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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2050/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PETRUZZELLA GIOVANNI ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALDASSARRE LUIGIA MARIA ( , C.F._3 appellata
Conclusioni per : «l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, in Parte_1 riforma della sentenza per cui è processo, […] accogliere le conclusioni già rassegnate in atti con vittoria di competenze e spese di lite e rigetto delle richieste della Controparte che si appalesano del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia:
- accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di gravame così come formulati in atto;
e per l'effetto
- riformare integralmente la sentenza n. 794/2021, pubblicata il
02.11.2021 e notificata in data 03.11.2021, emessa dal Tribunale di Siena, accogliendo tutte le conclusioni già formulate in citazione e, quindi,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione della convenzione disposta dalla convenuta a far data dal 28.10.2008;
- accertare e dichiarare che in conseguenza dell'illegittima risoluzione del rapporto di collaborazione di mediazione creditizia non sono state corrisposte al le provvigioni dovute per un importo complessivo di € Pt_1
21.240,00;
- accertare e dichiarare che a seguito del complessivo illegittimo comportamento tenuto dalla è derivato al un Controparte_2 Pt_1 danno inteso come perdita di chance e di guadagno nonché un danno biologico, esistenziale e morale così come meglio specificati e quantificati in atti;
Contr
- condannare, per l'effetto, la banca al pagamento della somma di
€ 282.124,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno da perdita di chance nonché della somma globale di € 249.000,00 per il danno non patrimoniale subito e per le ragioni più sopra specificate;
- in ogni caso si chiede che la Corte d'Appello di Firenze, ove lo ritenga, voglia liquidare i danni accertati secondo equità ex art. 1226 c.c.;
- condannare in ogni caso la Convenuta al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio»; pag. 2/19 per «Voglia l'Ecc.ma Corte, Controparte_1 contrariis rejectis
IN VIA PREGIUDIZIALE
RESPINGERE l'appello, ex adverso interposto, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di Siena. – n. 794/2021, pubblicata il
2/11/2021 e notificata il 3/11 successivo, giacché inammissibile per violazione degli artt. 342 e 345 CPC.
NEL MERITO - IN SUBORDINE ove ne sia consentito l'esame, RESPINGERE l'appello ex adverso interposto avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di
Siena, giacché infondato tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, confermando la gravata sentenza n. 794/2021.
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con precisazione che l'appellante non ha corrisposto le spese giudizialmente liquidate nel giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli né quelle liquidate nel giudizio innanzi al Tribunale di
Siena».
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 794 Parte_1 del 2021 del Tribunale di Siena, con la quale sono state rigettate le domande da egli svolte nei confronti di Controparte_1
Contr (in prosieguo ed è stato condannato alla refusione delle spese di
[...] lite.
In particolare, il Tribunale Siena, adito in riassunzione a seguito della declinazione della competenza da parte di quello di Napoli, ha ritenuto che il avesse agito in giudizio (esclusivamente) per l'accertamento Pt_1 dell'illegittimità della risoluzione per clausola risolutiva espressa del pag. 3/19 rapporto di collaborazione con essa intercorso, presupposto della domanda risarcitoria parimenti spiegata. Considerando legittima la risoluzione, ha disatteso le pretese risarcitorie, pronunciando sulle spese secondo soccombenza.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Vizio di omessa pronuncia rispetto alla domanda – Violazione dell'art. 112 c.p.c.»;
2. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una connessione tra l'illegittimità della risoluzione e la richiesta di risarcimento danni derivanti dall'ingiusto processo penale ai danni dell'odierno appellante –
Illogicità e contraddittorietà della motivazione»;
3. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullità della clausola risolutiva espressa ritenendola specifica e determinata – palese contraddittorietà della motivazione»;
4. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siena ha ritenuto incombente sull'attore l'onere di dimostrare l'adempimento ai propri obblighi contrattuali –
Illogicità e contraddittorietà della pronuncia – Violazione dell'art. 2697 c.c.»;
5. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siena non ha ritenuto idonei gli argomenti di prova a fondare il convincimento del Giudicante – Violazione dell'art. 116 c.p.c.».
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
pag. 4/19 La causa, trasmessa per competenza tabellare prima alla terza sezione e poi a questa, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – sulle conclusioni di cui in esergo è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., Contr sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Ritiene il Collegio che, nei termini che meglio emergeranno in prosieguo, il gravame risponda ai citati requisiti e, pertanto, sotto il citato profilo, non sia affetto da inammissibilità.
2. Con il primo motivo d'impugnazione il lamenta l'omessa Pt_1 pronuncia del Tribunale in merito alla domanda di pagamento delle pag. 5/19 provvigioni relative alla pratica Pedata-Flagiello nonché alle «pratiche
“Nunziata A-Nunziata R;
Izzo G-Carlevaris G;
Controparte_3 restituite a seguito della missiva del 22.10.2010 ad istruttoria già conclusa», evocando a suo sostegno il regime convenzionale.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il pagamento delle provvigioni per euro 21.240,00, asseritamente maturate dal (punto 17 della citazione in riassunzione e conclusioni Pt_1 ivi rassegnate), è stato richiesto a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione del rapporto.
