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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1238/2024, promossa da
Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Laura Elia, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco
Orizio giusta procura in atti
-attrice opponente-
contro
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Tommaso Ghisalberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da atto depositato telematicamente il 14.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta opposta: come da atto depositato telematicamente il 12.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
E' consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass.
S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n. 14404; Cass. Civ., sez. II,
26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale
di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia
29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012). In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).
Deve richiamarsi, in primis, quanto già delibato dal giudice con ordinanza riservata del 18 luglio
2024 in ordine all'eccezione d'incompetenza sollevata dalla creditrice precettante in relazione al domicilio dalla medesima eletto nel precetto, laddove afferma testualmente che “in ragione di una certa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480 c.p.c., appare senz'altro piana un'interpretazione dello stesso – più semplicemente – anche solo, per così dire, letteralmente orientata, che tenga conto non solo del domicilio dalla medesima precettante eletto, ma anche della sua residenza, parimenti rientrante nel circondario del tribunale adito e, così, della sussistenza del collegamento con il tribunale competente per l'esecuzione, esso dovendo essere individuato nel luogo di esecuzione dell'obbligazione, id est, trattandosi di obbligazione pecuniaria determinata nell'ammontare, dunque portable, quello ove ha residenza il creditore, dunque Bergamo”.
Premesso ciò e rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 28.01.2019, n. 2267; Cass. Civ. n. 2282/2014; Cass. Civ. n.
15484/2008), la solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, poiché non è sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni, deve, tuttavia, evidenziarsi che, nella specie de qua, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 171/2024, pubblicata il
23.01.2024 e resa incontestatamente in un procedimento in cui gli attori opponenti sono stati assistiti dal medesimo legale, avvocato Tommaso Ghisalberti, emerge che la soccombente – odierna attrice opponente – è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore della e CP_1
della senza distinzione alcuna circa le rispettive posizioni, conseguendone Parte_2
la valutazione di detta condanna siccome condanna dell'istituto creditizio a favore delle controparti in solido.
Premesso ciò, deve, comunque, evidenziarsi che è incontestato e documentalmente provato che
– dipoi pacificamente -, di cui la era CP_2 Parte_2 CP_1
amministratrice unica e legale rappresentante, e l'allora di Ghisalba il Controparte_3
30.12.2013 hanno sottoscritto il contratto di mutuo fondiario per euro 440.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 180 rate mensili secondo il piano di ammortamento ivi allegato.
Inoltre, fermo restando che la convenuta non ha contestato specificamente – in assenza, peraltro, di prova alcuna circa i pagamenti rateali in ipotesi effettuati dalla società finanziata nel rispetto delle condizioni di cui all'indicato contratto di mutuo fondiario – l'esposizione debitoria della mutuataria per l'importo di cui alla certificazione ex art. 50 T.u.b. dimessa in atti siccome la cessione del credito alla odierna attrice – e ciò, peraltro, a fronte della dichiarazione decisiva resa sul punto dalla banca -, deve rilevarsi che l'attrice ha provveduto, altresì, a produrre in giudizio la fideiussione omnibus rilasciata dalla convenuta il 17.03.2010 sino alla concorrenza di € 225.000,00 a garanzia dell'adempimento, da parte di delle obbligazioni presenti e future nei confronti della CP_2
Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba.
Ora, deve rilevarsi in primis che la fideiussione omnibus sottoscritta dalla prevede CP_1
testualmente all'art. 7 che il fideiussore è tenuto a “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Ebbene, nel caso di specie l'enunciazione che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente all'istituto di credito, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio è tale da indurre il Tribunale a qualificare la quale garante CP_1
autonoma della debitrice principale.
In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto,
anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella “”senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott.
Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n. 147).
La garanzia de qua, pertanto, può certo qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Ne discende che alla quale garante della debitore principale in forza del contratto de CP_1
quo, è inibita contrattualmente la facoltà di opporre eccezioni, con esclusione della sola exceptio doli (cfr. Cass. civ., sez. , sent. n. 3552 del 06.04.1998; Cass. civ., sez. I, sent. n. 8324 del
19.06.2001; Cass. civ., sez. III, sent. n. 27333 del 12.12.2005; Cass. civ., sez. V, sent. n. 7320 del
11.05.2012; Cass. civ., sez. I, sent. n. 16213 del 31.07.2015).
A tal proposito, il Tribunale evidenzia che l'opponente giammai ha dedotto in atti tale eccezione.
Ad ogni buon conto, si rileva che, per tralatizio orientamento giurisprudenziale, la proposizione di detta eccezione è consentita solo qualora la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva o fraudolenta (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 3964 del 21.04.1999). Ai fini dell'exceptio doli, secondo quanto di recente precisato dalla Suprema Corte, il garante deve “…far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio agli altri o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16213 del
31.07.2015).
Nel caso di specie, la non ha allegato alcuna condotta abusiva dell'istituto creditizio. CP_1
Ne deriva che non appare certo abusiva o fraudolenta la richiesta di pagamento della banca, attesi,
peraltro, i documenti agli atti a riscontro della sussistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e della esposizione debitoria relativa.
A conclusione non differente, comunque, si giungerebbe anche nella ipotesi in cui si qualificasse il contratto del 17.03.2010 in termini di fideiussione.
Infatti, deve ricordarsi che la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso di riconoscere la possibilità che in un contratto di fideiussione siano contenute, come nella specie de qua, clausole qualificabili come “solve et repete”, le quali, prevedendo un obbligo di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, sono tali da inibire la facoltà del fideiussore di opporre eccezioni quantomeno fino al pagamento del credito;
la presenza di tali clausole, che costituisce una deroga all'art. 1945 c.c., non toglie che il negozio sottoscritto dalle parti rientri ancora nell'orbita della fideiussione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 27333 del 12.12.2005; Cass. civ., sez. II, sent.n.
4446 del 21.02.2008; Cass. civ., sez. un., sent. n. 3947 del 18 febbraio 2010).
Alla luce di tutto quanto sopra, si può comunque ritenere che la clausola contenuta nella fideiussione agli atti configuri un'ipotesi di clausola “solve et repete”, la quale impedisce che il fideiussore possa opporre, siccome nel caso in oggetto, eccezioni fino a che non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'istituto creditizio.
In ordine, infine, alla eccepita nullità della clausola fideiussoria all'art. 6 perché stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la
Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ritenne contrastante col divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a, della legge 287/1990, si osserva che è
assorbente, per rigettare de plano la questione, il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento della Banca d'Italia
prestava adesione: trattasi, per l'appunto, di atto amministrativo sottratto ovviamente al principio iura novit curia e non valutabile dal giudice ove non ritualmente versato in giudizio.
Ad ogni modo, a prescindere dall'inosservanza di detto onere probatorio, anche ritenendo applicabile il principio iura novit curia ovvero sufficiente quanto dedotto in atti e documenti depositati, deve osservarsi che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha affermato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che non ponendosi nel caso di specie un problema di applicazione delle clausole censurate ed essendo dirimente solo la clausola di pagamento “a prima richiesta”, la rilevanza della sorte delle prime si sarebbe potuta affermare nel caso in esame solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità
dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387
del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Cass. Civ. sent. n. 24044 del 2019 ed in superamento del non convincente avviso di Trib. di Salerno, sent. n. 3016 del 2018, inosservante il rilievo e l'onere probatorio previsti da tale disposizione): orbene, tale onere della prova circa l'essenzialità risulta, tuttavia, non osservato.
In ogni caso, si rileva che è documentalmente provato che la banca abbia chiesto prontamente tanto alla debitrice principale quanto alla garante, alla dichiarata revoca del mutuo e decadenza dal beneficio del termine, il pagamento del dovuto, con contestuale costituzione in mora, e ciò in data
11.12.2019. Ne discende che, a fronte del credito precettato dalla per la somma di euro 33.487,04 in CP_1
forza della sentenza n. 171/2024, è opponibile in compensazione alla medesima il controcredito dell'attrice in forza della garanzia personale rilasciata dalla convenuta a favore della banca nel 2010
sino alla concorrenza di euro 225.000,00.
Dunque, la convenuta deve essere condannata a versare alla banca la somma di 191.512,96 (l'attrice non ha formulato domanda di corresponsione di interessi e, stante la natura di debito di valuta, non possono essere riconosciuti d'ufficio) ed il precetto opposto va dichiarato inefficace.
Non merita, peraltro, accoglimento l'ulteriore domanda attorea di condanna della ex art. CP_1
96, I c., c.p.c. per lite temeraria.
Infatti, ancorchè la risulti soccombente in causa, le argomentazioni difensive della stessa CP_1
hanno meritato di essere vagliate dal Tribunale.
Tale domanda, quindi, va reietta.
Segue alla prevalente soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, siccome da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva,
decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della proposta opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto e condanna la a versare all'attrice la somma di euro 191.512,96; CP_1
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la a rifondere all'attrice in opposizione le spese di lite, liquidate in € CP_1
786,00 per anticipazioni, € 11.268,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Bergamo, lì 11.05.2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1238/2024, promossa da
Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Laura Elia, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco
Orizio giusta procura in atti
-attrice opponente-
contro
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Tommaso Ghisalberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da atto depositato telematicamente il 14.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta opposta: come da atto depositato telematicamente il 12.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
E' consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass.
