuti da per i lavori di “straordinaria amministrazione” eseguiti da Parte_1
che essendo stati a questa fatturati devono presumersi essere stati dalla Controparte_5
stessa commissionati ed effettuati – in mancanza di diversa prova – sull'immobile affittato, in quanto, sulla base dello stesso rapporto di affitto, l'affittuaria ben avrebbe potuto agire nei confronti della locatrice per la rifusione dei costi dalla prima sostenuti per le suddette opere di riparazione/straordinaria amministrazione (diverse da opere di
“miglioramento fondiario”, escluse dal contratto di affitto), costituenti obbligo contrattuale a carico di quest'ultima, sulla base di tale titolo.
pagina 21 di 24 La domanda svolta in via subordinata dal fallimento è quindi ammissibile e come rilevato fondata, nei limiti sopra indicati, avendo parte attrice dimostrato l'avvenuto depauperamento del patrimonio della società fallita e il corrispondente arricchimento della società convenuta, con conseguente l'obbligo di parte convenuta di indennizzare il fallimento ricorrente della “diminuzione patrimoniale subita”, “nei limiti dell'arricchimento”, ossia in misura pari al costo dei lavori eseguiti su immobili di proprietà e nella esclusiva disponibilità di quest'ultima, che ne ha quindi beneficiato, pagati da in assenza di causa giustificatrice, di cui alle seguenti fatture: fatt. Parte_1
n. 3 del 29.1.2016 di € 3.610,00, emessa da RI di EL IO (fattura pagata con assegno in data 12.2.2016 sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit); fatt. 14 del 6.7.2016 di € 25.000,00, fatt. 15 del 26.7.2016 di € 13.500,00; fatt. 19 del 20.9.2016 di €
18.000,00, tutte emesse da (pagate con emissione di Controparte_4
assegni sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, rispettivamente in data 30.6/28.7 e 27.9-
2016; fatt. 24 del 12.10.2016 di € 18.181,82 emessa da (fattura pagata CP_6
con assegno addebitato sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 14.10.2016); fatt. 8 del
25.1.2016 di € 7.000,00 emessa dalla ditta (fattura pagata con Controparte_7
bonifico sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 2.11.2016); fatt. 89/00 del 30.11.2016 di
€ 11.475,41 emessa da (fattura pagata con assegno bancario Unicredit n. CP_8
3731332125-01 in data 29.11.2016), pari a complessivi € 96.767,23.
Da tale importo complessivo, per stessa allegazione del Fallimento attore, deve detrarsi l'importo di € 50.000,00, corrisposto dalla convenuta alla società in bonis, ed imputato da parte attrice a parziale restituzione dei suddetti esborsi.
L'indennizzo ex art. 2041 c.c., dovuto dalla convenuta in favore del Fallimento attore, è pertanto pari al minor importo di € 46.767,23.
Vertendosi in ipotesi di credito di valore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indennizzo “va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione pagina 22 di 24 monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera,
o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.” (v. Cass. Civ. n. 1889 del 28/01/2013, n. 10884 del 11/05/2007).
Parte convenuta deve quindi condannarsi al pagamento in favore del fallimento ricorrente dell'importo di € 46.767,23, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat e interessi in misura pari agli interessi legali (misura che si ritiene idonea a compensare il c.d. danno da ritardo) da calcolarsi sui singoli esborsi, annualmente via via rivalutati, in ipotesi con decorrenza dalla data di ciascun pagamento;
considerata la già avvenuta estinzione del debito complessivo per l'importo di € 50.000,00, da imputarsi agli esborsi più risalenti nel tempo (sostenuti dal 12.02.2016 quanto ad €
3.610,00; dal 30.06.2016 quanto ad € 25.000,00; dal 28.07.2016 quanto ad € 13.500,00; dal 27.09.2016 quanto ad € 18.000,00), tale calcolo andrà eseguito sulla somma residua dovuta di € 46.767,23, da data intermedia fra il 27.09.2016 e il 29.11.2026 (essendo stati gli ulteriori esborsi sostenuti il 14.10.2016 quanto ad € 18.181,82; il 2.11.2016 quanto ad € 7.000,00; il 29.11.2016 quanto ad € 11.475,41), e che viene individuata nel
28.10.2016, sino alla data della presente decisione.
Parte convenuta sostanzialmente soccombente deve altresì condannarsi alla rifusione delle spese di lite sostenute dal attore, che vengono liquidate, tenuto conto Parte_1
del valore della causa, come qui accertato, e dell'attività difensiva svolta, in conformità ai criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 23 di 24 istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
rigetta le eccezioni sollevate in via preliminare da parte convenuta;
rigetta la domanda svolta in via principale da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, a corrispondere al in persona del curatore Parte_1 fallimentare, l'indennizzo dovuto a titolo di arricchimento senza causa, che liquida in complessivi € 46.767,23, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi in misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via annualmente rivalutata, con decorrenza dal 28.10.2016 sino alla data della presente decisione.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in € 877,20 per spese e in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 31/03/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2021 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, rappresentato e difeso dall' Avv.to TEDIOLI ANDREA
ATTORE
contro
(P.I. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to ALAGNA ROCCO
CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Previo accertamento che il pagamento della somma di € 160.825,00 (comprensiva dell'IVA, pari ad € 6.003,77) effettuato da a favore di Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 24 , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, è avvenuto per saldare debiti Controparte_7 CP_8 Controparte_9 di e tenuto conto che quest'ultima, con assegno circolare 23.10.2017, ha Controparte_1 restituito a € 50.000,00, Pt_1
1) in via principale, condannarsi vera debitrice delle Parte_2
prestazioni, a pagare, a titolo di responsabilità extracontrattuale fonte di obbligazione risarcitoria, al la somma di € 104.821,23 oltre Parte_1
gli interessi di legge dal pagamento da parte della fallita al saldo.
2) In via subordinata condannarsi a pagare a Parte_2 [...]
la somma di € 104.821,23 oltre gli interessi di legge dal Parte_1 pagamento all'effettiva restituzione, a titolo di arricchimento senza causa.
3) Respingersi nel miglior modo le domande, difese ed eccezioni formulate da
[...]
perché inammissibili ed infondate. Spese e competenze di Parte_2
causa rifuse.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Mantova, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del
, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande Parte_1 proposte ex adverso;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare l'incompetenza funzionale del Tribunale fallimentare di Mantova a favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa.”
pagina 2 di 24 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il , in Parte_1
persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio allegando: che Controparte_1
il Tribunale di Mantova, in data 17/23.10.2019, aveva dichiarato il fallimento di
[...]
