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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6220/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi degli artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Lecce, Via Rgt. Fanteria 47, presso lo studio dell'avv. LORENZO DANILO, che la rappresenta e difende, giusta procura da intendersi in calce al ricorso;
ricorrente E
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede di Melendugno (LE), Controparte_1
Piazza Risorgimento n. 24; resistente contumace OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Voglia:
1. annullare l'ordinanza n. 5 del 08.08.2024 poiché illegittima, sia in fatto e sia in diritto, per le motivazioni di cui al presente atto;
2. conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di € 10.644,15 richiesta a titolo di occupazione abusiva di suolo demaniale;
3. in subordine, ricalcolare la somma richiesta a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di suolo demaniale in proporzione all'effettiva durata dell'occupazione stessa secondo quanto sopra dedotto e, quindi, nella misura di € 465,92; 4. condannare la resistente alle spese e compensi professionali del presente giudizio, da liquidarsi con distrazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 27/09/2024 la agiva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti del per Controparte_1
l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 5 dell'8.8.2024 con cui l'ente pubblico le aveva ordinato la demolizione/rimozione completa di opere ritenute abusive su area demaniale marittima ed intimato il pagamento della somma di € 10.644,15 a titolo di indennizzo per occupazione abusiva. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva: - di gestire lo stabilimento balneare “Kalè Kora” su area demaniale marittima in concessione, in località Torre Specchia, nel Comune di - che CP_1 il 9.7.2024 la Capitaneria di Porto aveva rilevato la presenza di una struttura frangisole sull'area in concessione e l'occupazione abusiva (tramite l'apposizione di pedane, tende, tavoli) di un'area demaniale non in concessione di circa 194 mq;
- che il 26.7.2024 aveva comunicato di aver rimosso
1 tutte le opere contestate, ma ciononostante il aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione qui CP_1 opposta. L'opposizione si fondava sui seguenti motivi:
1. illegittimità dell'ordinanza, difettando i presupposti per l'applicazione dell'art. 1161 Cod. Nav. e, quindi, per affermare l'occupazione abusiva da parte della società ricorrente, nonché considerato il fatto che le opere, di carattere temporaneo, non impedivano l'uso pubblico dell'area demaniale, vista l'assenza di recinzioni o limitazioni all'accesso, e comunque erano state rimosse prima dell'adozione dell'ordinanza comunale;
2. illegittimità dell'indennizzo ingiunto, non essendo proporzionato al tempo effettivo di occupazione dell'area demaniale, circoscritto tra l'1/7/2024 ed il 26/07/2024, che avrebbe determinato una sanzione notevolmente inferiore a quella comminata, per complessivi € 465,92. All'udienza del 28/01/2025 il giudice assegnatario dichiarava la contumacia del CP_1
, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata in data 14/10/2025 allo scrivente giudice ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 117/2025. Esaurita la discussione, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza.
2. L'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. L'illecito p. e p. dall'art. 1161 cod. nav. contestato nell'ordinanza-ingiunzione opposta risulta fondato sulle seguenti risultanze: - l'area demaniale in questione (censita catastalmente al foglio 3, part.lle 2197 e 2303 del Comune di era stata oggetto di un sopralluogo in data 09/07/2024 da CP_1 parte della Guardia di costiera e da parte della polizia locale del Comune, in occasione del quale gli agenti avevano riscontrato sia una struttura frangisole, sorretta da pilastri in legno e coperta in parte con incannucciato e in parte con teli, per circa 30 mq di superficie, con contestuale installazione sul bordo anteriore di pannelli fissi in materiale plastico trasparente alternati con pannelli in incannucciato, sia l'utilizzo sine titulo di un'area demaniale marittima esterna a quella oggetto di concessione demaniale (n. 10/2009), mediante l'apposizione di pedane, sedute, tende, tavoli, fioriere, delimitati con muratura a secco, fioriere mobili, apparati illuminanti, delimitazioni perimetrali miste (in incannucciato e legno, tipo bancali) ed un ulteriore palchetto, con perimetro in incannucciato, eccedente per circa la metà dal bordo della concessione posseduta (ml 1.20) e per una lunghezza di ml 4.30, il tutto per un'estensione di complessivi 194 mq. Com'è noto, quando viene proposta opposizione ad una sanzione amministrativa comminata dall'Amministrazione, grava su quest'ultima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi di fatto integranti l'illecito contestato poiché, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. All'opponente spetta, quindi, la prova dei fatti impeditivi o estintivi, assumendo sostanzialmente la veste di convenuto (cfr. ex multis Cass. n. 5277 del 07/03/2007). Nondimeno, recentemente la Suprema Corte ha precisato che l'inerzia processuale dell'ente pubblico non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto ala valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi in base ai documenti già acquisiti (cfr. Cass. n. 17041 del 25/06/2025). Viene allora in rilievo l'art. 6, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Va osservato, allora, che nelle premesse dell'ordinanza-ingiunzione in discussione il ha dato CP_1 atto di esser stato informato a fine luglio 2024 dalla circa l'avvenuta rimozione delle Parte_1 panche adiacenti alla zona in concessione e delle tende ombreggianti, nonché del successivo
2 sopralluogo eseguito dalla Guardia Costiera di S. Foca (acquisito al prot. n. 20067 del 03/08/2024), da cui era emerso solo un parziale adempimento rispetto all'occupazione abusiva e alle opere realizzate in difformità dai titoli autorizzativi posseduti originariamente contestati. Ebbene, nell'ordinanza-ingiunzione il Comune ha ordinato alla la demolizione e Parte_1 rimozione “completa” delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi a propria cura e spese. Tuttavia, la mancata costituzione in giudizio del ha precluso al giudice la valutazione in CP_1 ordine alla perdurante responsabilità della società opponente, non essendo stati offerti i documenti necessari a chiarire i fatti costitutivi a fondamento dell'ingiunzione, ossia quelli relativi all'asserita parziale inottemperanza della alle contestazioni originariamente mosse nel sopralluogo Parte_1 del 09/07/2024; inottemperanza che la società opponente ha contestato in ricorso fornendo a proprio supporto documentazione fotografica (cfr. mail del 26/07/2024 – all. 2 fascicolo ricorrente), da cui sembrerebbe emergere che le opere siano state completamente rimosse dall'area demaniale e che, quindi, lo stato dei luoghi sia stato già ripristinato prima dell'adozione dell'ordinanza opposta. In atti è presente soltanto la relazione della Guardia Costiera del 18/07/2024, comprensiva dei rilievi fotografici a corredo dell'attività accertativa del 09/07/2024, ma nulla in ordine all'attività di successiva verifica della rimozione delle opere riscontrate, che la ricorrente sostiene aver eseguito circa quindici giorni dopo il primo sopralluogo. Non emerge alcun documento accertativo sull'incompleta rimozione delle opere e sull'incompleto ripristino dello stato dei luoghi;
deve, perciò, concludersi che il non abbia assolto l'onere CP_1 probatorio su di esso incombente. La mancata dimostrazione dei fatti costitutivi a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa l'8 agosto 2024 ne impone l'annullamento.
3. In punto di spese processuali, la rimozione delle opere da parte della in data successiva Parte_1 al primo sopralluogo del 09/07/2024 non può non esser valorizzata quale circostanza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite tra le parti, potendosi da essa desumere un qualche indice di irregolarità rispetto alla concessione demaniale marittima di cui la ricorrente è titolare. Si ritengono, quindi, sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a giustificazione di una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza n. 5 dell'8.8.2024 emessa dal CP_1 nei confronti della
[...] Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lecce, 31/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi degli artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Lecce, Via Rgt. Fanteria 47, presso lo studio dell'avv. LORENZO DANILO, che la rappresenta e difende, giusta procura da intendersi in calce al ricorso;
ricorrente E
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede di Melendugno (LE), Controparte_1
Piazza Risorgimento n. 24; resistente contumace OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Voglia:
1. annullare l'ordinanza n. 5 del 08.08.2024 poiché illegittima, sia in fatto e sia in diritto, per le motivazioni di cui al presente atto;
2. conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma di € 10.644,15 richiesta a titolo di occupazione abusiva di suolo demaniale;
3. in subordine, ricalcolare la somma richiesta a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di suolo demaniale in proporzione all'effettiva durata dell'occupazione stessa secondo quanto sopra dedotto e, quindi, nella misura di € 465,92; 4. condannare la resistente alle spese e compensi professionali del presente giudizio, da liquidarsi con distrazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 27/09/2024 la agiva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti del per Controparte_1
l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 5 dell'8.8.2024 con cui l'ente pubblico le aveva ordinato la demolizione/rimozione completa di opere ritenute abusive su area demaniale marittima ed intimato il pagamento della somma di € 10.644,15 a titolo di indennizzo per occupazione abusiva. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva: - di gestire lo stabilimento balneare “Kalè Kora” su area demaniale marittima in concessione, in località Torre Specchia, nel Comune di - che CP_1 il 9.7.2024 la Capitaneria di Porto aveva rilevato la presenza di una struttura frangisole sull'area in concessione e l'occupazione abusiva (tramite l'apposizione di pedane, tende, tavoli) di un'area demaniale non in concessione di circa 194 mq;
- che il 26.7.2024 aveva comunicato di aver rimosso
1 tutte le opere contestate, ma ciononostante il aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione qui CP_1 opposta. L'opposizione si fondava sui seguenti motivi:
1. illegittimità dell'ordinanza, difettando i presupposti per l'applicazione dell'art. 1161 Cod. Nav. e, quindi, per affermare l'occupazione abusiva da parte della società ricorrente, nonché considerato il fatto che le opere, di carattere temporaneo, non impedivano l'uso pubblico dell'area demaniale, vista l'assenza di recinzioni o limitazioni all'accesso, e comunque erano state rimosse prima dell'adozione dell'ordinanza comunale;
2. illegittimità dell'indennizzo ingiunto, non essendo proporzionato al tempo effettivo di occupazione dell'area demaniale, circoscritto tra l'1/7/2024 ed il 26/07/2024, che avrebbe determinato una sanzione notevolmente inferiore a quella comminata, per complessivi € 465,92. All'udienza del 28/01/2025 il giudice assegnatario dichiarava la contumacia del CP_1
, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata in data 14/10/2025 allo scrivente giudice ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 117/2025. Esaurita la discussione, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza.
2. L'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. L'illecito p. e p. dall'art. 1161 cod. nav. contestato nell'ordinanza-ingiunzione opposta risulta fondato sulle seguenti risultanze: - l'area demaniale in questione (censita catastalmente al foglio 3, part.lle 2197 e 2303 del Comune di era stata oggetto di un sopralluogo in data 09/07/2024 da CP_1 parte della Guardia di costiera e da parte della polizia locale del Comune, in occasione del quale gli agenti avevano riscontrato sia una struttura frangisole, sorretta da pilastri in legno e coperta in parte con incannucciato e in parte con teli, per circa 30 mq di superficie, con contestuale installazione sul bordo anteriore di pannelli fissi in materiale plastico trasparente alternati con pannelli in incannucciato, sia l'utilizzo sine titulo di un'area demaniale marittima esterna a quella oggetto di concessione demaniale (n. 10/2009), mediante l'apposizione di pedane, sedute, tende, tavoli, fioriere, delimitati con muratura a secco, fioriere mobili, apparati illuminanti, delimitazioni perimetrali miste (in incannucciato e legno, tipo bancali) ed un ulteriore palchetto, con perimetro in incannucciato, eccedente per circa la metà dal bordo della concessione posseduta (ml 1.20) e per una lunghezza di ml 4.30, il tutto per un'estensione di complessivi 194 mq. Com'è noto, quando viene proposta opposizione ad una sanzione amministrativa comminata dall'Amministrazione, grava su quest'ultima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi di fatto integranti l'illecito contestato poiché, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice. All'opponente spetta, quindi, la prova dei fatti impeditivi o estintivi, assumendo sostanzialmente la veste di convenuto (cfr. ex multis Cass. n. 5277 del 07/03/2007). Nondimeno, recentemente la Suprema Corte ha precisato che l'inerzia processuale dell'ente pubblico non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto ala valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi in base ai documenti già acquisiti (cfr. Cass. n. 17041 del 25/06/2025). Viene allora in rilievo l'art. 6, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Va osservato, allora, che nelle premesse dell'ordinanza-ingiunzione in discussione il ha dato CP_1 atto di esser stato informato a fine luglio 2024 dalla circa l'avvenuta rimozione delle Parte_1 panche adiacenti alla zona in concessione e delle tende ombreggianti, nonché del successivo
2 sopralluogo eseguito dalla Guardia Costiera di S. Foca (acquisito al prot. n. 20067 del 03/08/2024), da cui era emerso solo un parziale adempimento rispetto all'occupazione abusiva e alle opere realizzate in difformità dai titoli autorizzativi posseduti originariamente contestati. Ebbene, nell'ordinanza-ingiunzione il Comune ha ordinato alla la demolizione e Parte_1 rimozione “completa” delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi a propria cura e spese. Tuttavia, la mancata costituzione in giudizio del ha precluso al giudice la valutazione in CP_1 ordine alla perdurante responsabilità della società opponente, non essendo stati offerti i documenti necessari a chiarire i fatti costitutivi a fondamento dell'ingiunzione, ossia quelli relativi all'asserita parziale inottemperanza della alle contestazioni originariamente mosse nel sopralluogo Parte_1 del 09/07/2024; inottemperanza che la società opponente ha contestato in ricorso fornendo a proprio supporto documentazione fotografica (cfr. mail del 26/07/2024 – all. 2 fascicolo ricorrente), da cui sembrerebbe emergere che le opere siano state completamente rimosse dall'area demaniale e che, quindi, lo stato dei luoghi sia stato già ripristinato prima dell'adozione dell'ordinanza opposta. In atti è presente soltanto la relazione della Guardia Costiera del 18/07/2024, comprensiva dei rilievi fotografici a corredo dell'attività accertativa del 09/07/2024, ma nulla in ordine all'attività di successiva verifica della rimozione delle opere riscontrate, che la ricorrente sostiene aver eseguito circa quindici giorni dopo il primo sopralluogo. Non emerge alcun documento accertativo sull'incompleta rimozione delle opere e sull'incompleto ripristino dello stato dei luoghi;
deve, perciò, concludersi che il non abbia assolto l'onere CP_1 probatorio su di esso incombente. La mancata dimostrazione dei fatti costitutivi a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa l'8 agosto 2024 ne impone l'annullamento.
3. In punto di spese processuali, la rimozione delle opere da parte della in data successiva Parte_1 al primo sopralluogo del 09/07/2024 non può non esser valorizzata quale circostanza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite tra le parti, potendosi da essa desumere un qualche indice di irregolarità rispetto alla concessione demaniale marittima di cui la ricorrente è titolare. Si ritengono, quindi, sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a giustificazione di una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza n. 5 dell'8.8.2024 emessa dal CP_1 nei confronti della
[...] Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lecce, 31/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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