Depongono in tal senso sia le conclusioni di cui all'atto di citazione
(«accertare e dichiarare altresì che in conseguenza della stessa [illegittimità della risoluzione] illegittimamente non sono state corrisposte al le Pt_1 provvigioni dovute per un importo complessivo di € 21.240,00») sia, più chiaramente, la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 3: «un danno pari ad
€ 21.240,00 per provvigioni maturate e non erogate in relazione alle pratica per effetto dell'«ingiustificata Parte_2 repentina revoca della convenzione»).
Dunque, il Tribunale, una volta escluso che la risoluzione potesse ritenersi illegittima, non ha accolto la domanda risarcitoria, comprensiva della voce di danno rappresentata dalle provvigioni asseritamente maturate, con ciò non incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Con l'atto d'appello, inoltre, a sostegno della pretesa di pagamento il richiama il dettato dall'art. 8, penultimo periodo, della convenzione Pt_1
(doc. 1 fasc. , secondo cui, nel caso, tra l'altro, di (legittima) Pt_1 risoluzione del rapporto per «frequente inoltro di richieste di Prodotti di qualità non adeguata agli standard della Banca», «saranno dovute solo le commissioni riferite alle mediazioni effettuate prima del verificarsi dell'evento stesso e che siano andate a buon fine».
pag. 6/19 Invocando la citata previsione convenzionale, tuttavia, le somme vengono richieste non più a titolo di risarcimento del danno bensì a quello di adempimento contrattuale, ciò che è però inibito dall'art. 345 c.p.c. (in tal senso, proprio con riferimento a un caso di analogo mutamento del titolo della pretesa, da risarcitorio ad adempitivo, Cass. n. 24366 del 2010, in motivazione).
Il rilevo rende, al riguardo, il motivo inammissibile, in quanto volto a introdurre una domanda nuova.
3. Con il secondo mezzo d'impugnazione il sostanzialmente Pt_1 lamenta il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto in ragione del fatto di essere stato falsamente accusato del reato di truffa, pregiudizio di cui aveva chiesto il risarcimento a prescindere dalla legittimità o meno della risoluzione del rapporto.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non può condividersi la valutazione del Tribunale, secondo cui la domanda risarcitoria sarebbe stata ancorata esclusivamente all'illegittima risoluzione, atteso che già nell'atto di citazione, in più passaggi, si lamentava la condotta calunniosa ascritta alla banca e foriera di danno e che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, il aveva precisato i termini Pt_1 della domanda risarcitoria, chiarendo come essa fosse rivolta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalle false accuse rivoltegli, beneficiando del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
Ciò, tuttavia, non consente di concludere per la fondatezza della pretesa.
Secondo la Suprema Corte, «[l]a denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di pag. 7/19 responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)» (Cass. n. 13093 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 299 del 2022, in massima:
«La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato»).
Tali pronunce consolidano il precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, alla cui stregua «[i]l principio di diritto costantemente affermato da questa Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 25/05/2004
(Rv. 573117 - 01) secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori pag. 8/19 di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato”. Sicché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del
10/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n.
1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n.
750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000). […] Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, a struttura dolosa, si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è, dunque, esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di
pag. 9/19 conoscenza (Sez. 6, pen., Cass. Sentenza n. 29117 del 15/06/2012)» (Cass.
n. 30988 del 2018, in motivazione).
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie, non può non rilevarsi come, con riguardo alle circostanze riportate nella denuncia-querela Contr proposta da (doc. 4 fasc. – peraltro essenzialmente rivolta nei Pt_1 confronti di soggetti diversi dall'odierno appellante, vale a dire suo padre,
, e tale – non sia raggiunta la prova della Controparte_4 Persona_1
Contr sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a ovvero la sua consapevolezza dell'innocenza dell'appellante.
A riprova della stessa egli evidenzia come la convenzione prodotta riportasse una data alterata a penna.
Contr Sebbene, a seguito dell'opposizione di l'archiviazione (doc. 4 fasc.
sia stata disposta anche, se non principalmente, in ragione di tale Pt_1 alterazione – atteso che la data stampata sulla convenzione, anteriore rispetto a quella corretta a penna, avrebbe fatto rientrare nel suo fuoco applicativo le pratiche per le quali vi era stata la mediazione del – Pt_1 non può concludersi che la banca non disponesse di un elemento serio che deponeva in senso contrario.
Una data stampata, infatti, ben può essere corretta a penna nel pieno consenso dei soggetti interessati, rendendo così la previsione a cui si correla pienamente efficace nei diversi termini temporali frutto della modifica.
Contr Né può dirsi che l'alterazione sia stata realizzata da alla bisogna, ossia a sostegno degli assunti di cui alla denuncia-querela, come si desume dal fatto che analoga alterazione era presente pure sulla copia di convenzione prodotta dal Pace, rilievo che – in uno con il fatto che è stata la banca stessa a produrre la propria, recante la modifica – ne elide il dolo.
