TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 14593/2022 R.G.
promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi residente a [...] (avv. Pasquale C.F._2
Marchese, avv. Fabrizio Alfonso Maria Marchese);
- ATTORI contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) (avv. Maria Cristina Avallone); P.IVA_2
- CONVENUTA con intervento volontario di
(C.F. ) (avv. Alberto Toffoletto, avv. Marco Controparte_3 P.IVA_3
Pesenti, avv. Christian Romeo, avv. Luciana Cipolla, avv. Flora Lettenmayer, avv. Simona Daminelli);
- INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
* * *
CONCLUSIONI
Per gli attori:
«Riportandosi, in primis, gli odierni concludenti a tutto quanto in atti e verbali di causa, insistendo in domanda ed opponendosi alle avverse deduzioni, eccezioni e richieste tutte perché infondate in fatto e diritto, precisano le conclusioni, preliminarmente insistendo nella ammissione delle avanzate richieste istruttorie tutte (per come articolate con l'atto di citazione introduttivo
1 del giudizio, nonché con la memoria ex art.183, VI comma, n. 2 cpc), trattandosi di prove ammissibili ed essenziali per il decidere, essendo finalizzate a confermare atti e vertente su circostanze di fatto già accertate dal teste- consulente (ex Cass., Sez.III, ordinanza .
1.02.2023 n.2980, Pres. Rubino, Rel. Ric.Perrotta: ) e, in particolare, Per_1 CP_4 Controparte_5 nell'ammissione di CTU contabile sul quesito formulato già in atto di citazione e reiterato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc.
Nel merito si conclude per come da domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio, da memoria ex art. 183, VI comma n.1 cpc e in atti e verbali di causa.
Vinte le spese».
in memoria di replica si legge:
«Vinte le spese, da distrarre in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari»
Per la convenuta Controparte_1
«Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, valutata ogni declaratoria del caso, contrariis reiectis, In via principale
➢ Respingere in toto l'istanza di sospensione per carenza dei requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora per i motivi di cui in narrativa;
➢ per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto, detratta la somma in eccesso di € 53,73 o quella somma maggiore o minore determinata dal Giudice.
➢ Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto detratta la somma in eccesso di € 53,73 o quella somma maggiore o minore determinata dal Giudice.
➢ Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze, che comportassero un ricalcolo della somma, laddove risulti non dovuta una parte della somma precettata agli intimati, confermare la validità del titolo e la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto per la differenza così come eventualmente rideterminata, dovuta alla data di notifica del medesimo atto di intimazione.
In ogni caso
➢ Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria
➢ Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, ci si oppone all'ammissione della CTP e alla richiesta di CTU per i motivi dedotti in comparsa».
2 Per l'intervenuta Controparte_3
«Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria:
- ci si oppone a qualsiasi istanza istruttoria che dovesse essere ex adverso reiterata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'opposizione a precetto proposta ex art. 615 c.p.c. da e , residenti a Sciacca (AG),Parte_1 Parte_2 con citazione notificata via PEC il 5 dicembre 2022 a quale Controparte_1 mandataria e procuratrice di costituitasi il 22 febbraio 2023. Controparte_2
In data 3 marzo 2023 è volontariamente intervenuta già Controparte_3 titolare del credito fondato sul mutuo ipotecario 1 giugno 2006 (doc. 7 prodotto dagli attori) e ceduto l'11 ottobre 2019 a . CP_2
2.
I difensori (v. già l'ordinanza 29 ottobre 2024) erano stati invitati ad attenersi al Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna sulla redazione degli atti processuali e alle indicazioni ivi contenute in tema di sinteticità e chiarezza ed in particolare ad evitare ripetizioni di quanto già dedotto e scritto (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocoll o+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f- 844eccb08614).
A quel Protocollo si fa qui riferimento.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
3 Gli attori hanno proposto opposizione dopo aver ricevuto, in data 25 novembre 2022 (così si legge in citazione), la notifica dell'atto di precetto 20 ottobre 2022 recante intimazione a pagare la complessiva somma di euro 161.783,72, di cui euro 158.150,07 a titolo di capitale alla data del 12 ottobre 2019, oltre interessi e compenso relativo al precetto.
Si rimanda al doc. 5 prodotto dagli attori: si tratta di un documento in formato PDF di trenta pagine, le cui prime tre riproducono l'atto di precetto (le altre riguardano la cessione di credito in favore di e la notifica del CP_2 precetto).
A quanto emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, ad avviso degli opponenti il loro debito per capitale è pari ad euro 57.581,49 e non ad euro 158.150,07, come invece indicato nel precetto oggetto di opposizione.
Peraltro, va fin d'ora rilevato che, già nella prima difesa, CP_6 citata e costituitasi nella veste di mandataria e procuratrice della creditrice ha inteso correggere un errore materiale «di trascrizione» Controparte_2 relativo alla somma precettata, precisando che al 7 novembre 2022 (data di spedizione dell'atto di precetto, notificato a mezzo posta) il debito per «quota capitale» ammonta ad euro 137.771,32 e non ad euro 158.150,07, e che da tale debito si assommano quelli per interessi e spese.
Si rimanda alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione della convenuta ed in particolare al paragrafo 24: «La quota capitale alla data del 07/11/2022, ammonta effettivamente ad € 137.771,32, gli interessi complessivi ad € 23.720,17, oltre € 26,00 di spese per un totale pari ad € 161.517,49, con una differenza di appena € 53,73, che andrà effettivamente stralciata dalla somma complessivamente intimata, come risulta dall'estratto storico al 07/11/2022, che precisa data inizio della morosità, data del passaggio a sofferenza, misura e modalità degli interessi applicati (doc. 5)».
Il documento 5 prodotto dalla convenuta proviene da e contiene CP_6 varie informazioni relative alle vicende del rapporto contrattuale sorto tra gli attori e Banca per la Casa, oggi (mutuo ipotecario 1 giugno 2006 Controparte_3
a tasso variabile di euro 170.000,00 redatto con atto notarile), tra cui la data di inizio della morosità (1 ottobre 2017) e la data di scadenza dell'ultima rata non pagata (1 aprile 2019) prima del passaggio a sofferenza (23 aprile 2019). Come pacifico, il credito già facente capo a è stato ceduto a con CP_3 CP_7 contratto 11 ottobre 2019 (v. anche il doc. 3 prodotto dagli attori, già menzionato).
