Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2024, proposto da
RO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione di Intendenza M.M. Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1432 del 5.02.2024 di Maritendenza Augusta, con il quale è stata respinta la propria richiesta di indennità ex L. 86/2001, nonché di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e connesso,
per l’accertamento
del proprio diritto soggettivo a percepire il trattamento economico previsto dalla L. n. 86/2001 dalla data di avvenuto trasferimento presso la nuova sede di Augusta,
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione militare a corrispondere tale indennità dalla data di avvenuto trasferimento, oltre interessi legali e la rivalutazione spettante dal giorno di maturazione al giorno di soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione di Intendenza M.M. Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. RO RE, C.F. in servizio presso la Marina Militare, veniva trasferito d’autorità, giusta ordine di trasferimento n. 78031/N/ - R270900Z di Maripers Roma del 27.11.2023, dalla sede di Messina - ove svolgeva l’incarico di “Capo Ufficio Programmazione e Controllo di AID” presso lo Stabilimento Militare di Messina - agli uffici di Marinarsen Augusta, ove veniva comandato a prestare servizio a far data dal 17.12.2023.
Il predetto ordine di trasferimento prevedeva che tale movimento d’autorità venisse eseguito “ senza oneri per l’amministrazione ”. La movimentazione veniva disposta “[…] a causa della soppressione della posizione tabellare utile alla fruizione del beneficio invocato nella sede di Messina ex lege 86/2001, art. 1, co. 1bis ”, come da foglio prot. n. M_D MSTAT0088237 del 17.10.2023 della Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina.
In data 18.12.2023 il sig. RE sottoscriveva apposita istanza finalizzata al riconoscimento del beneficio dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001 e la contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indirizzandole all’Ufficio Missioni e Trasferimenti della Direzione di Intendenza della Marina Militare di Augusta.
Con foglio n. 1134 del 30.01.2024 l’Arsenale marittimo di Augusta inviava alla Direzione di Intendenza della medesima città la documentazione inerente al trasferimento del C.F. RE, comprensiva dell’ordine di trasferimento del 27.11.2023, dell’istanza di riconoscimento del beneficio economico e della correlata dichiarazione sostitutiva.
Con nota del 5.02.2024, prot. n. 3017, la Direzione riscontrava direttamente all’Arsenale marittimo di Augusta la richiesta di riconoscimento del beneficio inoltrata dal C.F. RE, rappresentando che la stessa non avrebbe trovato “ favorevole accoglimento, in quanto l’ordine di trasferimento in riferimento b. esplicita l’assenza di oneri a carico dell’Amministrazione ”.
Seguiva, quindi, il provvedimento n. 1432 del 5.02.2024 della Direzione Marittima di Augusta, notificato in data 8.02.2024, di rigetto della predetta istanza.
2. Con ricorso notificato in data 8.04.2024 e depositato il 8.05.2024 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 1432 del 5.02.2024 di Maritendenza Augusta, con il quale è stata respinta la propria richiesta di indennità ex L. 86/2001, nonché ogni atto presupposto, conseguente, collegato e connesso.
Il ricorrente ha altresì agito per l’accertamento del proprio diritto soggettivo a percepire il trattamento economico previsto dalla L. n. 86/2001 dalla data di avvenuto trasferimento presso la nuova sede di Augusta e per la conseguente condanna dell’Amministrazione militare a corrispondere tale indennità dalla data di avvenuto trasferimento, oltre interessi legali e la rivalutazione spettante dal giorno di maturazione al giorno di soddisfo.
A sostegno del presente ricorso è stato dedotto il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm. in relazione all’obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione, nonché al difetto di motivazione ; violazione dell’art. 1 comma 1 e segg. L. 83 del 29 marzo 2001, in relazione alla mancata concessione dei benefici; eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incongruità. Illegittimità derivata .
2.1. Il ricorrente lamenta, in particolare, di aver subito un trasferimento di autorità, in quanto disposto nell’interesse preminente della P.A., e che la sede di Augusta presso la quale egli è stato trasferito non sia confinante con la precedente sede di servizio di Messina, con conseguente applicabilità del beneficio di cui all’art. 1 della L. 86/2001.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data 9.05.2024 chiedendo il rigetto del ricorso e, con successiva memoria del 12.05.2025, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, atteso che, secondo la prospettazione dell’Ente, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare non già la nota avversata bensì il presupposto ordine di trasferimento del 27.11.2023, allo stesso debitamente notificato, nel quale era già esplicitato che il trasferimento sarebbe stato eseguito “ senza oneri per l’Amministrazione ”.
L’atto ora impugnato, di contro, non avrebbe prodotto alcun effetto diretto sulla posizione giuridica del ricorrente, non determinando alcuna variazione rispetto a quanto già disposto, in particolare, con il predetto ordine di trasferimento.
L’Amministrazione ha altresì eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale adito, rilevando che, una volta riconosciuta l’autonoma impugnabilità dell’ordine di trasferimento, quest’ultimo avrebbe dovuto essere impugnato innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma.
Nel merito, la parte rileva che il trasferimento del ricorrente sia conseguito alla necessità dell’Amministrazione di far fronte ad esigenze di natura oggettiva, ossia la soppressione della posizione extra-tabellare a cui lo stesso risultava assegnato nell’ambito dell’organico della Direzione marittima di Messina. Viene altresì osservato che l’indennità di cui all’art. 1, comma 1- bis , della L. 86/2001 non competa al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, quale sarebbe da intendersi la sede di servizio di Augusta rispetto alla precedente sede di Messina, in quanto sede più prossima, a sud, rispetto quest’ultima.
4. Con memoria del 15.05.2025 il ricorrente ha replicato alle eccezioni e alle controdeduzioni dell’Amministrazione resistente, evidenziando, in particolare, che il presente ricorso abbia ad oggetto non già la legittimità del trasferimento, ma il diritto soggettivo al riconoscimento degli emolumenti previsti dalla legge in caso di trasferimento d’autorità.
5. All’udienza pubblica del 18.06.2025, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi infondata.
6.1. Con il presente ricorso viene impugnato il foglio n. 1432 del 5.02.2024 di Marintedenza Augusta, il quale, come si evince dalla formulazione letterale ivi riportata e riproposta nella relata di notifica con la quale tale atto è stato portato a conoscenza dell’odierno ricorrente, ha ad oggetto la “ risposta ” alla richiesta di indennità ex L. 86/2001 presentata dall’ufficiale in questione.
Nell’atto gravato si fa espressa menzione della “ istanza ” presentata dal ricorrente, evidenziandosi sia l’esito della stessa (“... non potrà trovare favorevole accoglimento ”), sia la motivazione ad esso sottesa (“... in quanto l’ordine di trasferimento in riferimento b. esplicita l’assenza di oneri a carico dell’amministrazione ”).
Ne discende che tale nota abbia una natura formalmente e sostanzialmente provvedimentale, suscettibile di incidere sulla sfera soggettiva del soggetto istante, il quale - con richiesta del 18.12.2023 - ha espressamente chiesto all’Amministrazione il “... riconoscimento dei benefici di legge relativi al trasferimento in altra sede di servizio, nella sua interezza ”, compilando contestualmente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta dall’Ufficio Missioni e Trasferimenti di Maritendenza di Augusta ai fini della corresponsione, tra le altre, dell’indennità di trasferimento di cui alla L. 86/2001.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, “ corrisponde a una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene a uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente ” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.11.2024, n. 10746).
Ebbene, non può negarsi che l’eventuale accoglimento del presente ricorso, a cui si correla l’annullamento dell’atto gravato e il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1- bis , della L. 86/2001, attribuirebbe al ricorrente una oggettiva posizione di “ vantaggio che attiene a uno specifico bene della vita ”, ossia il beneficio economico per cui è causa, denegato dall’Amministrazione procedente mediante il rigetto di una specifica istanza all’uopo presentata.
Non rileva, a tali fini, che l’atto qui impugnato tragga il proprio sostrato motivazionale da quanto esplicitato dall’ordine di trasferimento n. 78031/N/ - R270900Z di Maripers Roma del 27.11.2023, il quale, pur costituendo atto presupposto, presenta oggetto e finalità differenti.
L’espressione ivi adoperata dall’Amministrazione procedente, secondo cui il trasferimento d’autorità viene disposto “ senza oneri per l’amministrazione ”, non determina infatti un immediato ed effettivo pregiudizio rispetto al petitum della controversia, ossia il riconoscimento del diritto alla percezione di una indennità specifica prevista dalla legge la cui corresponsione deve essere richiesta mediante una separata, e successiva, istanza, la quale è stata presentata dal militare inciso dal predetto ordine di trasferimento, i cui effetti, peraltro, non vengono sottoposti a censura nel presente giudizio.
Ne consegue che l’atto qui impugnato, in quanto potenzialmente lesivo di una pretesa patrimoniale il cui soddisfacimento è intermediato dall’applicazione di una legge ordinaria della cui violazione il ricorrente si duole, radica in capo a quest’ultimo, ad avviso del Collegio, il relativo interesse al ricorso, tenuto conto del vantaggio pratico e concreto che può derivare dal suo accoglimento nonché rilevandosi, altresì, che l’eventuale impugnazione del presupposto ordine di trasferimento non avrebbe comunque potuto far conseguire al ricorrente, in assenza di apposita istanza (successiva), il riconoscimento del bene della vita oggetto del presente scrutinio.
Si evidenzia, in ogni caso, che il presente ricorso ha ad oggetto anche la contestuale domanda di accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dalla L. n. 86/2001, così come denegato dal provvedimento impugnato; ne discende, conseguentemente, che essa rientra nel perimetro della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trovando applicazione il disposto dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e l’ordinario termine di prescrizione quinquennale per la proposizione della domanda, da intendersi rispettato nella fattispecie in esame.
Anche sotto tale profilo, quindi, l’eccezione di inammissibilità è da intendersi infondata.
7. L’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’Amministrazione che resiste in giudizio, la quale, peraltro, viene correlata da quest’ultima all’asserita necessità di impugnazione dell’ordine di trasferimento, non risulta meritevole di favorevole apprezzamento.
7.1. Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente trova applicazione, nella presente fattispecie, quanto previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui “ Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ”.
Tanto l’atto qui impugnato quanto l’ordine di trasferimento presupposto (ove, in ipotesi, quest’ultimo avrebbe dovuto essere impugnato) costituiscono provvedimenti amministrativi che incidono unicamente sulla sfera soggettiva del ricorrente, con conseguente radicamento della competenza territoriale nel Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata l’attuale sede di servizio del ricorrente (Augusta).
Si rammenta, peraltro, che – in coerenza con quanto previsto dall’art. 13, comma 4- bis , c.p.a., secondo cui “ La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ” – l’eventuale impugnazione dell’ordine di trasferimento non avrebbe determinato, in ogni caso, il radicamento della competenza in capo al T.A.R. Lazio, sede di Roma, restando fermo, atteso che esso non costituisce un atto normativo o un atto amministrativo generale, il c.d. foro speciale della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., da considerarsi prevalente, in materia di pubblico impiego, rispetto al criterio generale della sede dell'autorità amministrativa emanante, previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a..
8. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
8.1. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 86/2001, “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.
Il successivo comma 1- bis prevede che “ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”.
Individuato il quadro normativo di riferimento, si osserva che, secondo un ormai consolidato e convincente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il “ diritto del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ottenere l’indennità di trasferimento, come ora disciplinata dall’art. 1 della legge n. 86-2001, è subordinato al ricorrere dei seguenti quattro presupposti: - il trasferimento deve essere avvenuto d’autorità, a seguito di soppressione o dislocazione del reparto di servizio o di sue articolazioni; - la nuova sede di servizio deve essere distante almeno 10 km dalla vecchia sede di servizio; - il comune sede della nuova sede di servizio deve essere diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio; - il comune sede della nuova sede di servizio non deve essere limitrofo, e cioè confinante, rispetto a quello sede della vecchia sede di servizio ” (Consiglio di Stato, sez. II, 5.05.2021, n. 3499; T.A.R. Sardegna, sez. I, 29.03.2024, n. 241; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 29.12.2023, n. 3901; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14.04.2023, n. 639).
Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che “ nelle fattispecie successive all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, per sedi di servizio limitrofe, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 della legge 86 del 2001, devono comunque essere considerate quella poste in un Comune confinante e la eventuale distanza superiore a dieci chilometri (...) deve essere calcolata con riferimento alle case comunali dei due comuni. Del resto, a ritenere altrimenti, la nozione di sede di servizio non avrebbe una sufficiente certezza essendo basata sulla organizzazione territoriale dell’Amministrazione militare, la quale, inoltre, allo stato non prevede - a livello regolamentare o organizzativo - una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe ” (Consiglio di Stato, sez. II, 22.06.2022, n. 5125 e giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato Sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4350, n. 4352, n. 4353, n. 4354, n. 4355).
Conseguentemente, alla luce di tale lettura, “ il comma 1-bis non può che essere interpretato se non per mezzo delle categorie del comma 1 ” (Cons. Stato, sez. II, 4.08.2022, n. 6836; Cons. Stato, sez. IV, 12.04.2019, n. 2298), dandosi quindi rilievo, ai fini dell’individuazione della “ sede di servizio limitrofa ”, all’ambito comunale. Ne discende che i presupposti necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento in questione “ sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d’ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dalla ubicazione della nuova sede in un comune diverso” (Cons. Stato, Ad. Plen. 29.01.2016, n. 1) e non confinante geograficamente con la sede di servizio di provenienza (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14.04.2023, n. 639).
8.2. Orbene, nella fattispecie in esame costituisce evidenza non controversa la circostanza che l’esigenza di trasferire il ricorrente sia dipesa dalla soppressione dell’incarico di “Capo Ufficio Programmazione e Controllo di AID”, dislocato presso lo stabilimento militare di Messina, nonché della correlata posizione extratabellare, coma da foglio prot. n. M_D MSTAT0088237 del 17.10.2023 di Maristat. Ne deriva che il successivo trasferimento agli uffici di Marinarsen Augusta, disposto con ordine di trasferimento n. 78031/N/ - R270900Z di Maripers Roma del 27.11.2023, risponda in via esclusiva, o comunque del tutto prioritaria, ai superiori interessi pubblici perseguiti dall’Ente mediante l’adottata misura organizzativa, assumendo, pertanto, un connotato chiaramente autoritativo.
La natura autoritativa del trasferimento, peraltro, non viene meno allorquando l’Amministrazione abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per una certa sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell’amministrazione che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, sopprima un reparto o una sua articolazione ovvero riorganizzi i propri uffici obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio, a nulla rilevando che esigenze personali o familiari del militare possano aver trovato occasionale e indiretta soddisfazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 9.08.2023, n. 7724; Cons. Stato, sez. II, 18.11.2022, n. 10153 e 10154; 11.11.2022, n. 9681; 22.062022, n. 5125; 5.05.2021, n. 3499; sez. IV, 24.06.2020, n. 4029).
Non è parimenti in dubbio, alla luce delle coordinate interpretative sopra esposte, che debbano considerarsi integrati gli ulteriori requisiti necessari ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1- bis , della L. 241/1990, atteso che:
(i) gli uffici di Marinarsen, ossia la sede di servizio presso la quale è stato trasferito il ricorrente, distano più di 10 km dallo stabilimento militare di Messina, precedente sede di servizio del dipendente;
(ii) il Comune ove è ubicata la nuova sede di servizio, Augusta, è diverso da quello in cui era ubicata la passata sede di servizio, Messina;
(iii) il Comune ove è collocata la nuova sede di servizio non può ritenersi “limitrofo” rispetto a quello ove risulta ubicata l’antecedente sede di servizio, atteso che la distanza – da calcolarsi con riferimento alle case comunali dei due Comuni – corrisponde a 144 Km, e che quest’ultima, come sopra appurato, non può essere basata sull’organizzazione territoriale dell'Amministrazione militare, la quale, allo stato, non prevede - a livello regolamentare o organizzativo - una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe (Cons. Stato, sez. II, 22.06.2022, n. 5125, già citata).
Non rileva, inoltre, che l’ordine di trasferimento adottato dall’Amministrazione militare sia stato attuato “ senza oneri per l’Amministrazione ”, come si legge nel provvedimento n. 78031/N/ - R270900Z di Maripers Roma del 27.11.2023 e come è stato riportato, in seguito, nel successivo provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 1 della L. 86/2001, qui impugnato.