, esercente l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne;
Parte_1
che la società fallita apparteneva ad un gruppo di imprese controllate dalla famiglia
– in particolare, legale rappresentante e liquidatrice di era Per_1 Per_2 Parte_1
a suo tempo convivente con , amministratore di fatto CP_10 Persona_3
della società, e figlio di , quest'ultima amministratrice unica e socia al Persona_4
98% della convenuta che Controparte_11 Parte_1 CP_10
e numerose altre società del gruppo erano state oggetto
[...] Persona_3 Per_1
di svariate indagini e procedimenti penali;
che (di seguito qualificata anche Pt_1
“società cartiera”), e erano stati raggiunti da una CP_10 Persona_3
verifica fiscale, da parte della Guardia di Finanza, per la repressione di evasioni di IVA, ed in relazione alle cd. “frodi carosello”; che tali soggetti, in concorso con altri, risultavano coinvolti in un complesso meccanismo di frode all'IVA comunitaria (per decine di milioni di euro) nel settore della commercializzazione di bovini, interponendosi tra gli allevatori comunitari ed i reali destinatari/clienti nazionali, attraverso l'emissione di fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
che il processo verbale di tale indagine, datato 18.12.2018, aveva svelato numerose movimentazioni bancarie anomale sui conti correnti della società poi fallita e la
“spoliazione” di denaro aziendale, a favore di diversi beneficiari, per un ammontare di quasi 2,1 milioni di Euro;
che, tra le tante distrazioni, confermate dalle fatture di acquisto, dalla contabilità aziendale e dagli estratti conto bancari, si collocavano anche i pagamenti, effettuati senza giustificazione alcuna, da a favore di numerose Pt_1
imprese, operanti nel settore edile, per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso gli immobili siti in Moglia, Via San Prospero, 15, di cui non era Pt_1 proprietaria;
che, al contrario, all'indirizzo sopra indicato, risultava Controparte_1
pagina 3 di 24 intestataria di un'abitazione di 7 vani e di, quantomeno, 18 stalle (accatastate D10), oltre ad un'area urbana di 2.932 mq;
che, più precisamente, la società, nel corso del 2016, aveva pagato, pur non competendole, numerosi interventi edili, per una spesa complessiva di € 219.995,00 (imponibile € 203.321,23), come da fatture e modalità di pagamento descritte e documentate;
che uno dei fornitori, Controparte_12
accortosi dell'errore o, meglio pentitosi di aver partecipato ad un'operazione fraudolenta, aveva stornato quanto fatturato, con due note di credito, rispettivamente in data 4.1014/27.11.2017 (con dizione “storno totale della fattura per errata intestazione”)
e aveva restituito l'importo di € 48.500,00, in precedenza ricevuto in pagamento;
che in data 23.10.2017 aveva ricevuto da un Parte_1 Controparte_11 assegno circolare di € 50.000,00, con il quale la convenuta aveva restituito parte di queste ingenti spese, pagate senza un valido titolo dalla società poi fallita;
che il totale delle somme distratte dal patrimonio di al netto di quanto restituito da Pt_1 [...]
e da con il predetto assegno, ammontava, al netto dell'IVA, ad Controparte_12 CP_1
€ 104.821,23; che al fine di agevolare il complesso meccanismo di frode comunitaria, e rendere maggiormente credibile l'attività di commercializzazione di bovini, CP_1
(la concedente) e (la conduttrice) avevano stipulato un contratto di
[...] Parte_1
locazione, registrato in data 8.10.2015, con decorrenza dal 1.10.2015 e scadenza al
30.9.2018, con il quale la società convenuta (definita dalla anche holding) aveva CP_13 messo a disposizione dell'attrice una stalla di sosta (il capannone identificato al fg. 14, mappale 35), per meglio dissimulare la fittizia intermediazione di nelle frodi Pt_1
carosello; che la società fallita avesse svolto la funzione di società cartiera era reso evidente: a) dall'omesso versamento dell'IVA; b) dall'utilizzo (in alcune circostanze) di fatture o documenti oggettivamente inesistenti, c) dal fatto che le società estere abbiano consegnato direttamente i capi di bestiame (che, quindi, non effettuavano alcuna sosta) agli acquirenti finali, i quali – acquistando merce sottocosto - pagavano Pt_1 addirittura prima che quest'ultima saldasse gli operatori comunitari;
che, al fine di prevenire eccezioni già svolte in altra controversia dalla convenuta (secondo cui le pagina 4 di 24 fatture elencate riguardavano interventi di ordinaria manutenzione sul capannone che aveva ricevuto in godimento), il fallimento precisava che gli interventi edilizi Pt_1
pagati da al contrario, riguardavano opere di straordinaria manutenzione Pt_1
(demolizioni, rifacimento tetti e coperture, impianti elettrici, pavimentazioni…); che alcuni lavori erano stati eseguiti prima della stipula del contratto di affitto ed, in generale, gli interventi, non commissionati da interessano immobili diversi da Pt_1
quello affittato, tanto che nessuna delle pratiche edilizie reperite presso il Comune di
Moglia riguardava il capannone messo a disposizione di che l'immobile di cui Pt_1 al mappale 35, sin dal momento della stipula dell'affitto, era certamente idoneo all'uso per il quale era destinato, mentre gli interventi oggetto delle fatture, riguardavano stalle ancora da mettere in sicurezza, a causa del sisma del maggio 2012, in parte da demolire e da reintonacare, immobili rimasti inagibili, quantomeno sino a novembre/dicembre
2016, privi della copertura, di adeguate mangiatoie e di paddock per il ricovero degli animali;
che tutte le circostanze sopra riferite portavano all'univoca conclusione, secondo cui era intervenuto un accordo (in frode ai creditori di tra Pt_1 CP_10
e , amministratori delle due società, al fine di distrarre il denaro
[...] Persona_4
(frutto-compenso dell'illecita attività posta in essere della società cartiera), dai conti correnti bancari di a vantaggio di Parte_1 Parte_3
Ciò premesso in fatto il affermava di proporre, nei confronti di Parte_1 [...]
azione extracontrattuale, volta ad ottenere (a titolo di risarcimento del Parte_4 danno) la condanna al pagamento di € 104.821,23 distratti, dal patrimonio di a Pt_1 vantaggio di in forza dell'accordo, in frode ai creditori, intervenuto tra gli CP_1
amministratori delle due società, volto a far gravare sul patrimonio di il Parte_1
costo dei lavori, che, invece, sarebbero stati a carico di in via subordinata, per CP_1
l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, il Parte_1
avanzava domanda di rifusione della stessa somma, a titolo di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), derivante dall'indubbio vantaggio economico ricevuto dalla convenuta.
pagina 5 di 24 Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del Curatore fallimentare all'esercizio dell'azione ex art. 2043 c.c., competendo a quest'ultimo, quando agisca a tutela dei creditori, solo ed esclusivamente le azioni espressamente attribuite dalla legge ex art. 2394 cc e 2394 bis cc, essendo esclusa una sua legittimazione generale ad agire ex art. 2043 c.c.; nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione attiva in capo al curatore, l'incompetenza funzionale del Tribunale fallimentare di Mantova a favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa, dovendo ricondursi l'azione svolta alle azioni ex art. 2395 cc e 2476 comma 7 c.c. ed implicando quanto allegato dal il vaglio della condotta degli amministratori di e Parte_1 Pt_1
della loro responsabilità nei confronti della società fallita per gli atti di mala gestio da questi eventualmente posti in essere;
nel merito, sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto, secondo l'esposizione di controparte, il comportamento che sarebbe qualificato dal requisito soggettivo del dolo e che avrebbe costituito il fatto illecito da parte di sarebbe l'aver sottoscritto nel 2015 il contratto di affitto agrario ed aver Pt_3
ottenuto sul terreno da lei locato i lavori effettuati nel 2015, oggetto delle fatture del
2016-2017 di in ogni caso contestava la mancata prova della sussistenza di un Pt_1
illecito ex art. 2043 c.c., riguardando tutti i lavori edili menzionati dal e di Parte_1
cui alle fatture pagate da l'ordinaria manutenzione degli immobili affittati a Pt_1
carico del conduttore, nonchè l'insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041
c.c., chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
Le eccezioni preliminari di parte convenuta a) L'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo al Curatore fallimentare all'esercizio dell'azione ex art. 2043 c.c.
pagina 6 di 24 Come noto l'art. 43 L.F., così come il vigente art. 143 C.C.I.I., attribuiscono al Curatore
(“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”) l'esercizio (o la prosecuzione) delle azioni relative a diritti preesistenti nel patrimonio del debitore fallito;
tale legittimazione attiva generale (esclusiva) è riferibile alle c.d. azioni di massa, ossia come sempre ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore, nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, laddove anche le norme che attribuiscono espressamente al curatore la legittimazione all'esercizio di talune azioni (e che prima dell'apertura della procedura concorsuale spettano ai singoli creditori) costituiscono espressione di “un sistema, che autorizza a non ritenerle norme eccezionali, ma piuttosto manifestazione di un principio più generale, secondo cui il curatore si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell'imprenditore nell'interesse della massa. Il curatore, in sostanza, diviene titolare, per specifica "missione", dell'interesse a conservare ed a ripristinare il patrimonio del debitore, il quale è nel contempo per definizione la
"garanzia" indiscriminata del ceto creditorio. La funzione recuperatoria della garanzia patrimoniale a tutela della par condicio creditorum è tipica dell'attività demandata dalla legge al curatore: il quale, esercitando un'azione di massa, non si sostituisce ai singoli creditori, ma amministra il patrimonio dell'impresa soggetto ad esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia” (v. Corte. Cass. 18610/2021).
Nel caso il ha allegato, in ordine alla domanda svolta in via principale, la Parte_1
responsabilità aquiliana della convenuta per fatto illecito, che avrebbe comportato la distrazione dal patrimonio di di ingenti somme in favore della stessa, qui Parte_1
agendo per il risarcimento del suddetto danno, e quindi esercitando azione risarcitoria per credito sorto prima della dichiarazione di fallimento e già entrato nelle sue componenti oggettive a fare parte della massa fallimentare, avente funzione pagina 7 di 24 recuperatoria della garanzia patrimoniale a tutela della par condicio creditorum, e non esercitando azioni, in ipotesi, a tutela di singoli creditori.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del curatore sollevata da parte convenuta
(senza neppure allegare, peraltro, il diverso soggetto legittimato) è quindi totalmente infondata.
b) L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale fallimentare di Mantova.
La convenuta ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale, a favore del Tribunale di
Milano sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che l'azione svolta deve ricondursi alle azioni ex art. 2395 cc e 2476 comma 7 c.c., implicando quanto allegato dal “il vaglio della condotta degli amministratori di e della loro Parte_1 Pt_1
responsabilità nei confronti della società fallita per gli atti di mala gestio da questi eventualmente posti in essere”.
Anche tale eccezione è totalmente infondata, non avendo il svolto alcuna Parte_1
domanda, né di accertamento, né di condanna, nei confronti degli amministratori di né svolto alcuna azione di responsabilità nei loro confronti, soggetti non Parte_1
citati in giudizio, “implicando” le domande svolte nei confronti della convenuta unicamente l'accertamento di un fatto illecito a questa addebitato, o un ingiusto arricchimento da questa conseguito.
c) L'eccezione di prescrizione del credito
L'eccezione è stata sollevata dalla convenuta in relazione alla domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, sostenendo che detto fatto dovrebbe individuarsi nella conclusione del contratto d'affitto o nelle date di emissione delle fatture pagate da
Parte_1
Anche tali assunti sono infondati.
La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno proposta nei confronti di un terzo, al cui comportamento illecito sia addebitata la verificazione o pagina 8 di 24 l'aggravamento dello stato di insolvenza (qui concorso della convenuta nella distrazione di fondi sociali, aggravando la situazione di dissesto patrimoniale della società poi fallita), decorre infatti dalla data della dichiarazione di fallimento, rappresentando tale data il momento di produzione del pregiudizio (v. Cass. Civ. n. 5028 del 18/04/2000).
Essendo stato il fallimento di dichiarato in data 17/23.10.2019 e l'atto di Parte_1
citazione notificato in data 10.11.2021, nessuna prescrizione si è verificata.
Le domande svolte dal Parte_1
1) Il risarcimento danni da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Il Fallimento ha allegato che i pagamenti, effettuati da senza giustificazione Parte_1
alcuna, di fatture emesse da ditte e società diverse negli anni 2016-2017, relative a lavori edili eseguiti a partire dall'anno 2015 su immobili siti in Moglia (Mantova), via
San Prospero 15, di proprietà della società sarebbero stati eseguiti in Controparte_1
virtù di un accordo (in frode ai creditori di tra e Pt_1 CP_10 Per_4
, amministratori rispettivamente delle due società, al fine di distrarre il denaro
[...]