4 Come già rilevato nell'ordinanza 14 aprile 2023 che ha respinto l'istanza di sospensione, «l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (vedi tra le altre Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24704)».
Nella memoria istruttoria n. 1, unitamente alla quale è stato prodotto il piano di ammortamento del mutuo ipotecario a tasso variabile (doc. 7), CP_6 ha così illustrato i dati desumibili dall'estratto storico da essa prodotto come doc. 5:
5 «12. La società opposta ha allegato l'estratto storico del rapporto (cfr. doc. 5) da cui risulta la storia debitoria dei SI , dall'inizio Parte_3 della morosità alla data di precisazione del credito risalente al 07/11/2022.
13. La morosità dei debitori inizia in data 01/10/2017, la revoca dei rapporti, con conseguente dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, risale al 23/04/2019, il tasso applicato è quello legale.
Dalla data di inizio morosità al passaggio a sofferenza, l'importo complessivo della rate non pagate ammonta ad € 7.025,76 per quota capitale e ad € 10.386,08 per quote interessi;
il conto accessori capitale riferito allo stesso periodo, è quantificato in € 3.016,74, quello interessi in € 9.566,86.
Il capitale residuo al 01/04/2019 era pari ad € 127.726,82,
14. Il rateo interessi sul capitale residuo alla data del passaggio a sofferenza (23/04/2019) era di € 409,79, gli interessi di mora sul capitale, calcolati dalle singole scadenze alla data del passaggio a sofferenza, era di € 984,79, gli interessi legali al 30/09/2019 ammontavano ad € 554,61.
Gli interessi legali calcolati sulle quote capitale, sul conto accessorio capitale e sul capitale residuo al 01/04/2019, calcolati dal 01/10/2019 al 07/11/2019 ammontano ad € 1.828,02.
15. La quota capitale alla data del 07/11/2022, ammonta dunque ad € 137.771,32, gli interessi complessivi ad € 23.720,17, oltre e 26,00 di spese per un totale pari ad € 161.517,49, con una differenza di appena € 53,73 che andrà sottratta alla somma precettata ed alla quale la società debitrice ha già espressamente rinunciato.
16. Si allega, ad ulteriore riprova il piano di ammortamento.
[…]».
5.
L'atto di opposizione a precetto contiene essenzialmente contestazioni in ordine al quantum del debito gravante sui signori ed è Parte_4 volto altresì ad ottenere la declaratoria di nullità di clausole contrattuali oltre al risarcimento del danno, in misura non indicata, per l'asserita violazione del principio di buona fede e correttezza nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto.
In punto di fatto, gli attori:
a) hanno richiamato la fonte dell'obbligazione restitutoria cui si riferisce l'atto di precetto (mutuo ipotecario a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese):
«In data 25.11.2022, gli esponenti hanno ricevuto in notifica atto di precetto da parte della (corrente in Verona, nella Piazzetta Monte n.1, IVA che agisce CP_6 P.IVA_1 quale procuratrice/mandataria della (corrente in Roma, Lungotevere Flaminio CP_2 CP_2
6 n.18, c.f. società che, a sua volta, ha acquistato il credito da ) con P.IVA_2 CP_3 il quale gli è stato intimato il pagamento di complessivi € 161.783,72-.
Il credito attivato da controparte origina da contratto di mutuo del 01.06.2006, ai Rogiti del Notaio da Imola (rep. n. 33816; racc. n.2799), con il quale gli esponenti Persona_2 ottennero la somma di € 170.000,00 con obbligo di restituzione in anni 30 al tasso d'interesse previsto in contratto» (pagine 1 -2 dell'atto di citazione);
b) hanno ricordato che il contratto prevede un piano di ammortamento
“alla francese”, nel quale la quota di rata relativa agli interessi (qui ancorati ad un parametro variabile) diminuisce nel tempo (cresce invece quella relativa al capitale), e che si tratta di un mutuo a tasso di interesse variabile (art. 3 del contratto):
«Il piano di ammortamento prevede l'applicazione della metodologia c.d. “alla francese”, con rate variabili costituite da una quota di interessi (calcolata sul debito residuo alla rata precedente) ed una quota di capitale (pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota di interessi).
L'art. 3 del contratto prevede espressamente che il tasso d'interesse annuo nominale (c.d. TAN) è variabile, essendo ancorato/parametrato al tasso EURIBOR 3 mesi ed aggiungendo uno spread del 1,60%>> (pagine 1 -2 dell'atto di citazione);
c) hanno riconosciuto di essere debitori di cessionaria del Controparte_8 credito di cui era titolare affermando però che il debito (per Controparte_3 capitale e interessi, pagine 3 e ss.) era inferiore a quello indicato nell'atto di precetto:
«Orbene, seppur risulta al vero che gli esponenti sono debitori nei confronti della predetta tuttavia, il quantum debeatur è da rivedere/ricalcolare al CP_2 ribasso, e ciò in quanto il contratto di mutuo de quo è irrimediabilmente viziato (per come infra compiutamente si dirà nei vari motivi di opposizione) e, inoltre, vi è un'errata quantificazione avversa della sorte capitale residua.
Stante quanto sopra, non essendo stato possibile addivenire a bonario componimento extragiudiziale della controversia a causa delle esorbitanti pretese di parte creditrice, non rimane altra via se non quella giudiziale per ottenere il rispetto di ogni buon diritto degli odierni attori/opponenti» (pagina 2 dell'atto di citazione).
6.
A sostegno dell'opposizione, gli attori:
1) hanno dedotto l'erronea quantificazione della somma capitale residua, affermando che il «prospetto riepilogativo» (doc. 8) loro inviato il 28 giugno 2018 da a quel tempo titolare del credito, e integrante una CP_3
«confessione extragiudiziale circa la quantificazione del capitale residuo al 28 giugno 2018», riportava un debito dei mutuatari per capitale residuo pari ad euro 131.469,26, somma nettamente inferiore a quella indicata nell'atto di
7 precetto (ma vedi le precisazioni fatte dalla convenuta, supra, par. 4), mentre secondo la relazione 30 ottobre 2020 del dr. - il quale Persona_3 dopo aver esaminato il «piano di ammortamento del rendiconto rilasciato dalla Banca creditrice» ha quantificato il capitale residuo al 31 dicembre 2017 in euro 133.637,55 –
il quantum debeatur ammonta ad euro 57.581,49;
2) hanno eccepito la difformità del TAEG / ISC effettivo (5,541 %) rispetto a quello dichiarato nel contratto (4,76102 %) per mancata considerazione degli oneri assicurativi (così a pagine 9 e 12 della relazione 30 ottobre 2020 del dr.
, il quale ha, su quel presupposto, ha rideterminato il Persona_3
TAEG / ISC effettivo nella misura del 5,541 %), ravvisando di conseguenza la violazione dell'art. 117, commi, 4, 6 e 7, T.U.B. e la nullità di clausole contrattuali per le ragioni e nei termini di cui alle pagine 5 – 8. Secondo gli opponenti, «[d]a quanto sopra esposto si ha che il contratto in oggetto è viziato e, per l'effetto, va ricalcolato il quantum debeatur adoperando il tasso BOT e/o, comunque, in subordine, condannare l'istituto di credito mutuante al risarcimento del danno in favore degli odierni attori per responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per aver messo in atto una pratica commerciale ingannevole, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione e nella predisposizione del contratto»;
3) hanno eccepito l'illegittimità del (richiamo al) tasso Euribor a 3 mesi (cfr. l'art. 3 del contratto di mutuo) «per come statuito dalla Decisione della Commissione Europea AT39914 del 04.12.2013»: si rimanda alle pagine 9 – 10 dell'atto di citazione.
8 Su tali premesse, gli opponenti hanno chiesto nell'atto di citazione:
- di accertare che il contratto di mutuo «è viziato per la violazione dell'art. 117 TUB, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, nonché ancora per aver utilizzato il c.d. tasso EURIBOR manipolato, con conseguente applicazione dei tassi BOT e/o del tasso legale in sostituzione dei tassi illegittimamente previsti in contratto»;
- conseguentemente, di accertare che «il credito attivato con l'atto di precetto opposto è errato in quantificazione, essendo il credito residuo della (e, per essa, della ) ammontante ad € 57.581,49 CP_2 CP_6
e/o nella misura minore derivante dall'applicazione del tasso legale che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo del nominando CTU».
In subordine, hanno chiesto:
- di accertare che «l'Istituto di credito mutuante ha indicato in maniera erronea il costo effettivo del finanziamento, traendo in errore gli esponenti/mutuatari, con conseguente responsabilità contrattuale e/o precontrattuale per violazione del principio di buona fede e correttezza nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannare controparte al risarcimento del danno in favore degli esponenti (danno che va quantificato nella differenza tra il costo erroneamente indicato in contratto ed il costo effettivo sopportato e/o comunque nella misura che risulterà in giudizio e di giustizia)».
7.
La prova testimoniale proposta dagli attori (v. memoria n. 2) non va ammessa.
Da un lato, è pacifico che il dott. sia l'autore della Persona_3 relazione prodotta come doc. 9; dall'altro, i capitoli di prova da 4 a 14 si traducono nell'espressione di un mero giudizio, persino in punto di diritto.
8.
A quanto risulta da un accenno di parte attrice, il contratto di mutuo ipotecario 1 giugno 2006 stipulato dagli attori con (poi Controparte_9
era stato rinegoziato il 14 novembre 2008 (v. il documento Controparte_3 prodotto dagli attori con la memoria n. 2). Peraltro, gli attori non hanno svolto alcuna difesa e nulla hanno dedotto in ordine al contenuto e alla efficacia della evocata rinegoziazione, impostando piuttosto la loro linea difensiva sull'asserita nullità della pattuizione, risalente al 2006, in tema di tasso variabile. Del pari, la relazione del dott. menziona la rinegoziazione ma nulla dice in proposito. In definitiva, attese le difese e allegazioni degli attori il documento prodotto con la memoria n. 2 non pare incidere sulla presente decisioni.
9 Come pacifico in atti, il piano di ammortamento a tasso variabile relativo al mutuo ipotecario de quo prevede l'applicazione del c.d. metodo di ammortamento “alla francese" (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382), con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce (sull'ammortamento alla francese, ma con riferimento ad un mutuo a tasso fisso, v. Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Ciò rileva ai fini della imputazione del pagamento delle rate effettivamente rimborsate.
E' pacifico che gli attori sono stati inadempimenti a decorrere dalla rata con scadenza 1 ottobre 2017.
Gli opponenti non hanno efficacemente provato che l'imputazione delle rate versate debba avvenire, con riguardo alla quota per capitale e a quella per interessi, secondo criteri diversi da quelli applicati dalla convenuta (v. anche il piano di ammortamento prodotto dalla convenuta sub doc. 7), né essi hanno efficacemente confutato le già menzionate deduzioni di cui alle pagine 3 – 4 della memoria n. 1 di parte convenuta (v. supra il par. 4).
9.
Sin dall'atto introduttivo, e sulla scorta della relazione del dott. , gli opponenti hanno riconosciuto che il TAEG effettivo è inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2006 (pag. 4 dell'atto di citazione).
A pagina 3 della memoria istruttoria n. 1, con la quale gli attori dichiarano di estendere il contraddittorio nei confronti di si legge: Controparte_3
«Nel merito, ci si riporta a quanto nell'atto introduttivo del giudizio, ribadendo la errata quantificazione della somma capitale residua (€ 157.150,06 a fronte di €.57.581,49), la non conformità del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto, la illegittimità del tasso EURIBOR ed a quant'altro ivi esposto ed eccepito (ivi specificatamente compresa l'avvenuta avversa confessione contenuta e rintracciabile nell'avversa produzione del prospetto riepilogativo del 28.06.2018).
Si contesta, poi, l'avversa imputazione del già corrisposto che, per come da prospetti, al momento della sospensione dei pagamenti, il pagato ammonta ad
€. 132.439,80 di cui ben 95.895,73 ex adverso imputate ad interessi ed
€.36.719,90 imputate a rimborso capitale.
A fronte di un concesso mutuo per €. 170.000,00 controparte ha già riscosso
€. 132.439,80 e pretenderebbe avere ancora (al 7.11.2022) €. 161.517,49 (132.439,80 + 161.517,49 = €. 293.957,29).
Ictu oculi evidente è la usurarietà».
10 La generica e indimostrata allegazione di «usurarietà», oltre che tardiva, è infondata e smentita dalla stessa relazione del dott. .
10.
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato.
Gli attori non hanno fornito la prova di alcuna confessione stragiudiziale da parte di nel senso affermato dagli attori. Controparte_3
Gli attori hanno prodotto sub doc. 8 prodotto, in formato PDF, una email in data 28 giugno 2018, avente ad oggetto «mutuo Pecorino / Catanzaro» inviata da funzionaria dell'agenzia di Imola di in Persona_4 Controparte_3 risposta all'avv. Giovanni Vassallo: è ignota la richiesta inoltrata dall'avv. Vassallo.
Detta email non proviene da soggetto titolare del potere di disporre e di rendere dichiarazioni confessorie in nome e per conto di Controparte_3 certamente non vale quale estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50, T.U.B e comunque, quanto al contenuto, non è riconducibile al novero delle dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. E' sufficiente rilevare che: da nessun elemento emerge l'animus confitendi e che anzi si parla di «simulazione di estinzione» senza indicazione della «rate impagate» fatta «per capire la situazione debitoria», dunque per dare una indicazione di massima (Cass., sez. VI-2, ord. 14 febbraio 2020, n. 3698; Cass., sez. lav., 23 maggio 2018, n. 12798; Cass., sez. lav., 17 dicembre 1997, n. 12768); ignoto è il testo della email inviata dall'avv. Giovanni Vassallo a Per_4
(il che preclude la possibilità di interpretare – contro il dato letterale –
[...] la email 28 giugno 2018 quale portatrice di una dichiarazione confessoria); la email è stata inviata per dare indicazioni approssimative ed orientative attraverso una simulazione;
i documenti allegati non descrivono nella sua interezza la situazione debitoria;
il destinatario della email, l'avv. Vassallo, avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni ad altri soggetti.
Ad ogni modo, il documento non ha la valenza confessoria, né sintomatica di una erronea quantificazione della pretesa, che gli attori intendono attribuirgli laddove essi affermano che la somma precettata porta incomprensibilmente un credito per capitale di euro 158.150,07 alla data del 12 ottobre 2019 (così si legge a pagina 3 dell'atto di citazione) mentre dal doc. 8 risulterebbe che alla data del 28 giugno 2018 «il capitale residuo era di euro 131.469,26 e, conseguentemente, non si vede come essa somma possa essere lievitata sino a raggiungere quella oggi richiesta in pagamento, pacifico essendo che la sorte capitale giammai può aumentare nel corso del tempo (potendo solo diminuire in
11 virtù dei pagamenti effettuati)» (pagina 3 dell'atto di citazione); e ciò tanto più alla luce della correzione dell'errore materiale operata dalla convenuta all'atto della costituzione e con richiamo al doc. 5.
Il testo della email 28 giugno 2018 è il seguente:
«Salve in allegato quello che le posso inviare per capire la situazione debitrice;
nell'ammortamento come vede non ci sono le rate impagate ma solo la sospensione, le ho fatto una simulazione di estinzione che fa il calcolo ad oggi come se venisse estinto il mutuo oggi.
Del resto si deve riferire ai colleghi di competenza.
Saluti».
Alla email risultano allegati tre documenti (ammortamento.pdf; rate impagate.PNG; simulazione.PMG) ma il documento non è stato prodotto dagli attori in formato elettronico.
Il documento in formato PDF è composto da ventitré pagine, l'ultima delle quali riporta dati che non confortano la prospettazione attorea.
Infatti, l'importo di euro 131.469,26 è solo una delle voci che compongono il complessivo credito di euro 153.293,94 e su tali voci ulteriori, diverse dal capitale residuo (interessi di mora su rate arretrate, rate scadute, rateo/semest. interessi, compenso indennizzo, saldo conto accessorio), gli attori non hanno preso posizione.
12 13 D'altronde, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo, perché fondato su una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass., sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
La «ulteriore» prova della natura confessoria della email 28 giugno 2018 con allegati non può certo essere desunta, come invece affermano gli attori, dalla relazione del dott. «avendo quest'ultimo quantificato il capitale residuo al 31 dicembre 2017 in euro 133.637,55» (così a pag. 2 della memoria di replica), tanto più che secondo gli stessi attori la email 28 giugno 2018 attesterebbe che al 28 giugno 2018 il debito residuo per capitale era pari ad euro 131.469,26, inferiore dunque alla stima del dott. al 31 dicembre 2017.
Si richiamano le non specificatamente contestate deduzioni di di cui CP_10 al par. 24 della comparsa di costituzione, da esaminare in relazione alla documentazione prodotta dall'opposta.
Per contro, nessuna puntuale e documentata contestazione è stata mossa dagli attori in ordine al piano di ammortamento prodotto dalla convenuta con la memoria n. 1 ed ai conteggi illustrati dalla convenutA.
Il che rende superflua una C.T.U.
11.
Il motivo sub 2 è infondato.
L'indice sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (Cass., sez. I, ord. 1 aprile 2025, n. 8669, cui si rimanda anche per ulteriori richiami ai precedenti di legittimità; Cass., sez. I, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39169; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160).
Va dunque esclusa la sussistenza di una causa di nullità di clausole contrattuali, che deve avere base legale
Per altro verso, gli attori non hanno specificatamente allegato né tantomeno provato l'esistenza di danni risarcibili conseguenti all'asserita difformità tra l'effettivo ISC / TAEG e quello indicato.
11.
Il motivo sub 3 è infondato.
Per analizzare gli argomenti formulati dagli attori occorre richiamare la decisione della Commissione della 4 dicembre 2013 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
14 dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro) in https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(02) Pt_5 nonché la decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro) in https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? : 01)). CP_11 C.F._3
Il solo fatto che la nel 2013 e nel 2016 abbia inflitto una CP_12 ammenda ad alcune banche ritenute responsabili, in un periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, di pratiche commerciali scorrette nel mercato dei derivati (si richiamano i comportamenti specificatamente descritti nelle decisioni citate) non comporta di per sé la nullità della clausola contenuta nel contratto de quo (art. 3) determinativa – con assoluta chiarezza, nemmeno messa in dubbio dagli opponenti - del tasso variabile e che in parte fa riferimento alle variazioni dell'EURIBOR, tasso posto a base anche del criterio per la liquidazione degli interessi di mora (art. 4).
Deve infatti rilevarsi che:
- come pacifico, non era stata Controparte_13 parte delle pratiche commerciali scorrette sanzionate dalle decisioni della Commissione (cfr. Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160; v. inoltre Cass., sez. I, ord. interlocutoria, 19 luglio 2024, n. 19900, par. 23);
- il contratto de quo non si colloca nel mercato dei derivati (Cass., sez. I, ord. interlocutoria, 19 luglio 2024, n. 19900, par. 18);
- il contratto de quo non può dirsi stipulato in applicazione delle pratiche o intese scorrette sanzionate dalla , non essendovi prova alcuna del CP_12 fatto che la banca mutuante conoscesse l'esistenza di quelle pratiche o intese e avesse inteso conformare oggettivamente il concreto regolamento contrattuale al risultato perseguito da quelle condotte scorrette poste in essere da terzi (Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160);
- non vi è prova che il parametro richiamato dal contratto, ossia l'Euribor, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (Cass., sez. III;
3 maggio 2024, n. 12007; Trib. Bologna, sez. IV, 2 aprile 2024, n. 1007; Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640);
- nulla hanno dedotto gli attori in ordine ad oggetto ed efficacia della accennata rinegoziazione del contratto.
15 Non vi è dunque ragione di individuare criteri sostitutivi volti alla determinazione del tasso variabile e, conseguentemente, della misura degli interessi moratori.
Per altro verso, gli opponenti non hanno specificatamente contestato il risultato dei calcoli degli interessi effettuato dall'opposta e come risultante dagli atti né la correttezza dell'imputazione dei versamenti eseguiti in relazione alle caratteristiche tipiche dell'ammortamento alla francese.
12.
Ogni altra questione è irrilevante o assorbita.
13.
In conclusione, l'opposizione va respinta, dovendosi peraltro dare atto della correzione dell'errore materiale contenuto nell'atto di precetto ed effettuata dalla stessa opposta sin dal suo primo scritto difensivo: si rimanda al paragrafo 4 della presente sentenza e al paragrafo 24 della comparsa di risposta.
14.
Le spese processuali vanno compensate in ragione di un mezzo, attesi i contrasti nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni sopra analizzate nel paragrafo 11 (cfr. l'ordinanza interlocutoria Cass., sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900) ed in considerazione altresì delle questioni di cui è stata investita la Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. App. Cagliari, ord. 24 gennaio 2025; Cass., sez. un., ord. interlocutoria, 15 marzo 2025, n. 6943), mentre la restante quota è posta a carico degli attori, soccombenti, e liquidata come da dispositivo in favore dell'opposta e dell'intervenuta, originaria titolare del credito e parte del contratto di mutuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento di CP_3
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
[...]
- dà atto dell'errore materiale contenuto nell'atto di precetto e meglio descritto al paragrafo 4 e dunque della rideterminazione delle voci di credito indicate in precetto;
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 contro quale mandataria di Parte_2 Controparte_1 CP_2
[...]
- dichiara compensate per un mezzo le spese processuali e condanna
e in solido tra loro, a pagare a Parte_1 Parte_2 [...] quale mandataria di le spese processuali CP_1 Controparte_2
16 liquidate in euro 3.600,00 euro per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge, nonché a pagare a le spese processuali liquidate in euro Controparte_3
3.600,00 euro per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 26 maggio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 14593/2022 R.G.
promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi residente a [...] (avv. Pasquale C.F._2
Marchese, avv. Fabrizio Alfonso Maria Marchese);
- ATTORI contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) (avv. Maria Cristina Avallone); P.IVA_2
- CONVENUTA con intervento volontario di
(C.F. ) (avv. Alberto Toffoletto, avv. Marco Controparte_3 P.IVA_3
Pesenti, avv. Christian Romeo, avv. Luciana Cipolla, avv. Flora Lettenmayer, avv. Simona Daminelli);
- INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
* * *
CONCLUSIONI
Per gli attori:
«Riportandosi, in primis, gli odierni concludenti a tutto quanto in atti e verbali di causa, insistendo in domanda ed opponendosi alle avverse deduzioni, eccezioni e richieste tutte perché infondate in fatto e diritto, precisano le conclusioni, preliminarmente insistendo nella ammissione delle avanzate richieste istruttorie tutte (per come articolate con l'atto di citazione introduttivo
1 del giudizio, nonché con la memoria ex art.183, VI comma, n. 2 cpc), trattandosi di prove ammissibili ed essenziali per il decidere, essendo finalizzate a confermare atti e vertente su circostanze di fatto già accertate dal teste- consulente (ex Cass., Sez.III, ordinanza .
1.02.2023 n.2980, Pres. Rubino, Rel. Ric.Perrotta: ) e, in particolare, Per_1 CP_4 Controparte_5 nell'ammissione di CTU contabile sul quesito formulato già in atto di citazione e reiterato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc.
Nel merito si conclude per come da domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio, da memoria ex art. 183, VI comma n.1 cpc e in atti e verbali di causa.
Vinte le spese».
in memoria di replica si legge:
«Vinte le spese, da distrarre in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari»
Per la convenuta Controparte_1
«Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, valutata ogni declaratoria del caso, contrariis reiectis, In via principale
➢ Respingere in toto l'istanza di sospensione per carenza dei requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora per i motivi di cui in narrativa;
➢ per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto, detratta la somma in eccesso di € 53,73 o quella somma maggiore o minore determinata dal Giudice.
➢ Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto detratta la somma in eccesso di € 53,73 o quella somma maggiore o minore determinata dal Giudice.
➢ Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze, che comportassero un ricalcolo della somma, laddove risulti non dovuta una parte della somma precettata agli intimati, confermare la validità del titolo e la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto per la differenza così come eventualmente rideterminata, dovuta alla data di notifica del medesimo atto di intimazione.
In ogni caso
➢ Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria
➢ Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, ci si oppone all'ammissione della CTP e alla richiesta di CTU per i motivi dedotti in comparsa».
2 Per l'intervenuta Controparte_3
«Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In via istruttoria:
- ci si oppone a qualsiasi istanza istruttoria che dovesse essere ex adverso reiterata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito dell'acquisizione dei documenti prodotti e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'opposizione a precetto proposta ex art. 615 c.p.c. da e , residenti a Sciacca (AG),Parte_1 Parte_2 con citazione notificata via PEC il 5 dicembre 2022 a quale Controparte_1 mandataria e procuratrice di costituitasi il 22 febbraio 2023. Controparte_2
In data 3 marzo 2023 è volontariamente intervenuta già Controparte_3 titolare del credito fondato sul mutuo ipotecario 1 giugno 2006 (doc. 7 prodotto dagli attori) e ceduto l'11 ottobre 2019 a . CP_2
2.
I difensori (v. già l'ordinanza 29 ottobre 2024) erano stati invitati ad attenersi al Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna sulla redazione degli atti processuali e alle indicazioni ivi contenute in tema di sinteticità e chiarezza ed in particolare ad evitare ripetizioni di quanto già dedotto e scritto (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocoll o+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f- 844eccb08614).
A quel Protocollo si fa qui riferimento.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
3 Gli attori hanno proposto opposizione dopo aver ricevuto, in data 25 novembre 2022 (così si legge in citazione), la notifica dell'atto di precetto 20 ottobre 2022 recante intimazione a pagare la complessiva somma di euro 161.783,72, di cui euro 158.150,07 a titolo di capitale alla data del 12 ottobre 2019, oltre interessi e compenso relativo al precetto.
Si rimanda al doc. 5 prodotto dagli attori: si tratta di un documento in formato PDF di trenta pagine, le cui prime tre riproducono l'atto di precetto (le altre riguardano la cessione di credito in favore di e la notifica del CP_2 precetto).
A quanto emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, ad avviso degli opponenti il loro debito per capitale è pari ad euro 57.581,49 e non ad euro 158.150,07, come invece indicato nel precetto oggetto di opposizione.
Peraltro, va fin d'ora rilevato che, già nella prima difesa, CP_6 citata e costituitasi nella veste di mandataria e procuratrice della creditrice ha inteso correggere un errore materiale «di trascrizione» Controparte_2 relativo alla somma precettata, precisando che al 7 novembre 2022 (data di spedizione dell'atto di precetto, notificato a mezzo posta) il debito per «quota capitale» ammonta ad euro 137.771,32 e non ad euro 158.150,07, e che da tale debito si assommano quelli per interessi e spese.
Si rimanda alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione della convenuta ed in particolare al paragrafo 24: «La quota capitale alla data del 07/11/2022, ammonta effettivamente ad € 137.771,32, gli interessi complessivi ad € 23.720,17, oltre € 26,00 di spese per un totale pari ad € 161.517,49, con una differenza di appena € 53,73, che andrà effettivamente stralciata dalla somma complessivamente intimata, come risulta dall'estratto storico al 07/11/2022, che precisa data inizio della morosità, data del passaggio a sofferenza, misura e modalità degli interessi applicati (doc. 5)».
Il documento 5 prodotto dalla convenuta proviene da e contiene CP_6 varie informazioni relative alle vicende del rapporto contrattuale sorto tra gli attori e Banca per la Casa, oggi (mutuo ipotecario 1 giugno 2006 Controparte_3
a tasso variabile di euro 170.000,00 redatto con atto notarile), tra cui la data di inizio della morosità (1 ottobre 2017) e la data di scadenza dell'ultima rata non pagata (1 aprile 2019) prima del passaggio a sofferenza (23 aprile 2019). Come pacifico, il credito già facente capo a è stato ceduto a con CP_3 CP_7 contratto 11 ottobre 2019 (v. anche il doc. 3 prodotto dagli attori, già menzionato).
4 Come già rilevato nell'ordinanza 14 aprile 2023 che ha respinto l'istanza di sospensione, «l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (vedi tra le altre Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24704)».
Nella memoria istruttoria n. 1, unitamente alla quale è stato prodotto il piano di ammortamento del mutuo ipotecario a tasso variabile (doc. 7), CP_6 ha così illustrato i dati desumibili dall'estratto storico da essa prodotto come doc. 5:
5 «12. La società opposta ha allegato l'estratto storico del rapporto (cfr. doc. 5) da cui risulta la storia debitoria dei SI , dall'inizio Parte_3 della morosità alla data di precisazione del credito risalente al 07/11/2022.
13. La morosità dei debitori inizia in data 01/10/2017, la revoca dei rapporti, con conseguente dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, risale al 23/04/2019, il tasso applicato è quello legale.
Dalla data di inizio morosità al passaggio a sofferenza, l'importo complessivo della rate non pagate ammonta ad € 7.025,76 per quota capitale e ad € 10.386,08 per quote interessi;
il conto accessori capitale riferito allo stesso periodo, è quantificato in € 3.016,74, quello interessi in € 9.566,86.
Il capitale residuo al 01/04/2019 era pari ad € 127.726,82,
14. Il rateo interessi sul capitale residuo alla data del passaggio a sofferenza (23/04/2019) era di € 409,79, gli interessi di mora sul capitale, calcolati dalle singole scadenze alla data del passaggio a sofferenza, era di € 984,79, gli interessi legali al 30/09/2019 ammontavano ad € 554,61.
