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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI JLLMMD8, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/05/1989, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
MUCCIARONE SALVATORE;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 01/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 27/06/2024 e adottato dalla Questura, recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 6 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 04/07/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, con decreto del
18/09/2024, è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 14/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. A sostegno della domanda il ricorrente ha dichiarato di vivere in
Italia da più di dieci anni, di aver appreso la lingua italiana e di lavorare ormai stabilmente.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Pag. 2 di 6 Per quanto attiene alla fattispecie in esame la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
Si tratta quindi di modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale, nonché l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di
Pag. 3 di 6 reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- Tre certificazioni uniche relative all'anno 2024 per i seguenti datori di lavoro:
“Agrifood s.r.l.” per il periodo decorrente dal 05/09/2023 al 30/11/2023, “Lucera
Donato” per il periodo decorrente dal 24/07/2023 al 31/07/2023 e “EL
Ponzianino” per il periodo decorrente dal 14/04/2023 al 30/06/2023;
- Quattordici buste paga per i seguenti mesi: dicembre 2021 per un importo pari a euro 516,00; aprile, maggio, giugno e settembre 2022 per un importo complessivo pari a circa euro 1.706,00; aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2023 per un ammontare complessivo pari a circa euro 5.495,00; aprile e maggio 2024 per un ammontare complessivo pari a circa euro 1.420,00;
- Numerosi modelli di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav), il più recente dei quali afferisce al rapporto lavorativo intrattenuto presso l'azienda agricola di EL
Ponzianino con durata dal 09/04/2024 e scadenza al 31/12/2024;
- Due busta paga emesse da EL Ponzianino per i mesi di giugno e settembre 2024 di ammontare complessivo pari a euro 862,00;
- Due buste paga emesse da per i mesi di ottobre e novembre 2024 di Parte_2
ammontare complessivo pari a euro 1.482,00;
Considerato quanto sopra, può fondatamente sostenersi che il ricorrente stia svolgendo attività lavorativa nel Paese ospitante in via continuativa e costante e possa conseguentemente ritenersi integrato. In sostanza, tenendo conto dell'ampio arco temporale trascorso nel territorio italiano, le prove offerte – e in parte anche sollecitate d'ufficio – consentono di attestare la prestazione continuativa e recente di attività lavorativa,
Pag. 4 di 6 dunque il conseguimento di un livello compiuto di integrazione socioeconomica nel Paese ospitante.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha prodotto un certificato di residenza emesso dal
Comune di in data 01/04/2022 che attesta la sua iscrizione all'anagrafe nazionale CP_1 della popolazione residente e la sua residenza all'indirizzo Via Giovanni Urbano n. 27, nonché il contratto di locazione di durata annuale, regolarmente registrato, con prima scadenza al 12/03/2023 e tacito rinnovo in mancaza di disdetta (che fa presumere l'attuale permanenza del vincolo negoziale).
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione
Pag. 5 di 6 del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 09/07/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 11/07/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 9 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI JLLMMD8, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/05/1989, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
MUCCIARONE SALVATORE;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 01/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 27/06/2024 e adottato dalla Questura, recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 6 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 04/07/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, con decreto del
18/09/2024, è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 14/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. A sostegno della domanda il ricorrente ha dichiarato di vivere in
Italia da più di dieci anni, di aver appreso la lingua italiana e di lavorare ormai stabilmente.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Pag. 2 di 6 Per quanto attiene alla fattispecie in esame la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
Si tratta quindi di modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale, nonché l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di
Pag. 3 di 6 reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- Tre certificazioni uniche relative all'anno 2024 per i seguenti datori di lavoro:
“Agrifood s.r.l.” per il periodo decorrente dal 05/09/2023 al 30/11/2023, “Lucera
Donato” per il periodo decorrente dal 24/07/2023 al 31/07/2023 e “EL
Ponzianino” per il periodo decorrente dal 14/04/2023 al 30/06/2023;
- Quattordici buste paga per i seguenti mesi: dicembre 2021 per un importo pari a euro 516,00; aprile, maggio, giugno e settembre 2022 per un importo complessivo pari a circa euro 1.706,00; aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2023 per un ammontare complessivo pari a circa euro 5.495,00; aprile e maggio 2024 per un ammontare complessivo pari a circa euro 1.420,00;
- Numerosi modelli di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav), il più recente dei quali afferisce al rapporto lavorativo intrattenuto presso l'azienda agricola di EL
Ponzianino con durata dal 09/04/2024 e scadenza al 31/12/2024;
- Due busta paga emesse da EL Ponzianino per i mesi di giugno e settembre 2024 di ammontare complessivo pari a euro 862,00;
- Due buste paga emesse da per i mesi di ottobre e novembre 2024 di Parte_2
ammontare complessivo pari a euro 1.482,00;
Considerato quanto sopra, può fondatamente sostenersi che il ricorrente stia svolgendo attività lavorativa nel Paese ospitante in via continuativa e costante e possa conseguentemente ritenersi integrato. In sostanza, tenendo conto dell'ampio arco temporale trascorso nel territorio italiano, le prove offerte – e in parte anche sollecitate d'ufficio – consentono di attestare la prestazione continuativa e recente di attività lavorativa,
Pag. 4 di 6 dunque il conseguimento di un livello compiuto di integrazione socioeconomica nel Paese ospitante.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha prodotto un certificato di residenza emesso dal
Comune di in data 01/04/2022 che attesta la sua iscrizione all'anagrafe nazionale CP_1 della popolazione residente e la sua residenza all'indirizzo Via Giovanni Urbano n. 27, nonché il contratto di locazione di durata annuale, regolarmente registrato, con prima scadenza al 12/03/2023 e tacito rinnovo in mancaza di disdetta (che fa presumere l'attuale permanenza del vincolo negoziale).
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione
Pag. 5 di 6 del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 09/07/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 11/07/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 9 Cass. S.U. 24413/2021.