Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1700/2019 R.g.
.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia Mondatore - presidente - dott.ssa Maria Gabriella Perrone - giudice - dott.ssa Agnese di Battista - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1700 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promosso da
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Ermenegildo Renna giusta mandato e Parte_1
procura in atti;
- ricorrente -
contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Fasano, giusta procura in atti;
CP_1
- resistente -
Fatto e diritto
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 4002/2019 del 13.12.2019 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio proseguiva in ordine alla domanda di condanna al versamento di un assegno divorzile in favore della moglie.
pagina 1 di 4
500. In sede di udienza presidenziale veniva posto in favore della ricorrente un assegno di euro
200, poi ridotto ad euro 100 con provvedimento del 22.01.2021 in ragione della successiva percezione da parte della stessa del reddito di cittadinanza per euro 470.
All'udienza di precisazione delle conclusioni part ricorrente dava atto di non percepire il reddito di cittadinanza da due anni
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Come noto l'assegno divorzile ha natura composita : compensativa di eventuali sacrifici fatti durante la vita matrimoniale - come la rinuncia alla carriera o l'indipendenza economica per dedicarsi alla famiglia;
assistenziale – a tutela del coniuge che non è economicamente autosufficiente;
perequativa -guardando alla disparità economica tra i coniugi e in relazione alla funzione riequilibratrice post matrimoniale
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti risulta evidente la differenza delle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato nel 2023 redditi lordi annuali per circa
2500,00 euro ( di cui euro 1200 quale assegno coniuge), euro 3800 circa lordi nel 2022 ( di cui euri 1200 quale assegno coniuge) ed euro 4400 nel 2021 ( di cui euro 1300 quale assegno coniuge) nel mentre il resistente circa 10.000 euro lordi nel 2023, circa 11.000 nel 2022 e nel
2021.
Nel corso del giudizio, attraverso la produzione documentale e le prove orali è poi risultato che la ricorrente, oltre ad aver contribuito alle esigenze della famiglia con l'attività domestica, abbia anche lavorato come estetista all'interno del salone del marito in un progetto comune che agevolasse ed incrementasse la clientela attraverso la differenziazione dei servizi offerti;
è altresì emerso che la stessa, oltre a fornire servizi quale estetista, collaborava con il marito lavando, asciugando e facendo le pieghe ai capelli, insaponando e facendo la barba ai clienti del salone, attendendo alle mansioni di segretaria, facendo le pulizie all'interno del salone, (si veda, ad esempio, la testimonianza di , secondo cui Testimone_1 Parte_1
“aiutava il marito e faceva quello che lo stesso le indicava;
spazzava, teneva i miei bambini, mi faceva i capelli”). I testi hanno poi confermato che all'interno della parruccheria vi fosse un'unica cassa e che il pagamento avvenisse nelle mani di uno o dell'altro coniuge a seconda di chi fosse disponibile in quel momento. Non inficiano tali evidenze le dichiarazioni di Tes_2
e , sia per la genericità delle stesse sia perché il
[...] Tes_3 Parte_2
dichiarato pagamento dei soldi in favore del resistente quando si facevano i capelli e della ricorrente quando si facevano i trattamenti estetici non inficia la comunanza dell'attività
pagina 2 di 4 lavorativa svolta dalle parti. Non si può dire raggiunta, pertanto la prova del fatto, invocato dallo sul quale gravava il relativo onere, che la esercitasse, nella parruccheria CP_1 Pt_1 dell'allora coniuge, attività autonoma e distinta.
Vi è poi da evidenziare che la aveva conseguito il diploma di estetista nel 2008, anno Pt_1
del matrimonio, e quando già lavorava presso il salone che era dell'allora compagno;
che la stessa, dopo la separazione, ha cercato di migliorare la propria condizione professionale, al fine di trovare migliori occupazioni, conseguendo una seconda qualifica quale parrucchiera;
che tanto dalle dichiarazioni dei testimoni che dalle allegazioni documentali della ricorrente risulta l'impegno costante di questa nel trovare un'occupazione, compatibile con le competenze acquisite e con il suo stato di salute. Peraltro, la non percepisce più il Pt_1 reddito di cittadinanza che aveva giustificato la modifica dell'assegno disposto in sede presidenziale, originariamente previso in € 200,00 e poi ridotto a 100,00 €.
Oggi la ricorrente, in ragione delle vicissitudini afferenti al rapporto di coniugio, non esercita più da tempo presso il locale del coniuge avendo così perso quell'avviamento lavorativo prima conseguito con la collaborazione con il marito nell'attività di parrucchiere, attività che di certo ha beneficiato, in termini di crescita, del servizio di estetista offerto dalla ricorrente.
Tuttavia, è risultato che il resistente ha ora un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagna con la quale ha avuto tre figli, circostanza che certamente ha modificato le condizioni economiche dello rispetto al momento in cui è stato disposto detto assegno (quando era CP_1
nato un solo figlio) per gli oneri di contribuzione al mantenimento dei figli propri di ogni genitore.
Tale mutamento, pur non rilevando autonomamente ai fini dell'esclusione dell'assegno che si fonda sulla posizione della richiedente, integra un elemento ulteriore nel bilanciamento complessivo delle posizioni economiche delle parti, in base al quale si ritiene doversi riconoscere alla un contributo di € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile a far Pt_1
data dalla sentenza, confermandosi per il pregresso le precedenti statuizioni in merito
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite si compensano tra le parti
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, in data 15.2.2019, da , e Parte_1
tenuto conto della sentenza non definitiva n. 4002/2019 del 13.12.2019, depositata in
Cancelleria in data 17.12.2019, del Tribunale ordinario di Lecce, con la quale è stato dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, così provvede: CP_1
pagina 3 di 4 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 150,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, con rivalutazione annuale ISTAT, confermando per il passato le pregresse statuizioni in merito.
- Spese compensate.
Lecce, 24.06.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
pagina 4 di 4