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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 27.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 19091/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. PACELLI GRAZIA, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. PETRILLO CONCETTA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 21.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, descritta la sua attività lavorativa e premesso di avere esperito infruttuosamente l'iter amministrativo intrapreso con domanda del 25.10.2021 chiede la condanna dell' alla corresponsione del danno biologico in conseguenza della malattia CP_1 professionale contratta, quantificato in ragione del 14% o in una percentuale maggiore o minore. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, le mansioni svolte dal ricorrente risultano comprovate dalla documentazione in atti (cfr. curriculum professionale rilasciato dalla Fintecna
S.p.a. al ricorrente (Alleg. n. 1) dalla quale risulta che il suddetto ha espletato l'attività di saldatore dal 16/12/1971 al 31/12/1992 presso l'area di lavoro
Manutenzione impianti e da ciò derivava una continuata esposizione del ricorrente ad amianto, tantè che l' riconosceva l'esposizione all'amianto con CP_1 riferimento ai (lunghi) segmenti temporali dal 16/12/1971 al 31/12/1990.
Inoltre, dalla consulenza tecnica espletata, l'assicurato, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, è risultato affetto da: “interstiziopatia polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve asbesto correlata, per la quale sussiste una genesi lavorativa, che ha determinato una lesione all'integrità psicofisica del soggetto da cui è derivato un danno biologico del 6%. ( sei per cento) secondo la tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000”.
Tale complesso patologico, come riferito dall'ausiliare, è indubbiamente conseguenza della attività lavorativa svolta.
Circostanza questa, emergente dall'anamnesi raccolta dal c.t.u..
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, anche in assenza di specifiche e qualificate censure.
L' va, di conseguenza, condannato a corrispondere all'assicurato l'indennizzo CP_1 in capitale per danno biologico, nella misura del 6%, a partire dal (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dall' 1.11.2021, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente all' indennizzo in capitale del danno biologico nella misura del 6 % e per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 della relativa prestazione nella misura di legge a decorrere dall' 1.11.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'istituto resistente al pagamento in favore del ricorrente delle residue spese processuali (escluse quelle della CTU) liquidate in tale misura ridotta in E. 1.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
3) Condanna altresì l' al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come CP_1
da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 15/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo