TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 916/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in AR, presso lo studio dell'avv. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Marazza, dall'avv. Domenico Parte_2
De Feo e dall'avv. Fabio D'Aversa, per procure speciali agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in AR, presso lo studio dell'avv. Cristian P_
Puzzoni, che con l'avv. Matteo Atzeni lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2023, ha proposto Parte_1
opposizione al precetto notificatogli il 26 febbraio 2023, su impulso di e in P_
forza del titolo esecutivo rappresentato dalla diffida accertativa n. 33522/33579 emessa dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di AR – IS (in prosieguo ITL) il 17 giugno 2022, notificata il 16 agosto 2022.
Dalla lettura delle predetta diffida si ricava che , dipendente della P_ cooperativa Mounting (in seguito anche solo CT) dall'11 ottobre Parte_3
2017 al 21 settembre 2020, avrebbe maturato crediti nei confronti della ex datrice di lavoro e di – quest'ultima nelle vesti di appaltante del servizio di trasporto e Parte_1
assemblaggio di elementi di arredo commissionato alla cooperativa stessa - per la complessiva somma di euro 14.374,13, oltre accessori, a titolo di: (I) compenso per lavoro straordinario non registrato nelle buste paga, per tutta la durata del rapporto (eccettuati i mesi di marzo e aprile 2020); (II) indennità di cassa, per 33 mensilità, tra il 1° novembre
2018 ed il 21 settembre 2020.
pagina 1 di 25 L'opponente ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, eccependo:
- “l'inesistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”;
- la formazione della diffida in assenza di contraddittorio;
- la nullità della diffida per non essere stati in essa precisati: “(I) il titolo sul quale si fonderebbe l'obbligazione solidale, (II) la coincidenza temporale tra l'operatività del contratto di appalto ed il periodo oggetto di accertamento posto che ovviamente si tratta di responsabilità solidale del committente, (III) la continuativa ed esclusiva adibizione del sig. all'appalto intercorso tra e MOUNTING”; P_ Parte_1
- la decadenza del lavoratore dal potere di azionare il credito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'insussistenza dei fatti posti a fondamento della diffida, che ha dichiarato di non conoscere;
- la natura discontinua delle mansioni del lavoratore, che sarebbe incompatibile con la deduzione circa la prestazione di lavoro straordinario;
- la mancanza di una autorizzazione espressa allo straordinario;
- l'inapplicabilità alla cooperativa CT, datrice di lavoro dell'opposto, della norma di
Con contrattazione collettiva richiamata dall' per affermare il diritto del lavoratore all'indennità di cassa e, comunque, la natura non retributiva della stessa e, quindi, la sua estraneità rispetto al sistema di responsabilità solidale dell'appaltante per debiti retributivi del datore di lavoro verso le maestranze impiegate nell'appalto;
- l'erroneità dei conteggi, basati su un C.C.N.L. non applicato dalla cooperativa CT.
L'opposto si è costituito in giudizio per insistere nella pretesa creditoria.
2. L'atto di precetto è stato notificato in forza della diffida accertativa n. 33522/33579, Con notificata il 16 agosto 2022, emessa dall' il 17 giugno 2022.
Detta diffida nasce da un accertamento ispettivo, all'esito del quale è stato redatto il
“Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CA00001/2022-683-01 del 29/08/2022” Con (acquisito attraverso l' su richiesta di questo stesso Tribunale, formulata ai sensi degli artt. 213 e 421 c.p.c.), in cui si legge:
“Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova:
Gli accertamenti oggetto del presente verbale hanno avuto inizio in data 19/10/2021 in seguito all'accesso ispettivo - programmato secondo ordine di servizio dell'intestato
Ispettorato - eseguito [...] presso la sede operativa della società Mounting Customer
Transport coop sita in Elmas, via Betti, presso il deposito a insegna Mondo Convenienza,
pagina 2 di 25 come meglio specificato nel verbale di primo accesso ispettivo n. 119/120/304/145/96/42 del 19/10/2021, consegnato in pari data a mani del socio consigliere Controparte_3
[...] e da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Nell'occasione
[...]
della visita ispettiva venivano trovati intenti al lavoro 22 lavoratori, meglio identificati nel predetto verbale di primo accesso e sentiti a dichiarazione in separati atti;
venivano altresì acquisite in copia le distinte di carico contrassegnate dal mark (codice numerico) identificativo dei capo furgone con espressa indicazione degli indirizzi di consegna, delle fasce orarie di consegna, dei clienti e dati relativi alla merce. In data 20/10/2021 il sottoscritto verbalizzante, unitamente alla collega ispettrice [...], procedeva ad acquisire, presso la medesima sede già oggetto di primo accesso, i predisposti dalla Parte_4
società aggiornati dal 01/09/2021 al 19/10/2021 come risultante dal verbale interlocutorio degli accertamenti prot. 119/154 consegnato in pari data a mani del dipendente con funzioni di contract manager sig. [...]. Persona_1
Gli accertamenti sono proseguiti con l'esame dei LUL del mese di settembre 2021, trasmesso in data 04/11/2021, e con l'esame dell'ulteriore documentazione (Ultimo verbale ispettivo;
Contratto di appalto;
Autorizzazione geolocalizzatori;
Regolamento; Bilancio al
31.12.2020; Delega al professionista;
verbali assemblee;
verbali cda;
contabili pagamenti) trasmessa in data 03/12/2021.
A seguito di sopravvenuti elementi istruttori, in data 28/02/2022 e in data 03/05/2022, con la notifica di verbale interlocutorio degli accertamenti, si procedeva ad estendere il periodo oggetto della verifica dapprima a tutto il 31/01/2022 e successivamente al
30/04/2022. Con l'ultimo verbale interlocutorio del 03/05/2022 si procedeva altresì a richiedere - mediante nota prot. 19305 trasmessa via pec in pari data - la documentazione relativa alle assenze ingiustificate registrate nel LUL nel periodo dal 01/01/2022 a tutto il
30/04/2022 (a solo titolo esemplificativo, eventuali ordini di servizio, eventuali contestazioni disciplinari, etc), CU redditi 2021; eventuali accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali); eventuali certificazioni dei contratti di lavoro;
Documento di Valutazione dei Rischi. La documentazione non esibita nella successiva data del 17/05/2022, e in particolare gli accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) e le certificazioni dei contratti di lavoro, devono intendersi non esistenti. Nelle date del [...] venivano acquisiti ulteriori elementi istruttori testimoniali.
All'esito degli accertamenti sono risultate criticità relative all'orario di lavoro richiesto
e svolto dai lavoratori e in particolare dal personale addetto al trasporto e montaggio
pagina 3 di 25 delle merci.
Dagli elementi documentali e testimoniali acquisiti è stato accertato lo stabile, organizzato e strutturato ricorso a orario straordinario eccedente le 8 ore giornaliere di lavoro registrato nel LUL. Tale ulteriore orario di lavoro si rendeva quotidianamente indispensabile all'evasione del carico attribuito alle flotte, dapprima nei tablet in assegnazione ai capi furgone e, successivamente all'avvenuta verifica della merce e carico sul mezzo, nelle distinte di carico con cui l'elenco della merce assegnata veniva integrato dai riferimenti dei nomi, dei recapiti dei clienti e delle fasce orarie di consegna. In concreto la giornata - coerentemente organizzata secondo le esigenze performanti del contratto di appalto di servizi in essere con la (che deve pertanto essere Parte_1
intesa quale obbligato solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 276/2003) nel cui ambito e alla cui esecuzione si rivolgeva l'intera attività lavorativa dei dipendenti presenti nel contesto aziendale oggetto di verifica - si articolava secondo le fasi del carico del mezzo con connessi prodromici adempimenti (es. versamento degli incassi, etc), della verifica dell'integrità della merce e relativo carico sul mezzo assegnato al capo furgone, del trasporto della merce, della movimentazione del carico dal furgone al piano del cliente, del montaggio della mobilia, della rimozione degli imballaggi e delle operazioni di incasso, con successiva ripetizione delle stesse e al netto di imprevisti legati ad eventuali difetti della merce o imperfezioni strutturali dei luoghi di montaggio, o delle cd revisioni, ovvero ancora problemi con la clientela, sino al rientro in deposito in Elmas via Betti
(sempre che ciò avvenisse entro l'orario di apertura e accesso al deposito stesso).
Di fatto, se era certa la collocazione oraria di inizio attività - in quanto correlata al programmato carico del furgone ovvero all'orario della prima consegna in ipotesi di carico serale del giorno precedente - l'orario conclusivo della giornata lavorativa era strettamente legato al carico assegnato la cui integrale consegna ed evasione delle operazioni connesse necessitava di un orario minimo di dieci ore al giorno con una media che si attestava tra le undici o dodici ore.
L'attività svolta oltre il normale orario giornaliero di otto ore non risulta registrata sul
LUL se non in alcuni mesi (es. Dicembre 2018, Ottobre 2019, Maggio 2020, Luglio 2020,
Agosto 2020, Settembre 2020). Di conseguenza il comportamento sopra descritto integra la violazione delle infedeli registrazioni sul LUL in quanto diverse per qualità e quantità rispetto alle prestazioni lavorative effettivamente rese o alle somme effettivamente erogate
[...]”.
pagina 4 di 25 Al verbale suddetto fa pendant il “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
CA00001/2022-683-04 del 06/09/2022” (verbale di accertamento per obbligazione Con contributiva), anch'esso acquisito d'ufficio dal Tribunale tramite l' , in cui, oltre al rilievo dell'omessa registrazione sul LUL del lavoro straordinario, vengono messi in rilievo anche altri aspetti pertinenti con la materia del contendere del presente giudizio:
“Unitamente al contestato orario straordinario non registrato, sono state rilevate anche le seguenti condotte - non integranti l'illecito delle infedeli registrazioni sul LUL - ma idonee a determinare differenze contributive e originate dalla mancata corretta applicazione del trattamento retributivo riconosciuto dal combinato disposto del CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati / multiservizi FISE e del Regolamento Interno della Cooperativa (art. 2 e art 40):
[...]
Mancato riconoscimento dell'indennità di cassa / riscossione: a fronte dell'attività di riscossione di somme di denaro presso i clienti con connessa responsabilità per eventuali ammanchi/riscossione di denaro falso/errori, ect., ad alcuno dei lavoratori adibiti a mansioni di capo furgone è stata mai corrisposta l'indennità per maneggio danaro prevista nella misura del 5% sulla retribuzione base dall'art. 24 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - Aziende Industriali, e contemplata anche dall'art. 10 del Regolamento interno della Mounting Customer
Transport Società Cooperativa. [...]”.
All'esito dell'attività ispettiva, è stata emessa anche una diffida accertativa all'indirizzo non solo della (ormai ex) datrice di lavoro di numerosi operai addetti al servizio di trasporto e montaggio di mobili commissionato da ma anche della stessa Parte_1
società appaltante.
3. L'istituto della diffida accertativa è regolato in forza delle previsioni contenute nell'art. 12 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevede:
“
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
pagina 5 di 25
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”.
La disciplina richiamata descrive il procedimento di formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la cui mancata impugnazione per le vie amministrative, nei termini stabiliti, non vale a rendere incontrovertibile il credito (Cass. civ., Sez. L, 29 luglio 2022, n. 23744).
4. Deve condividersi la tesi di parte opponente, secondo cui non dispone P_
di un valido titolo esecutivo attivabile nei suoi confronti.
L'Ispettorato territoriale del Lavoro, in base al comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004,
e all'interpretazione fornitane dall'Ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare n.
6/2020, ha ritenuto che l'espressione “soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro” si riferisca anche ai committenti nei contratti d'appalto; ha, pertanto, emesso la diffida accertativa anche nei confronti dell'appaltante nella sua qualità di Parte_1
coobbligato solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, oltre che della ex datrice di lavoro di , la cooperativa CT. P_
L'indicata interpretazione non è condivisa da questo Giudice.
Nel caso oggetto del contendere, non è in discussione che l'appalto affidato da
[...]
a CT, per il servizio di trasporto ed assemblaggio dei complementi di arredo Pt_1
destinati al domicilio della propria clientela, fosse legittimo.
In un contratto d'appalto genuino, il committente non può essere considerato
“utilizzatore” delle prestazioni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, ma semmai del servizio reso da quest'ultima.
Infatti, il termine “utilizzatore” è tecnicamente impiegato dal legislatore o in caso di pagina 6 di 25 somministrazione di lavoro regolare, ovvero anche in caso di somministrazione irregolare o di distacco irregolare, per identificare nel primo caso un genuino fenomeno di fornitura di manodopera (in cui l'utilizzatore è responsabile in solido del trattamento retributivo dovuto dal somministrante al lavoratore somministrato ma giammai assume le vesti di datore di lavoro), ovvero fenomeni illeciti in cui addirittura è l'utilizzatore ad assumere le vesti di datore di lavoro sostanziale del lavoratore (cfr. artt. 30 e ss. d.lgs. 15 giugno 2015,
n. 81; artt. 29 e 30 d.lgs. 276/2003).
Una volta data per scontata la genuinità dell'appalto di cui si tratta, deve escludersi che la committente abbia assunto la qualifica di utilizzatrice delle prestazioni Parte_1 dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatrice CT e da questa dispiegati nell'esecuzione dell'appalto.
Ne consegue che l'Ispettorato territoriale del Lavoro non aveva alcun potere di emettere una diffida accertativa all'indirizzo di quale obbligata in solido ex art. 29 Parte_1
d.lgs. n. 276/2003, per le obbligazioni retributive della datrice di lavoro CT verso P_
, essendo la committente di un appalto genuino un soggetto escluso dalla sfera di
[...] applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004.
5. Ciò premesso - alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di opposizione a cartella o ad avviso di addebito, emessi per i crediti contributivi degli istituti previdenziali, che costituiscono anch'essi titoli esecutivi di formazione stragiudiziale - deve ritenersi che l'azione proposta contro la diffida accertativa sia riconducibile alla figura dell'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità della stessa non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa retributiva, nell'an e nel quantum, seppure il lavoratore che abbia deciso di avvalersene si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione solidale, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla diffida (cfr. in materia di azione proposta contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, Cass. civ., Sez. L, 23 gennaio 2020, n. 1558).
Alla stregua di queste considerazioni, se all'esito del giudizio di opposizione, nonostante l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, il credito retributivo risultasse accertato e risultassero altresì gli estremi per farlo valere nei confronti dell'appaltante odierna opponente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il giudice dovrà non già accogliere sic et
pagina 7 di 25 simpliciter l'opposizione, per inesistenza del titolo esecutivo, ma condannare l'opponente stessa al pagamento del quantum dovuto.
Resta fermo che l'onere della prova grava a carico di colui che si dichiara creditore, ossia il lavoratore stesso.
6. Prima di verificare se, nel merito, le pretese creditorie dell'opposto siano fondate, occorre esaminare l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da Parte_1
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione applicabile, stabilisce:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il testo dell'art. 29, mediante il riferimento "al periodo di esecuzione del contratto di appalto", impone di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non anche per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso;
la logica imposta dalla disciplina in discorso è infatti quella di garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative, avendo come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante.
La norma ha poi limitato temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che inizia a decorrere dalla cessazione dell'appalto, essendo così irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, laddove questa sia intervenuta prima della cessazione dell'appalto.
Quindi, ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine decandenziale, è unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore, nel corso del quale è
pagina 8 di 25 maturato il relativo credito.
Al fine di impedire il decorso del termine di decadenza, in mancanza di una espressa previsione legislativa di segno contrario, è valido anche un atto scritto stragiudiziale, idoneo a far valere la responsabilità del committente rispetto alla pretesa poi azionata giudizialmente (come sottolineato da Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2021, n. 3060), e ciò coerentemente con la ratio dell'istituto, che è quella di rendere edotto il committente di rivendicazioni dei lavoratori anche nei suoi confronti, senza pregiudicare, in mancanza di preminenti ragioni di ordine pubblico, la posizione dei lavoratori che intendano ottenere le loro spettanze in conseguenza di una responsabilità solidale del committente prevista dalla legge.
La norma generale di cui all'art. 2966 c.c. è quella secondo cui "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione contraria, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla ratio dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che per tutto il rapporto di lavoro intercorso tra P_
e CT, quest'ultima fosse legata ad in forza di una sequenza
[...] Parte_1 ininterrotta di contratti di appalto, così come non è contestato che durante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di AR IS (almeno nella sua fase iniziale: il verbale di primo accesso è datato 19 ottobre 2021) l'appalto fosse ancora in corso.
Ne danno atto nei verbali ispettivi gli ufficiali accertatori, i quali hanno dichiarato di aver visionato i contratti che avevano legato le due società dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2021.
Dal 31 dicembre 2021 (data di scadenza dell'ultimo contratto d'appalto) al 26 febbraio
2023 (data di notifica del precetto, che costituisce il primo atto stragiudiziale di esercizio del credito), risulta decorso un tempo inferiore ai due anni.
7. Occorre a questo punto verificare se sussista il credito di Persona_2
nella diffida accertativa per cui è causa e se questo possa essere attivato nei confronti di ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Parte_1
8. La prima questione controversa da approfondire riguarda l'adibizione di P_
pagina 9 di 25 al servizio di consegna e montaggio di complementi di arredo appaltato da P_ [...]
a CT e la prestazione di lavoro straordinario da parte dell'opposto, Parte_1 all'interno dello stesso servizio. Con
8.1. Tra la documentazione trasmessa ex art. 213 c.p.c. dall' ed acquisita ex art. 421
c.p.c., figurano le dichiarazioni Unilav dalle quali si ricava la prova dell'instaurazione del rapporto di lavoro tra CT e in data 11 ottobre 2017 sotto forma di P_
apprendistato professionalizzante, la sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19 ottobre 2017 ed infine la sua cessazione il 21 settembre 2020.
Le evidenze probatorie, di cui si darà conto nell'espositiva che segue, hanno anche consentito di acclarare che CT operasse esclusivamente in esecuzione dell'appalto commissionato da con squadre di lavoro che avevano come punto di Parte_1
partenza e di ritorno il deposito di mobili sito in Elmas, via Betti.
8.2. Secondo la resistente - che peraltro si è dichiarata ignara dei fatti, in qualità di appaltante, estranea a suo dire alle dinamiche del rapporto lavoro intercorso tra CT e le sue maestranze - , al pari dei colleghi, avrebbe dovuto rispettare l'orario P_
contrattualmente previsto di 40 ore settimanali, distribuite su cinque ovvero sei giorni lavorativi.
Con
8.3. Gli accertamenti ispettivi dell' hanno peraltro rivelato una situazione ben differente.
Sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, è bene rammentare che la Suprema Corte ha più volte affermato il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11 settembre 2018, n. 22074; Cass. civ., Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9251).
Le dichiarazioni raccolte dai lavoratori di CT da parte degli ispettori del lavoro
(prodotte in parte dal lavoratore in giudizio all'atto della costituzione e in parte trasmesse Con ex art. 213 c.p.c. dall' ed acquisite ex art. 421 c.p.c.) depongono inequivocabilmente per la dimostrazione di un vero e proprio sistema organizzativo del servizio in appalto, quello commesso da fondato sul lavoro straordinario. Parte_1
pagina 10 di 25 Così aveva dichiarato l'operaio in fase ispettiva: Persona_3
“[...] Ho lavorato alle dipendenze della dal 05/05/2017 al mese di settembre CP_4
2020 nell'ambito dell'appalto di servizi di trasporto e montaggio merce (mobili) a insegna
Mondo Convenienza. Avevo già esperienza nel settore e quindi dopo neanche un mese dalla mia assunzione sono stato assegnato – dopo comunque una prova – alle mansioni di capo furgone. [...] Al momento in cui si veniva promossi capi furgone [...] veniva assegnato un furgone specifico, un tablet dove registrare tutte le operazioni di consegna della merce
[...] un pos per gli incassi dai clienti, un badge per le operazioni di versamento incassi alla macchina cd ATM presente in deposito, nonché con badge si veniva contraddistinti da un
(il mio era 4206) che identificava la merce. Il capo furgone doveva inoltre dare le Per_4 direttive all'operaio montatore. A fronte di queste assegnazioni, o meglio in ragione delle stesse, il capofurgone diventa responsabile per danni al mezzo, al tablet, al POS, all'attrezzatura, alla merce (anche per danni causati dall'operaio) nonché era responsabile degli incassi senza però che fosse riconosciuta indennità di cassa. A me infatti è capitato di perdere il portafogli al distributore di “Il Mosaico” e dover CP_5
mettere di tasca mia circa 1400 euro;
questo importo mi fu scontato mensilmente dalla busta paga e mi andò anche bene perché la regola era che se non avessi reso tutto subito mi sarebbe stato bloccato il giro (cioè la possibilità di ricevere nuovi carichi merce assegnati sul tablet). Il riconoscimento economico per il ruolo di capofurgone e per le relative responsabilità era legato a una paga accessoria ed eventuale chiamata “indennità di trasferta” su cui non venivano pagati i contributi e che era solo in parte legata alle consegne al di fuori del comune sede di lavoro perché poi per ricevere i 21 euro massimi al giorno bisognava avere un certo numero di giornate lavorate nel mese, non ci dovevano essere giornate di assenza ingiustificata, non ci dovevano essere contestazioni disciplinari
o verifiche qualità non idonee. [...]
L'orario di lavoro era legato (soprattutto l'ultimo anno di mia presenza) al turno di carico assegnato: c'erano infatti 4 turni la mattina (il primo 6.30 e gli altri a seguire a distanza di un'ora) oltre al turno serale (che iniziava alle 16.30 ma comunque al termine delle consegne del giorno stesso e oltre le 19.00 non si poteva iniziare il carico perché alle
20.00 il piazzale chiudeva). L'orario di fine lavoro era l'ultimazione di tutte le consegne assegnate e risultanti dal foglio/distinta di carico sul tablet ma anche sul cartaceo. I tempi di montaggio stimati da Mondo Convenienza si attestavano su due ore secondo gli orari che venivano comunicati ai clienti;
gli orari assegnati a noi erano più circoscritti. Di
pagina 11 di 25 media lavoravo ogni giorno circa 12 ore. Difficilissimo che il giro di trasporto e consegne durasse meno di dieci ore (voleva dire che era saltata una consegna) anche perché in tali casi l'equipaggio veniva dirottato su altri giri di altri colleghi in difficoltà; era il contract manager o il suo assistente a prendere le decisioni in questi casi [...]”.
operaio montatore dal 14 ottobre 2020, aveva dichiarato di lavorare Testimone_1 alle dipendenze di CT, nell'ambito dell'unico appalto che questa aveva in esecuzione, ossia quello commissionato da per sei giorni alla settimana e di iniziare la Parte_1 giornata lavorativa alle 6.00 del mattino “fino a che non si conclude la consegna”, precisando che “la conclusione dell'orario è estremamente variabile perché dipende dagli orari e numero di consegne da effettuare. [...] Normalmente l'orario di lavoro si conclude mediamente alle ore 18.00 o 19.00. E' rarissimo che si finisca prima. Infatti il nostro orario giornaliero è di 12 ore”.
Così analogamente si erano espressi tutti gli altri operai sentiti in fase ispettiva.
, , e poi a seguire in ordine Controparte_6 Controparte_7 CP_8
alfabetico CP_9 P_0 P_1 P_2 P_3
, , ,
[...] P_4 P_ P_5 P_6 P_7
, , ,
[...] P_8 P_9 Controparte_20 CP_21 CP_22
, ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, CP_28 Controparte_29 CP_30 CP_31 CP_32 [...]
CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_38
, , ,
[...] Controparte_39 CP_40 Controparte_41 CP_42
, , , CP_43 CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47 CP_48
, , ,
[...] CP_49 CP_50 Controparte_51 CP_52 CP_53
, - operai che per CT avevano lavorato CP_54 CP_55 CP_56 nell'appalto di o come montatori o come capi furgone o in entrambi i ruoli Parte_1
in successione di tempo, tra il giugno 2017 e il dicembre 2021 (alcuni di loro erano ancora in servizio quando furono sentiti per la prima volta dagli ispettori, come CP_20
altri avevano cessato, poco o molto tempo prima) - hanno tutti dato conferma di
[...]
un orario di lavoro che di regola non era inferiore alle dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana.
Eccezionalmente il lavoro poteva durare meno di dieci ore, mentre era frequente che arrivasse anche a toccare le dodici ore giornaliere.
Se una consegna era annullata dal cliente e la squadra rientrava prima del previsto in pagina 12 di 25 deposito, prima delle ore 16.00, era frequente che fosse richiesto agli stessi operai di ricaricare il furgone per spedizioni del giorno seguente con destinazioni talmente lontane da sconsigliare il carico al mattino (cfr. dichiarazioni di ). CP_40
Anche gli operai che avevano dichiarato di aver lavorato in squadra con P_
avevano confermato gli stessi gravosi ritmi di lavoro ( , Persona_5 Persona_6
). Persona_7 Persona_8
Solo alcune categorie di lavoratori, con qualifica di preposti, potevano essere assegnati a turni di trasporto e montaggio meno onerosi, ma perché al termine del giro di consegna dovevano essere presenti nel c.d. piazzale, quello del deposito di in Elmas, Parte_1
via Betti, dove partivano e rientravano i furgoni e dove si svolgevano le attività di carico della merce da consegnare (è quanto hanno riferito in sede ispettiva ad esempio
[...]
e, ancor più chiaramente, CP_33 P_8 CP_37 P_7
il quale ha riferito che l'unica settimana in cui gli era capitato di svolgere un
[...]
giro di consegne che terminasse alle 13.00 era stata quella in cui il capo furgone era stato tal che era appunto incaricato di svolgere altre attività nel piazzale ed è stato Persona_9
identificato da altri operai, e , come il coordinatore dei CP_38 Persona_8
preposti).
Molti operai hanno poi fatto menzione al c.d. fermo tecnico, che consisteva nel tener fermo un lavoratore in determinate giornate lavorative, senza retribuzione, ed era ufficialmente giustificato per insufficienti domande di consegna, ma costituiva uno strumento che l'azienda impiegava per concedere permessi o come recupero del lavoro del sabato, quando questo fosse stato sesto giorno lavorativo della settimana, ovvero come misura ritorsiva ( aveva riferito in sede ispettiva di essere stato collocato CP_36 in fermo tecnico per un'assenza per malattia del figlio e che ciò gli era stato riferito CP_37
dai superiori e ) ma non era applicato Controparte_3 Persona_1
indistintamente a tutti gli operai (ad esempio che per CT aveva lavorato CP_34
un anno, dal settembre 2018 a settembre 2019, ha dichiarato di non essere mai stato posto in fermo tecnico, pur lavorando dal lunedì al sabato).
Questa rappresentazione dei fatti era stata offerta in sede ispettiva anche da Tes_2
che dal mese di giugno 2017 era stato assunto da CT come assistente operativo
[...]
del contract manager (ossia di colui che dirigeva la forza di lavoro assegnata all'unità produttiva), quando quel ruolo era stato ricoperto da tal , per poi sostituirlo in sua Parte_5
assenza e infine cessare dal rapporto nel mese di agosto 2018.
pagina 13 di 25 Egli aveva anche dato atto dei malumori che la forza lavoro di CT aveva iniziato a manifestare a partire dal 2018, per i turni di lavoro eccessivi e non adeguatamente ripagati.
Alcuni degli operai sentiti in fase ispettiva hanno indicato in proprio Testimone_2
l'unico dei superiori gerarchici che non era rimasto sordo alle lamentele della forza lavoro per i ritmi eccessivi imposti e la retribuzione insufficiente, mentre altri, come
[...]
(responsabile operativo) e (contract manager) tendevano Controparte_3 Persona_1
ad imporre ritmi più pesanti (cfr. dichiarazioni di e . CP_50 CP_38
8.4. Nel corso di questo giudizio sono stati sentiti come testimoni alcuni ex dipendenti di CT che hanno lavorato nell'ambito dell'appalto di facendo squadra Parte_1
anche con . P_
Tutti questi erano già stati sentiti in sede investigativa e davanti a questo tribunale hanno confermato, senza contraddirsi, la stessa versione dei fatti già esposta agli ispettori del lavoro: si tratta di , (udienza del 6 Persona_10 CP_28 Persona_5
ottobre 2023) e (udienza del 19 gennaio 2024). Persona_7
Benché alcuni dei testi abbiano dichiarato di aver intentato contro cause Parte_1
analoghe a quella di ed altri possano in astratto ancora avanzare P_
rivendicazioni retributive simili, il Tribunale ritiene credibili le loro dichiarazioni.
Come detto, la rappresentazione dei fatti non presenta elementi di contraddizione, né intrinseca, né estrinseca e soprattutto proviene da un numero talmente elevato di lavoratori che difficilmente questi potrebbero aver deciso tutti assieme di orientare la propria condotta per dichiarare il falso e realizzare un vantaggio ingiustificato.
Anche il teste di parte opponente (sentito il 10 maggio 2024), il quale, Persona_1 dopo aver iniziato l'esperienza lavorativa con CT come capo furgone, era stato promosso a contract manager, ha riconosciuto che le squadre addette alla consegna e al montaggio degli arredi di lavorassero mediamente per 11 ore giornaliere, dal lunedì al Parte_1 sabato (“[...] quanto all'orario di lavoro degli operai addetti alla consegna, posso dire che
c'erano tre turni giornalieri, con inizio rispettivamente alle ore 6.30, 7.30 e 8.30 e fine orario rispettivamente alle 17.30, 18.30 e 19.30. Preciso che gli operai lavoravano per otto ore giornaliere, anche se il giudice mi fa notare che nella forbice ci sarebbero 11 ore.
Questo perché alle 6.30 si iniziava a caricare i furgoni, si controllava la merce, si ritiravano le bolle e poi si usciva in consegna. Quindi, dal momento dell'uscita del furgone dal deposito aziendale al momento del rientro passavano otto ore, anche se devo precisare che poteva capitare che il furgone rientrasse anche prima, anche attorno all'ora di
pagina 14 di 25 pranzo, per esempio quando un cliente annullava la consegna. C'era inoltre anche il fattore legato alla velocità degli operatori, che poteva variare in base alla bravura ed alla professionalità. A d.r.: questi orari erano per sei giorni lavorativi alla settimana. I turni di carico erano affissi alla bacheca il sabato per la settimana immediatamente successiva”).
A proposito del , peraltro, ha modificato la versione dei fatti, dichiarando che P_ egli, in quanto rapido nell'esecuzione degli incarichi assegnatigli, sarebbe stato in grado di finire prima degli altri (“A d.r.: il lo ricordo, ricordo anche di essere stato il suo P_ responsabile. Mi sembra che sia entrato nell'ultimissimo periodo in cui P_
sono stato capo furgone, a cavallo tra quel periodo e il momento in cui sono diventato contract manager. Ha lavorato per Mounting e non per Multiservice Italia. , P_
essendo del mestiere, era uno di quelli che finiva presto, solitamente finiva nel primo pomeriggio, posso indicativamente dire che se iniziava alle 6.30, poteva finire tra le
15.00/15.30/16.00. Questo lo ricordo perché lo vedevo spesso nel primo pomeriggio, dato che io sto e stavo in ufficio fino alle 17/17.30 [...]”).
Altro lavoratore di CT che ha reso in giudizio una deposizione di segno (in parte) contrario rispetto alla generalità degli altri dipendenti è colui il quale, in fase ispettiva, era stato identificato al vertice dell'organizzazione gerarchica dell'unità produttiva di Elmas,
(udienza del 20 dicembre 2024). Controparte_3
Questi - che, per sua stessa ammissione, al pari del , è attualmente dipendente Per_1 della società che è subentrata a Mounting customer transport nell'appalto commissionato da – si è mosso sulla linea di negare l'esistenza degli straordinari e, al Parte_1
tempo stesso, riconoscere che eccezionalmente potesse capitare che una squadra sforasse dalle 8 ore giornaliere e che, in generale, il carico di lavoro fosse calibrato tenendo conto della perizia ed esperienza degli operai, in modo tale da consentire il rispetto dell'orario contrattuale di lavoro.
Valga riportare di seguito alcuni passaggi della testimonianza del CP_3
Pt_
“A d.r.: non ho lavorato mai per ma per la società Mounting Customer Transport.
Io avevo coperto tutti i ruoli in azienda, nel tempo: sono partito come operaio, poi capofurgone, poi supervisore tecnico, ed infine responsabile operativo (ruolo che ho ricoperto in CT e ora ricopro nella società che la ha sostituita).
A d.r. come supervisore tecnico monitoravo i montaggi in fase di consegna, per essere certo che rispettassero le norme di montaggio e di scurezza standard. Mi muovevo con il mio mezzo aziendale.
pagina 15 di 25 Pt_ A d.r. Come responsabile operativo mi coordino con per le strategie sui carichi e sulla qualità. Mi sono occupato anche della formazione tecnica degli operai. capi 18 e 19: ricordo vagamente , perché è passato del tempo, ha P_
lavorato per CT. Era stato anche lui operaio e poi è diventato capofurgone.
La settimana lavorativa era impostata sui 5 giorni, con possibilità di lavorare il sabato che era pagato come straordinario multiperiodale. L'orario variava, si caricava il furgone
e si usciva e si poteva tornare alle 13, alle 14 o alle 16, per fare un esempio. Io in tre mesi di ruolo di capofurgone non ho mai superato le ore 16. Ma la velocità dipendeva anche dall'esperienza e dalla velocità dei lavoratori.
A d.r.: nei piani di carico, agli equipaggi con minore esperienza erano assegnati montaggi meno complessi, mentre a quelli più esperti erano assegnati montaggi più complessi, il tutto per contenere la prestazione lavorativa all'interno delle otto ore giornaliere. Ci sono categorie di arredo alle quali sono assegnati precisi orari montaggio
e poi c'erano anche categorie di squadre, squadra B, A ed S, dove B era la squadra più lenta, S quella più rapida. I piani erano quini calibrati in base all'esperienza dei lavoratori per far durare il lavoro 8 ore al giorno, cui sommare un'ora di pausa pranzo.
Aggiungo anche se per qualunque ragione la consegna era annullata dal cliente, la squadra tornava prima a casa.
A d.r.: se la squadra sforava l'orario finale previsto, laddove la fascia di consegna non fosse stata rispettata, per tutela del cliente, per non farlo attendere fino a tardi, poteva capitare che la squadra ricevesse l'ordine di rientrare senza effettuare la consegna successiva.
A d.r.: a me non risulta che una squadra sia mai tornata nemmeno alle 23. L'orario più tardo che mi risulta eccezionalmente capitato, per imprevisti, è quello delle 20.00 circa.
A d.r.: il sabato poteva capitare di lavorare;
potevano capitare due o tre sabati al mese.
A d.r.: io andavo via dal magazzino attorno alle 17/18, dipendeva dalle giornate.
A d.r.: io sabato lavoravo poco, se non c'erano urgenze non lavoravo, anche se poi spesso di sabato andavo. capo 20: confermo che il , come gli altri, poteva iniziare o alle 6.30 o alle 7.30 o P_
alle 8.30, e ciò dipendeva dalla fascia di carico assegnatagli.
Pt_ A d.r.: in quel periodo (negli anni attorno al 2018 circa;
nel 2018 sicuramente era diventato capofurgone) aveva all'incirca, senza pretesa di dare un numero certo, sui 45 furgoni. Erano distribuiti equamente nelle tre fasce.
pagina 16 di 25 A d.r.: le buche di carico erano circa 16/17. capo 21: la pausa pranzo era libera e ognuno poteva fermarsi quanto voleva, non c'era modo per verificare quanto durasse. Io personalmente mi sono sempre fermato a mangiare. capo 22: confermo che la durata della prestazione giornaliera dipendeva dal tipo di consegna e dalla quantità (che variava anche in base al periodo dell'anno) e in base alle destinazioni.
[...]”.
Il ha dichiarato quindi che il lavoro era programmato perché il giro di consegne di CP_3 ogni squadra durasse non più di otto ore al giorno, oltre un'ora per la pausa pranzo, aggiungendo anche di non sapere se questa fosse realmente goduta dalle squadre.
Egli ha portato come pietra di paragone il suo personale vissuto lavorativo come capo furgone, risalente agli inizi della carriera in CT, ed ha affermato che sarebbe stato in grado di terminare presto il lavoro, non rientrando mai in deposito oltre le ore 16.00 e godendo sempre anche della pausa pranzo. Con E' singolare che tra i documenti raccolti attraverso l' , figurino anche numerose liste di carico, relative alle consegne che un equipaggio di CT avrebbe dovuto effettuare in una giornata lavorativa, in cui le fasce orarie di consegna si estendono oltre le ore 17.00.
Si prende ad esempio quella del 27 luglio 2020, per una squadra con identificativo
(mark) 4206: la prima consegna è prevista in una fascia oraria che oscilla tra le 9.00 e le
10.00; la seconda tra le 9.00 e le 13.00; la terza tra le 14.30 e le 18.30; la quarta tra le 15.30
e le 19.30; la quinta tra le 16.00 e le 20.00; la sesta tra le 16.30 e le 20.30 ed infine l'ultima tra le 17.00 e le 21.00.
La lista di carico del 10 agosto 2020, per un equipaggio con mark 4229, contempla una prima consegna in fascia 8/12, una seconda un fascia 8.30/12.30 e una terza in fascia
16/20.
Lo stesso è apposto nella lista di consegna del 13 agosto 2020 in cui, a fronte di Per_4
una prima consegna in fascia oraria 9/10, l'ultima è in fascia 16/20.
Il 1° settembre 2020 l'equipaggio con mark 4229 avrebbe dovuto effettuare sei consegne/montaggi, con prima fascia 8/12 ed ultima 16.30/20.30, e così pure il giorno seguente.
Addirittura nella consegna del 24 settembre 2020 l'equipaggio con quello stesso numero identificativo avrebbe dovuto effettuare otto consegne, la prima in fascia 9/10 e l'ultima in pagina 17 di 25 fascia 17/21.
Lo stesso genere di consegne era stato programmato anche per il 26 settembre 2020.
Il 27 novembre 2020, per l'equipaggio con mark 6629, ugualmente figura la prima consegna in fascia 9/13 e l'ultima in fascia 17/21.
Stando a questa ultima lista di carico (ma lo stesso vale per tutte le altre citate), ciò significa che - anche ipotizzando che la squadra fosse giunta puntuale dal primo cliente alle
9.00 e che l'ultima prestazione fosse stata di semplice e rapida esecuzione e si fosse esaurita attorno alle ore 17.00 - l'equipaggio non avrebbe impiegato meno di 8 ore solo per le consegne, senza considerare l'ora necessaria per il carico del mattino e i tempi di viaggio iniziale e finale, oltre ai tempi di restituzione del contante riscosso e di smaltimento degli imballaggi.
Se veramente l'organizzazione aziendale fosse stata come ha voluto far credere il teste l'azienda non avrebbe dovuto nemmeno contemplare fasce di consegna oltre l'orario CP_3
giornaliero contrattuale.
Ci sono, è vero, anche fogli di carico, tra quelli acquisiti, in cui il lavoro sembra destinato a finire presto: così ad esempio il 2 ottobre 2020 l'equipaggio con mark 4229 avrebbe dovuto compiere una sola consegna in fascia 9/10. Al foglio consegna si accompagna però anche quello con i dati del destinatario, che rivela che questi aveva, nel caso specifico, domicilio a Tonara, ossia in un comune montano nel centro della Sardegna.
Soltanto i tempi di viaggio avrebbero assorbito almeno 4 ore, con partenza da Elmas e ritorno.
Valutando sia la contraddittorietà delle rispettive dichiarazioni, rispetto al materiale probatorio nel complesso disponibile, sia l'interesse personale a rendere una deposizione favorevole ad attuale committente della loro datrice di lavoro, il Tribunale Parte_1
reputa inattendibili sia il teste quando ha negato che la generalità degli operai di CP_3
CT fosse tenuta a prestare lavoro straordinario in forma abituale, sia il teste , Per_1
quando questi, riferendosi al , ha sostenuto che lavorasse meno di dieci ore al P_
giorno.
8.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi dimostrato che, al pari degli altri colleghi operai montatori e operai capi furgone, osservasse un P_
orario giornaliero di lavoro medio di almeno 10 ore.
8.6. Parte opponente, tra le difese, ha sostenuto che l'attività svolta dall'opposto, a carattere discontinuo “come quelle inerenti carico e scarico merci e trasporto (cfr. R.d.
pagina 18 di 25
6.12.1923 n. 2657)”, consentirebbe di configurare il lavoro straordinario solo quando “il dipendente stesso provi che, malgrado la discontinuità, la prestazione sia stata caratterizzata da un orario prefissato convenzionalmente e superato nel caso concreto”.
Inoltre, anche in presenza di straordinario effettivo, questo non sarebbe a suo avviso retribuibile, in quanto non autorizzato.
Nessuno degli argomenti coglie nel segno.
Innanzitutto, dalle dichiarazioni della generalità della forza lavoro dispiegata da CT nel servizio appaltato da di cui sopra si è offerto un quadro complessivo, Parte_1
emerge limpidamente che non si trattasse di una mera attività di facchinaggio, ma di un servizio molto più complesso (che contemplava anche, tra le prestazioni principali, il montaggio degli arredi trasportati ed ulteriori prestazioni aggiuntive) e veniva svolto senza soluzione di continuità, neppure per godere della pausa pranzo (quasi tutti i lavoratori hanno affermato che il pranzo normalmente si risolveva nella consumazione di un panino durante l'attività di servizio, al fine di poter rientrare il prima possibile al deposito).
Si rammenta a tal proposito che l'elencazione contenuta nella tabella approvata con r.d.
6 dicembre 1923 n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la disciplina della durata settimanale dell'orario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 66/2003, ha carattere tassativo.
Ne consegue che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull'altra, benché assuma rilevanza per l'inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez. L, 4 giugno 2004, n. 10669).
Oltre a ciò, si osserva che nell'elenco allegato al r.d. n. 2657/1923 figurano sì, al n. 8, anche gli addetti ai lavori di carico e scarico, ma con l'espressa indicazione che sono esclusi quelli che “a giudizio dell non abbiano Controparte_57 carattere di discontinuità”.
Quanto alla deduzione circa l'autorizzazione espressa dello straordinario, è vero che questa era richiesta ai sensi dell'art. 21 del regolamento della cooperativa CT per rendere dovuta la relativa retribuzione.
pagina 19 di 25 Tuttavia, agli operai che, come l'opposto, erano addetti al servizio appaltato da
[...]
non occorreva nessuna autorizzazione espressa allo straordinario, posto che questo Pt_1
era di fatto reso obbligatorio dalla datrice di lavoro, mediante la predisposizione di turni di servizio che non consentivano il rispetto dell'orario contrattuale ordinario.
Lo straordinario quindi non era solo implicitamente autorizzato, ma addirittura imposto
(cfr. Cass. civ., Sez. L, 1° luglio 2019, n. 17635).
In materia di pubblico impiego, ed il principio è estensibile anche alla materia qui in esame, è stato ripetutamente affermato che, nell'ambito del lavoro straordinario, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e il consenso alle prestazioni può anche essere implicito (Cass. civ., Sez. L, 28 giugno 2024, n. 17912).
Con
8.7. I conteggi dell' posti a base della diffida accertativa espongono mese per mese, da ottobre 2017 a settembre 2020, un numero di ore di straordinario che risulta ricostruito partendo dal numero di giorni lavorativi registrati nelle buste paga (prodotte in giudizio) e considerando per ogni giorno di lavoro due ore di straordinario, salve, come esplicitato dal personale ispettivo che ha redatto la diffida stessa, le compensazioni discendenti dalla applicazione del regime c.d. multiperiodale, previsto secondo regolamento aziendale.
Correttamente, poi, è stata calcolata la maggiorazione del 25 percento prevista per lo straordinario diurno feriale dall'art. 38 del C.C.N.L. Multiservizi, con disapplicazione della inferiore misura stabilita nel primo regolamento aziendale della cooperativa CT (quello applicabile per il 2017, mentre nelle versioni successive prodotte, vigenti a partire dal
2018, risulta che la percentuale dello straordinario diurno feriale sia stata riallineata ai valori stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento), che non è abilitato per legge a disciplinare la misura del compenso del lavoro straordinario (art. 5, comma 5, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66: “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”; il fatto che, in materia cooperativistica, l'art. 6 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, stabilisca che
“salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2- bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1” non significa che il regolamento possa derogare, fuori dai casi previsti alle lettere d), e) ed f) del comma 1
pagina 20 di 25 nonché all'articolo 3, comma 2-bis della stessa l. 142/2001, alla disciplina dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 66/2003, tanto più che in tema di società cooperative di lavoro al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico
“complessivo”, ossia non limitato alla retribuzione base ma comprensivo anche delle altre voci retributive, comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine).
9. La seconda ed ultima voce creditoria riconosciuta nella diffida accertativa e oggetto di disamina riguarda l'indennità di cassa o maneggio denaro.
9.1. A detta della società opponente, questa particolare indennità non potrebbe gravare a suo carico, per tre ragioni:
(I) sarebbe prevista dal C.C.N.L. al quale il regolamento aziendale non Parte_6 opera un rinvio generale ma solo limitato “alle tabelle retributive”;
(II) essa competerebbe solo nel caso in cui il lavoratore fosse stato responsabile degli incassi, circostanza non risultante nel caso di specie;
(III) si tratterebbe di una erogazione non avente funzione retributiva in senso stretto, in quanto non sinallagmaticamente collegata ad una prestazione lavorativa, ma di natura indennitaria, concepita per compensare fattori di disagio estrinseci alla prestazione.
9.2. Nessuno dei tre argomenti coglie nel segno.
Innanzitutto, in tutte le versioni succedutesi nel tempo (acquisite agli atti del giudizio), il regolamento della cooperativa CT, all'art. 2, “per quanto attiene specificamente al trattamento economico del rapporto di lavoro” dei propri soci dipendenti, rinvia all'intera
“parte economica” del non solo alle tabelle relative ai trattamenti Parte_7
minimi mensili.
Quindi, il rinvio abbraccia tutte le norme del contratto collettivo che regolamentano il trattamento economico/retributivo spettante ai lavoratori, anche per singole voci, connesse a speciali prestazioni non rientranti nel contenuto minimo descritto nelle differenti declaratorie del sistema di classificazione del personale.
Ciò in coerenza con quanto previsto all'art. 3, comma 1, della l. 142/2001, a mente del quale “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato”.
pagina 21 di 25 Il trattamento economico minimo, almeno nelle cooperative di lavoro, è quindi ragguagliato a quello “complessivo” previsto dal contratto collettivo di categoria, in ossequio al principio (art. 36 Cost.) della proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, e il regolamento non può derogarvi in peius, salve ipotesi tassative non ricorrenti nella specie (art. 6, comma 2, l. 142/2001).
Il riferimento al trattamento economico complessivo minimo è confermato, sempre in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31: è stato ivi previsto, infatti, che - in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito - al socio lavoratore subordinato spetti un trattamento economico “complessivo” non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost.
Nel caso di specie, il all'art. 24, rubricato “indennità varie”, Parte_7 ricomprende anche quella per “maneggio denaro”, che compete “al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori”, nella misura del 3% sulla retribuzione tabellare della sua categoria di appartenenza, che sale al 5% in favore del
“personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore a € 4.65”.
In giurisprudenza è stato osservato che, pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuità e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario.
Negli orientamenti più recenti della Suprema Corte è stato altresì precisato che ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria,
è implicita nelle attività per le quali l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (sul punto si veda Cass. civ., Sez. L, 5
pagina 22 di 25 settembre 2019, n. 22294).
Nel caso di specie, dall'istruzione probatoria è chiaramente emerso che i capi furgone fossero incaricati di riscuotere il prezzo dei mobili e degli arredi consegnati e montati presso il cliente finale di per importi senz'altro superiori ad euro 4,65 Parte_1
(basta esaminare le distinte di carico, dove sono esposti i prezzi della merce), e che dovessero rispondere di eventuali ammanchi, tanto più che ove il contante riscosso non fosse stato riconsegnato a tempo debito, il sistema informatico in uso avrebbe bloccato la squadra per successive consegne.
, a partire dal mese di novembre 2017, era stato promosso a capo furgone P_
(come risulta dalle buste paga in atti e come confermato dalle dichiarazioni di suoi ex colleghi, come ad esempio ) e, quindi, come tale, riscuoteva normalmente il Persona_10
prezzo dei mobili consegnati dalla clientela, per importi superiori ad euro 4,65, e, assumendo la responsabilità della custodia, aveva diritto all'indennità calcolata sul 5% della retribuzione tabellare.
Parte resistente ha sostenuto di non poter essere chiamata a risponderne solidalmente con la datrice di lavoro perché l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che la garanzia della solidarietà riguardi esclusivamente i debiti retributivi in senso stretto e non quelli di altra natura (indennitari o risarcitori o di rimborso spese) e a suo avviso l'indennità di cassa avrebbe proprio natura indennitaria.
Tuttavia, si tratta di un argomento che la Corte di Cassazione in tempi remoti aveva scartato, sostenendo che l'indennità di cassa, se riconosciuta per prestazioni continuative e non occasionali, avesse carattere retributivo, costituendo un vero e proprio compenso complementare, giustificato dalle maggiori responsabilità incombenti su chi è preposto al maneggio ed alla custodia del denaro altrui (Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 1960, n. 3246;
Sez. II, 12 ottobre 1965, n. 2114).
Successivamente, si è registrata una inversione di tendenza nella giurisprudenza di legittimità, ma solo in pronunce rese in materia contributiva, sotto l'influsso della disciplina (art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153) che contemplava l'indennità di cassa tra le voci escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Su questo presupposto, la Corte di Cassazione era giunta a sostenere che una simile esclusione si giustificasse in ragione della “ratio della corresponsione dell'indennità di cassa”, la quale sarebbe stata “comunemente ravvisata nel maggiore impiego per la
pagina 23 di 25 tensione particolare e la conseguente maggiore diligenza che richiede nel prestatore
d'opera” e da ciò sarebbe stata ricavabile “la natura prevalentemente risarcitoria e non retributiva dell'indennità de qua” (così Cass. civ., Sez. L, 9 novembre 1994, n. 9331).
Successivamente, però, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ha modificato la disciplina in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, eliminando dall'elenco delle voci escluse dalla base imponibile quella dell'indennità di cassa.
Da allora in poi non si rinvengono più pronunce in cui l'indennità di cassa è considerata tra le erogazioni datoriali con natura risarcitoria e non retributiva.
Questo giudice, riprendendo la motivazione della giurisprudenza di legittimità degli anni Sessanta cui si è fatto cenno, ritiene che debba senz'altro riconoscersi natura retributiva all'indennità di cassa, di derivazione contrattuale, non avendo l'erogazione alcun effetto ripristinatorio del patrimonio del lavoratore e non essendo essa volta a compensare alcun pregiudizio sofferto da quest'ultimo a causa della prestazione, dovendosi invece apprezzare la funzione sinallagmatica, quale compenso per la maggiore diligenza e per il maggior valore professionale connessi alla mansione aggiuntiva richiesta.
10. Alle considerazioni che precedono segue l'accertamento del diritto di P_
al pagamento, da parte di delle differenze di trattamento retributivo, nella Parte_1 misura (euro 14.374,13) calcolata dall'Ispettorato territoriale del lavoro di AR
IS nella diffida accertativa di cui si discute.
Infatti, benché sia venuta meno l'originaria previsione contenuta all'art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, secondo cui la diffida accertativa avrebbe acquistato, per effetto della convalida, valore di accertamento tecnico in ordine ai conteggi del credito pecuniario del
Con lavoratore, resta la constatazione che l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, cosicché i suoi conteggi sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
11. Alla stregua dei motivi esposti, la diffida accertativa deve essere dichiarata nulla ma l'opponente deve essere comunque condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della complessiva somma di euro 14.374,13 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c., dalle scadenze al saldo.
12. L'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza prevalente, deve pagina 24 di 25 essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenendo conto dei parametri previsti per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la nullità della diffida accertativa;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della complessiva somma di euro 14.374,13 a titolo di differenze retributive meglio descritte nella stessa diffida accertativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c., dalle scadenze al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di delle spese processuali, P_
che liquida in complessivi euro 5.388,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AR, 26 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 916/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in AR, presso lo studio dell'avv. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Marazza, dall'avv. Domenico Parte_2
De Feo e dall'avv. Fabio D'Aversa, per procure speciali agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in AR, presso lo studio dell'avv. Cristian P_
Puzzoni, che con l'avv. Matteo Atzeni lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2023, ha proposto Parte_1
opposizione al precetto notificatogli il 26 febbraio 2023, su impulso di e in P_
forza del titolo esecutivo rappresentato dalla diffida accertativa n. 33522/33579 emessa dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di AR – IS (in prosieguo ITL) il 17 giugno 2022, notificata il 16 agosto 2022.
Dalla lettura delle predetta diffida si ricava che , dipendente della P_ cooperativa Mounting (in seguito anche solo CT) dall'11 ottobre Parte_3
2017 al 21 settembre 2020, avrebbe maturato crediti nei confronti della ex datrice di lavoro e di – quest'ultima nelle vesti di appaltante del servizio di trasporto e Parte_1
assemblaggio di elementi di arredo commissionato alla cooperativa stessa - per la complessiva somma di euro 14.374,13, oltre accessori, a titolo di: (I) compenso per lavoro straordinario non registrato nelle buste paga, per tutta la durata del rapporto (eccettuati i mesi di marzo e aprile 2020); (II) indennità di cassa, per 33 mensilità, tra il 1° novembre
2018 ed il 21 settembre 2020.
pagina 1 di 25 L'opponente ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, eccependo:
- “l'inesistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”;
- la formazione della diffida in assenza di contraddittorio;
- la nullità della diffida per non essere stati in essa precisati: “(I) il titolo sul quale si fonderebbe l'obbligazione solidale, (II) la coincidenza temporale tra l'operatività del contratto di appalto ed il periodo oggetto di accertamento posto che ovviamente si tratta di responsabilità solidale del committente, (III) la continuativa ed esclusiva adibizione del sig. all'appalto intercorso tra e MOUNTING”; P_ Parte_1
- la decadenza del lavoratore dal potere di azionare il credito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'insussistenza dei fatti posti a fondamento della diffida, che ha dichiarato di non conoscere;
- la natura discontinua delle mansioni del lavoratore, che sarebbe incompatibile con la deduzione circa la prestazione di lavoro straordinario;
- la mancanza di una autorizzazione espressa allo straordinario;
- l'inapplicabilità alla cooperativa CT, datrice di lavoro dell'opposto, della norma di
Con contrattazione collettiva richiamata dall' per affermare il diritto del lavoratore all'indennità di cassa e, comunque, la natura non retributiva della stessa e, quindi, la sua estraneità rispetto al sistema di responsabilità solidale dell'appaltante per debiti retributivi del datore di lavoro verso le maestranze impiegate nell'appalto;
- l'erroneità dei conteggi, basati su un C.C.N.L. non applicato dalla cooperativa CT.
L'opposto si è costituito in giudizio per insistere nella pretesa creditoria.
2. L'atto di precetto è stato notificato in forza della diffida accertativa n. 33522/33579, Con notificata il 16 agosto 2022, emessa dall' il 17 giugno 2022.
Detta diffida nasce da un accertamento ispettivo, all'esito del quale è stato redatto il
“Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CA00001/2022-683-01 del 29/08/2022” Con (acquisito attraverso l' su richiesta di questo stesso Tribunale, formulata ai sensi degli artt. 213 e 421 c.p.c.), in cui si legge:
“Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova:
Gli accertamenti oggetto del presente verbale hanno avuto inizio in data 19/10/2021 in seguito all'accesso ispettivo - programmato secondo ordine di servizio dell'intestato
Ispettorato - eseguito [...] presso la sede operativa della società Mounting Customer
Transport coop sita in Elmas, via Betti, presso il deposito a insegna Mondo Convenienza,
pagina 2 di 25 come meglio specificato nel verbale di primo accesso ispettivo n. 119/120/304/145/96/42 del 19/10/2021, consegnato in pari data a mani del socio consigliere Controparte_3
[...] e da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Nell'occasione
[...]
della visita ispettiva venivano trovati intenti al lavoro 22 lavoratori, meglio identificati nel predetto verbale di primo accesso e sentiti a dichiarazione in separati atti;
venivano altresì acquisite in copia le distinte di carico contrassegnate dal mark (codice numerico) identificativo dei capo furgone con espressa indicazione degli indirizzi di consegna, delle fasce orarie di consegna, dei clienti e dati relativi alla merce. In data 20/10/2021 il sottoscritto verbalizzante, unitamente alla collega ispettrice [...], procedeva ad acquisire, presso la medesima sede già oggetto di primo accesso, i predisposti dalla Parte_4
società aggiornati dal 01/09/2021 al 19/10/2021 come risultante dal verbale interlocutorio degli accertamenti prot. 119/154 consegnato in pari data a mani del dipendente con funzioni di contract manager sig. [...]. Persona_1
Gli accertamenti sono proseguiti con l'esame dei LUL del mese di settembre 2021, trasmesso in data 04/11/2021, e con l'esame dell'ulteriore documentazione (Ultimo verbale ispettivo;
Contratto di appalto;
Autorizzazione geolocalizzatori;
Regolamento; Bilancio al
31.12.2020; Delega al professionista;
verbali assemblee;
verbali cda;
contabili pagamenti) trasmessa in data 03/12/2021.
A seguito di sopravvenuti elementi istruttori, in data 28/02/2022 e in data 03/05/2022, con la notifica di verbale interlocutorio degli accertamenti, si procedeva ad estendere il periodo oggetto della verifica dapprima a tutto il 31/01/2022 e successivamente al
30/04/2022. Con l'ultimo verbale interlocutorio del 03/05/2022 si procedeva altresì a richiedere - mediante nota prot. 19305 trasmessa via pec in pari data - la documentazione relativa alle assenze ingiustificate registrate nel LUL nel periodo dal 01/01/2022 a tutto il
30/04/2022 (a solo titolo esemplificativo, eventuali ordini di servizio, eventuali contestazioni disciplinari, etc), CU redditi 2021; eventuali accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali); eventuali certificazioni dei contratti di lavoro;
Documento di Valutazione dei Rischi. La documentazione non esibita nella successiva data del 17/05/2022, e in particolare gli accordi collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) e le certificazioni dei contratti di lavoro, devono intendersi non esistenti. Nelle date del [...] venivano acquisiti ulteriori elementi istruttori testimoniali.
All'esito degli accertamenti sono risultate criticità relative all'orario di lavoro richiesto
e svolto dai lavoratori e in particolare dal personale addetto al trasporto e montaggio
pagina 3 di 25 delle merci.
Dagli elementi documentali e testimoniali acquisiti è stato accertato lo stabile, organizzato e strutturato ricorso a orario straordinario eccedente le 8 ore giornaliere di lavoro registrato nel LUL. Tale ulteriore orario di lavoro si rendeva quotidianamente indispensabile all'evasione del carico attribuito alle flotte, dapprima nei tablet in assegnazione ai capi furgone e, successivamente all'avvenuta verifica della merce e carico sul mezzo, nelle distinte di carico con cui l'elenco della merce assegnata veniva integrato dai riferimenti dei nomi, dei recapiti dei clienti e delle fasce orarie di consegna. In concreto la giornata - coerentemente organizzata secondo le esigenze performanti del contratto di appalto di servizi in essere con la (che deve pertanto essere Parte_1
intesa quale obbligato solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 276/2003) nel cui ambito e alla cui esecuzione si rivolgeva l'intera attività lavorativa dei dipendenti presenti nel contesto aziendale oggetto di verifica - si articolava secondo le fasi del carico del mezzo con connessi prodromici adempimenti (es. versamento degli incassi, etc), della verifica dell'integrità della merce e relativo carico sul mezzo assegnato al capo furgone, del trasporto della merce, della movimentazione del carico dal furgone al piano del cliente, del montaggio della mobilia, della rimozione degli imballaggi e delle operazioni di incasso, con successiva ripetizione delle stesse e al netto di imprevisti legati ad eventuali difetti della merce o imperfezioni strutturali dei luoghi di montaggio, o delle cd revisioni, ovvero ancora problemi con la clientela, sino al rientro in deposito in Elmas via Betti
(sempre che ciò avvenisse entro l'orario di apertura e accesso al deposito stesso).
Di fatto, se era certa la collocazione oraria di inizio attività - in quanto correlata al programmato carico del furgone ovvero all'orario della prima consegna in ipotesi di carico serale del giorno precedente - l'orario conclusivo della giornata lavorativa era strettamente legato al carico assegnato la cui integrale consegna ed evasione delle operazioni connesse necessitava di un orario minimo di dieci ore al giorno con una media che si attestava tra le undici o dodici ore.
L'attività svolta oltre il normale orario giornaliero di otto ore non risulta registrata sul
LUL se non in alcuni mesi (es. Dicembre 2018, Ottobre 2019, Maggio 2020, Luglio 2020,
Agosto 2020, Settembre 2020). Di conseguenza il comportamento sopra descritto integra la violazione delle infedeli registrazioni sul LUL in quanto diverse per qualità e quantità rispetto alle prestazioni lavorative effettivamente rese o alle somme effettivamente erogate
[...]”.
pagina 4 di 25 Al verbale suddetto fa pendant il “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
CA00001/2022-683-04 del 06/09/2022” (verbale di accertamento per obbligazione Con contributiva), anch'esso acquisito d'ufficio dal Tribunale tramite l' , in cui, oltre al rilievo dell'omessa registrazione sul LUL del lavoro straordinario, vengono messi in rilievo anche altri aspetti pertinenti con la materia del contendere del presente giudizio:
“Unitamente al contestato orario straordinario non registrato, sono state rilevate anche le seguenti condotte - non integranti l'illecito delle infedeli registrazioni sul LUL - ma idonee a determinare differenze contributive e originate dalla mancata corretta applicazione del trattamento retributivo riconosciuto dal combinato disposto del CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati / multiservizi FISE e del Regolamento Interno della Cooperativa (art. 2 e art 40):
[...]
Mancato riconoscimento dell'indennità di cassa / riscossione: a fronte dell'attività di riscossione di somme di denaro presso i clienti con connessa responsabilità per eventuali ammanchi/riscossione di denaro falso/errori, ect., ad alcuno dei lavoratori adibiti a mansioni di capo furgone è stata mai corrisposta l'indennità per maneggio danaro prevista nella misura del 5% sulla retribuzione base dall'art. 24 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - Aziende Industriali, e contemplata anche dall'art. 10 del Regolamento interno della Mounting Customer
Transport Società Cooperativa. [...]”.
All'esito dell'attività ispettiva, è stata emessa anche una diffida accertativa all'indirizzo non solo della (ormai ex) datrice di lavoro di numerosi operai addetti al servizio di trasporto e montaggio di mobili commissionato da ma anche della stessa Parte_1
società appaltante.
3. L'istituto della diffida accertativa è regolato in forza delle previsioni contenute nell'art. 12 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevede:
“
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
pagina 5 di 25
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”.
La disciplina richiamata descrive il procedimento di formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la cui mancata impugnazione per le vie amministrative, nei termini stabiliti, non vale a rendere incontrovertibile il credito (Cass. civ., Sez. L, 29 luglio 2022, n. 23744).
4. Deve condividersi la tesi di parte opponente, secondo cui non dispone P_
di un valido titolo esecutivo attivabile nei suoi confronti.
L'Ispettorato territoriale del Lavoro, in base al comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004,
e all'interpretazione fornitane dall'Ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare n.
6/2020, ha ritenuto che l'espressione “soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro” si riferisca anche ai committenti nei contratti d'appalto; ha, pertanto, emesso la diffida accertativa anche nei confronti dell'appaltante nella sua qualità di Parte_1
coobbligato solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, oltre che della ex datrice di lavoro di , la cooperativa CT. P_
L'indicata interpretazione non è condivisa da questo Giudice.
Nel caso oggetto del contendere, non è in discussione che l'appalto affidato da
[...]
a CT, per il servizio di trasporto ed assemblaggio dei complementi di arredo Pt_1
destinati al domicilio della propria clientela, fosse legittimo.
In un contratto d'appalto genuino, il committente non può essere considerato
“utilizzatore” delle prestazioni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, ma semmai del servizio reso da quest'ultima.
Infatti, il termine “utilizzatore” è tecnicamente impiegato dal legislatore o in caso di pagina 6 di 25 somministrazione di lavoro regolare, ovvero anche in caso di somministrazione irregolare o di distacco irregolare, per identificare nel primo caso un genuino fenomeno di fornitura di manodopera (in cui l'utilizzatore è responsabile in solido del trattamento retributivo dovuto dal somministrante al lavoratore somministrato ma giammai assume le vesti di datore di lavoro), ovvero fenomeni illeciti in cui addirittura è l'utilizzatore ad assumere le vesti di datore di lavoro sostanziale del lavoratore (cfr. artt. 30 e ss. d.lgs. 15 giugno 2015,
n. 81; artt. 29 e 30 d.lgs. 276/2003).
Una volta data per scontata la genuinità dell'appalto di cui si tratta, deve escludersi che la committente abbia assunto la qualifica di utilizzatrice delle prestazioni Parte_1 dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatrice CT e da questa dispiegati nell'esecuzione dell'appalto.