Gli interessi legali calcolati sulle quote capitale, sul conto accessorio capitale e sul capitale residuo al 01/04/2019, calcolati dal 01/10/2019 al 07/11/2019 ammontano ad € 1.828,02.
15. La quota capitale alla data del 07/11/2022, ammonta dunque ad € 137.771,32, gli interessi complessivi ad € 23.720,17, oltre e 26,00 di spese per un totale pari ad € 161.517,49, con una differenza di appena € 53,73 che andrà sottratta alla somma precettata ed alla quale la società debitrice ha già espressamente rinunciato.
16. Si allega, ad ulteriore riprova il piano di ammortamento.
[…]».
5.
L'atto di opposizione a precetto contiene essenzialmente contestazioni in ordine al quantum del debito gravante sui signori ed è Parte_4 volto altresì ad ottenere la declaratoria di nullità di clausole contrattuali oltre al risarcimento del danno, in misura non indicata, per l'asserita violazione del principio di buona fede e correttezza nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto.
In punto di fatto, gli attori:
a) hanno richiamato la fonte dell'obbligazione restitutoria cui si riferisce l'atto di precetto (mutuo ipotecario a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese):
«In data 25.11.2022, gli esponenti hanno ricevuto in notifica atto di precetto da parte della (corrente in Verona, nella Piazzetta Monte n.1, IVA che agisce CP_6 P.IVA_1 quale procuratrice/mandataria della (corrente in Roma, Lungotevere Flaminio CP_2 CP_2
6 n.18, c.f. società che, a sua volta, ha acquistato il credito da ) con P.IVA_2 CP_3 il quale gli è stato intimato il pagamento di complessivi € 161.783,72-.
Il credito attivato da controparte origina da contratto di mutuo del 01.06.2006, ai Rogiti del Notaio da Imola (rep. n. 33816; racc. n.2799), con il quale gli esponenti Persona_2 ottennero la somma di € 170.000,00 con obbligo di restituzione in anni 30 al tasso d'interesse previsto in contratto» (pagine 1 -2 dell'atto di citazione);
b) hanno ricordato che il contratto prevede un piano di ammortamento
“alla francese”, nel quale la quota di rata relativa agli interessi (qui ancorati ad un parametro variabile) diminuisce nel tempo (cresce invece quella relativa al capitale), e che si tratta di un mutuo a tasso di interesse variabile (art. 3 del contratto):
«Il piano di ammortamento prevede l'applicazione della metodologia c.d. “alla francese”, con rate variabili costituite da una quota di interessi (calcolata sul debito residuo alla rata precedente) ed una quota di capitale (pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota di interessi).
L'art. 3 del contratto prevede espressamente che il tasso d'interesse annuo nominale (c.d. TAN) è variabile, essendo ancorato/parametrato al tasso EURIBOR 3 mesi ed aggiungendo uno spread del 1,60%>> (pagine 1 -2 dell'atto di citazione);
c) hanno riconosciuto di essere debitori di cessionaria del Controparte_8 credito di cui era titolare affermando però che il debito (per Controparte_3 capitale e interessi, pagine 3 e ss.) era inferiore a quello indicato nell'atto di precetto:
«Orbene, seppur risulta al vero che gli esponenti sono debitori nei confronti della predetta tuttavia, il quantum debeatur è da rivedere/ricalcolare al CP_2 ribasso, e ciò in quanto il contratto di mutuo de quo è irrimediabilmente viziato (per come infra compiutamente si dirà nei vari motivi di opposizione) e, inoltre, vi è un'errata quantificazione avversa della sorte capitale residua.
Stante quanto sopra, non essendo stato possibile addivenire a bonario componimento extragiudiziale della controversia a causa delle esorbitanti pretese di parte creditrice, non rimane altra via se non quella giudiziale per ottenere il rispetto di ogni buon diritto degli odierni attori/opponenti» (pagina 2 dell'atto di citazione).
6.
A sostegno dell'opposizione, gli attori:
1) hanno dedotto l'erronea quantificazione della somma capitale residua, affermando che il «prospetto riepilogativo» (doc. 8) loro inviato il 28 giugno 2018 da a quel tempo titolare del credito, e integrante una CP_3
«confessione extragiudiziale circa la quantificazione del capitale residuo al 28 giugno 2018», riportava un debito dei mutuatari per capitale residuo pari ad euro 131.469,26, somma nettamente inferiore a quella indicata nell'atto di
7 precetto (ma vedi le precisazioni fatte dalla convenuta, supra, par. 4), mentre secondo la relazione 30 ottobre 2020 del dr. - il quale Persona_3 dopo aver esaminato il «piano di ammortamento del rendiconto rilasciato dalla Banca creditrice» ha quantificato il capitale residuo al 31 dicembre 2017 in euro 133.637,55 –
il quantum debeatur ammonta ad euro 57.581,49;
2) hanno eccepito la difformità del TAEG / ISC effettivo (5,541 %) rispetto a quello dichiarato nel contratto (4,76102 %) per mancata considerazione degli oneri assicurativi (così a pagine 9 e 12 della relazione 30 ottobre 2020 del dr.
, il quale ha, su quel presupposto, ha rideterminato il Persona_3
TAEG / ISC effettivo nella misura del 5,541 %), ravvisando di conseguenza la violazione dell'art. 117, commi, 4, 6 e 7, T.U.B. e la nullità di clausole contrattuali per le ragioni e nei termini di cui alle pagine 5 – 8. Secondo gli opponenti, «[d]a quanto sopra esposto si ha che il contratto in oggetto è viziato e, per l'effetto, va ricalcolato il quantum debeatur adoperando il tasso BOT e/o, comunque, in subordine, condannare l'istituto di credito mutuante al risarcimento del danno in favore degli odierni attori per responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per aver messo in atto una pratica commerciale ingannevole, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione e nella predisposizione del contratto»;
3) hanno eccepito l'illegittimità del (richiamo al) tasso Euribor a 3 mesi (cfr. l'art. 3 del contratto di mutuo) «per come statuito dalla Decisione della Commissione Europea AT39914 del 04.12.2013»: si rimanda alle pagine 9 – 10 dell'atto di citazione.
