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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/08/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2121/2023, introdotta da:
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. FERARIS Francesco e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. BIROLI Francesco e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: In via principale:
- Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di;
Controparte_2
- Disporre la revoca nei confronti di dall'obbligo di concorrere alle spese straordinarie. CP_1
In via subordinata:
- disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 50,00 mensili, oltre al 25% delle spese straordinarie documentate, ai sensi e per gli effetti del principio di proporzionalità, sancito dall'art. 155 c.c.
* Per la resistente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
Pag. 1 Confermare l'obbligo gravante in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura già stabilita dal Tribunale di euro 250,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportivo-ricreative documentate. In subordine: stabilire la diversa misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente per il proprio figlio, in virtù delle risultanze istruttorie. Con il favore delle spese di lite.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 20.10.2023, adiva il Tribunale di Novara per chiedere CP_1 la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato in data [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava, che il provvedimento n. 2236/2023 del Tribunale di Novara disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, disponeva che il padre Persona_2 [...] potesse vedere il figlio alla presenza di un operatore del Servizio Sociale, e poneva a carico CP_1 dello stesso, a titolo di contributo al mantenimento della prole, un assegno mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportivo-ricreative documentate. Evidenziava il ricorrente come, la resistente nell'anno 2012 intratteneva una seconda relazione con
, con il quale contraeva successivamente matrimonio in data 27.12.2014. Il Controparte_3 minore nasceva in data 12.3.2015, prendendo il cognome . CP_3
Con sentenza n. 1035/2018, pubblicata il 13.11.2018, R.G. 955/2016, il Tribunale di Novara accertava e dichiarava che non era il padre biologico di . A fronte Controparte_3 Persona_3 di ciò, sulla scorta della richiesta di parte resistente riconosceva il minore in data 29.1.2021. CP_1
Il ricorrente chiedeva, quindi, la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo poi rinunciare alla domanda di affido condiviso. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente. La resistente contestava la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente rappresentando che, CP_1 riconosceva il minore dopo sei anni dalla nascita e accettava che mantenesse il solo cognome Per_1 della madre. Parte resistente evidenziava, inoltre, come il ricorrente non vedesse il minore da oltre due anni e non si fosse mai occupato dello stesso limitandosi a versare somme modeste in modo irregolare. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Veniva acquisita relazione aggiornata del Servizio di NPI di Novara;
nella relazione del 30.9.2024, il Servizio NPI osservava che: “ ha necessità di relazioni sicure, con figure stabili e coinvolte nella sua Per_1 CP_ crescita, in grado di sintonizzarsi con lui e di fornirgli risposte coerenti, il signor non sembra allo stato in grado, per questioni economiche ma anche personali di fornire a il giusto contributo ad una crescita più sana, pertanto Per_1 CP_ non si ritiene nell'interesse del minore ripristinare degli incontri neppure in luogo neutro fino a quando il signor
Pag. 2 non si troverà in una condizione differente da quella attuale sia dal punto di vista economico, sia, prioritariamente, della riflessione sulla propria genitorialità.”
*
2. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Giova evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessità di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge come la situazione di parte ricorrente sia lievemente peggiorata rispetto alla data del provvedimento n. 2236/2023 del Tribunale di Novara. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente periodo di imposta 2021 circa 22.398 euro (v. all. 13), periodo di imposta 2022 circa 13.985 euro (v. all. 14), periodo di imposta 2023 circa 11.935 euro (v. all.15). Risulta, poi, che il ricorrente paghi un canone finanziamento auto di 159.46 euro mensili. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte resistente risulta che nel periodo di imposta 2019, ha CP_2 goduto di un reddito annuo da lavoro dipendente di circa 25.828 (v.doc 2 730 2020), di imposta 2020 circa 25.463 euro (v. all. 3 730 2021), periodo di imposta 2021 circa 29.954 euro (v. all.1 730 2022). Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto che il minore non trascorre periodi paritetici con ciascun genitore, con conseguente aumento dell'onere di mantenimento diretto da parte della madre e che
Pag. 3 parte ricorrente non ha alcun onere di contribuzione diretta del figlio, considerate le condizioni patrimoniali delle parti così come rappresentata, delle esigenze del minore, della sua collocazione e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minorenni versando l'importo di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, stante l'affidamento super esclusivo;
le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
3. Sul regime di affidamento e collocamento La domanda di affido condiviso avanzata da parte ricorrente è stata rinunciata;
il Collegio, dunque, ritiene di confermare quanto già statuito con riferimento al regime di affidamento e collocamento. In ordine al diritto di visita paterno, allo stato, sulla scorta di quanto evidenziato dal Servizio di NPI si ritiene di non ripristinare gli incontri padre-figli in luogo neutro.
4. Spese di lite Tenuto conto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di affido condiviso e della parziale soccombenza delle parti in ordine alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. obbliga a corrispondere a a titolo di assegno di CP_1 Controparte_2 mantenimento per il figlio , minorenne, l'importo di 200,00 mensili con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
2. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
3. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
4. rigetta nel resto il ricorso;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2121/2023, introdotta da:
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. FERARIS Francesco e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. BIROLI Francesco e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: In via principale:
- Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di;
Controparte_2
- Disporre la revoca nei confronti di dall'obbligo di concorrere alle spese straordinarie. CP_1
In via subordinata:
- disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 50,00 mensili, oltre al 25% delle spese straordinarie documentate, ai sensi e per gli effetti del principio di proporzionalità, sancito dall'art. 155 c.c.
