CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 891/2024 V.G., vertente:
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...], elettivamente domiciliata in Tivoli (RM), alla Piazza Bartolomeo della Queva, 22, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Ambrosio (c.f. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, congiuntamente all'Avv. Gianluca Benedetti (c.f. , giusta procura C.F._3 speciale in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTE
E nata a [...], il [...] (c.f. ) e residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_4
(RM), Piazza del Popolo n.9, rappresentata e difesa dall'avv. Daria De Mei (c.f. , C.F._5 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Albano Laziale (Rm), Piazza G. Donizetti n. 2
con sede in Roma, Piazza Vittorio Controparte_2
Emanuele II n. 78, in persona del legale rappresentante p.t, non costituito in grado di appello.
APPELLATI nonché
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Tivoli - Sezione Civile, pubblicata in data 19.07.2023 – ripartizione quote della pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 9 l. 898/70
Conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. in via principale e in rito, dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 156 e ss. C.p.c, provvedendo ai sensi dell'art. 354 cpc, emettendo all'uopo ogni altra conseguenziale pronuncia e, nella specie, ordinando all' di corrispondere alla Sig.ra l'intero importo CP_2 Pt_1 della c.d. pensione di reversibilità fino a diversa pronuncia;
3. In via meramente subordinata e nel merito, rideterminare la quota di pensione di reversibilità e, quindi, l'importo di competenza della Sig.ra Pt_1
a fare data dal mese di settembre 2023, con condannando in solido la Sig.ra e Controparte_1
l' alla restituzione a favore dell'appellante delle quote di pensione di reversibilità ad oggi dalla CP_2 stessa indebitamente percepite e condannando l' a corrispondere all'appellante medesima una CP_2 quota di pensione di reversibilità non inferiore al 70%, salva la diversa quota ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede la rimessione in termini per le istanze istruttorie per i motivi già esposti. Si chiede altresì che venga acquisito il fascicolo della separazione dei signori – – Tribunale di Roma” CP_1 CP_3
Per l'appellata:
“respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, il rigetto del proposto appello e la conferma integrale della sentenza impugnata n.6/2023, resa nel giudizio recante R.G.2657/2021 dal Tribunale di Tivoli, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Rosa Maria Bova Presidente, Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice e del Dott. Valerio Ceccarelli Giudice relatore. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6/2023 pubblicata il 19 luglio 2023 il Tribunale di Tivoli – Sezione Civile, definitivamente provvedendo sulla domanda formulata da con ricorso ex art. 9 co. 3 l. 898/1970, di Controparte_1 quantificazione della quota di pensione di reversibilità dell'ex coniuge (con Parte_2 il quale la veva contratto matrimonio in data 26 giugno 1976 e dal quale aveva divorziato in virtù CP_1 di sentenza n. 13400/2007 emessa dal Tribunale di Roma il 22 giugno 2007), deceduto il 7 dicembre 2020 dopo aver contratto nuovo matrimonio con il 12 dicembre 2008, aveva attribuito Parte_1 alla ricorrente la quota dell'80 % della pensione ENPAM goduta in vita dall'ex coniuge, e alla resistente, rimasta contumace in primo grado, la quota del 20 %, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 19 febbraio 2024 ha proposto appello Parte_1
, formulando i seguenti motivi:
[...]
1) Nullità della notificazione del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, nonché dei successivi decreti del 6 maggio 2022, dell'8 novembre 2022 e del 30 gennaio 2023, e conseguente nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli articoli 156 e ss. C.p.c. e dell'articolo 111 Cost., nonché dell'articolo 6 CEDU, per non essere state effettuate le suddette notificazioni presso l'indirizzo di abituale dimora della resistente, e specificamente in Via Francesco Consoli n. 13, OT, perfettamente conosciuto dalla dai figli della stessa;
Pt_1
2) Nullità della sentenza per incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli, essendo competente il Tribunale di Velletri, ai sensi dell'articolo 18 c.p.c., in ragione luogo di residenza della resistente (OT), oppure il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 25 c.p.c., in ragione della qualità dell (Ente privato di interesse pubblico soggetto al controllo della CP_2
Corte dei Conti); 3) Erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 9 comma 3 l. 898/70 ed erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento del criterio di ripartizione seguito dal primo giudice- Carente motivazione in fatto e in diritto, per non avere la ricorrente, in primo grado, offerto alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni e per avere il primo giudice, nella ripartizione delle quote, utilizzato un criterio esclusivamente aritmetico, senza tener conto del fatto che il e la non convivevano ormai più dal 1994. CP_3 CP_1
La appellante ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per il 27 marzo 2025, udienza poi differita di ufficio al 9 ottobre 2025.