Al contempo, proprio tale corrispondente alterazione conforta Contr ulteriormente la tesi del ragionevole affidamento di sulla portata pag. 10/19 temporale dell'efficacia della convenzione, fondando così per lo meno il serio dubbio circa la sussistenza dell'artifizio con riguardo alle pratiche che ne esulavano.
A tali considerazioni, che già risultano assorbenti ai fini del rigetto del motivo, può aggiungersi il difetto di ogni prova circa il prodursi del danno non patrimoniale denunciato.
Quando a quello biologico (l'atto d'appello denuncia un'invalidità permanente del 15%), non è stata prodotta documentazione alcuna che dimostri una lesione psicofisica – peraltro, il non si perita di Pt_1 indicare da dove tanto sia desumibile – né, tantomeno, conseguenze per lui pregiudizievoli, dovendosi al riguardo rammentare che «[i]l danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi» (Cass. n. 25887 del 2022, in massima;
analogamente, Cass. n.
5119 del 2023, in massima, e n. 4110 del 2024, in motivazione).
Prive di riprova sono rimaste anche le altre voci di danno lamentate, che parimenti non possono essere considerate sussistenti in re ipsa.
In particolare, si rammenta che «[i]l danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato
“in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico» (Cass. n. 28742 del
2018, in massima). E tanto il non ha né specificamente allegato, al Pt_1
pag. 11/19 di là di generiche deduzioni nell'atto introduttivo del giudizio, né, comunque, debitamente dimostrato.
Lo stesso dicasi con riguardo al danno cosiddetto morale: «La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale)» (Cass. n. 11269 del 2018, in massima); tale onere nella specie non
è stato assolto.
Infine, anche «il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici» (Cass. n. 19551 del 2023, in massima). Il necessario corredo probatorio è mancato e certo non può al riguardo soccorrere la mail diffusa l'11 ottobre 2010 (doc. 3 fasc. , il cui contenuto non ha Pt_1 minimamente riguardato la pretesa responsabilità penale del ma Pt_1
Contr solo la risoluzione del contratto di collaborazione con (a prescindere dal fatto che egli non avesse già ricevuto, a quel momento, la relativa raccomandata).
Il motivo è dunque infondato e, nei termini che precedono, la motivazione della sentenza gravata va integrata.
pag. 12/19 4. Con il terzo mezzo d'impugnazione l'appellante lamenta il mancato rilievo officioso della nullità della clausola convenzionale (a suo dire solo formalmente) risolutiva espressa invocata dalla banca per interrompere il rapporto, attesa la genericità del suo tenore.
La clausola a cui il motivo si riferisce è quella di cui all'art. 8 e riveste il seguente tenore:
In particolare, nella fattispecie viene in rilievo la previsione di cui al punto 8.2, lettera b).
Occorre rilevare che il tenore letterale della citata clausola era stato allegato dal fin dalla citazione in primo grado. Pt_1
Tanto premesso, anche ad ammettere che sussistessero le potenziali condizioni per il rilievo officioso della dedotta nullità, stante la tempestiva allegazione del fatto fondante (Cass. n. 36353 del 2021, in massima), la rilevanza applicativa della clausola come presupposto logico-giuridico della decisione, quale risulta tradotta nella sentenza gravata, e il potere-dovere di procedervi in appello (Cass. n. 20713 del 2023, in massima), ritiene il
Collegio che la citata pattuizione non sia affatto nulla.
A sostegno dell'invalidità il evoca quell'orientamento Pt_1 giurisprudenziale di legittimità per cui «[l]a clausola risolutiva espressa pag. 13/19 presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra» (Cass. n. 4796 del 2016, in massima;
analogamente, Cass. n. 32655 del 2021, in motivazione).
Tale orientamento, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie.
Anzitutto, la clausola non si riferisce indiscriminatamente «a tutti gli obblighi» nascenti dalla convenzione, riconducendo la risoluzione, in particolare, al «frequente inoltro di richieste di Prodotti di qualità non adeguata agli standard della Banca».
È di tutta evidenza la differenza tra le locuzioni e la maggiore specificazione della seconda nell'indicazione dell'inadempimento rilevante.
Occorre peraltro rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine (art. 1325 cod. civ.) volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto, ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può
pag. 14/19 negare ad essa efficacia» (Cass. n. 1950 del 2009, in massima;
analogamente, Cass. n. 13839 del 2013, in massima).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce dei criteri citati,
l'inadempimento in considerazione debba essere individuato nell'inoltro, ripetuto in un breve lasso di tempo – secondo il significato che il termine
“frequente” assume nel linguaggio comune – di richieste di prodotti non corrispondenti, per tipologia e caratteristiche (lo “standard”), a quanto indicato nell'allegato B alla convenzione (doc. 1 fasc. , che, ai sensi Pt_1 dell'art. 1, ne fa parte integrante e che, a sua volta, rinvia, circa le
«caratteristiche di dettaglio», alle «singole schede prodotto».