Ne consegue che l'Ispettorato territoriale del Lavoro non aveva alcun potere di emettere una diffida accertativa all'indirizzo di quale obbligata in solido ex art. 29 Parte_1
d.lgs. n. 276/2003, per le obbligazioni retributive della datrice di lavoro CT verso P_
, essendo la committente di un appalto genuino un soggetto escluso dalla sfera di
[...] applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004.
5. Ciò premesso - alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di opposizione a cartella o ad avviso di addebito, emessi per i crediti contributivi degli istituti previdenziali, che costituiscono anch'essi titoli esecutivi di formazione stragiudiziale - deve ritenersi che l'azione proposta contro la diffida accertativa sia riconducibile alla figura dell'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità della stessa non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa retributiva, nell'an e nel quantum, seppure il lavoratore che abbia deciso di avvalersene si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione solidale, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla diffida (cfr. in materia di azione proposta contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, Cass. civ., Sez. L, 23 gennaio 2020, n. 1558).
Alla stregua di queste considerazioni, se all'esito del giudizio di opposizione, nonostante l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, il credito retributivo risultasse accertato e risultassero altresì gli estremi per farlo valere nei confronti dell'appaltante odierna opponente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il giudice dovrà non già accogliere sic et
pagina 7 di 25 simpliciter l'opposizione, per inesistenza del titolo esecutivo, ma condannare l'opponente stessa al pagamento del quantum dovuto.
Resta fermo che l'onere della prova grava a carico di colui che si dichiara creditore, ossia il lavoratore stesso.
6. Prima di verificare se, nel merito, le pretese creditorie dell'opposto siano fondate, occorre esaminare l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da Parte_1
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione applicabile, stabilisce:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il testo dell'art. 29, mediante il riferimento "al periodo di esecuzione del contratto di appalto", impone di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non anche per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso;
la logica imposta dalla disciplina in discorso è infatti quella di garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative, avendo come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante.
La norma ha poi limitato temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che inizia a decorrere dalla cessazione dell'appalto, essendo così irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, laddove questa sia intervenuta prima della cessazione dell'appalto.
Quindi, ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine decandenziale, è unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore, nel corso del quale è
pagina 8 di 25 maturato il relativo credito.
Al fine di impedire il decorso del termine di decadenza, in mancanza di una espressa previsione legislativa di segno contrario, è valido anche un atto scritto stragiudiziale, idoneo a far valere la responsabilità del committente rispetto alla pretesa poi azionata giudizialmente (come sottolineato da Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2021, n. 3060), e ciò coerentemente con la ratio dell'istituto, che è quella di rendere edotto il committente di rivendicazioni dei lavoratori anche nei suoi confronti, senza pregiudicare, in mancanza di preminenti ragioni di ordine pubblico, la posizione dei lavoratori che intendano ottenere le loro spettanze in conseguenza di una responsabilità solidale del committente prevista dalla legge.
La norma generale di cui all'art. 2966 c.c. è quella secondo cui "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione contraria, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla ratio dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che per tutto il rapporto di lavoro intercorso tra P_
e CT, quest'ultima fosse legata ad in forza di una sequenza
[...] Parte_1 ininterrotta di contratti di appalto, così come non è contestato che durante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di AR IS (almeno nella sua fase iniziale: il verbale di primo accesso è datato 19 ottobre 2021) l'appalto fosse ancora in corso.
Ne danno atto nei verbali ispettivi gli ufficiali accertatori, i quali hanno dichiarato di aver visionato i contratti che avevano legato le due società dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2021.
Dal 31 dicembre 2021 (data di scadenza dell'ultimo contratto d'appalto) al 26 febbraio
2023 (data di notifica del precetto, che costituisce il primo atto stragiudiziale di esercizio del credito), risulta decorso un tempo inferiore ai due anni.
7. Occorre a questo punto verificare se sussista il credito di Persona_2
nella diffida accertativa per cui è causa e se questo possa essere attivato nei confronti di ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Parte_1
8. La prima questione controversa da approfondire riguarda l'adibizione di P_
pagina 9 di 25 al servizio di consegna e montaggio di complementi di arredo appaltato da P_ [...]
a CT e la prestazione di lavoro straordinario da parte dell'opposto, Parte_1 all'interno dello stesso servizio. Con
8.1. Tra la documentazione trasmessa ex art. 213 c.p.c. dall' ed acquisita ex art. 421
c.p.c., figurano le dichiarazioni Unilav dalle quali si ricava la prova dell'instaurazione del rapporto di lavoro tra CT e in data 11 ottobre 2017 sotto forma di P_
apprendistato professionalizzante, la sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19 ottobre 2017 ed infine la sua cessazione il 21 settembre 2020.
Le evidenze probatorie, di cui si darà conto nell'espositiva che segue, hanno anche consentito di acclarare che CT operasse esclusivamente in esecuzione dell'appalto commissionato da con squadre di lavoro che avevano come punto di Parte_1
partenza e di ritorno il deposito di mobili sito in Elmas, via Betti.
8.2. Secondo la resistente - che peraltro si è dichiarata ignara dei fatti, in qualità di appaltante, estranea a suo dire alle dinamiche del rapporto lavoro intercorso tra CT e le sue maestranze - , al pari dei colleghi, avrebbe dovuto rispettare l'orario P_
contrattualmente previsto di 40 ore settimanali, distribuite su cinque ovvero sei giorni lavorativi.
Con
8.3. Gli accertamenti ispettivi dell' hanno peraltro rivelato una situazione ben differente.
Sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, è bene rammentare che la Suprema Corte ha più volte affermato il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11 settembre 2018, n. 22074; Cass. civ., Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9251).
Le dichiarazioni raccolte dai lavoratori di CT da parte degli ispettori del lavoro
(prodotte in parte dal lavoratore in giudizio all'atto della costituzione e in parte trasmesse Con ex art. 213 c.p.c. dall' ed acquisite ex art. 421 c.p.c.) depongono inequivocabilmente per la dimostrazione di un vero e proprio sistema organizzativo del servizio in appalto, quello commesso da fondato sul lavoro straordinario. Parte_1
pagina 10 di 25 Così aveva dichiarato l'operaio in fase ispettiva: Persona_3
“[...] Ho lavorato alle dipendenze della dal 05/05/2017 al mese di settembre CP_4
2020 nell'ambito dell'appalto di servizi di trasporto e montaggio merce (mobili) a insegna
Mondo Convenienza. Avevo già esperienza nel settore e quindi dopo neanche un mese dalla mia assunzione sono stato assegnato – dopo comunque una prova – alle mansioni di capo furgone. [...] Al momento in cui si veniva promossi capi furgone [...] veniva assegnato un furgone specifico, un tablet dove registrare tutte le operazioni di consegna della merce
[...] un pos per gli incassi dai clienti, un badge per le operazioni di versamento incassi alla macchina cd ATM presente in deposito, nonché con badge si veniva contraddistinti da un
(il mio era 4206) che identificava la merce. Il capo furgone doveva inoltre dare le Per_4 direttive all'operaio montatore. A fronte di queste assegnazioni, o meglio in ragione delle stesse, il capofurgone diventa responsabile per danni al mezzo, al tablet, al POS, all'attrezzatura, alla merce (anche per danni causati dall'operaio) nonché era responsabile degli incassi senza però che fosse riconosciuta indennità di cassa. A me infatti è capitato di perdere il portafogli al distributore di “Il Mosaico” e dover CP_5
mettere di tasca mia circa 1400 euro;
questo importo mi fu scontato mensilmente dalla busta paga e mi andò anche bene perché la regola era che se non avessi reso tutto subito mi sarebbe stato bloccato il giro (cioè la possibilità di ricevere nuovi carichi merce assegnati sul tablet). Il riconoscimento economico per il ruolo di capofurgone e per le relative responsabilità era legato a una paga accessoria ed eventuale chiamata “indennità di trasferta” su cui non venivano pagati i contributi e che era solo in parte legata alle consegne al di fuori del comune sede di lavoro perché poi per ricevere i 21 euro massimi al giorno bisognava avere un certo numero di giornate lavorate nel mese, non ci dovevano essere giornate di assenza ingiustificata, non ci dovevano essere contestazioni disciplinari
o verifiche qualità non idonee. [...]
L'orario di lavoro era legato (soprattutto l'ultimo anno di mia presenza) al turno di carico assegnato: c'erano infatti 4 turni la mattina (il primo 6.30 e gli altri a seguire a distanza di un'ora) oltre al turno serale (che iniziava alle 16.30 ma comunque al termine delle consegne del giorno stesso e oltre le 19.00 non si poteva iniziare il carico perché alle
20.00 il piazzale chiudeva). L'orario di fine lavoro era l'ultimazione di tutte le consegne assegnate e risultanti dal foglio/distinta di carico sul tablet ma anche sul cartaceo. I tempi di montaggio stimati da Mondo Convenienza si attestavano su due ore secondo gli orari che venivano comunicati ai clienti;
gli orari assegnati a noi erano più circoscritti. Di
pagina 11 di 25 media lavoravo ogni giorno circa 12 ore. Difficilissimo che il giro di trasporto e consegne durasse meno di dieci ore (voleva dire che era saltata una consegna) anche perché in tali casi l'equipaggio veniva dirottato su altri giri di altri colleghi in difficoltà; era il contract manager o il suo assistente a prendere le decisioni in questi casi [...]”.
operaio montatore dal 14 ottobre 2020, aveva dichiarato di lavorare Testimone_1 alle dipendenze di CT, nell'ambito dell'unico appalto che questa aveva in esecuzione, ossia quello commissionato da per sei giorni alla settimana e di iniziare la Parte_1 giornata lavorativa alle 6.00 del mattino “fino a che non si conclude la consegna”, precisando che “la conclusione dell'orario è estremamente variabile perché dipende dagli orari e numero di consegne da effettuare. [...] Normalmente l'orario di lavoro si conclude mediamente alle ore 18.00 o 19.00. E' rarissimo che si finisca prima. Infatti il nostro orario giornaliero è di 12 ore”.
Così analogamente si erano espressi tutti gli altri operai sentiti in fase ispettiva.
, , e poi a seguire in ordine Controparte_6 Controparte_7 CP_8
alfabetico CP_9 P_0 P_1 P_2 P_3
, , ,
[...] P_4 P_ P_5 P_6 P_7
, , ,
[...] P_8 P_9 Controparte_20 CP_21 CP_22
, ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, CP_28 Controparte_29 CP_30 CP_31 CP_32 [...]
CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_38
, , ,
[...] Controparte_39 CP_40 Controparte_41 CP_42
, , , CP_43 CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47 CP_48
, , ,
[...] CP_49 CP_50 Controparte_51 CP_52 CP_53
, - operai che per CT avevano lavorato CP_54 CP_55 CP_56 nell'appalto di o come montatori o come capi furgone o in entrambi i ruoli Parte_1
in successione di tempo, tra il giugno 2017 e il dicembre 2021 (alcuni di loro erano ancora in servizio quando furono sentiti per la prima volta dagli ispettori, come CP_20
altri avevano cessato, poco o molto tempo prima) - hanno tutti dato conferma di
[...]
un orario di lavoro che di regola non era inferiore alle dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana.
Eccezionalmente il lavoro poteva durare meno di dieci ore, mentre era frequente che arrivasse anche a toccare le dodici ore giornaliere.
Se una consegna era annullata dal cliente e la squadra rientrava prima del previsto in pagina 12 di 25 deposito, prima delle ore 16.00, era frequente che fosse richiesto agli stessi operai di ricaricare il furgone per spedizioni del giorno seguente con destinazioni talmente lontane da sconsigliare il carico al mattino (cfr. dichiarazioni di ). CP_40
Anche gli operai che avevano dichiarato di aver lavorato in squadra con P_
avevano confermato gli stessi gravosi ritmi di lavoro ( , Persona_5 Persona_6
). Persona_7 Persona_8
Solo alcune categorie di lavoratori, con qualifica di preposti, potevano essere assegnati a turni di trasporto e montaggio meno onerosi, ma perché al termine del giro di consegna dovevano essere presenti nel c.d. piazzale, quello del deposito di in Elmas, Parte_1
via Betti, dove partivano e rientravano i furgoni e dove si svolgevano le attività di carico della merce da consegnare (è quanto hanno riferito in sede ispettiva ad esempio
[...]
e, ancor più chiaramente, CP_33 P_8 CP_37 P_7
il quale ha riferito che l'unica settimana in cui gli era capitato di svolgere un
[...]
giro di consegne che terminasse alle 13.00 era stata quella in cui il capo furgone era stato tal che era appunto incaricato di svolgere altre attività nel piazzale ed è stato Persona_9
identificato da altri operai, e , come il coordinatore dei CP_38 Persona_8
preposti).
Molti operai hanno poi fatto menzione al c.d. fermo tecnico, che consisteva nel tener fermo un lavoratore in determinate giornate lavorative, senza retribuzione, ed era ufficialmente giustificato per insufficienti domande di consegna, ma costituiva uno strumento che l'azienda impiegava per concedere permessi o come recupero del lavoro del sabato, quando questo fosse stato sesto giorno lavorativo della settimana, ovvero come misura ritorsiva ( aveva riferito in sede ispettiva di essere stato collocato CP_36 in fermo tecnico per un'assenza per malattia del figlio e che ciò gli era stato riferito CP_37
dai superiori e ) ma non era applicato Controparte_3 Persona_1
indistintamente a tutti gli operai (ad esempio che per CT aveva lavorato CP_34
un anno, dal settembre 2018 a settembre 2019, ha dichiarato di non essere mai stato posto in fermo tecnico, pur lavorando dal lunedì al sabato).
Questa rappresentazione dei fatti era stata offerta in sede ispettiva anche da Tes_2
che dal mese di giugno 2017 era stato assunto da CT come assistente operativo
[...]
del contract manager (ossia di colui che dirigeva la forza di lavoro assegnata all'unità produttiva), quando quel ruolo era stato ricoperto da tal , per poi sostituirlo in sua Parte_5
assenza e infine cessare dal rapporto nel mese di agosto 2018.
pagina 13 di 25 Egli aveva anche dato atto dei malumori che la forza lavoro di CT aveva iniziato a manifestare a partire dal 2018, per i turni di lavoro eccessivi e non adeguatamente ripagati.
Alcuni degli operai sentiti in fase ispettiva hanno indicato in proprio Testimone_2
l'unico dei superiori gerarchici che non era rimasto sordo alle lamentele della forza lavoro per i ritmi eccessivi imposti e la retribuzione insufficiente, mentre altri, come
[...]
(responsabile operativo) e (contract manager) tendevano Controparte_3 Persona_1
ad imporre ritmi più pesanti (cfr. dichiarazioni di e . CP_50 CP_38
8.4. Nel corso di questo giudizio sono stati sentiti come testimoni alcuni ex dipendenti di CT che hanno lavorato nell'ambito dell'appalto di facendo squadra Parte_1
anche con . P_
Tutti questi erano già stati sentiti in sede investigativa e davanti a questo tribunale hanno confermato, senza contraddirsi, la stessa versione dei fatti già esposta agli ispettori del lavoro: si tratta di , (udienza del 6 Persona_10 CP_28 Persona_5
ottobre 2023) e (udienza del 19 gennaio 2024). Persona_7
Benché alcuni dei testi abbiano dichiarato di aver intentato contro cause Parte_1
analoghe a quella di ed altri possano in astratto ancora avanzare P_
rivendicazioni retributive simili, il Tribunale ritiene credibili le loro dichiarazioni.
Come detto, la rappresentazione dei fatti non presenta elementi di contraddizione, né intrinseca, né estrinseca e soprattutto proviene da un numero talmente elevato di lavoratori che difficilmente questi potrebbero aver deciso tutti assieme di orientare la propria condotta per dichiarare il falso e realizzare un vantaggio ingiustificato.
Anche il teste di parte opponente (sentito il 10 maggio 2024), il quale, Persona_1 dopo aver iniziato l'esperienza lavorativa con CT come capo furgone, era stato promosso a contract manager, ha riconosciuto che le squadre addette alla consegna e al montaggio degli arredi di lavorassero mediamente per 11 ore giornaliere, dal lunedì al Parte_1 sabato (“[...] quanto all'orario di lavoro degli operai addetti alla consegna, posso dire che
c'erano tre turni giornalieri, con inizio rispettivamente alle ore 6.30, 7.30 e 8.30 e fine orario rispettivamente alle 17.30, 18.30 e 19.30. Preciso che gli operai lavoravano per otto ore giornaliere, anche se il giudice mi fa notare che nella forbice ci sarebbero 11 ore.
Questo perché alle 6.30 si iniziava a caricare i furgoni, si controllava la merce, si ritiravano le bolle e poi si usciva in consegna. Quindi, dal momento dell'uscita del furgone dal deposito aziendale al momento del rientro passavano otto ore, anche se devo precisare che poteva capitare che il furgone rientrasse anche prima, anche attorno all'ora di
pagina 14 di 25 pranzo, per esempio quando un cliente annullava la consegna. C'era inoltre anche il fattore legato alla velocità degli operatori, che poteva variare in base alla bravura ed alla professionalità. A d.r.: questi orari erano per sei giorni lavorativi alla settimana. I turni di carico erano affissi alla bacheca il sabato per la settimana immediatamente successiva”).
A proposito del , peraltro, ha modificato la versione dei fatti, dichiarando che P_ egli, in quanto rapido nell'esecuzione degli incarichi assegnatigli, sarebbe stato in grado di finire prima degli altri (“A d.r.: il lo ricordo, ricordo anche di essere stato il suo P_ responsabile. Mi sembra che sia entrato nell'ultimissimo periodo in cui P_
sono stato capo furgone, a cavallo tra quel periodo e il momento in cui sono diventato contract manager. Ha lavorato per Mounting e non per Multiservice Italia. , P_
essendo del mestiere, era uno di quelli che finiva presto, solitamente finiva nel primo pomeriggio, posso indicativamente dire che se iniziava alle 6.30, poteva finire tra le
15.00/15.30/16.00. Questo lo ricordo perché lo vedevo spesso nel primo pomeriggio, dato che io sto e stavo in ufficio fino alle 17/17.30 [...]”).
Altro lavoratore di CT che ha reso in giudizio una deposizione di segno (in parte) contrario rispetto alla generalità degli altri dipendenti è colui il quale, in fase ispettiva, era stato identificato al vertice dell'organizzazione gerarchica dell'unità produttiva di Elmas,
(udienza del 20 dicembre 2024). Controparte_3
Questi - che, per sua stessa ammissione, al pari del , è attualmente dipendente Per_1 della società che è subentrata a Mounting customer transport nell'appalto commissionato da – si è mosso sulla linea di negare l'esistenza degli straordinari e, al Parte_1
tempo stesso, riconoscere che eccezionalmente potesse capitare che una squadra sforasse dalle 8 ore giornaliere e che, in generale, il carico di lavoro fosse calibrato tenendo conto della perizia ed esperienza degli operai, in modo tale da consentire il rispetto dell'orario contrattuale di lavoro.
Valga riportare di seguito alcuni passaggi della testimonianza del CP_3
Pt_
“A d.r.: non ho lavorato mai per ma per la società Mounting Customer Transport.
Io avevo coperto tutti i ruoli in azienda, nel tempo: sono partito come operaio, poi capofurgone, poi supervisore tecnico, ed infine responsabile operativo (ruolo che ho ricoperto in CT e ora ricopro nella società che la ha sostituita).
A d.r. come supervisore tecnico monitoravo i montaggi in fase di consegna, per essere certo che rispettassero le norme di montaggio e di scurezza standard. Mi muovevo con il mio mezzo aziendale.
pagina 15 di 25 Pt_ A d.r. Come responsabile operativo mi coordino con per le strategie sui carichi e sulla qualità. Mi sono occupato anche della formazione tecnica degli operai. capi 18 e 19: ricordo vagamente , perché è passato del tempo, ha P_
lavorato per CT. Era stato anche lui operaio e poi è diventato capofurgone.
La settimana lavorativa era impostata sui 5 giorni, con possibilità di lavorare il sabato che era pagato come straordinario multiperiodale. L'orario variava, si caricava il furgone
e si usciva e si poteva tornare alle 13, alle 14 o alle 16, per fare un esempio. Io in tre mesi di ruolo di capofurgone non ho mai superato le ore 16. Ma la velocità dipendeva anche dall'esperienza e dalla velocità dei lavoratori.
A d.r.: nei piani di carico, agli equipaggi con minore esperienza erano assegnati montaggi meno complessi, mentre a quelli più esperti erano assegnati montaggi più complessi, il tutto per contenere la prestazione lavorativa all'interno delle otto ore giornaliere. Ci sono categorie di arredo alle quali sono assegnati precisi orari montaggio
e poi c'erano anche categorie di squadre, squadra B, A ed S, dove B era la squadra più lenta, S quella più rapida. I piani erano quini calibrati in base all'esperienza dei lavoratori per far durare il lavoro 8 ore al giorno, cui sommare un'ora di pausa pranzo.
Aggiungo anche se per qualunque ragione la consegna era annullata dal cliente, la squadra tornava prima a casa.
A d.r.: se la squadra sforava l'orario finale previsto, laddove la fascia di consegna non fosse stata rispettata, per tutela del cliente, per non farlo attendere fino a tardi, poteva capitare che la squadra ricevesse l'ordine di rientrare senza effettuare la consegna successiva.
A d.r.: a me non risulta che una squadra sia mai tornata nemmeno alle 23. L'orario più tardo che mi risulta eccezionalmente capitato, per imprevisti, è quello delle 20.00 circa.
A d.r.: il sabato poteva capitare di lavorare;
potevano capitare due o tre sabati al mese.
A d.r.: io andavo via dal magazzino attorno alle 17/18, dipendeva dalle giornate.
A d.r.: io sabato lavoravo poco, se non c'erano urgenze non lavoravo, anche se poi spesso di sabato andavo. capo 20: confermo che il , come gli altri, poteva iniziare o alle 6.30 o alle 7.30 o P_
alle 8.30, e ciò dipendeva dalla fascia di carico assegnatagli.
Pt_ A d.r.: in quel periodo (negli anni attorno al 2018 circa;
nel 2018 sicuramente era diventato capofurgone) aveva all'incirca, senza pretesa di dare un numero certo, sui 45 furgoni. Erano distribuiti equamente nelle tre fasce.
pagina 16 di 25 A d.r.: le buche di carico erano circa 16/17. capo 21: la pausa pranzo era libera e ognuno poteva fermarsi quanto voleva, non c'era modo per verificare quanto durasse. Io personalmente mi sono sempre fermato a mangiare. capo 22: confermo che la durata della prestazione giornaliera dipendeva dal tipo di consegna e dalla quantità (che variava anche in base al periodo dell'anno) e in base alle destinazioni.
[...]”.
Il ha dichiarato quindi che il lavoro era programmato perché il giro di consegne di CP_3 ogni squadra durasse non più di otto ore al giorno, oltre un'ora per la pausa pranzo, aggiungendo anche di non sapere se questa fosse realmente goduta dalle squadre.
Egli ha portato come pietra di paragone il suo personale vissuto lavorativo come capo furgone, risalente agli inizi della carriera in CT, ed ha affermato che sarebbe stato in grado di terminare presto il lavoro, non rientrando mai in deposito oltre le ore 16.00 e godendo sempre anche della pausa pranzo. Con E' singolare che tra i documenti raccolti attraverso l' , figurino anche numerose liste di carico, relative alle consegne che un equipaggio di CT avrebbe dovuto effettuare in una giornata lavorativa, in cui le fasce orarie di consegna si estendono oltre le ore 17.00.
Si prende ad esempio quella del 27 luglio 2020, per una squadra con identificativo
(mark) 4206: la prima consegna è prevista in una fascia oraria che oscilla tra le 9.00 e le
10.00; la seconda tra le 9.00 e le 13.00; la terza tra le 14.30 e le 18.30; la quarta tra le 15.30
e le 19.30; la quinta tra le 16.00 e le 20.00; la sesta tra le 16.30 e le 20.30 ed infine l'ultima tra le 17.00 e le 21.00.
La lista di carico del 10 agosto 2020, per un equipaggio con mark 4229, contempla una prima consegna in fascia 8/12, una seconda un fascia 8.30/12.30 e una terza in fascia
16/20.
Lo stesso è apposto nella lista di consegna del 13 agosto 2020 in cui, a fronte di Per_4
una prima consegna in fascia oraria 9/10, l'ultima è in fascia 16/20.
Il 1° settembre 2020 l'equipaggio con mark 4229 avrebbe dovuto effettuare sei consegne/montaggi, con prima fascia 8/12 ed ultima 16.30/20.30, e così pure il giorno seguente.
Addirittura nella consegna del 24 settembre 2020 l'equipaggio con quello stesso numero identificativo avrebbe dovuto effettuare otto consegne, la prima in fascia 9/10 e l'ultima in pagina 17 di 25 fascia 17/21.
Lo stesso genere di consegne era stato programmato anche per il 26 settembre 2020.
Il 27 novembre 2020, per l'equipaggio con mark 6629, ugualmente figura la prima consegna in fascia 9/13 e l'ultima in fascia 17/21.
Stando a questa ultima lista di carico (ma lo stesso vale per tutte le altre citate), ciò significa che - anche ipotizzando che la squadra fosse giunta puntuale dal primo cliente alle
9.00 e che l'ultima prestazione fosse stata di semplice e rapida esecuzione e si fosse esaurita attorno alle ore 17.00 - l'equipaggio non avrebbe impiegato meno di 8 ore solo per le consegne, senza considerare l'ora necessaria per il carico del mattino e i tempi di viaggio iniziale e finale, oltre ai tempi di restituzione del contante riscosso e di smaltimento degli imballaggi.
Se veramente l'organizzazione aziendale fosse stata come ha voluto far credere il teste l'azienda non avrebbe dovuto nemmeno contemplare fasce di consegna oltre l'orario CP_3
giornaliero contrattuale.
Ci sono, è vero, anche fogli di carico, tra quelli acquisiti, in cui il lavoro sembra destinato a finire presto: così ad esempio il 2 ottobre 2020 l'equipaggio con mark 4229 avrebbe dovuto compiere una sola consegna in fascia 9/10. Al foglio consegna si accompagna però anche quello con i dati del destinatario, che rivela che questi aveva, nel caso specifico, domicilio a Tonara, ossia in un comune montano nel centro della Sardegna.