L'appellata si è costituita in giudizio mediante memoria depositata telematicamente il 31 ottobre 2024, deducendo la pretestuosità e l'infondatezza del gravame, del quale ha contestato ogni singolo motivo, rilevando, in particolare, che:
- gli effetti civili del matrimonio erano venuti meno nel 2007, in seguito alla emissione della sentenza di divorzio;
- all'epoca della instaurazione del giudizio di primo grado, la non aveva alcun rapporto con CP_1
l'appellante da circa 10 anni, a causa delle continue discussioni insorte poco dopo il matrimonio della on il dott. nel 2008; Pt_1 CP_3
- nella domanda inoltrata all' , la veva dolosamente omesso di comunicare l'esistenza CP_2 Pt_1 della ex coniuge del dott. e beneficiaria di un assegno divorzile costituente il suo unico CP_1 CP_3 mezzo di sostentamento;
- i figli e di cui si allegavano le dichiarazioni, successivamente ad alcuni Per_1 Per_2 Persona_3 anni di convivenza con il padre presso l'abitazione sita in Fonte Nuova (Rm), negli ultimi tempi frequentavano il genitore esclusivamente presso il suo studio medico, a causa della contrarietà della un rapporto libero e sano tra padre e figli;
Pt_1
- a nulla valeva l'assunto secondo il quale le comunicazioni dell' erano inviate all'appellante CP_2 presso altro indirizzo rispetto alla residenza anagrafica, essendo stato tale diverso indirizzo indicato dalla stessa richiedente;
- nel certificato di iscrizione all'ordine dei medici allegato alla domanda formulata dalla si CP_1 leggeva che il dott. alla data del 19.01.2021, risultava ancora residente in [...]
XXIV Maggio 130;
- nessun rilievo poteva rivestire la dichiarazione resa da tale , persona sconosciuta Persona_4 alla appellata e ai figli della stessa, trattandosi di una dichiarazione attinente al de cuius e non alla non menzionandosi nella stessa alcuna volontà di un cambio di residenza;
Pt_1
- pur volendosi tener conto della limitazione temporanea dell'accesso all'ufficio dell'anagrafe per la nota pandemia, non era tuttavia comprensibile il fatto che l'interessata a distanza di ben cinque anni non avesse ancora provveduto al cambio di residenza nelle forme di legge;
- relativamente all'altro teste indicato, sig. la non aveva contatti con Testimone_1 CP_1 quest'ultimo, avendolo incontrato solo in occasione del funerale del sig. CP_3 - la ra risultata irreperibile sin dal ricovero del sig. non aveva provveduto a far visita Pt_1 CP_3 al marito in Ospedale, non gli aveva fornito i cambi di abiti e biancheria e non aveva partecipato ai suoi funerali, né aveva provveduto al relativo pagamento;
- la aveva depositato tutte le notifiche correttamente eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. CP_1
140 c.p.c., ad eccezione dell'ultima, che era stata invece eseguita ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., non avendo nell'occasione il postino rinvenuto il nominativo della destinataria;
- il verbale attestante il compimento delle attività da parte dell'Ufficiale Giudiziario fa fede fino a querela di falso;
- l'art. 43 c.c., rubricato “Domicilio e residenza” non prevede forme di notificazione diverse da quelle presso la residenza o presso il domicilio, se noto o comunicato, mentre l'art. 44 c.c. sancisce che il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge;
- non era stato assolutamente provato l'assunto circa la conoscenza, da parte della CP_1 dell'indirizzo ove la ichiarava di risiedere effettivamente;
Pt_1
- la appellante, pur deducendo una minore durata del matrimonio, rispetto a quella calcolata dal primo giudice, non era stata tuttavia in grado di quantificarla.
La appellata ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 9 settembre 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, la sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata per la comparizione delle parti, con il deposito di brevi note, contenenti istanze e conclusioni sulle quali il Collegio avrebbe poi deciso la causa in Camera di Consiglio.