In tal modo, il portato della clausola, sistematicamente inteso secondo il senso comune dei termini impiegati, non risulta affetto dalla genericità denunciata né la valutazione dell'importanza dell'inadempimento viene Contr rimessa al mero arbitrio di così consentendosi che la clausola esplichi il proprio effetto.
Il motivo è pertanto infondato.
5. Con il quarto mezzo d'impugnazione l'appellante lamenta che il
Tribunale l'abbia onerato della prova dell'adempimento di un'obbligazione negativa – quella evincibile dalla clausola risolutiva – e, a seguito del preteso mancato assolvimento di tale onere, abbia escluso l'illegittimità della risoluzione, in realtà da imputare alla calunniosa accusa di truffa.
Con il quinto motivo, il lamenta l'erronea valutazione delle Pt_1 prove offerte, segnatamente presuntive, che avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a ravvisare nella condotta penalmente rilevante ascrittagli la vera ragione dell'interruzione del rapporto.
I motivi – da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione
– sono destituiti di fondamento.
pag. 15/19 La citata clausola risolutiva espressa testualmente descrive, all'art. 8, punto 8.2, lettera b), non direttamente l'obbligazione, bensì
l'inadempimento a cui si correla la risoluzione di diritto, ossia, come detto, il «frequente inoltro di richieste di Prodotti di qualità non adeguata agli standard della Banca».
Da ciò non può affatto desumersi un'obbligazione negativa – ossia, non inoltrare frequentemente richieste di prodotti inadeguati (nel significato in precedenza indicato) – bensì – in coerenza con l'oggetto del contratto (art. 2 della convenzione), con gli impegni del mediatore (artt. 4 e 5 della convenzione) e con l'indicazione dei prodotti offerti suo tramite (allegato B richiamato all'art. 1 della convenzione) – quella positiva di inoltrare richieste di prodotti conformi alla tipologia e alle caratteristiche previste, la clausola risolutiva descrivendo l'inesattezza adempitiva a cui la risoluzione si correla, ossia, appunto, il ripetitivo inoltro di richieste non conformi.
Alla luce di tali considerazioni, non giova al il principio Pt_1 giurisprudenziale per cui, «[i]n tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore» (Cass. n. 22244 del 2022, in massima), trovando applicazione il diverso e generale regime per cui il creditore che invochi la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 13533 del 2001, in massima).
Tantomeno può essere utilmente evocato il principio di vicinanza della prova, atteso che «[i]l principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi,
pag. 16/19 impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova» (Cass. n. 12910 del 2022, in massima).
Nella specie non solo non sussistono dubbi in merito alla qualificazione come estintivo del fatto da dimostrare – l'esatto adempimento – ma nemmeno può ritenersi che il non potesse conoscere i connotati Pt_1
Contr delle pratiche inoltrate a – peraltro limitate a un periodo di tempo comunque contenuto – come d'altronde si evince da quanto allegato da egli alla e-mail del 12 ottobre 2010 (doc. 3 fasc. , oltre che dalla Pt_1 produzione documentale afferente alla pratica GE (doc. 6 fasc.
. Pt_1
Risulta pertanto condivisibile il percorso argomentativo del Tribunale, secondo cui, in mancanza di prova dell'esatto adempimento, che escluda la validità della ragione infine addotta a sostegno della risoluzione, essa non Contr possa ascriversi alle accuse di coinvolgimento in una truffa ai danni di poi rivelatesi senza seguito, non risultando all'uopo sufficiente la contraddittorietà e la laconicità pur ravvisabile nella corrispondenza intercorsa tra la banca e il (doc. 3 fasc. , la quale, per Pt_1 Pt_1 quanto ondivaga, comunque mai accenna al profilo penalistico, mentre richiama l'art. 8 della convenzione, in cui è contenuta la clausola attivata.
D'altra parte, si rileva come l'«indagine penale» evocata dall'appellante abbia preso le mosse da una denuncia-querela (doc. 4 fasc. – come Pt_1 accennato, specificamente rivolta a soggetti diversi – che è stata redatta e pag. 17/19 depositata solo nel novembre del 2011 – senza che, d'altra parte, sia evincibile a quando risalgano gli accertamenti interni compiuti dalla banca e ivi menzionati – ossia oltre un anno dopo il citato scambio epistolare elettronico e la risoluzione del contratto, ciò che certo non depone a favore della tesi sostenuta dall'appellante.
In tale contesto, non può ritenersi che gli elementi offerti disegnino un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso di corroborare adeguatamente l'assunto per cui la risoluzione del rapporto sia avvenuta
«unicamente quale logico corollario dell'indagine penale».