Deve infatti ribadirsi che il predetto trasferimento è stato disposto d’autorità, dovendosi escludere, già di per sé per la natura dell’atto, che la espressa clausola “ senza oneri per l’Amministrazione ” possa integrare una rinuncia tacita all’indennità di trasferimento ovvero la remissione del relativo debito, non venendo in essere un atto di trasferimento a domanda (Cons. Stato, sez. II, 9.08.2023, n. 7724). Come è stato pure sottolineato (Cons. Stato, sez. II, 29.11.2022, n. 10529), la fonte normativa primaria conforma il diritto di credito di cui si discute e non prevede forme di rinuncia preventiva, alle quali non è assimilabile il ben diverso istituto della remissione di debito di cui all’art. 1236 c.c., richiamato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2016, che presuppone logicamente che il credito sia già entrato nel patrimonio del remittente. Ogni forma di rinuncia preventiva ad una indennità prevista dalla legge sarebbe quindi nulla ex art. 1418 c.c. per contrarietà alla norma imperativa che disciplina il trasferimento d’autorità (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 13.12.2023, n. 743).
La questione di una eventuale rinuncia del dipendente al trattamento economico stabilito ex lege può quindi porsi solo dopo che il relativo diritto sia maturato e pertanto sia stato acquisito al suo patrimonio, solo allora divenendo suscettibile di negozi abdicativi. Quest’ultimi sono peraltro soggetti, nell’ambito del rapporto di impiego privato e/o pubblico contrattualizzato, al regime di parziale indisponibilità di cui all’art. 2113 c.c., il quale è espressione di un principio di ordine pubblico generale che trova applicazione (a maggior ragione) anche nei rapporti di impiego pubblico non contrattualizzati (Cons. Stato, Sezione IV, 7 gennaio 2019, n. 115; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14.04.2023, n. 639; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 26.03.2020, n. 402; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12.04.2021, n. 2355).
Si osserva, in ogni caso, che secondo un altrettanto consolidato indirizzo giurisprudenziale l’eventuale dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cons. Stato, sez. II, 9.08.2023, n. 7724; Cass. civ., sez. lavoro, 20.01.2017, n. 1556; Cons. Stato, II, 1.03.2023, n. 2204; 29.11.2022, n. 10529, n. 10529; sez. IV, 7.01.2019, n. 115).
9. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso è quindi da ritenersi fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato e l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire l’indennità di trasferimento ex art. 1 della L. 86/2001, riferita al disposto trasferimento d’autorità dallo Stabilimento Militare di Messina agli uffici di Marinarsen di Augusta, con la consequenziale condanna del Ministero della Difesa resistente al pagamento delle somme a tale titolo dovute.
La riconosciuta indennità dovrà essere calcolata a partire dal giorno in cui il trasferimento ha avuto effettiva esecuzione; avendo natura indennitaria e integrando debito di valuta, sulla somma così determinata non spetta la rivalutazione, bensì spettano, esclusivamente, gli interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento e sino all’effettivo pagamento (in termini, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14.04.2023, n. 639 e giurisprudenza ivi citata - “ T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 29.03.2022, n. 450; Consiglio di Stato, Sezione II, 14 novembre 2019, n. 7817 e T.A.R. Lazio - Roma - sez. II, 05/01/2012 n. 146 ”; Consiglio di Stato, sez. II, 14.11.2019, n. 7817 e giurisprudenza ivi citata - “ cfr., per l’indennità ex l. n. 86/2001, Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 1964, e qualificata giurisprudenza di primo grado: T.A.R. Aosta , sez. I , 16/05/2013 , n. 35; T.A.R. Lazio - Roma - sez. II , 05/01/2012 n. 146 ”).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione, e, per l’effetto:
1) annulla il provvedimento n. 1432 del 5.02.2024 di Maritendenza Augusta, con il quale è stata respinta la richiesta di indennità ex L. 86/2001;
2) accerta il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 della L. n. 86/2001;
3) condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere tale beneficio economico come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO