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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1140/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/03/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. VERCESI PAOLO e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Via Emilia, 107 – 27058 Voghera (PV);
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fuscaldo- Fuscaldo Marina, in data
09/09/2011, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni precisato che dalla condizione di cui al punto
2) del ricorso (richiamata anche nelle note cartolari) dovrà essere espunta la parte in cui si Per_ legge che la figlia “verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi”, inserita per evidente errore materiale considerato che la stessa è maggiorenne: “ 1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
Per_ 2. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi e risiederà stabilmente presso l'abitazione della madre, in Contrada Flavia, 2 – Fuscaldo (CS);
3. Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra la somma di €uro 250,00, Pt_1 Parte_2
rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal 01 gennaio di ogni anno, a titolo Per_ di assegno di mantenimento per la figlia , nonchè il 50% di tutte le spese straordinarie, Per_ ordinarie, mediche e scolastiche necessarie per la figlia secondo il protocollo del Tribunale di Pavia;
4. Entrambi i coniugi dichiarano e si danno atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di carattere economica;
5. I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il loro eventuale espatrio;
“
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data
Pag. 2 di 4 di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati in Fuscaldo-Fusclado Marina il giorno 09/09/2011, con atto iscritto
[...] presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il…
Pag. 3 di 4 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1140/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/03/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. VERCESI PAOLO e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Via Emilia, 107 – 27058 Voghera (PV);
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fuscaldo- Fuscaldo Marina, in data
09/09/2011, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni precisato che dalla condizione di cui al punto
2) del ricorso (richiamata anche nelle note cartolari) dovrà essere espunta la parte in cui si Per_ legge che la figlia “verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi”, inserita per evidente errore materiale considerato che la stessa è maggiorenne: “ 1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
Per_ 2. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi e risiederà stabilmente presso l'abitazione della madre, in Contrada Flavia, 2 – Fuscaldo (CS);
3. Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra la somma di €uro 250,00, Pt_1 Parte_2
rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal 01 gennaio di ogni anno, a titolo Per_ di assegno di mantenimento per la figlia , nonchè il 50% di tutte le spese straordinarie, Per_ ordinarie, mediche e scolastiche necessarie per la figlia secondo il protocollo del Tribunale di Pavia;
4. Entrambi i coniugi dichiarano e si danno atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di carattere economica;
5. I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso per il loro eventuale espatrio;
“
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data
Pag. 2 di 4 di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati in Fuscaldo-Fusclado Marina il giorno 09/09/2011, con atto iscritto
[...] presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il…
Pag. 3 di 4 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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