S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n. 14404; Cass. Civ., sez. II,
26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale
di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia
29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012). In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).
Deve richiamarsi, in primis, quanto già delibato dal giudice con ordinanza riservata del 18 luglio
2024 in ordine all'eccezione d'incompetenza sollevata dalla creditrice precettante in relazione al domicilio dalla medesima eletto nel precetto, laddove afferma testualmente che “in ragione di una certa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480 c.p.c., appare senz'altro piana un'interpretazione dello stesso – più semplicemente – anche solo, per così dire, letteralmente orientata, che tenga conto non solo del domicilio dalla medesima precettante eletto, ma anche della sua residenza, parimenti rientrante nel circondario del tribunale adito e, così, della sussistenza del collegamento con il tribunale competente per l'esecuzione, esso dovendo essere individuato nel luogo di esecuzione dell'obbligazione, id est, trattandosi di obbligazione pecuniaria determinata nell'ammontare, dunque portable, quello ove ha residenza il creditore, dunque Bergamo”.
Premesso ciò e rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 28.01.2019, n. 2267; Cass. Civ. n. 2282/2014; Cass. Civ. n.
15484/2008), la solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, poiché non è sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni, deve, tuttavia, evidenziarsi che, nella specie de qua, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 171/2024, pubblicata il
23.01.2024 e resa incontestatamente in un procedimento in cui gli attori opponenti sono stati assistiti dal medesimo legale, avvocato Tommaso Ghisalberti, emerge che la soccombente – odierna attrice opponente – è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore della e CP_1
della senza distinzione alcuna circa le rispettive posizioni, conseguendone Parte_2
la valutazione di detta condanna siccome condanna dell'istituto creditizio a favore delle controparti in solido.
Premesso ciò, deve, comunque, evidenziarsi che è incontestato e documentalmente provato che
– dipoi pacificamente -, di cui la era CP_2 Parte_2 CP_1
amministratrice unica e legale rappresentante, e l'allora di Ghisalba il Controparte_3
30.12.2013 hanno sottoscritto il contratto di mutuo fondiario per euro 440.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 180 rate mensili secondo il piano di ammortamento ivi allegato.
Inoltre, fermo restando che la convenuta non ha contestato specificamente – in assenza, peraltro, di prova alcuna circa i pagamenti rateali in ipotesi effettuati dalla società finanziata nel rispetto delle condizioni di cui all'indicato contratto di mutuo fondiario – l'esposizione debitoria della mutuataria per l'importo di cui alla certificazione ex art. 50 T.u.b. dimessa in atti siccome la cessione del credito alla odierna attrice – e ciò, peraltro, a fronte della dichiarazione decisiva resa sul punto dalla banca -, deve rilevarsi che l'attrice ha provveduto, altresì, a produrre in giudizio la fideiussione omnibus rilasciata dalla convenuta il 17.03.2010 sino alla concorrenza di € 225.000,00 a garanzia dell'adempimento, da parte di delle obbligazioni presenti e future nei confronti della CP_2
Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba.
Ora, deve rilevarsi in primis che la fideiussione omnibus sottoscritta dalla prevede CP_1
testualmente all'art. 7 che il fideiussore è tenuto a “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Ebbene, nel caso di specie l'enunciazione che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente all'istituto di credito, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio è tale da indurre il Tribunale a qualificare la quale garante CP_1
autonoma della debitrice principale.
In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto,
anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella “”senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott.
Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n. 147).
La garanzia de qua, pertanto, può certo qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Ne discende che alla quale garante della debitore principale in forza del contratto de CP_1
quo, è inibita contrattualmente la facoltà di opporre eccezioni, con esclusione della sola exceptio doli (cfr. Cass. civ., sez. , sent. n. 3552 del 06.04.1998; Cass. civ., sez. I, sent. n. 8324 del
19.06.2001; Cass. civ., sez. III, sent. n. 27333 del 12.12.2005; Cass. civ., sez. V, sent. n. 7320 del
11.05.2012; Cass. civ., sez. I, sent. n. 16213 del 31.07.2015).
A tal proposito, il Tribunale evidenzia che l'opponente giammai ha dedotto in atti tale eccezione.