(frutto-compenso dell'illecita attività posta in essere da nell'ambito di un Parte_1 complesso meccanismo di frode all'IVA comunitaria, per decine di milioni di euro nel settore della commercializzazione di bovini) dai conti correnti bancari di a Parte_1
vantaggio di distrazioni comportanti un danno patrimoniale Parte_3 pari a complessivi € 104.821,23.
Era quindi onere del Fallimento attore fornire prova dell'accordo fraudolento intercorso fra le amministratrici delle due società, volto a distrarre i relativi importi dal patrimonio di a danno dei creditori di quest'ultima, a vantaggio della società convenuta, Parte_1
ossia del comportamento doloso posto in essere da e . CP_10 Persona_4
Tale onere non è stato assolto, avendo il prodotto, a tal fine, unicamente Parte_1
copia del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 18.12.2018,
a seguito di verifica fiscale, nell'ambito di indagini relative a plurimi procedimenti pagina 9 di 24 penali, per “repressione di evasioni di IVA, emissione di fatture inesistenti e cd. “frodi carosello” in ambito comunitario” (accertamento scaturito da precedenti indagini svolte nei proc. n. 7480/17 e 1012/2018 RGNR promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona), risultando dal verbale di constatazione della GdF in data
18.10.2018 (doc. 4 parte ricorrente) che nell'ambito di tali indagini fra i soggetti indagati non figuravano né , né la società convenuta, ma, con altri, la Persona_4
sola quale legale rappresentante di e , indicato CP_10 Pt_1 Persona_3 nel verbale come “amministratore di fatto” della stessa e dovendosi quindi Parte_1 ritenere l'estraneità di ai reati addebitati a e alla sua legale Parte_5 Parte_1
rappresentante, illeciti peraltro del tutto estranei al thema CP_10
decidendum.
Dallo stesso verbale della GdF emerge unicamente che dalle verifiche dei movimenti bancari e della documentazione contabile della società gli agenti hanno Parte_1
individuato, fra altri, i pagamenti delle fatture oggetto della presente controversia, ritenendo, sulla base degli stessi elementi qui fatti valere dal fallimento attore, che detti pagamento non fossero “inerenti o riconducibili” all'attività svolta dalla società, ed ipotizzando che il relativo flusso finanziario fosse stato “impropriamente utilizzato dalla società cartiera per conto dell'effettivo proprietario dell'immobile, nel caso di Pt_1 specie della (v. pag. 37-39 verbale di constatazione GdF). Controparte_1
Nessun altro elemento probatorio è stato offerto dal a dimostrazione Parte_1 dell'allegato “accordo fraudolento”, che non può desumersi dai soli pagamenti di fatture emesse da terzi nei confronti della stessa società fallita, anche qualora i lavori relativi fossero stati commissionati da quest'ultima nell'interesse di trattandosi di CP_1
comportamenti, di per sé, leciti, in assenza di dimostrazione dei necessari elementi costituitivi della responsabilità extracontrattuale della società convenuta, ex art. 2043
c.c., come fatta valere dal attore, ossia di condotta dolosa della legale Parte_1
rappresentante della convenuta, volta, secondo l'assunto, di concerto con l'allora legale pagina 10 di 24 rappresentante di a sottrarre fondi dal patrimonio di quest'ultima, in frode ai Parte_1
suoi creditori, a vantaggio della prima.
La domanda risarcitoria fondata su tale titolo non può quindi essere accolta.
2) La domanda svolta in via subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Il Fallimento attore ha fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento, da parte di allora in bonis, delle fatture emesse da soggetti diversi, ma tutte relative a Parte_1
lavori edili effettuati su immobili siti in Moglia, Mantova, via San Prospero 15 (doc. 9) fattura RI di;
doc. 9 bis) prova pagamento fattura AGRIMAG;
Persona_5
doc. 10) fattura n. 179/2016; doc. 11) fattura Controparte_12 Controparte_12
n. 240/2017; doc. 12) nota di credito n. 373/2017; doc. 13) nota Controparte_12
di credito n. 459/2017; doc. 14-16) fatture impresa edile Controparte_12
; doc. 16 bis) prova pagamento fatture doc. Controparte_4 Controparte_4
17-19) fatture doc. 19 bis) prova pagamento fatture doc. 20) Controparte_5 CP_5
fattura doc. 20 bis) prova pagamento fattura doc. 21) Controparte_6 Controparte_6
fattura doc. 21 bis) prova pagamento fattura doc. 22) fattura CP_7 CP_7 CP_8
doc. 22 bis) prova pagamento fattura doc. 23-24) fatture doc. 24 CP_8 CP_9
bis) prova pagamento fatture , immobili tutti di proprietà della società CP_9
convenuta (circostanza non contestata e comunque risultante dalla visura catastale prodotta, doc. 7 parte attrice), costituiti da un'abitazione di 7 vani, 18 stalle (accatastate
D10) e un'area urbana di 2.932 mq.
Come allegato, e del pari documentato, la società convenuta aveva locato alla società in bonis, con contratto di affitto agrario registrato in data 8.10.2015, avente Parte_1
decorrenza dal 1.10.2015 e scadenza al 30.9.2018, una porzione di terreno con sovrastante capannone (stalla di sosta), identificato al Fg. 14, mapp. 35 Comune di
Moglia (doc. 26 parte attrice), ossia una delle 18 stalle presenti sul fondo;
il fallimento attore ha dimesso altresì documentazione fotografica e mappa catastale (in cui è
pagina 11 di 24 evidenziato in verde il capannone identificato con il mapp. 35), relative al fondo di proprietà della convenuta (doc. 8), documentazione fotografica;
doc. 48) mappa catastale degli immobili di Moglia, Via Lunga San Prospero;
doc. 49) foto storiche
2014; doc. 50) Ortofoto 2015; doc. 51) foto storiche 2016; doc. 52) foto storiche 2017; doc. 53) foto storiche 2018), e sostenuto che nessun intervento edilizio, fra quelli indicati nelle fatture pagate, è stato eseguito sull'immobile affittato, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione (demolizioni, rifacimento tetti e coperture, impianti elettrici, pavimentazioni…), che esulano dai rimedi al normale utilizzo della stalla, alcuni dei quali eseguiti addirittura in epoca antecedente la stipula del contratto di affitto, incompatibili con la presenza del bestiame, e comunque relativi ad immobili diversi da quello affittato, ed eseguiti su immobili di proprietà della convenuta, con conseguente ingiustificato arricchimento di quest'ultima, non sussistendo alcuna causa a giustificazione dei pagamenti dei suddetti lavori da parte di Parte_1
Parte convenuta, che ha l'onere di prendere posizione specifica in ordine ai fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si è limitata a sostenere che tutti gli interventi ivi descritti devono ritenersi lavori di ordinaria manutenzione, a carico dell'affittuario
(che ha l'obbligo durante la locazione di provvedere alle opere relative), dedicando ben
7 pagine della comparsa di costituzione alla distinzione fra lavori di “ordinaria manutenzione” e lavori di “straordinaria manutenzione”, e quindi sostenendo
(implicitamente) che tutti i lavori ivi descritti sarebbero stati effettuati sull'unico capannone affittato, di cui al mapp. 35, avendo allegato che il “titolo” dei suddetti pagamenti deriverebbe appunto dal contratto di affitto di fondo rustico.