In data 24 settembre 2025 la Cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per il parere.
La sola appellante ha depositato le note sostitutive dell'udienza, riportandosi alle già formulate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nonché dei successivi provvedimenti dei quali il primo giudice aveva disposto la notificazione alla parte contumace.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tali notifiche sarebbero state irritualmente effettuate presso la residenza anagrafica e non nel luogo di effettiva dimora della destinataria, conosciuto dalla ricorrente e dai suoi figli.
Osserva questa Corte che, come si rileva dai relativi verbali, facenti fede fino a querela di falso, in primo grado tutte le notifiche alla ono state eseguite dalla ricorrente presso la residenza anagrafica Pt_1 della destinataria, in OT, Via XXIV Maggio n. 130, come risultante dal relativo certificato anagrafico, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ad eccezione dell'ultima, che a causa del mancato rinvenimento del nominativo del destinatario da parte dell'ufficiale notificatore è stata eseguita ai sensi dell'articolo 143 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza consolidata, "nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova" (cfr. Cass. 9/5/2014, n. 10107).
La odierna appellante, allo scopo di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione della identificazione della residenza anagrafica con la propria dimora abituale, ha dedotto che sin dal 2019 ella, insieme con il marito, dott. si era trasferita presso altro indirizzo, sempre in CP_3
OT, ma in Via Francesco Consoli n. 13, pur non avendo, però, potuto provvedere alla formalizzazione del relativo cambio di residenza, a causa della nota pandemia intervenuta nel 2020. La a al riguardo depositato una dichiarazione resa da , secondo cui “All'inizio Pt_1 Persona_4 dell'anno 2020 i più occasioni mi sono recato col signor al Comune di Parte_2
OT (RM) per il cambio di residenza dello stesso, preciso che detto Comune ha orari particolari e la prima volta andammo, e l'ufficio ad hoc osservava il giorno di chiusura al pubblico. Dopodiché, non abbiamo potuto fare più il cambio di residenza da via XXIV Maggio a Via F. Consoli, a causa della nota pandemia, gli uffici erano chiusi al pubblico” e su tali circostanze ha chiesto di ammettere la testimonianza del dichiarante. Ha chiesto inoltre di ammettere prova testimoniale, con i testi
[...]
e sui seguenti capitoli: “1) Vero che a fare data dal mese di dicembre Persona_4 Testimone_1
2023 i Signori vevano trasferito la loro residenza coniugale Parte_3 Parte_1 da via XXIV Maggio a via F. Consoli;
2) Vero che da quel momento in poi Lei ha sempre incontrato i suddetti in detta residenza sita a OT in Via F. Consoli, fino alla morte del de cuius 3) Vero che la Sig.ra alla morte del de cuius ad oggi continua a risiedere in detta abitazione”. Parte_1
Dai capitoli di prova articolati dalla appellante, tuttavia, a parere di questa Corte, anche a voler trascurare la erronea indicazione dell'anno (2023), non è desumibile la circostanza, da ritenersi fondamentale ai fini della verifica della ritualità della notificazione, che la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dell'avvenuto trasferimento della presso altro indirizzo, né che Pt_1 ciò risultasse comunque conoscibile all'interessata, essendo le circostanze sulle quali i testimoni dovrebbero riferire esclusivamente riconducibili ai rapporti tra i testi stessi e la coppia CP_4
e risultando, al contrario, che neppure i figli e erano a
[...] Per_1 Per_2 Persona_3 conoscenza dell'effettiva residenza del padre con la sua seconda moglie, in ragione dei non buoni rapporti intercorrenti con quest'ultima (come da dichiarazioni scritte prodotte dall'appellata e non contestate dalla . Pt_1
Ciò posto, ritiene Corte ritiene che alla luce delle argomentazioni che precedono, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi ritualmente eseguita, con la conseguenza che la eve essere considerata soggetto volontariamente contumace in primo Pt_1 grado.
L'eccezione di nullità della notificazione e della sentenza di primo grado va pertanto respinta.
Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli formulata ne presente grado del giudizio dall'appellante, osserva questa Corte che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "per il disposto dell'art. 38 c.p.c. (nel testo anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4) l'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.” (Cass. 27/05/2015, n.11002).
In ogni caso, rileva questa Corte che l'eccezione in esame, così come formulata, è comunque inammissibile, posto che la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non contestato.
Nel merito, rileva questa Corte che, come emerge dagli atti di causa, il matrimonio tra Parte_2
e è durato trentuno anni, dal 26 giugno 1976, giorno delle nozze, fino al 22
[...] Controparte_1 giugno 2007, data della sentenza di divorzio. Non vi è prova di quanto allegato solo nel presente grado del giudizio dalla odierna appellante, in ordine ad una minore durata della convivenza matrimoniale.
Il matrimonio del con la a avuto una durata di dodici anni, dal 12 dicembre 2008, CP_3 Pt_1 giorno delle nozze, fino al 7 dicembre 2020 (data del decesso del . Non vi è prova della CP_3 circostanza, allegata dalla appellante nel presente grado del giudizio, in ordine ad una maggior durata del rapporto affettivo e della effettiva convivenza.
Ritiene questa Corte che ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuna parte non sia necessario in questa sede procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, rivelandosi del tutto esaustivi gli elementi acquisiti in primo grado ed essendo la odierna appellante, rimasta contumace in primo grado, decaduta dalle proprie facoltà processuali, in tema di formulazione delle richieste istruttorie.
Va in questa sede sottolineato che, in ragione delle doglianze sul punto specificamente formulate dalla circa il criterio applicato dal primo giudice ai fini della determinazione della percentuale di Pt_1 pensione di reversibilità spettante a ciascuna parte, al criterio legale della durata dei matrimoni, unico tenuto presente dal Tribunale di Tivoli, occorre aggiungere (Cass. ord. n. 21247 del 23-7-2021; Cass. ord. n. 8263 del 28-4-2020) che: all'epoca del decesso dell'ex coniuge, la percepiva un assegno divorzile di € 700,00 al mese;
CP_1
la dal matrimonio con il ha avuto due figli, mentre la on ha avuto figli. CP_1 CP_3 Pt_1
Tenuto conto di questi ulteriori elementi, si ritiene di non poter condividere la decisione del Tribunale, relativamente alla quota di pensione di reversibilità riconosciuta in favore di (20 %), Parte_1 dovendo ai fini della individuazione di detta quota necessariamente tenersi conto, oltre che della durata complessiva del matrimonio, anche di tali elementi, non adeguatamente valorizzati dal primo giudice.
È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione delle quote il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. 13 novembre 2020, n. 25656).
Ora, se l'assegno divorzile, come affermato dalla Corte di legittimità, non può costituire certamente un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, è tuttavia pur vero che il relativo importo deve comunque essere tenuto in considerazione, ai fini della definizione delle quote di pensione. Omettere qualsivoglia riferimento a tale criterio correttivo, valorizzando esclusivamente la durata del matrimonio, come fatto dal primo giudice, potrebbe, invero, comportare il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, di una quota mensile di pensione di reversibilità di gran lunga superiore rispetto all'importo dell'assegno, come di fatto nella specie è avvenuto, e ciò, evidentemente, non trova alcuna giustificazione nelle finalità solidaristiche che presiedono il trattamento di reversibilità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutti gli evidenziati elementi, questa Corte ritiene quindi che, in riforma della sentenza impugnata, in favore della odierna appellante debba essere riconosciuta la quota del 35 % della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, e in favore dell'appellata la quota del 65 %.
In tal modo, invero, oltre a tenersi conto della effettiva durata dei matrimoni, viene anche sostanzialmente ristabilito un maggior equilibrio tra la quota della pensione e l'importo dell'assegno divorzile ( € 700,00) in favore della CP_1
Tenuto conto della inderogabile necessità di adire il giudice, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità, si ritiene di dover compensare anche in questo grado per intero le spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 febbraio 2024, avverso la sentenza n. 6/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli il 27 giugno 2023 e pubblicata il 19 luglio 2023, nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado (capo primo), che conferma nel resto, così provvede:
1. Determina la quota di pensione di reversibilità di pettante a Parte_2 Pt_1 ella misura del 35 % e la quota del medesimo trattamento di reversibilità spettante a
[...] nella misura del 65 %; Controparte_1
2. compensa per intero tra le parti anche le spese del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente rel. estensore
(dott.ssa Sofia Rotunno)