6. In conclusione, al lume delle considerazioni svolte, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata, sia pur integrata alla stregua delle motivazioni che precedono, va confermata.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 520.001,00 – euro
1.000.000,00), identificato alla stregua della somma complessivamente domandata, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 18/19 1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 794 del 2021 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in euro 15.659,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 16 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PETRUZZELLA GIOVANNI ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALDASSARRE LUIGIA MARIA ( , C.F._3 appellata
Conclusioni per : «l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia, in Parte_1 riforma della sentenza per cui è processo, […] accogliere le conclusioni già rassegnate in atti con vittoria di competenze e spese di lite e rigetto delle richieste della Controparte che si appalesano del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia:
- accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di gravame così come formulati in atto;
e per l'effetto
- riformare integralmente la sentenza n. 794/2021, pubblicata il
02.11.2021 e notificata in data 03.11.2021, emessa dal Tribunale di Siena, accogliendo tutte le conclusioni già formulate in citazione e, quindi,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione della convenzione disposta dalla convenuta a far data dal 28.10.2008;
- accertare e dichiarare che in conseguenza dell'illegittima risoluzione del rapporto di collaborazione di mediazione creditizia non sono state corrisposte al le provvigioni dovute per un importo complessivo di € Pt_1
21.240,00;
- accertare e dichiarare che a seguito del complessivo illegittimo comportamento tenuto dalla è derivato al un Controparte_2 Pt_1 danno inteso come perdita di chance e di guadagno nonché un danno biologico, esistenziale e morale così come meglio specificati e quantificati in atti;
Contr
- condannare, per l'effetto, la banca al pagamento della somma di
€ 282.124,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno da perdita di chance nonché della somma globale di € 249.000,00 per il danno non patrimoniale subito e per le ragioni più sopra specificate;
- in ogni caso si chiede che la Corte d'Appello di Firenze, ove lo ritenga, voglia liquidare i danni accertati secondo equità ex art. 1226 c.c.;
- condannare in ogni caso la Convenuta al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio»; pag. 2/19 per «Voglia l'Ecc.ma Corte, Controparte_1 contrariis rejectis
IN VIA PREGIUDIZIALE
RESPINGERE l'appello, ex adverso interposto, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di Siena. – n. 794/2021, pubblicata il
2/11/2021 e notificata il 3/11 successivo, giacché inammissibile per violazione degli artt. 342 e 345 CPC.
NEL MERITO - IN SUBORDINE ove ne sia consentito l'esame, RESPINGERE l'appello ex adverso interposto avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di
Siena, giacché infondato tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, confermando la gravata sentenza n. 794/2021.
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con precisazione che l'appellante non ha corrisposto le spese giudizialmente liquidate nel giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli né quelle liquidate nel giudizio innanzi al Tribunale di
Siena».
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 794 Parte_1 del 2021 del Tribunale di Siena, con la quale sono state rigettate le domande da egli svolte nei confronti di Controparte_1
Contr (in prosieguo ed è stato condannato alla refusione delle spese di
[...] lite.
In particolare, il Tribunale Siena, adito in riassunzione a seguito della declinazione della competenza da parte di quello di Napoli, ha ritenuto che il avesse agito in giudizio (esclusivamente) per l'accertamento Pt_1 dell'illegittimità della risoluzione per clausola risolutiva espressa del pag. 3/19 rapporto di collaborazione con essa intercorso, presupposto della domanda risarcitoria parimenti spiegata. Considerando legittima la risoluzione, ha disatteso le pretese risarcitorie, pronunciando sulle spese secondo soccombenza.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Vizio di omessa pronuncia rispetto alla domanda – Violazione dell'art. 112 c.p.c.»;
2. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una connessione tra l'illegittimità della risoluzione e la richiesta di risarcimento danni derivanti dall'ingiusto processo penale ai danni dell'odierno appellante –
Illogicità e contraddittorietà della motivazione»;
3. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullità della clausola risolutiva espressa ritenendola specifica e determinata – palese contraddittorietà della motivazione»;
4. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siena ha ritenuto incombente sull'attore l'onere di dimostrare l'adempimento ai propri obblighi contrattuali –
Illogicità e contraddittorietà della pronuncia – Violazione dell'art. 2697 c.c.»;
5. «Erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siena non ha ritenuto idonei gli argomenti di prova a fondare il convincimento del Giudicante – Violazione dell'art. 116 c.p.c.».
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
pag. 4/19 La causa, trasmessa per competenza tabellare prima alla terza sezione e poi a questa, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – sulle conclusioni di cui in esergo è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., Contr sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Ritiene il Collegio che, nei termini che meglio emergeranno in prosieguo, il gravame risponda ai citati requisiti e, pertanto, sotto il citato profilo, non sia affetto da inammissibilità.
2. Con il primo motivo d'impugnazione il lamenta l'omessa Pt_1 pronuncia del Tribunale in merito alla domanda di pagamento delle pag. 5/19 provvigioni relative alla pratica Pedata-Flagiello nonché alle «pratiche
“Nunziata A-Nunziata R;
Izzo G-Carlevaris G;
Controparte_3 restituite a seguito della missiva del 22.10.2010 ad istruttoria già conclusa», evocando a suo sostegno il regime convenzionale.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il pagamento delle provvigioni per euro 21.240,00, asseritamente maturate dal (punto 17 della citazione in riassunzione e conclusioni Pt_1 ivi rassegnate), è stato richiesto a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione del rapporto.