Ad ogni buon conto, si rileva che, per tralatizio orientamento giurisprudenziale, la proposizione di detta eccezione è consentita solo qualora la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva o fraudolenta (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 3964 del 21.04.1999). Ai fini dell'exceptio doli, secondo quanto di recente precisato dalla Suprema Corte, il garante deve “…far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio agli altri o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16213 del
31.07.2015).
Nel caso di specie, la non ha allegato alcuna condotta abusiva dell'istituto creditizio. CP_1
Ne deriva che non appare certo abusiva o fraudolenta la richiesta di pagamento della banca, attesi,
peraltro, i documenti agli atti a riscontro della sussistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e della esposizione debitoria relativa.
A conclusione non differente, comunque, si giungerebbe anche nella ipotesi in cui si qualificasse il contratto del 17.03.2010 in termini di fideiussione.
Infatti, deve ricordarsi che la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso di riconoscere la possibilità che in un contratto di fideiussione siano contenute, come nella specie de qua, clausole qualificabili come “solve et repete”, le quali, prevedendo un obbligo di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, sono tali da inibire la facoltà del fideiussore di opporre eccezioni quantomeno fino al pagamento del credito;
la presenza di tali clausole, che costituisce una deroga all'art. 1945 c.c., non toglie che il negozio sottoscritto dalle parti rientri ancora nell'orbita della fideiussione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 27333 del 12.12.2005; Cass. civ., sez. II, sent.n.
4446 del 21.02.2008; Cass. civ., sez. un., sent. n. 3947 del 18 febbraio 2010).
Alla luce di tutto quanto sopra, si può comunque ritenere che la clausola contenuta nella fideiussione agli atti configuri un'ipotesi di clausola “solve et repete”, la quale impedisce che il fideiussore possa opporre, siccome nel caso in oggetto, eccezioni fino a che non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'istituto creditizio.
In ordine, infine, alla eccepita nullità della clausola fideiussoria all'art. 6 perché stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la
Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ritenne contrastante col divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a, della legge 287/1990, si osserva che è
assorbente, per rigettare de plano la questione, il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento della Banca d'Italia
prestava adesione: trattasi, per l'appunto, di atto amministrativo sottratto ovviamente al principio iura novit curia e non valutabile dal giudice ove non ritualmente versato in giudizio.
Ad ogni modo, a prescindere dall'inosservanza di detto onere probatorio, anche ritenendo applicabile il principio iura novit curia ovvero sufficiente quanto dedotto in atti e documenti depositati, deve osservarsi che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha affermato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che non ponendosi nel caso di specie un problema di applicazione delle clausole censurate ed essendo dirimente solo la clausola di pagamento “a prima richiesta”, la rilevanza della sorte delle prime si sarebbe potuta affermare nel caso in esame solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità
dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387
del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Cass. Civ. sent. n. 24044 del 2019 ed in superamento del non convincente avviso di Trib. di Salerno, sent. n. 3016 del 2018, inosservante il rilievo e l'onere probatorio previsti da tale disposizione): orbene, tale onere della prova circa l'essenzialità risulta, tuttavia, non osservato.
In ogni caso, si rileva che è documentalmente provato che la banca abbia chiesto prontamente tanto alla debitrice principale quanto alla garante, alla dichiarata revoca del mutuo e decadenza dal beneficio del termine, il pagamento del dovuto, con contestuale costituzione in mora, e ciò in data
11.12.2019. Ne discende che, a fronte del credito precettato dalla per la somma di euro 33.487,04 in CP_1
forza della sentenza n. 171/2024, è opponibile in compensazione alla medesima il controcredito dell'attrice in forza della garanzia personale rilasciata dalla convenuta a favore della banca nel 2010
sino alla concorrenza di euro 225.000,00.
Dunque, la convenuta deve essere condannata a versare alla banca la somma di 191.512,96 (l'attrice non ha formulato domanda di corresponsione di interessi e, stante la natura di debito di valuta, non possono essere riconosciuti d'ufficio) ed il precetto opposto va dichiarato inefficace.
Non merita, peraltro, accoglimento l'ulteriore domanda attorea di condanna della ex art. CP_1
96, I c., c.p.c. per lite temeraria.
Infatti, ancorchè la risulti soccombente in causa, le argomentazioni difensive della stessa CP_1
hanno meritato di essere vagliate dal Tribunale.
Tale domanda, quindi, va reietta.
Segue alla prevalente soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, siccome da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva,
decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
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P. Q. M.
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Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della proposta opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto e condanna la a versare all'attrice la somma di euro 191.512,96; CP_1
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la a rifondere all'attrice in opposizione le spese di lite, liquidate in € CP_1
786,00 per anticipazioni, € 11.268,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Bergamo, lì 11.05.2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI