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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4122/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1980 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Inaudi Elena del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/04/1987 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Inaudi Elena del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Calliano (AT) il 27/06/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II – Serie C,
Anno 2014.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nata, in data 28/01/2022, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Calliano (AT) il 27/06/2014, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II – Serie C, Anno 2014 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Casale Monferrato (AL) via Gorizia n. 6, alla sig.ra con tutti i mobili in essa contenuti;
Pt_2
3. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia la somma di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
pagina 2 di 4 4. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico Pt_2 universale, come da accordo tra i coniugi;
5. DISPONE che le spese straordinarie vengano suddivise tra i genitori in ragione del Per_1
50% ciascuno secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
6. DISPONE che le spese relative alla baby-sitter vengano altresì suddivise al 50% tra coniugi;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti hanno altresì concordato che le seguenti spese saranno così suddivise:
- le rate del mutuo saranno sostenute in misura paritaria nella percentuale del 50% ciascuno
- le rate del finanziamento finalizzato all'acquisto della vettura saranno integralmente a carico del sig. ; Parte_1
8. DISPONE che la figlia trascorra con l'uno o l'altro coniuge, compatibilmente con Per_1 le sue esigenze di vita, di salute e scolastiche, tutto il tempo che la medesima vorrà e dà atto che i genitori si impegnano a favorire la frequentazione da parte della stessa sia della casa paterna sia di quella materna e dei nonni, tenendo conto della volontà della minore, delle sue inclinazioni, delle sue esigenze e anche delle esigenze dei genitori, i quali di volta in volta concorderanno tra essi tempi e modalità delle visite paterne, nonché tempi e modalità della permanenza della figlia presso il padre, stabilendo comunque che il padre potrà tenere con sé la figlia dal pomeriggio del mercoledì sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola o, con le medesime modalità, in altri giorni della settimana, da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con i turni di lavoro della mamma. In ogni caso la figlia starà con il padre a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 23.00 della domenica;
9. DISPONE che inoltre, trascorra con ciascun genitore almeno 7 giorni durante le Per_1 vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno e fatto salvo diversi accordi tra gli stessi;
gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi. Il giorno di Natale i genitori si adopereranno affinché
durante la giornata abbia a trascorrere un po' di tempo sia con la madre che con il Per_1 padre ed eventualmente con i nonni;
10. DÀ ATTO che i ricorrenti lavorano e si sono dichiarati pertanto, allo stato, autosufficienti sotto il profilo economico;
11. DÀ ATTO che entrambi i genitori si sono impegnati, per un periodo di almeno sei mesi, a non consentire frequentazioni della figlia minore con eventuali nuovi compagni e compagne;
12. DÀ ATTO che i coniugi hanno prestato sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità dei minori validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4122/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1980 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Inaudi Elena del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/04/1987 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Inaudi Elena del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Calliano (AT) il 27/06/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II – Serie C,
Anno 2014.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nata, in data 28/01/2022, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Calliano (AT) il 27/06/2014, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II – Serie C, Anno 2014 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Casale Monferrato (AL) via Gorizia n. 6, alla sig.ra con tutti i mobili in essa contenuti;
Pt_2
3. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia la somma di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
pagina 2 di 4 4. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico Pt_2 universale, come da accordo tra i coniugi;
5. DISPONE che le spese straordinarie vengano suddivise tra i genitori in ragione del Per_1
50% ciascuno secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
6. DISPONE che le spese relative alla baby-sitter vengano altresì suddivise al 50% tra coniugi;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti hanno altresì concordato che le seguenti spese saranno così suddivise:
- le rate del mutuo saranno sostenute in misura paritaria nella percentuale del 50% ciascuno
- le rate del finanziamento finalizzato all'acquisto della vettura saranno integralmente a carico del sig. ; Parte_1
8. DISPONE che la figlia trascorra con l'uno o l'altro coniuge, compatibilmente con Per_1 le sue esigenze di vita, di salute e scolastiche, tutto il tempo che la medesima vorrà e dà atto che i genitori si impegnano a favorire la frequentazione da parte della stessa sia della casa paterna sia di quella materna e dei nonni, tenendo conto della volontà della minore, delle sue inclinazioni, delle sue esigenze e anche delle esigenze dei genitori, i quali di volta in volta concorderanno tra essi tempi e modalità delle visite paterne, nonché tempi e modalità della permanenza della figlia presso il padre, stabilendo comunque che il padre potrà tenere con sé la figlia dal pomeriggio del mercoledì sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola o, con le medesime modalità, in altri giorni della settimana, da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con i turni di lavoro della mamma. In ogni caso la figlia starà con il padre a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 23.00 della domenica;
9. DISPONE che inoltre, trascorra con ciascun genitore almeno 7 giorni durante le Per_1 vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno e fatto salvo diversi accordi tra gli stessi;
gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi. Il giorno di Natale i genitori si adopereranno affinché
durante la giornata abbia a trascorrere un po' di tempo sia con la madre che con il Per_1 padre ed eventualmente con i nonni;
10. DÀ ATTO che i ricorrenti lavorano e si sono dichiarati pertanto, allo stato, autosufficienti sotto il profilo economico;
11. DÀ ATTO che entrambi i genitori si sono impegnati, per un periodo di almeno sei mesi, a non consentire frequentazioni della figlia minore con eventuali nuovi compagni e compagne;
12. DÀ ATTO che i coniugi hanno prestato sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità dei minori validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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