Va qui precisato che gli importi che il fallimento assume aver corrisposto senza giusta causa sono quelli di cui alle fatture prodotte, detratte 2 fatture emesse dalla ditta
[...]
che autonomamente ha stornato quanto fatturato, con due note di Controparte_12
credito, rispettivamente in data 4.1014/27.11.2017, con la dizione “storno totale della fattura per errata intestazione” (doc. 12 e 13 parte attrice) e detratto dalla somma pagina 12 di 24 complessiva richiesta l'importo di € 50.000,00 corrisposto da a mezzo di CP_1
assegno circolare in data 23.10.2017, e che il ha imputato a parziale Parte_1 restituzione delle “ingenti spese pagate senza un valido titolo dalla società poi fallita”.
Si tratta quindi delle seguenti fatture (di cui viene indicato l'importo imponibile):
1) fatt. n. 3 del 29.1.2016 di € 3.610,00 relativa a: “Piastre e piantoni per la messa in sicurezza di Vs. capannone causa sisma Maggio 2012” emessa da RI di EL
IO (fattura pagata con assegno in data 12.2.2016 sul c/c n. 103387327 c/o
Unicredit)
2) fatt. 14 del 6.7.2016 (doc. 14) di € 25.000,00, relativa a “Lavori edili eseguiti presso cantiere in Comune di Moglia, Via Lunga San Prospero, 15. Montaggio ponteggi, assistenze edili sulle coperture, intonacature di facciate e demolizioni di vecchi manufatti in c.a.”,
3) fatt. 15 del 26.7.2016 (doc. 15) di € 13.500,00 relativa a “Lavori edili eseguiti presso cantiere in Comune di Moglia, Via Lunga San Prospero, 15. Riparazioni interne ed esterne Stalla di sosta. Montaggio e smontaggio di ponteggi, assistenza edile, demolizioni e ripristini interni ed esterni, lavaggio e pulizia finale”;
4) fatt. 19 del 20.9.2016 (doc. 16) di € 18.000,00 relativa a “Lavori edili eseguiti presso cantiere in Comune di Moglia, Via Lunga San Prospero, 15. Lavori edili presso Vs stalla di sosta per rifacimento mangiatoie e rifacimento paddock esterno completo di pavimentazione”
tutte emesse da Impresa edile per complessivi € 56.500,00 (pagate Controparte_4
con emissione di assegni sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, rispettivamente in data
30.6/28.7 e 27.9- 2016 (doc. 16 bis);
5) fatt. 39 del 31.8.2016 (doc. 17) di € 15.054,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San Prospero, effettuati nel mese di Agosto 2016 – rifacimento di rampa di carico e scarico, a corpo”;
pagina 13 di 24 6) fatt. 42 del 15.9.2016 (doc. 18) di € 13.000,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San Prospero, effettuati nel mese di Settembre 2016 – demolizione parziale mangiatoie e rifacimento delle stesse, a corpo”;
7) fatt. 43 del 15.9.2016 (doc. 19) di € 17.000,00 per “Lavori di posa ferri, di carico e scarico presso stalle site in Via Lunga San Prospero 15 nei mesi di Agosto e Settembre
2016”
tutte emesse da per un totale di € 45.054,00 (la fattura n. 42 è stata pagata CP_5
con bonifico sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit il 6.10.2016, la n. 39 con bonifico sul c/c presso Banco Popolare di Vicenza n. 1279751 il 7.9.2016 e la n. 43 con bonifico sul c/c presso n. 0754144 in data 15.11.2016 (doc. 19 bis); Parte_6
8) fatt. 24 del 12.10.2016 (doc. 20) di € 18.181,82 per “Lavori di ristrutturazione eseguiti presso vostra stalla di sosta, sita in Via Lunga San Prospero, 15 Moglia per rifacimento di box interni” emessa da (fattura pagata con assegno CP_6
addebitato sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 14.10.2016 (doc. 20 bis);
9) fatt. 8 del 25.1.2016 (doc. 21) di € 7.000,00 per “Interventi di manutenzione impianto elettrico eseguiti presso vostra stalla di sosta.” emessa dalla ditta CP_7
(fattura pagata con bonifico sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 2.11.2016
[...]
(doc. 21 bis);
10) fatt. 89/00 del 30.11.2016 (doc. 22) di € 11.475,41 per “Acconto ricevuto su lavori da eseguire di fornitura e posa di materiale inerte di porfido per consolidamento piazzale presso vostra stalla sita in via Lunga San Prospero Moglia (MN)”, emessa da
(fattura pagata con assegno bancario Unicredit n. 3731332125-01 in data CP_8
29.11.2016 (doc. 22 bis);
11) fatt. 20 del 2.11.2016 (doc. 23) di € 7.000,00 per “Acconto per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San Prospero, 15 Moglia di Mantova”;
pagina 14 di 24 12) fatt. 21 del 15.12.2016 (doc. 24) di € 6.000,00 emessa “A saldo per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San Prospero, 15 Moglia di Mantova”, per un totale € 13.000,00,
entrambe emesse da (fatture pagate con due assegni tratti Parte_7
sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit il 2.11 ed il 15.12.2016, uno a favore di Artecolor, uno di (doc. 24 bis). Parte_7
In merito ai suddetti lavori sono stati assunte le testimonianze degli appaltatori, sui capitoli formulati da parte attrice in memoria istruttoria.