* Per la resistente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
Pag. 1 Confermare l'obbligo gravante in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura già stabilita dal Tribunale di euro 250,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportivo-ricreative documentate. In subordine: stabilire la diversa misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente per il proprio figlio, in virtù delle risultanze istruttorie. Con il favore delle spese di lite.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 20.10.2023, adiva il Tribunale di Novara per chiedere CP_1 la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato in data [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava, che il provvedimento n. 2236/2023 del Tribunale di Novara disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, disponeva che il padre Persona_2 [...] potesse vedere il figlio alla presenza di un operatore del Servizio Sociale, e poneva a carico CP_1 dello stesso, a titolo di contributo al mantenimento della prole, un assegno mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportivo-ricreative documentate. Evidenziava il ricorrente come, la resistente nell'anno 2012 intratteneva una seconda relazione con
, con il quale contraeva successivamente matrimonio in data 27.12.2014. Il Controparte_3 minore nasceva in data 12.3.2015, prendendo il cognome . CP_3
Con sentenza n. 1035/2018, pubblicata il 13.11.2018, R.G. 955/2016, il Tribunale di Novara accertava e dichiarava che non era il padre biologico di . A fronte Controparte_3 Persona_3 di ciò, sulla scorta della richiesta di parte resistente riconosceva il minore in data 29.1.2021. CP_1
Il ricorrente chiedeva, quindi, la modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo poi rinunciare alla domanda di affido condiviso. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente. La resistente contestava la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente rappresentando che, CP_1 riconosceva il minore dopo sei anni dalla nascita e accettava che mantenesse il solo cognome Per_1 della madre. Parte resistente evidenziava, inoltre, come il ricorrente non vedesse il minore da oltre due anni e non si fosse mai occupato dello stesso limitandosi a versare somme modeste in modo irregolare. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Veniva acquisita relazione aggiornata del Servizio di NPI di Novara;
nella relazione del 30.9.2024, il Servizio NPI osservava che: “ ha necessità di relazioni sicure, con figure stabili e coinvolte nella sua Per_1 CP_ crescita, in grado di sintonizzarsi con lui e di fornirgli risposte coerenti, il signor non sembra allo stato in grado, per questioni economiche ma anche personali di fornire a il giusto contributo ad una crescita più sana, pertanto Per_1 CP_ non si ritiene nell'interesse del minore ripristinare degli incontri neppure in luogo neutro fino a quando il signor
Pag. 2 non si troverà in una condizione differente da quella attuale sia dal punto di vista economico, sia, prioritariamente, della riflessione sulla propria genitorialità.”
*
2. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Giova evidenziare come il Tribunale, nei procedimenti di modifica delle condizioni, non sia chiamato ad una rivalutazione di quanto già statuito dall'Autorità Giudiziaria ma debba accertare, in concreto, il verificarsi di una condizione oggettivamente modificativa della situazione delle parti, tali da giustificare un nuovo intervento del Tribunale. In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice “non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Tale esigenza corrisponde ad un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. Tuttavia, il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può sempre alterare, in modo anche significativo, la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti determinando conseguentemente la necessità di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge come la situazione di parte ricorrente sia lievemente peggiorata rispetto alla data del provvedimento n. 2236/2023 del Tribunale di Novara. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente periodo di imposta 2021 circa 22.398 euro (v. all. 13), periodo di imposta 2022 circa 13.985 euro (v. all. 14), periodo di imposta 2023 circa 11.935 euro (v. all.15). Risulta, poi, che il ricorrente paghi un canone finanziamento auto di 159.46 euro mensili. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte resistente risulta che nel periodo di imposta 2019, ha CP_2 goduto di un reddito annuo da lavoro dipendente di circa 25.828 (v.doc 2 730 2020), di imposta 2020 circa 25.463 euro (v. all. 3 730 2021), periodo di imposta 2021 circa 29.954 euro (v. all.1 730 2022). Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto che il minore non trascorre periodi paritetici con ciascun genitore, con conseguente aumento dell'onere di mantenimento diretto da parte della madre e che
Pag. 3 parte ricorrente non ha alcun onere di contribuzione diretta del figlio, considerate le condizioni patrimoniali delle parti così come rappresentata, delle esigenze del minore, della sua collocazione e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minorenni versando l'importo di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, stante l'affidamento super esclusivo;
le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
3. Sul regime di affidamento e collocamento La domanda di affido condiviso avanzata da parte ricorrente è stata rinunciata;
il Collegio, dunque, ritiene di confermare quanto già statuito con riferimento al regime di affidamento e collocamento. In ordine al diritto di visita paterno, allo stato, sulla scorta di quanto evidenziato dal Servizio di NPI si ritiene di non ripristinare gli incontri padre-figli in luogo neutro.
4. Spese di lite Tenuto conto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di affido condiviso e della parziale soccombenza delle parti in ordine alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. obbliga a corrispondere a a titolo di assegno di CP_1 Controparte_2 mantenimento per il figlio , minorenne, l'importo di 200,00 mensili con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
2. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
3. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
4. rigetta nel resto il ricorso;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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