Depongono in tal senso sia le conclusioni di cui all'atto di citazione
(«accertare e dichiarare altresì che in conseguenza della stessa [illegittimità della risoluzione] illegittimamente non sono state corrisposte al le Pt_1 provvigioni dovute per un importo complessivo di € 21.240,00») sia, più chiaramente, la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 3: «un danno pari ad
€ 21.240,00 per provvigioni maturate e non erogate in relazione alle pratica per effetto dell'«ingiustificata Parte_2 repentina revoca della convenzione»).
Dunque, il Tribunale, una volta escluso che la risoluzione potesse ritenersi illegittima, non ha accolto la domanda risarcitoria, comprensiva della voce di danno rappresentata dalle provvigioni asseritamente maturate, con ciò non incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Con l'atto d'appello, inoltre, a sostegno della pretesa di pagamento il richiama il dettato dall'art. 8, penultimo periodo, della convenzione Pt_1
(doc. 1 fasc. , secondo cui, nel caso, tra l'altro, di (legittima) Pt_1 risoluzione del rapporto per «frequente inoltro di richieste di Prodotti di qualità non adeguata agli standard della Banca», «saranno dovute solo le commissioni riferite alle mediazioni effettuate prima del verificarsi dell'evento stesso e che siano andate a buon fine».
pag. 6/19 Invocando la citata previsione convenzionale, tuttavia, le somme vengono richieste non più a titolo di risarcimento del danno bensì a quello di adempimento contrattuale, ciò che è però inibito dall'art. 345 c.p.c. (in tal senso, proprio con riferimento a un caso di analogo mutamento del titolo della pretesa, da risarcitorio ad adempitivo, Cass. n. 24366 del 2010, in motivazione).
Il rilevo rende, al riguardo, il motivo inammissibile, in quanto volto a introdurre una domanda nuova.
3. Con il secondo mezzo d'impugnazione il sostanzialmente Pt_1 lamenta il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto in ragione del fatto di essere stato falsamente accusato del reato di truffa, pregiudizio di cui aveva chiesto il risarcimento a prescindere dalla legittimità o meno della risoluzione del rapporto.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non può condividersi la valutazione del Tribunale, secondo cui la domanda risarcitoria sarebbe stata ancorata esclusivamente all'illegittima risoluzione, atteso che già nell'atto di citazione, in più passaggi, si lamentava la condotta calunniosa ascritta alla banca e foriera di danno e che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, il aveva precisato i termini Pt_1 della domanda risarcitoria, chiarendo come essa fosse rivolta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalle false accuse rivoltegli, beneficiando del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
Ciò, tuttavia, non consente di concludere per la fondatezza della pretesa.
Secondo la Suprema Corte, «[l]a denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di pag. 7/19 responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)» (Cass. n. 13093 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 299 del 2022, in massima:
«La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato»).
Tali pronunce consolidano il precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, alla cui stregua «[i]l principio di diritto costantemente affermato da questa Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 25/05/2004
(Rv. 573117 - 01) secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori pag. 8/19 di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato”. Sicché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del
10/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n.
1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n.
750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000). […] Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, a struttura dolosa, si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è, dunque, esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di
pag. 9/19 conoscenza (Sez. 6, pen., Cass. Sentenza n. 29117 del 15/06/2012)» (Cass.
n. 30988 del 2018, in motivazione).
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie, non può non rilevarsi come, con riguardo alle circostanze riportate nella denuncia-querela Contr proposta da (doc. 4 fasc. – peraltro essenzialmente rivolta nei Pt_1 confronti di soggetti diversi dall'odierno appellante, vale a dire suo padre,
, e tale – non sia raggiunta la prova della Controparte_4 Persona_1
Contr sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a ovvero la sua consapevolezza dell'innocenza dell'appellante.
A riprova della stessa egli evidenzia come la convenzione prodotta riportasse una data alterata a penna.
Contr Sebbene, a seguito dell'opposizione di l'archiviazione (doc. 4 fasc.
sia stata disposta anche, se non principalmente, in ragione di tale Pt_1 alterazione – atteso che la data stampata sulla convenzione, anteriore rispetto a quella corretta a penna, avrebbe fatto rientrare nel suo fuoco applicativo le pratiche per le quali vi era stata la mediazione del – Pt_1 non può concludersi che la banca non disponesse di un elemento serio che deponeva in senso contrario.
Una data stampata, infatti, ben può essere corretta a penna nel pieno consenso dei soggetti interessati, rendendo così la previsione a cui si correla pienamente efficace nei diversi termini temporali frutto della modifica.
Contr Né può dirsi che l'alterazione sia stata realizzata da alla bisogna, ossia a sostegno degli assunti di cui alla denuncia-querela, come si desume dal fatto che analoga alterazione era presente pure sulla copia di convenzione prodotta dal Pace, rilievo che – in uno con il fatto che è stata la banca stessa a produrre la propria, recante la modifica – ne elide il dolo.
Al contempo, proprio tale corrispondente alterazione conforta Contr ulteriormente la tesi del ragionevole affidamento di sulla portata pag. 10/19 temporale dell'efficacia della convenzione, fondando così per lo meno il serio dubbio circa la sussistenza dell'artifizio con riguardo alle pratiche che ne esulavano.
A tali considerazioni, che già risultano assorbenti ai fini del rigetto del motivo, può aggiungersi il difetto di ogni prova circa il prodursi del danno non patrimoniale denunciato.
Quando a quello biologico (l'atto d'appello denuncia un'invalidità permanente del 15%), non è stata prodotta documentazione alcuna che dimostri una lesione psicofisica – peraltro, il non si perita di Pt_1 indicare da dove tanto sia desumibile – né, tantomeno, conseguenze per lui pregiudizievoli, dovendosi al riguardo rammentare che «[i]l danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi» (Cass. n. 25887 del 2022, in massima;
analogamente, Cass. n.
5119 del 2023, in massima, e n. 4110 del 2024, in motivazione).
Prive di riprova sono rimaste anche le altre voci di danno lamentate, che parimenti non possono essere considerate sussistenti in re ipsa.
In particolare, si rammenta che «[i]l danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato
“in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico» (Cass. n. 28742 del
2018, in massima). E tanto il non ha né specificamente allegato, al Pt_1
pag. 11/19 di là di generiche deduzioni nell'atto introduttivo del giudizio, né, comunque, debitamente dimostrato.
Lo stesso dicasi con riguardo al danno cosiddetto morale: «La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale)» (Cass. n. 11269 del 2018, in massima); tale onere nella specie non
è stato assolto.
Infine, anche «il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici» (Cass. n. 19551 del 2023, in massima). Il necessario corredo probatorio è mancato e certo non può al riguardo soccorrere la mail diffusa l'11 ottobre 2010 (doc. 3 fasc. , il cui contenuto non ha Pt_1 minimamente riguardato la pretesa responsabilità penale del ma Pt_1
Contr solo la risoluzione del contratto di collaborazione con (a prescindere dal fatto che egli non avesse già ricevuto, a quel momento, la relativa raccomandata).
Il motivo è dunque infondato e, nei termini che precedono, la motivazione della sentenza gravata va integrata.
pag. 12/19 4. Con il terzo mezzo d'impugnazione l'appellante lamenta il mancato rilievo officioso della nullità della clausola convenzionale (a suo dire solo formalmente) risolutiva espressa invocata dalla banca per interrompere il rapporto, attesa la genericità del suo tenore.
La clausola a cui il motivo si riferisce è quella di cui all'art. 8 e riveste il seguente tenore:
In particolare, nella fattispecie viene in rilievo la previsione di cui al punto 8.2, lettera b).
Occorre rilevare che il tenore letterale della citata clausola era stato allegato dal fin dalla citazione in primo grado. Pt_1
Tanto premesso, anche ad ammettere che sussistessero le potenziali condizioni per il rilievo officioso della dedotta nullità, stante la tempestiva allegazione del fatto fondante (Cass. n. 36353 del 2021, in massima), la rilevanza applicativa della clausola come presupposto logico-giuridico della decisione, quale risulta tradotta nella sentenza gravata, e il potere-dovere di procedervi in appello (Cass. n. 20713 del 2023, in massima), ritiene il
Collegio che la citata pattuizione non sia affatto nulla.
A sostegno dell'invalidità il evoca quell'orientamento Pt_1 giurisprudenziale di legittimità per cui «[l]a clausola risolutiva espressa pag. 13/19 presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra» (Cass. n. 4796 del 2016, in massima;
analogamente, Cass. n. 32655 del 2021, in motivazione).
Tale orientamento, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie.
Anzitutto, la clausola non si riferisce indiscriminatamente «a tutti gli obblighi» nascenti dalla convenzione, riconducendo la risoluzione, in particolare, al «frequente inoltro di richieste di Prodotti di qualità non adeguata agli standard della Banca».
È di tutta evidenza la differenza tra le locuzioni e la maggiore specificazione della seconda nell'indicazione dell'inadempimento rilevante.
Occorre peraltro rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine (art. 1325 cod. civ.) volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto, ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può
pag. 14/19 negare ad essa efficacia» (Cass. n. 1950 del 2009, in massima;
analogamente, Cass. n. 13839 del 2013, in massima).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce dei criteri citati,
l'inadempimento in considerazione debba essere individuato nell'inoltro, ripetuto in un breve lasso di tempo – secondo il significato che il termine
“frequente” assume nel linguaggio comune – di richieste di prodotti non corrispondenti, per tipologia e caratteristiche (lo “standard”), a quanto indicato nell'allegato B alla convenzione (doc. 1 fasc. , che, ai sensi Pt_1 dell'art. 1, ne fa parte integrante e che, a sua volta, rinvia, circa le
«caratteristiche di dettaglio», alle «singole schede prodotto».
In tal modo, il portato della clausola, sistematicamente inteso secondo il senso comune dei termini impiegati, non risulta affetto dalla genericità denunciata né la valutazione dell'importanza dell'inadempimento viene Contr rimessa al mero arbitrio di così consentendosi che la clausola esplichi il proprio effetto.
Il motivo è pertanto infondato.
5. Con il quarto mezzo d'impugnazione l'appellante lamenta che il
Tribunale l'abbia onerato della prova dell'adempimento di un'obbligazione negativa – quella evincibile dalla clausola risolutiva – e, a seguito del preteso mancato assolvimento di tale onere, abbia escluso l'illegittimità della risoluzione, in realtà da imputare alla calunniosa accusa di truffa.
Con il quinto motivo, il lamenta l'erronea valutazione delle Pt_1 prove offerte, segnatamente presuntive, che avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a ravvisare nella condotta penalmente rilevante ascrittagli la vera ragione dell'interruzione del rapporto.
I motivi – da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione
– sono destituiti di fondamento.
pag. 15/19 La citata clausola risolutiva espressa testualmente descrive, all'art. 8, punto 8.2, lettera b), non direttamente l'obbligazione, bensì
l'inadempimento a cui si correla la risoluzione di diritto, ossia, come detto, il «frequente inoltro di richieste di Prodotti di qualità non adeguata agli standard della Banca».
Da ciò non può affatto desumersi un'obbligazione negativa – ossia, non inoltrare frequentemente richieste di prodotti inadeguati (nel significato in precedenza indicato) – bensì – in coerenza con l'oggetto del contratto (art. 2 della convenzione), con gli impegni del mediatore (artt. 4 e 5 della convenzione) e con l'indicazione dei prodotti offerti suo tramite (allegato B richiamato all'art. 1 della convenzione) – quella positiva di inoltrare richieste di prodotti conformi alla tipologia e alle caratteristiche previste, la clausola risolutiva descrivendo l'inesattezza adempitiva a cui la risoluzione si correla, ossia, appunto, il ripetitivo inoltro di richieste non conformi.
Alla luce di tali considerazioni, non giova al il principio Pt_1 giurisprudenziale per cui, «[i]n tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore» (Cass. n. 22244 del 2022, in massima), trovando applicazione il diverso e generale regime per cui il creditore che invochi la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 13533 del 2001, in massima).
Tantomeno può essere utilmente evocato il principio di vicinanza della prova, atteso che «[i]l principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi,
pag. 16/19 impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova» (Cass. n. 12910 del 2022, in massima).
Nella specie non solo non sussistono dubbi in merito alla qualificazione come estintivo del fatto da dimostrare – l'esatto adempimento – ma nemmeno può ritenersi che il non potesse conoscere i connotati Pt_1
Contr delle pratiche inoltrate a – peraltro limitate a un periodo di tempo comunque contenuto – come d'altronde si evince da quanto allegato da egli alla e-mail del 12 ottobre 2010 (doc. 3 fasc. , oltre che dalla Pt_1 produzione documentale afferente alla pratica GE (doc. 6 fasc.
. Pt_1
Risulta pertanto condivisibile il percorso argomentativo del Tribunale, secondo cui, in mancanza di prova dell'esatto adempimento, che escluda la validità della ragione infine addotta a sostegno della risoluzione, essa non Contr possa ascriversi alle accuse di coinvolgimento in una truffa ai danni di poi rivelatesi senza seguito, non risultando all'uopo sufficiente la contraddittorietà e la laconicità pur ravvisabile nella corrispondenza intercorsa tra la banca e il (doc. 3 fasc. , la quale, per Pt_1 Pt_1 quanto ondivaga, comunque mai accenna al profilo penalistico, mentre richiama l'art. 8 della convenzione, in cui è contenuta la clausola attivata.
D'altra parte, si rileva come l'«indagine penale» evocata dall'appellante abbia preso le mosse da una denuncia-querela (doc. 4 fasc. – come Pt_1 accennato, specificamente rivolta a soggetti diversi – che è stata redatta e pag. 17/19 depositata solo nel novembre del 2011 – senza che, d'altra parte, sia evincibile a quando risalgano gli accertamenti interni compiuti dalla banca e ivi menzionati – ossia oltre un anno dopo il citato scambio epistolare elettronico e la risoluzione del contratto, ciò che certo non depone a favore della tesi sostenuta dall'appellante.
In tale contesto, non può ritenersi che gli elementi offerti disegnino un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso di corroborare adeguatamente l'assunto per cui la risoluzione del rapporto sia avvenuta
«unicamente quale logico corollario dell'indagine penale».
6. In conclusione, al lume delle considerazioni svolte, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata, sia pur integrata alla stregua delle motivazioni che precedono, va confermata.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 520.001,00 – euro
1.000.000,00), identificato alla stregua della somma complessivamente domandata, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 18/19 1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 794 del 2021 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in euro 15.659,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 16 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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