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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
in qualità di coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Battisti
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare Persona_1 il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
1
La domanda è infondata e, conseguentemente, non può essere accolta.
Invero, parte ricorrente ha avanzato la propria domanda deducendo la qualificabilità della patologia contratta dal de cuis (INFEZIONE SARS COVID 2) – e che lo condusse al decesso - in termini di infortunio sul lavoro.
A tal fine è necessaria la dimostrazione che il contagio del Mele avvenne sul luogo di lavoro.
Tale elemento è risultato non provato ed anzi smentito dalle circostanze emergenti dalla stessa produzione documentale allegata dalla ricorrente.
Invero, dalla relazione di pronto soccorso allegata dalla ricorrente (all.9 “parte 1 di 3” pag. 11) emerge che, già al momento dell'accesso al pronto soccorso, il ricorrente era convivente di familiare positivo al virus.
Inoltre, nella cartella clinica allegata al ricorso (all. 9 “parte 1 di 3”, pag. 23) si legge: “Anamnesi patologica prossima: da un paio di giorni comparsa di sintomi sospetti per covid nella moglie poi risultata positiva per cui è stato sottoposto a tampone Asl risultato positivo”.
In presenza di tali emergenze documentali, la prova testimoniale (le cui circostanze miravano a verificare l'utilizzo di d.p.i. all'interno del luogo di lavoro del nonché l'avvenuto contagio, in Per_1 quel periodo, di altri lavoratori) si è rivelata supeflua.
Pertanto, non essendo provata l'occasione di lavoro, il ricorso deve essere rigettato.
Circa le spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
in qualità di coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Battisti
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare Persona_1 il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, non può essere accolta.
Invero, parte ricorrente ha avanzato la propria domanda deducendo la qualificabilità della patologia contratta dal de cuis (INFEZIONE SARS COVID 2) – e che lo condusse al decesso - in termini di infortunio sul lavoro.
A tal fine è necessaria la dimostrazione che il contagio del Mele avvenne sul luogo di lavoro.
Tale elemento è risultato non provato ed anzi smentito dalle circostanze emergenti dalla stessa produzione documentale allegata dalla ricorrente.
Invero, dalla relazione di pronto soccorso allegata dalla ricorrente (all.9 “parte 1 di 3” pag. 11) emerge che, già al momento dell'accesso al pronto soccorso, il ricorrente era convivente di familiare positivo al virus.
Inoltre, nella cartella clinica allegata al ricorso (all. 9 “parte 1 di 3”, pag. 23) si legge: “Anamnesi patologica prossima: da un paio di giorni comparsa di sintomi sospetti per covid nella moglie poi risultata positiva per cui è stato sottoposto a tampone Asl risultato positivo”.
In presenza di tali emergenze documentali, la prova testimoniale (le cui circostanze miravano a verificare l'utilizzo di d.p.i. all'interno del luogo di lavoro del nonché l'avvenuto contagio, in Per_1 quel periodo, di altri lavoratori) si è rivelata supeflua.
Pertanto, non essendo provata l'occasione di lavoro, il ricorso deve essere rigettato.
Circa le spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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