Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1315/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
05.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 05.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2024 R.G., avente ad oggetto: risarcimento- danni, vertente
tra
(C. F. ), elett.te domiciliata alla Piazza Ro- Parte_1 C.F._1 ma n. 36 in Piedimonte Matese (CE), presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pao- lisso (C.F. , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2 procura in atti;
-Appellante-
e
(P. I.: ),domiciliato presso la sede della Controparte_1 P.IVA_1 stessa in Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149- Milano – rapp.to e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Daniele Crisci (C.F.: ), presso il cui C.F._3 studio in C.so A. Moro n. 100 in S. Maria C. V. (CE) è elettivamente domiciliato;
-Appellato-
e
. (C. F. : ) in persona del l. r. p. t., domiciliato presso la CP_2 CP_3 P.IVA_2 sede in Piedimonte Matese (CE) alla Piazza Europa n. 44 ;
-Appellato contumace - nonché
(C. F.: ) residente in [...] Controparte_4 C.F._4
- 81016 – in Piedimonte Matese (CE);
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 5.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato costituito: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 5.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La siNOa ha proposto appello avverso la sentenza numero 37\2024 Parte_1
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resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, con la quale il giudice ha riconosciu- to la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro oggetto di causa, attri- buendo l'80% della responsabilità al conducente dell'autocarro e il restante 20% alla stessa appellante, ritenuta parzialmente responsabile.
L'appellante ha esposto che, in data 10 ottobre 2022 intorno alle 09:15, stava percor- rendo il margine destro della strada provinciale 331 all'altezza della rotatoria situata nei pressi del consorzio agrario di Piedimonte Matese con direzione verso il centro cittadino.
In tale circostanza, è stata investita da un autocarro Iveco 35 targato BZ530EZ, con- dotto dal sig. e regolarmente assicurato con la compagnia Controparte_4 [...]
A seguito dell'impatto, la siNOa ha riportato una frattura alla CP_1 Pt_1 testa del perone destro nonché abrasione al ginocchio con prognosi medica di 30 giorni.
Il conducente, immediatamente dopo il sinistro, ha prestato soccorso, infatti, ha ac- compagnato la danneggiata presso il presidio sanitario e rilasciato dichiarazioni spontanee di assunzione della responsabilità per quanto accaduto.
In data 31 ottobre 2022, l'appellante ha provveduto a inviare formale messa in mora la compagnia assicurativa.
Successivamente, la ha avanzato due proposte transattive. Controparte_1
L'attrice, non ha mai aderito alle proposte, ma ha trattenuto un assegno di € 5.000, a titolo di acconto.
Persistendo postumi traumatici, in data 14 Marzo 2023, la siNOa si è sotto- Pt_1 posta a visita specialistica ortopedica nel corso del quale è stata riscontrata gonalgia e versamento articolare, clinicamente compatibili con il trauma subito in occasione del sinistro.
Alla luce di quanto accaduto, la sig.ra ha censurato la sentenza di primo Pt_1 grado, ritenendola erronea ed ingiusta, in quanto il sinistro, a suo dire, si sarebbe ve- rificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale non avrebbe rispettato le regole di prudenza, procedendo con condotta negligente e distratta.
L'appellante ha negato ogni forma di responsabilità personale, sostenendo di non aver tenuto alcuna condotta colposa tale da giustificare un concorso di colpa. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente e la condanna della compagnia assicu- rativa al risarcimento integrale dei danni.
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Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, la quale ha chiesto il rigetto in- tegrale dell'appello, eccependo in via preliminare inammissibilità del gravame per violazione dell'articolo 342 del Codice di procedura civile in quanto l'atto sarebbe privo dei requisiti richiesti dalla norma.
Nel merito, la compagnia ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze evidenziando come il giudice di pace abbia correttamente applicato il principio di concorso di col- pa del pedone investito ai sensi dell'articolo 2054 al primo comma Codice civile.
Secondo la convenuta, la sig.ra avrebbe violato l'articolo 190 del codice del- Pt_1 la strada poiché in assenza di marciapiede avrebbe dovuto procedere sul lato sinistro della carreggiata e non sul lato destro, come invece è accaduto.
La compagnia ha inoltre contestato la rilevanza probatoria dei rilievi fotografici al- legati in sede di appello poiché non prodotti nel primo grado di giudizio e pertanto da ritenersi inammissibile nel presente grado di giudizio.
Inoltre, l'appellata ha osservato come tali immagini non individuino l'effettiva esi- stenza di una banchina idonea alla circolazione pedonale, trattandosi di un tratto estremamente limitato antecedente l'ingresso delle rotatoria. Infine, ha evidenziato che la testimonianza resa dal sig. in primo grado non ha confer- Testimone_1 mato che la siNOa camminasse all'interno della banchina, essendosi il teste Pt_1 limitato a riferire di averla “vista sul lato destro della strada” senza ulteriori preci- sazioni circa l'effettiva posizione o condotta del pedone.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n.
1133).
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Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte voli- tiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giu- dice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez.
U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017)
I motivi di appello
Giova preliminarmente rilevare che la presente controversia trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 10 ottobre 2022 in Piedimonte Matese, allorquando un furgone Iveco, regolarmente assicurato con la Controparte_1 condotto da , collideva la sig.ra , la quale procedeva Controparte_4 Parte_1 sul margine destro della careggiata.
All'esito del giudizio di primo grado, il giudice di Pace di Piedimonte Matese con sentenza numero 37\2024 ha correttamente riconosciuto un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'articolo 2054 del c.c. co.1, nella misura dell'80% in capo al conducente del veicolo e il 20 % in capo al pedone per violazione dell'articolo 190 c.c.
L'appello risulta infondato in fatto e in diritto e va, pertanto, rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, infatti, la motivazione del giudice di pace appare corretta, logica e pienamente aderente alle risultanze istrutto- rie con particolare riferimento alla deposizione del teste escusso in primo grado si- NO . Testimone_1
Il giudice di pace così statuiva : “L'unico teste escusso , indiffe- Testimone_1 rente, ha dichiarato che nell'ottobre del 2022, alle ore 9:00 circa, mentre cammina- va a piedi in Piedimonte Matese con direzione del centro proveniente da Alife, quando nei pressi della rotatoria vicino la stazione, vedeva un furgone Iveco di co- lore bianco, condotto da un uomo, urtare con lo specchietto laterale destro al brac-
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cio sinistro la siNOa che camminava dinanzi ad egli teste in dire- Parte_1 zione del centro;
che in seguito all'urto vedeva la siNOa cadere sul lato destro e successivamente la sentita lamentare dolori alla gamba destra;
che lo stesso condu- cente del furgone ha accompagnato l'infortunata in ospedale;
che la siNOa non stava attraversando la strada ma camminava dinanzi a lui sul lato destro della stra- da rispetto alla direzione;
che sul luogo del sinistro non ci sono marciapiedi.”
Tale testimone, ritenuto attendibile in quanto non portatore di interessi nel giudizio e dichiaratamente presente nel momento del sinistro, ha confermato che, il 10 ottobre
2022, mentre percorreva a piedi le la strada provinciale 331 in direzione del centro di Piedimonte Matese, ha assistito all'urto tra un furgone Iveco condotto dal siNO
e la siNOa , la quale camminava sul lato destro del- Controparte_4 Parte_1 la carreggiata in direzione di marcia dei veicoli e non stava attraversando la strada.
Dunque, il testimone ha precisato che sul luogo del sinistro non erano presenti mar- ciapiedi.
Alla luce di tale dichiarazione, il giudicante ha correttamente richiamato l'articolo
2054 al 1 comma del Codice civile, riconoscendo la presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo, ma ha altresì rilevato in modo del tutto condivisibile che la condotta della siNOa non può ritenersi esente da colpa. Pt_1
In particolare, è stata evidenziata la violazione dell'articolo 190 del codice della strada, secondo cui in assenza di marciapiedi, i pedoni devono procedere sul margi- ne sinistro della carreggiata in senso opposto a quello di marcia dei veicoli così da risultare maggiormente visibili ai mezzi sopraggiungenti.
La siNOa invece, camminava sul margine destro della carreggiata nello Pt_1 stesso senso di marcia dei veicoli, ponendosi in una posizione di maggiore rischio e contribuendo con tale condotta, alla verificazione del sinistro.
In materia di investimento di pedone, giova rammentare che la presunzione di re- sponsabilità del conducente previsto dall'articolo 2054 del Codice civile può essere superata solo laddove sia provato che l'evento lesivo sia stato determinato da una condotta del pedone del tutto imprevedibile, tale da rendere oggettivamente impos- sibile qualsiasi manovra di emergenza idonea ad evitarlo.
Nel caso di specie, parte appellante non ha dedotto né allegato alcun elemento istrut- torio idoneo a dimostrare che l'investimento sia stato determinato esclusivamente da una condotta imprudente o imprevedibile del conducente del veicolo.
Al contrario, è emerso con chiarezza sia dalle circostanze oggettive del sinistro sia dalle dichiarazioni del testimone, che la siNOa non si trovava sul marcia- Pt_1
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piede né procedeva sul margine sinistro della carreggiata come prescritto dall'artico- lo 190 al primo comma del codice della strada, bensì camminava sul lato destro ga- reggiata nello stesso senso di marcia dei veicoli.
In particolare, secondo l'art. 190, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predi- sposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla di- rezione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circo- lazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di il- luminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila”; il comma 2 dell'art. 190, comma 2, menzionato, stabilisce, invece: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in sen- so perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”; il comma 5 della stessa norma aggiunge: “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devo- no dare la precedenza ai conducenti”. “In materia di responsabilità civile da sini- stri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del vei- colo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (In ap- plicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rite- nuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del vei- colo)” - (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241).
La siNOa invece, ha camminato sul margine destro, nella stessa direzione Pt_1 dei veicoli ponendosi in una posizione di maggiore rischio e contribuendo così alla verificazione dell'evento lesivo.
Tale circostanza, unitamente all'assenza di marciapiedi nella zona del sinistro, ha
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correttamente indotto il primo giudice a ravvisare un concorso di colpa del pedone fondando il proprio convincimento su un'attenta e puntuale valutazione del compen- dio istruttorio in particolare sulla testimonianza ritenuta attendibile e coerente.
Sul punto va rammentato che “In tema di investimento del pedone, è bene ricordare che la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando ri- sulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impos- sibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass. civ. sez. III 3 Ma.o 2011 n. 9683; App. Roma sez. III 15 giugno 2010 n. 2550 in
Guida al diritto 2010, 38, 66).
Si tratta di un principio ripetutamente affermato in giurisprudenza e si pone in paral- lelo all'altro, anch'esso ripetuto e consolidato, secondo cui la prova liberatoria del conducente deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, a cagione della imprevedibilità e della inevita- bilità dell'investimento giacché anche l'improvviso attraversamento di un pedone, fuori dalle strisce pedonali, è insufficiente ad escludere la responsabilità del condu- cente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla situazione di pericolo (App. Roma sez. III 15 marzo 2011 n. 673)
L'automobilista che investa un pedone, quindi, è gravato della presunzione di colpa ex art. 2054, I comma, c.c., dalla quale si libera solo ove dimostri che l'improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevi- tabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insuffi- ciente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. civ. sez. III 11 giugno
2010 n. 14064).
La motivazione resa dal giudice appare, pertanto, logica congruente e non contrad- dittoria e perfettamente conforme ai criteri ermeneutici elaborati dalla giurispruden- za di legittimità secondo cui: “In tema di investimento del pedone, ai fini dell'accer- tamento della responsabilità il giudice di merito è tenuto a valutare congiuntamente la condotta del conducente del veicolo e quella del pedone, potendo ravvisare un concorso di colpa qualora quest'ultimo non abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 190 del codice della strada, tra cui quella di camminare, in assenza di marciapiedi sul margine sinistro della carreggia- ta“(cfr.Cass.Civ.sez.III,n.27724\2018;).
Si osserva, altresì che la presunzione di responsabilità gravante sul conducente del
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veicolo prevista dall'articolo 2054 comma 1 del Codice civile non deroga né si pone in contrasto con il principio di responsabilità aquiliana per fatto illecito ex articolo
2043 codice civile, ne esclude la configurabilità di una responsabilità concorrente in capo al danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti.
Tale presunzione infatti non è assoluta, ma relativa e può essere superata mediante la prova che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero che l'e- vento sia dipeso in tutto o in parte da una condotta colposa o imprudente del pedone come nel caso di violazione delle norme del codice della strada. “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fonda- ta sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sin- dacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Cass. Civ., sez. III, ord.,
13 settembre 2022, n. 26873, Cass., Civ. n. 00842 del 17/01/2020, Cass. civile sez.
VI, 28/08/2020, n.17985 e Cass. Civ. 22.5.2007 n. 11873).
La presunzione di cui all'articolo 2054 primo comma codice civile opera in presenza di un danno causato dalla circolazione di veicoli, ma non esclude che in caso di con- corso colposo della vittima, il giudice possa procedere ad una valutazione compara- tiva delle condotte ai sensi dell'articolo 1227 codice civile riducendo proporzional- mente risarcimento (cfr. Cass Civ, sez.III,n.2048\2015).
Nel caso di specie, trova corretta applicazione il principio del concorso di colpa del pedone, investito, ai sensi dell'articolo 1127 comma 1 Codice civile in combinato di- sposto con gli articoli 190 del codice della strada e 2054 del Codice civile.
Infatti, sebbene, nel punto in cui si è verificato il sinistro non fosse presente un mar- ciapiede sul lato destro della carreggiata, la siNOa non ha osservato la Pt_1 normativa vigente, che impone in tale ipotesi l'obbligo per i pedoni di procedere sul margine sinistro della carreggiata, in senso contrario a quello di marcia dei veicoli, al fine di ridurre al minimo il rischio dell'interferenza con la circolazione stradale.
Pertanto, non può ritenersi fondata l'affermazione dell'appellante secondo cui il giu- dice di primo grado avrebbe arbitrariamente accertato un concorso di colpa in assen- za di supporto probatorio.
Al contrario, il primo giudicante ha svolto una valutazione puntuale e motivata delle
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risultanze istruttorie, soffermandosi in particolare sulla testimonianza resa dal siNO
ritenuta attendibile, coerente e dirimente ai fini della decisione. Tes_1
In tale contesto, non può essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore, dovendosi ritenere che la condotta della danneggiata abbia oggettivamente contribuito alla causazione del sinistro, escludendo così l'automatica operatività della presunzione integrale di responsabilità prevista dall'articolo 2054 al primo comma.
Con riferimento alla presenza di una banchina nel luogo del sinistro, si osserva che i rilievi fotografici versati in atti non sono idonei a comprovare l'esistenza effettiva di una banchina continua e pienamente fruibile nel punto esatto dell'impatto.
Al contrario, le immagini depositate evidenziano la presenza di una banchina stretta discontinua e localizzata in un tratto antecedente l'ingresso della rotatoria, la quale si interrompe poco dopo lasciando priva di protezione proprio la zona teatro dell'inci- dente.
In definitiva, questo tribunale sulla scorta delle considerazioni che precedono, con- divide integralmente la decisione assunta dal giudice di primo grado ritenendola esente da vizi logici o contraddittorietà.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato condividendosi in toto le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, la quale risulta adeguatamente moti- vata sorretta da riscontri probatori coerenti e conformi all'orientamento giurispru- denziale consolidato in materia di responsabilità nei sinistri stradali con coinvolgi- mento dei pedoni.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta compagnia di assicurazio- ne, delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 2.540,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 27.6.25
Il Giudice
Maria Del Prete
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