legale rappresentante di interrogato sul seguente capitolo: Testimone_1 CP_6
“a) “Vero che i lavori di cui alla fattura n. 24 del 12.10.2016 (doc. 20) sono stati realizzati sugli immobili evidenziati in blu nella mappa catastale che Le si rammostra”, ha dichiarato: “E' vero, i lavori sono stati realizzati negli immobili (tre capannoni) evidenziati in blu nella mappa di cui al doc. 56 di parte attrice che mi viene esibito;
avevo mandato io al Curatore del fallimento, su sua richiesta, la mappa in cui avevo già provveduto ad individuare i capannoni in cui sono stati eseguiti i lavori. AdR I capannoni all'epoca erano tutti vuoti e c'erano altre ditte che stavano eseguendo lavori anche su altri capannoni. Nel momento in cui doveva essere emessa la fattura è stato a dirmi di specificare “stalla di sosta” nella fattura stessa;
io non so cosa CP_14
debba intendersi di preciso per stalla di sosta. Come ho detto al momento dei lavori non c'erano bovini. AdR I lavori erano di manutenzione interna, in particolare di rifacimento di box in muratura. AdR I lavori sono stati commissionati da;
io ho avuto CP_14
rapporti solo con lui.”
all'epoca dei fatti dipendente con mansioni di impiegato della Tes_2 CP_8
con sede in Albiano (TN), interrogato sul seguente capitolo: “b) Vero che i lavori di cui alla fattura n. 89 del 30.11.2016 (doc. 22) sono stati realizzati sulla strada interna di collegamento tra i capannoni di proprietà di ha dichiarato: “Io sono Controparte_1
stato sul posto due o tre volte, per vedere i lavori da fare;
posso dire che i lavori di cui pagina 15 di 24 alla fattura n. 89/16 che mi viene esibita erano lavori relativi alla realizzazione della pavimentazione in pietrisco di una stradina di ingresso agli immobili e del piazzale che si trovava tra la palazzina uffici e la stalla di fronte alla palazzina uffici. AdR I nostri lavori sono stati eseguiti solo all'esterno degli immobili, non so dire se nelle stalle ci fossero bovini. Non so dire perché nella fattura sia stato specificato “stalla di sosta”; al momento dei lavori in loco c'era una signora giovane e bionda che ci dava indicazioni e di cui non ricordo il nome. Non so da chi i lavori sono stati commissionati.”
, titolare dell'omonima impresa individuale, interrogato sul capitolo Controparte_4
c) “Vero che i lavori di cui alle fatture n. 14 del 6.7.2016 (doc. 14), 15 del 26.7.2016
(doc. 15), 19 del 20.9.2016 (doc. 16) sono stati realizzati su immobili diversi da quello evidenziato in verde (di cui alla part. 35) nella mappa catastale che Le si rammostra
(doc. 48). Voglia, inoltre, il teste individuare quali immobili siano stati interessati dai lavori di cui alle fatture”, ha dichiarato: “Nelle fatture che mi vengono esibite i lavori venivano specificati su indicazione del proprietario;
si trattava di lavori di scavo e di realizzazione di due canalette di scolo dei liquami;
abbiamo poi rifatto gli intonaci esterni di una stalla che era la penultima;
guardando la mappa del doc. 48 che mi viene esibito era la stalla individuata con il mapp. 125. Le canalette di scolo erano ai lati della stalla su cui è stato rifatto anche l'intonaco; interamente alla stalla sono state fatte delle gettate di cemento per realizzare le pendenze necessarie per la fuoriuscita dei liquami;
a quanto ricordo poi mio figlio , con qualche operaio, ha fatto qualche altro lavoro Per_6 all'interno, di sistemazione delle mangiatoie. AdR L'indicazione “stalla di sosta” contenuta nelle fatture è stata data dal proprietario che ha commissionato i lavori, ossia il sig. con lui aveva parlato mio figlio , che si occupava dell'emissione Per_1 Per_6
delle fatture”; interrogato a prova contraria sul capitolo 3 di cui alla terza memoria di parte convenuta (“Vero che oggetto dei lavori delle fatture n. 14 del 6.7.2016 (doc. 14
), 15 del26.7.2016 (doc. 15 fallimento), 19 del 20.9.2016 (doc. 16 fallimento) Parte_1 erano i lavori eseguiti “presso la stalla di sosta oggetto del mappale 127 e 35 per rifacimento mangiatoie e rifacimento paddoc esterno completo di pavimentazione” in pagina 16 di 24 Moglia Via San Prosero n. 15 come dichiarato nei documenti fiscali?”), ha risposto:
“Non so cosa sia la “stalla di sosta”, né la stalla di cui al mapp. 127 o 35 indicate in capitolo;
presa visione della mappa che mi viene esibita (doc. 48 parte attrice) posso dire che nella stalla indicata con il mapp. 35 e colorata in verde non abbiamo fatto alcun lavoro. Adr Dove abbiamo fatto i lavori noi la stalla era vuota ovviamente;
a quanto ricordo c'erano bovini ricoverati nell'ultima stalla, indicata in mappa con il mapp.
124.”.
, titolare dell'impresa individuale RI, interrogato sul capitolo e) Persona_5
“Vero che i lavori di cui alla fattura n. 3 del 29.1.2016 (doc. 9), sono stati realizzati su immobili diversi da quello evidenziato in verde (di cui alla part. 35) nella mappa catastale che Le si rammostra (doc. 48). Voglia, inoltre, il teste individuare quali immobili siano stati interessati dai lavori di cui alle fatture”, ha dichiarato: “Presa visione della fattura e della mappa di cui al doc. 48 posso dire che i lavori di messa in sicurezza che ho fatto sono stati eseguiti su un muro di recinzione e su un paio di edifici che individuo in mappa con gli edifici identificati con il mapp. 112 e il mapp. 117. AdR
I lavori sono stati commissionati da . AdR A quanto mi risulta la fattura CP_14 indicata in capitolo è l'unica fattura emessa nei confronti di altri lavori sono Parte_1
Cont stati commissionati e fatturati a l.be; era che mi diceva a quale CP_14
società fatturare i lavori.”
, geometra, progettista e direttore lavori di costruzione e Testimone_3
ristrutturazione di capannoni su incarico di e di proprietà della stessa, in CP_1
Moglia (MN), via San Prospero, dal 2015, interrogato a prova contraria sui lavori eseguiti da ha dichiarato: “Io non ho mai sentito nominare la società CP_5
che emesso le fatture che mi vengono esibite. Sicuramente non ha lavorato CP_5
nei capannoni seguiti da me. Preciso che il capannone evidenziato in verde nella mappa che mi viene esibita è l'unico capannone che non è stato interessato dai lavori che io ho pagina 17 di 24 progettato e diretto;
so solo che si trattava di un capannone che aveva subito danni a causa di una tromba d'aria e che la pratica era quindi seguita dall'assicurazione.”
Sulla base delle suddette testimonianze deve quindi ritenersi dimostrato che i lavori edili di cui alle fatture emesse da , Controparte_4 CP_8 CP_6
ed RI, sono stati tutti eseguiti su immobili diversi da quello oggetto del contratto di affitto, identificato con il mapp. 35, immobili di proprietà e nella disponibilità della società convenuta.
In alcun modo possono del pari ritenersi lavori di ordinaria manutenzione, il cui obbligo ricade sull'affittuario durante il rapporto di affitto, gli interventi relativi a
“manutenzione impianto elettrico eseguiti presso vostra stalla di sosta” di cui alla fattura n. 8 di , datata 25.1.2016, atteso che, come risulta dalle date Controparte_7
dei documenti di trasporto del materiale installato (comprese fra maggio e luglio 2015,
v. doc. 21 parte attrice), detti lavori sono stati eseguiti in periodo antecedente alla conclusione del contratto di affitto (ottobre 2015).
Quanto ai lavori eseguiti da (fatt. 39 del 31.8.2016 (doc. 17) di € Controparte_5
15.054,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San
Prospero, effettuati nel mese di Agosto 2016 – rifacimento di rampa di carico e scarico,
a corpo”; 5) fatt. 42 del 15.9.2016 (doc. 18) di € 13.000,00 per “Lavori eseguiti presso la vostra stalla sita in Moglia, in Via San Prospero, effettuati nel mese di Settembre
2016 – demolizione parziale mangiatoie e rifacimento delle stesse, a corpo”; 6) fatt. 43 del 15.9.2016 (doc. 19) di € 17.000,00 per “Lavori di posa ferri, di carico e scarico presso stalle site in Via Lunga San Prospero 15 nei mesi di Agosto e Settembre 2016”), anche qualora gli stessi fossero stati eseguiti sul capannone affittato da Parte_1
(“vostra stalla”), al fine di riparare danni causati da una tromba d'aria, secondo quanto riferito dal teste è evidente, dalla stessa descrizione degli stessi riportata nelle Tes_3
tre fatture, che trattandosi di “demolizioni” e “rifacimenti” di parti strutturali pagina 18 di 24 dell'immobile su cui sono stati eseguiti, gli stessi rientrano fra gli interventi di
“straordinaria manutenzione”, di competenza del locatore.
Nessuna prova è stata invece fornita da parte attrice in ordine ai lavori commissionati da a di , ossia che i lavori descritti nelle relative Parte_1 CP_9 Parte_7
fatture emesse nei confronti della stessa ( fatt. 20 del 2.11.2016 (doc. 23) di € 7.000,00 per “Acconto per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San
Prospero, 15 Moglia di Mantova”; fatt. 21 del 15.12.2016 (doc. 24) di € 6.000,00 emessa “A saldo per tinteggiatura stalla di sosta presso vostro stabile in Via Lunga San
Prospero, 15 Moglia di Mantova”, per un totale € 13.000,00) siano stati eseguiti su immobile diverso da quello affittato, lavori che comunque non esulano dagli interventi di “ordinaria amministrazione” a carico dell'affittuario, trattandosi di lavori di tinteggiatura.
Come riferito dai testi assunti i lavori eseguiti su immobili di proprietà di Controparte_1
erano stati commissionati da , che aveva indicato agli appaltatori a quale Persona_3
soggetto giuridico ( intestare le relative fatture, e che si presentava come Parte_1
“proprietario” del fondo.
Risulta dalla documentazione dimessa che era, o quantomeno è stato, Persona_3
compagno di che da questi aveva avuto un figlio, legale CP_10
rappresentante di e figlio di legale rappresentante di Parte_1 Persona_4
Co.al.be.SR (circostanza quest'ultima non contestata); dagli atti di indagine effettuati dalla GdF, i cui esiti sono riportati dal già citato verbale di constatazione, lo stesso risulta aver assunto il ruolo di “amministratore di fatto” della società ruolo Parte_1
che deve presumersi, sulla base di quanto dichiarato dai testi qui assunti (teste Tes_1
“I lavori sono stati commissionati da;
io ho avuto rapporti solo con lui”; CP_14
teste “L'indicazione “stalla di sosta” contenuta nelle fatture è stata data dal CP_4
proprietario che ha commissionato i lavori, ossia il sig. con lui aveva parlato mio Per_1 figlio , che si occupava dell'emissione delle fatture”; teste “I lavori Per_6 Per_5
pagina 19 di 24 sono stati commissionati da . AdR A quanto mi risulta la fattura indicata CP_14 in capitolo è l'unica fattura emessa nei confronti di altri lavori sono stati Parte_1
Cont commissionati e fatturati a l.be; era che mi diceva a quale società CP_14
fatturare i lavori.”) abbia svolto anche per o comunque, società che gli Controparte_1
consentiva di operare per i propri interessi, non potendo ignorare la madre, legale rappresentante, gli ingenti lavori commissionati dal figlio ed eseguiti su immobili di sua proprietà (quanto ai rapporti fra i soggetti sopra indicati si veda processo di constatazione GdF più volte citato, e verbale interrogatorio del liquidatore CP_10
Cont Par avanti al curatore fallimentare, doc. 5 parte attrice), ma non pagati da l.
[...]
[...
Ciò accertato deve quindi affermarsi che sia stata dimostrata da parte del fallimento attore l'assenza di “giusta causa” ossia di titolo contrattuale che giustifichi gli esborsi sostenuti dalla società in bonis per lavori edili eseguiti su immobili di Parte_1
proprietà della convenuta, diversi dall'immobile oggetto del contratto di affitto
(commissionati a , ed Controparte_4 CP_8 CP_6
RI) o eseguiti in data antecedente alla stessa conclusione di tale contratto
(fatturati a dalla ditta ), lavori per i quali la Parte_1 Controparte_7
convenuta non ha allegato, né dimostrato l'esistenza di altra o diversa causa giustificatrice, mentre deve escludersi che possano ritenersi tali gli importi pagati alla ditta , non dimostrato che si tratti di esborsi relativi a Parte_7
lavori non di competenza della stessa quale affittuaria. Parte_1
Deve quindi verificarsi se e in quali limiti risultino sussistenti nel caso i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata da parte attrice.
Com'è noto infatti l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità, che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da pagina 20 di 24 compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito ( v. Cass., 20/11/2018, n.
29988; Cass., 9/5/2018, n. 11038; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28042).
Nella fattispecie non è configurabile, in astratto, né l'ipotesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (pagamento di un debito che non esiste, né a carico del solvens, né a carico di altri), né l'ipotesi dell'indebito soggettivo ex persona solventis ex art. 2036 c.c., che ammette la ripetizione solo qualora il solvens si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile ed il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, risultando che i lavori di cui alle fatture emesse nei confronti di sono Parte_1
stati commissionati dalla stessa, e, per la società, dall'amministratore “di fatto”
[...]
, e quindi non potendo ritenersi che i relativi pagamenti siano stati eseguiti per Per_3 errore scusabile sull'esistenza di un proprio debito nei confronti delle ditte appaltatrici, né che la società possa vantare ad altro titolo diritti di regresso o rivalsa nei Parte_1
confronti della convenuta.
Come sottolineato dalla Suprema Corte “costituendo presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento la mancanza di una azione tipica, tale deve intendersi non già ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata ( v. in particolare Cass., 22/11/2017, n. 27827 ).
Il presupposto della residualità dell'azione deve invece escludersi quanto agli esborsi sostenuti da per i lavori di “straordinaria amministrazione” eseguiti da Parte_1
che essendo stati a questa fatturati devono presumersi essere stati dalla Controparte_5
stessa commissionati ed effettuati – in mancanza di diversa prova – sull'immobile affittato, in quanto, sulla base dello stesso rapporto di affitto, l'affittuaria ben avrebbe potuto agire nei confronti della locatrice per la rifusione dei costi dalla prima sostenuti per le suddette opere di riparazione/straordinaria amministrazione (diverse da opere di
“miglioramento fondiario”, escluse dal contratto di affitto), costituenti obbligo contrattuale a carico di quest'ultima, sulla base di tale titolo.
pagina 21 di 24 La domanda svolta in via subordinata dal fallimento è quindi ammissibile e come rilevato fondata, nei limiti sopra indicati, avendo parte attrice dimostrato l'avvenuto depauperamento del patrimonio della società fallita e il corrispondente arricchimento della società convenuta, con conseguente l'obbligo di parte convenuta di indennizzare il fallimento ricorrente della “diminuzione patrimoniale subita”, “nei limiti dell'arricchimento”, ossia in misura pari al costo dei lavori eseguiti su immobili di proprietà e nella esclusiva disponibilità di quest'ultima, che ne ha quindi beneficiato, pagati da in assenza di causa giustificatrice, di cui alle seguenti fatture: fatt. Parte_1
n. 3 del 29.1.2016 di € 3.610,00, emessa da RI di EL IO (fattura pagata con assegno in data 12.2.2016 sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit); fatt. 14 del 6.7.2016 di € 25.000,00, fatt. 15 del 26.7.2016 di € 13.500,00; fatt. 19 del 20.9.2016 di €
18.000,00, tutte emesse da (pagate con emissione di Controparte_4
assegni sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, rispettivamente in data 30.6/28.7 e 27.9-
2016; fatt. 24 del 12.10.2016 di € 18.181,82 emessa da (fattura pagata CP_6
con assegno addebitato sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 14.10.2016); fatt. 8 del
25.1.2016 di € 7.000,00 emessa dalla ditta (fattura pagata con Controparte_7
bonifico sul c/c n. 103387327 c/o Unicredit, il 2.11.2016); fatt. 89/00 del 30.11.2016 di
€ 11.475,41 emessa da (fattura pagata con assegno bancario Unicredit n. CP_8
3731332125-01 in data 29.11.2016), pari a complessivi € 96.767,23.
Da tale importo complessivo, per stessa allegazione del Fallimento attore, deve detrarsi l'importo di € 50.000,00, corrisposto dalla convenuta alla società in bonis, ed imputato da parte attrice a parziale restituzione dei suddetti esborsi.
L'indennizzo ex art. 2041 c.c., dovuto dalla convenuta in favore del Fallimento attore, è pertanto pari al minor importo di € 46.767,23.
Vertendosi in ipotesi di credito di valore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indennizzo “va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione pagina 22 di 24 monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera,
o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.” (v. Cass. Civ. n. 1889 del 28/01/2013, n. 10884 del 11/05/2007).
Parte convenuta deve quindi condannarsi al pagamento in favore del fallimento ricorrente dell'importo di € 46.767,23, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat e interessi in misura pari agli interessi legali (misura che si ritiene idonea a compensare il c.d. danno da ritardo) da calcolarsi sui singoli esborsi, annualmente via via rivalutati, in ipotesi con decorrenza dalla data di ciascun pagamento;
considerata la già avvenuta estinzione del debito complessivo per l'importo di € 50.000,00, da imputarsi agli esborsi più risalenti nel tempo (sostenuti dal 12.02.2016 quanto ad €
3.610,00; dal 30.06.2016 quanto ad € 25.000,00; dal 28.07.2016 quanto ad € 13.500,00; dal 27.09.2016 quanto ad € 18.000,00), tale calcolo andrà eseguito sulla somma residua dovuta di € 46.767,23, da data intermedia fra il 27.09.2016 e il 29.11.2026 (essendo stati gli ulteriori esborsi sostenuti il 14.10.2016 quanto ad € 18.181,82; il 2.11.2016 quanto ad € 7.000,00; il 29.11.2016 quanto ad € 11.475,41), e che viene individuata nel
28.10.2016, sino alla data della presente decisione.
Parte convenuta sostanzialmente soccombente deve altresì condannarsi alla rifusione delle spese di lite sostenute dal attore, che vengono liquidate, tenuto conto Parte_1
del valore della causa, come qui accertato, e dell'attività difensiva svolta, in conformità ai criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 23 di 24 istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
rigetta le eccezioni sollevate in via preliminare da parte convenuta;
rigetta la domanda svolta in via principale da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, a corrispondere al in persona del curatore Parte_1 fallimentare, l'indennizzo dovuto a titolo di arricchimento senza causa, che liquida in complessivi € 46.767,23, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi in misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via annualmente rivalutata, con decorrenza dal 28.10.2016 sino alla data della presente decisione.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in € 877,20 per spese e in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 31/03/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 24 di 24