Soltanto i tempi di viaggio avrebbero assorbito almeno 4 ore, con partenza da Elmas e ritorno.
Valutando sia la contraddittorietà delle rispettive dichiarazioni, rispetto al materiale probatorio nel complesso disponibile, sia l'interesse personale a rendere una deposizione favorevole ad attuale committente della loro datrice di lavoro, il Tribunale Parte_1
reputa inattendibili sia il teste quando ha negato che la generalità degli operai di CP_3
CT fosse tenuta a prestare lavoro straordinario in forma abituale, sia il teste , Per_1
quando questi, riferendosi al , ha sostenuto che lavorasse meno di dieci ore al P_
giorno.
8.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi dimostrato che, al pari degli altri colleghi operai montatori e operai capi furgone, osservasse un P_
orario giornaliero di lavoro medio di almeno 10 ore.
8.6. Parte opponente, tra le difese, ha sostenuto che l'attività svolta dall'opposto, a carattere discontinuo “come quelle inerenti carico e scarico merci e trasporto (cfr. R.d.
pagina 18 di 25
6.12.1923 n. 2657)”, consentirebbe di configurare il lavoro straordinario solo quando “il dipendente stesso provi che, malgrado la discontinuità, la prestazione sia stata caratterizzata da un orario prefissato convenzionalmente e superato nel caso concreto”.
Inoltre, anche in presenza di straordinario effettivo, questo non sarebbe a suo avviso retribuibile, in quanto non autorizzato.
Nessuno degli argomenti coglie nel segno.
Innanzitutto, dalle dichiarazioni della generalità della forza lavoro dispiegata da CT nel servizio appaltato da di cui sopra si è offerto un quadro complessivo, Parte_1
emerge limpidamente che non si trattasse di una mera attività di facchinaggio, ma di un servizio molto più complesso (che contemplava anche, tra le prestazioni principali, il montaggio degli arredi trasportati ed ulteriori prestazioni aggiuntive) e veniva svolto senza soluzione di continuità, neppure per godere della pausa pranzo (quasi tutti i lavoratori hanno affermato che il pranzo normalmente si risolveva nella consumazione di un panino durante l'attività di servizio, al fine di poter rientrare il prima possibile al deposito).
Si rammenta a tal proposito che l'elencazione contenuta nella tabella approvata con r.d.
6 dicembre 1923 n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la disciplina della durata settimanale dell'orario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 66/2003, ha carattere tassativo.
Ne consegue che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull'altra, benché assuma rilevanza per l'inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez. L, 4 giugno 2004, n. 10669).
Oltre a ciò, si osserva che nell'elenco allegato al r.d. n. 2657/1923 figurano sì, al n. 8, anche gli addetti ai lavori di carico e scarico, ma con l'espressa indicazione che sono esclusi quelli che “a giudizio dell non abbiano Controparte_57 carattere di discontinuità”.
Quanto alla deduzione circa l'autorizzazione espressa dello straordinario, è vero che questa era richiesta ai sensi dell'art. 21 del regolamento della cooperativa CT per rendere dovuta la relativa retribuzione.
pagina 19 di 25 Tuttavia, agli operai che, come l'opposto, erano addetti al servizio appaltato da
[...]
non occorreva nessuna autorizzazione espressa allo straordinario, posto che questo Pt_1
era di fatto reso obbligatorio dalla datrice di lavoro, mediante la predisposizione di turni di servizio che non consentivano il rispetto dell'orario contrattuale ordinario.
Lo straordinario quindi non era solo implicitamente autorizzato, ma addirittura imposto
(cfr. Cass. civ., Sez. L, 1° luglio 2019, n. 17635).
In materia di pubblico impiego, ed il principio è estensibile anche alla materia qui in esame, è stato ripetutamente affermato che, nell'ambito del lavoro straordinario, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e il consenso alle prestazioni può anche essere implicito (Cass. civ., Sez. L, 28 giugno 2024, n. 17912).
Con
8.7. I conteggi dell' posti a base della diffida accertativa espongono mese per mese, da ottobre 2017 a settembre 2020, un numero di ore di straordinario che risulta ricostruito partendo dal numero di giorni lavorativi registrati nelle buste paga (prodotte in giudizio) e considerando per ogni giorno di lavoro due ore di straordinario, salve, come esplicitato dal personale ispettivo che ha redatto la diffida stessa, le compensazioni discendenti dalla applicazione del regime c.d. multiperiodale, previsto secondo regolamento aziendale.
Correttamente, poi, è stata calcolata la maggiorazione del 25 percento prevista per lo straordinario diurno feriale dall'art. 38 del C.C.N.L. Multiservizi, con disapplicazione della inferiore misura stabilita nel primo regolamento aziendale della cooperativa CT (quello applicabile per il 2017, mentre nelle versioni successive prodotte, vigenti a partire dal
2018, risulta che la percentuale dello straordinario diurno feriale sia stata riallineata ai valori stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento), che non è abilitato per legge a disciplinare la misura del compenso del lavoro straordinario (art. 5, comma 5, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66: “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”; il fatto che, in materia cooperativistica, l'art. 6 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, stabilisca che
“salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2- bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1” non significa che il regolamento possa derogare, fuori dai casi previsti alle lettere d), e) ed f) del comma 1
pagina 20 di 25 nonché all'articolo 3, comma 2-bis della stessa l. 142/2001, alla disciplina dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 66/2003, tanto più che in tema di società cooperative di lavoro al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico
“complessivo”, ossia non limitato alla retribuzione base ma comprensivo anche delle altre voci retributive, comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine).
9. La seconda ed ultima voce creditoria riconosciuta nella diffida accertativa e oggetto di disamina riguarda l'indennità di cassa o maneggio denaro.
9.1. A detta della società opponente, questa particolare indennità non potrebbe gravare a suo carico, per tre ragioni:
(I) sarebbe prevista dal C.C.N.L. al quale il regolamento aziendale non Parte_6 opera un rinvio generale ma solo limitato “alle tabelle retributive”;
(II) essa competerebbe solo nel caso in cui il lavoratore fosse stato responsabile degli incassi, circostanza non risultante nel caso di specie;
(III) si tratterebbe di una erogazione non avente funzione retributiva in senso stretto, in quanto non sinallagmaticamente collegata ad una prestazione lavorativa, ma di natura indennitaria, concepita per compensare fattori di disagio estrinseci alla prestazione.
9.2. Nessuno dei tre argomenti coglie nel segno.
Innanzitutto, in tutte le versioni succedutesi nel tempo (acquisite agli atti del giudizio), il regolamento della cooperativa CT, all'art. 2, “per quanto attiene specificamente al trattamento economico del rapporto di lavoro” dei propri soci dipendenti, rinvia all'intera
“parte economica” del non solo alle tabelle relative ai trattamenti Parte_7
minimi mensili.
Quindi, il rinvio abbraccia tutte le norme del contratto collettivo che regolamentano il trattamento economico/retributivo spettante ai lavoratori, anche per singole voci, connesse a speciali prestazioni non rientranti nel contenuto minimo descritto nelle differenti declaratorie del sistema di classificazione del personale.
Ciò in coerenza con quanto previsto all'art. 3, comma 1, della l. 142/2001, a mente del quale “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato”.
pagina 21 di 25 Il trattamento economico minimo, almeno nelle cooperative di lavoro, è quindi ragguagliato a quello “complessivo” previsto dal contratto collettivo di categoria, in ossequio al principio (art. 36 Cost.) della proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, e il regolamento non può derogarvi in peius, salve ipotesi tassative non ricorrenti nella specie (art. 6, comma 2, l. 142/2001).
Il riferimento al trattamento economico complessivo minimo è confermato, sempre in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31: è stato ivi previsto, infatti, che - in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito - al socio lavoratore subordinato spetti un trattamento economico “complessivo” non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost.
Nel caso di specie, il all'art. 24, rubricato “indennità varie”, Parte_7 ricomprende anche quella per “maneggio denaro”, che compete “al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori”, nella misura del 3% sulla retribuzione tabellare della sua categoria di appartenenza, che sale al 5% in favore del
“personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore a € 4.65”.
In giurisprudenza è stato osservato che, pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuità e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario.
Negli orientamenti più recenti della Suprema Corte è stato altresì precisato che ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria,
è implicita nelle attività per le quali l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (sul punto si veda Cass. civ., Sez. L, 5
pagina 22 di 25 settembre 2019, n. 22294).
Nel caso di specie, dall'istruzione probatoria è chiaramente emerso che i capi furgone fossero incaricati di riscuotere il prezzo dei mobili e degli arredi consegnati e montati presso il cliente finale di per importi senz'altro superiori ad euro 4,65 Parte_1
(basta esaminare le distinte di carico, dove sono esposti i prezzi della merce), e che dovessero rispondere di eventuali ammanchi, tanto più che ove il contante riscosso non fosse stato riconsegnato a tempo debito, il sistema informatico in uso avrebbe bloccato la squadra per successive consegne.
, a partire dal mese di novembre 2017, era stato promosso a capo furgone P_
(come risulta dalle buste paga in atti e come confermato dalle dichiarazioni di suoi ex colleghi, come ad esempio ) e, quindi, come tale, riscuoteva normalmente il Persona_10
prezzo dei mobili consegnati dalla clientela, per importi superiori ad euro 4,65, e, assumendo la responsabilità della custodia, aveva diritto all'indennità calcolata sul 5% della retribuzione tabellare.
Parte resistente ha sostenuto di non poter essere chiamata a risponderne solidalmente con la datrice di lavoro perché l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che la garanzia della solidarietà riguardi esclusivamente i debiti retributivi in senso stretto e non quelli di altra natura (indennitari o risarcitori o di rimborso spese) e a suo avviso l'indennità di cassa avrebbe proprio natura indennitaria.
Tuttavia, si tratta di un argomento che la Corte di Cassazione in tempi remoti aveva scartato, sostenendo che l'indennità di cassa, se riconosciuta per prestazioni continuative e non occasionali, avesse carattere retributivo, costituendo un vero e proprio compenso complementare, giustificato dalle maggiori responsabilità incombenti su chi è preposto al maneggio ed alla custodia del denaro altrui (Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 1960, n. 3246;
Sez. II, 12 ottobre 1965, n. 2114).
Successivamente, si è registrata una inversione di tendenza nella giurisprudenza di legittimità, ma solo in pronunce rese in materia contributiva, sotto l'influsso della disciplina (art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153) che contemplava l'indennità di cassa tra le voci escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Su questo presupposto, la Corte di Cassazione era giunta a sostenere che una simile esclusione si giustificasse in ragione della “ratio della corresponsione dell'indennità di cassa”, la quale sarebbe stata “comunemente ravvisata nel maggiore impiego per la
pagina 23 di 25 tensione particolare e la conseguente maggiore diligenza che richiede nel prestatore
d'opera” e da ciò sarebbe stata ricavabile “la natura prevalentemente risarcitoria e non retributiva dell'indennità de qua” (così Cass. civ., Sez. L, 9 novembre 1994, n. 9331).
Successivamente, però, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ha modificato la disciplina in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, eliminando dall'elenco delle voci escluse dalla base imponibile quella dell'indennità di cassa.
Da allora in poi non si rinvengono più pronunce in cui l'indennità di cassa è considerata tra le erogazioni datoriali con natura risarcitoria e non retributiva.
Questo giudice, riprendendo la motivazione della giurisprudenza di legittimità degli anni Sessanta cui si è fatto cenno, ritiene che debba senz'altro riconoscersi natura retributiva all'indennità di cassa, di derivazione contrattuale, non avendo l'erogazione alcun effetto ripristinatorio del patrimonio del lavoratore e non essendo essa volta a compensare alcun pregiudizio sofferto da quest'ultimo a causa della prestazione, dovendosi invece apprezzare la funzione sinallagmatica, quale compenso per la maggiore diligenza e per il maggior valore professionale connessi alla mansione aggiuntiva richiesta.
10. Alle considerazioni che precedono segue l'accertamento del diritto di P_
al pagamento, da parte di delle differenze di trattamento retributivo, nella Parte_1 misura (euro 14.374,13) calcolata dall'Ispettorato territoriale del lavoro di AR
IS nella diffida accertativa di cui si discute.
Infatti, benché sia venuta meno l'originaria previsione contenuta all'art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, secondo cui la diffida accertativa avrebbe acquistato, per effetto della convalida, valore di accertamento tecnico in ordine ai conteggi del credito pecuniario del
Con lavoratore, resta la constatazione che l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, cosicché i suoi conteggi sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
11. Alla stregua dei motivi esposti, la diffida accertativa deve essere dichiarata nulla ma l'opponente deve essere comunque condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della complessiva somma di euro 14.374,13 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c., dalle scadenze al saldo.
12. L'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza prevalente, deve pagina 24 di 25 essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenendo conto dei parametri previsti per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la nullità della diffida accertativa;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della complessiva somma di euro 14.374,13 a titolo di differenze retributive meglio descritte nella stessa diffida accertativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c., dalle scadenze al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di delle spese processuali, P_
che liquida in complessivi euro 5.388,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AR, 26 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 25 di 25