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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1319/2023 promossa da
[...]
(CF. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Ambrosio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
difesa ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- resistente
- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22.03.2023, , cittadino Parte_1 senegalese, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di , CP_1 notificatogli in data 21.02.2023, con il quale gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D. lgs. n.25 del
05.12.2022. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
1 All'udienza del 02.07.2024, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, l'allora giudice designato, lette le note depositate, alla luce della documentazione depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente e per la decisione. All'udienza del 20.03.2025, lo scrivente giudice subentrato sul ruolo, lette le note scritte, ha riservato la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs 150/2011. Inoltre, sebbene il ricorso avverso il provvedimento impugnato sia stato proposto nel 2023, il ricorrente ha formulato istanza di protezione in data 10.06.2022, per come risulta dal modello C3 allegato in atti, per cui non trova applicazione la nuova normativa del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. decreto Cutro), conv. dalla l. 50/2023 edentrato in vigore l'11 marzo 2023 - alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2) - e occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020. Nel merito, si osserva che il ricorrente di nazionalità senegalese ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di ai sensi dell'art CP_1
19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, per conseguimento della integrazione sociale e personale nel territorio italiano. Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione Territoriale, per assenza dei presupposti di legge.
Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da riformare. Sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno” che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della
2 valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita Per_1 familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati nell'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale
3 del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla
Corte di Cassazione. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e integrazione sociale sul territorio italiano. Egli ha depositato:
- Comunicazione Unilav relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato del decorrente dal 11.02.2023 al 31.05.2023, proroghe al 31.08.2023 ed al 30.11.2023 con la qualifica di lavapiatti presso “BIFULCOBONTA 1947 SRL” con sede ad Ottaviano (NA);
- dell'01.12.2023 relativa a trasformazione rapporto di Controparte_2 lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di lavapiatti presso
“BIFULCOBONTA' 1947 SRL” con sede ad Ottaviano (NA);
- CUD 2024/2025 E BUSTE PAGA 2023/2024/2025;
- Dichiarazione di ospitalità;
- Contratto di locazione;
- Certificato di residenza presso il Comune di Ottaviano;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana. Tutti elementi utili a comprovare l'integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente. E' indubbio, infatti, che negli anni dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente ha costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto. Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, Per_2 to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Né può avere rilievo dirimente in senso negativo per il ricorrente la circostanza che egli percepisca un reddito esiguo. Al riguardo, infatti, la Corte di
4 Cassazione nella recente pronuncia n. 8373/2022 ha chiarito che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia”. La frequenza di corsi di formazione, l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi con diversi datori di lavoro e la frequente proroga della loro durata, sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie. In conclusione, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Va, infatti, tenuto conto del fatto che proprio il suo stabile inserimento lavorativo in Italia gli consente di sopperire anche alle necessità dei suoi familiari rimasti nel Paese d'origine. Il Collegio, pertanto, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI e che il ricorrente necessiti di protezione nella forma della nuova protezione speciale introdotta dal d.l. n. 130/2020, come convertito con l. n. 173/2020, applicabile al presente procedimento. Si osserva, infine, che non sono emersi in giudizio, né sono stati dedotti dall'amministrazione resistente, "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero sopra declinate, che non possono altrimenti essere conosciute dal Giudice. La relativa domanda deve, pertanto, essere accolta. Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a il diritto al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
-compensa le spese di lite tra le parti.
5 Così deciso in Catanzaro, il 14-4-2025.
Il Presidente rel.
Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
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