8 Su tali premesse, gli opponenti hanno chiesto nell'atto di citazione:
- di accertare che il contratto di mutuo «è viziato per la violazione dell'art. 117 TUB, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, nonché ancora per aver utilizzato il c.d. tasso EURIBOR manipolato, con conseguente applicazione dei tassi BOT e/o del tasso legale in sostituzione dei tassi illegittimamente previsti in contratto»;
- conseguentemente, di accertare che «il credito attivato con l'atto di precetto opposto è errato in quantificazione, essendo il credito residuo della (e, per essa, della ) ammontante ad € 57.581,49 CP_2 CP_6
e/o nella misura minore derivante dall'applicazione del tasso legale che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo del nominando CTU».
In subordine, hanno chiesto:
- di accertare che «l'Istituto di credito mutuante ha indicato in maniera erronea il costo effettivo del finanziamento, traendo in errore gli esponenti/mutuatari, con conseguente responsabilità contrattuale e/o precontrattuale per violazione del principio di buona fede e correttezza nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannare controparte al risarcimento del danno in favore degli esponenti (danno che va quantificato nella differenza tra il costo erroneamente indicato in contratto ed il costo effettivo sopportato e/o comunque nella misura che risulterà in giudizio e di giustizia)».
7.
La prova testimoniale proposta dagli attori (v. memoria n. 2) non va ammessa.
Da un lato, è pacifico che il dott. sia l'autore della Persona_3 relazione prodotta come doc. 9; dall'altro, i capitoli di prova da 4 a 14 si traducono nell'espressione di un mero giudizio, persino in punto di diritto.
8.
A quanto risulta da un accenno di parte attrice, il contratto di mutuo ipotecario 1 giugno 2006 stipulato dagli attori con (poi Controparte_9
era stato rinegoziato il 14 novembre 2008 (v. il documento Controparte_3 prodotto dagli attori con la memoria n. 2). Peraltro, gli attori non hanno svolto alcuna difesa e nulla hanno dedotto in ordine al contenuto e alla efficacia della evocata rinegoziazione, impostando piuttosto la loro linea difensiva sull'asserita nullità della pattuizione, risalente al 2006, in tema di tasso variabile. Del pari, la relazione del dott. menziona la rinegoziazione ma nulla dice in proposito. In definitiva, attese le difese e allegazioni degli attori il documento prodotto con la memoria n. 2 non pare incidere sulla presente decisioni.
9 Come pacifico in atti, il piano di ammortamento a tasso variabile relativo al mutuo ipotecario de quo prevede l'applicazione del c.d. metodo di ammortamento “alla francese" (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382), con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce (sull'ammortamento alla francese, ma con riferimento ad un mutuo a tasso fisso, v. Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Ciò rileva ai fini della imputazione del pagamento delle rate effettivamente rimborsate.
E' pacifico che gli attori sono stati inadempimenti a decorrere dalla rata con scadenza 1 ottobre 2017.
Gli opponenti non hanno efficacemente provato che l'imputazione delle rate versate debba avvenire, con riguardo alla quota per capitale e a quella per interessi, secondo criteri diversi da quelli applicati dalla convenuta (v. anche il piano di ammortamento prodotto dalla convenuta sub doc. 7), né essi hanno efficacemente confutato le già menzionate deduzioni di cui alle pagine 3 – 4 della memoria n. 1 di parte convenuta (v. supra il par. 4).
9.
Sin dall'atto introduttivo, e sulla scorta della relazione del dott. , gli opponenti hanno riconosciuto che il TAEG effettivo è inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2006 (pag. 4 dell'atto di citazione).
A pagina 3 della memoria istruttoria n. 1, con la quale gli attori dichiarano di estendere il contraddittorio nei confronti di si legge: Controparte_3
«Nel merito, ci si riporta a quanto nell'atto introduttivo del giudizio, ribadendo la errata quantificazione della somma capitale residua (€ 157.150,06 a fronte di €.57.581,49), la non conformità del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto, la illegittimità del tasso EURIBOR ed a quant'altro ivi esposto ed eccepito (ivi specificatamente compresa l'avvenuta avversa confessione contenuta e rintracciabile nell'avversa produzione del prospetto riepilogativo del 28.06.2018).
Si contesta, poi, l'avversa imputazione del già corrisposto che, per come da prospetti, al momento della sospensione dei pagamenti, il pagato ammonta ad
€. 132.439,80 di cui ben 95.895,73 ex adverso imputate ad interessi ed
€.36.719,90 imputate a rimborso capitale.
A fronte di un concesso mutuo per €. 170.000,00 controparte ha già riscosso
€. 132.439,80 e pretenderebbe avere ancora (al 7.11.2022) €. 161.517,49 (132.439,80 + 161.517,49 = €. 293.957,29).
Ictu oculi evidente è la usurarietà».
10 La generica e indimostrata allegazione di «usurarietà», oltre che tardiva, è infondata e smentita dalla stessa relazione del dott. .
10.
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato.
Gli attori non hanno fornito la prova di alcuna confessione stragiudiziale da parte di nel senso affermato dagli attori. Controparte_3
Gli attori hanno prodotto sub doc. 8 prodotto, in formato PDF, una email in data 28 giugno 2018, avente ad oggetto «mutuo Pecorino / Catanzaro» inviata da funzionaria dell'agenzia di Imola di in Persona_4 Controparte_3 risposta all'avv. Giovanni Vassallo: è ignota la richiesta inoltrata dall'avv. Vassallo.
Detta email non proviene da soggetto titolare del potere di disporre e di rendere dichiarazioni confessorie in nome e per conto di Controparte_3 certamente non vale quale estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50, T.U.B e comunque, quanto al contenuto, non è riconducibile al novero delle dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. E' sufficiente rilevare che: da nessun elemento emerge l'animus confitendi e che anzi si parla di «simulazione di estinzione» senza indicazione della «rate impagate» fatta «per capire la situazione debitoria», dunque per dare una indicazione di massima (Cass., sez. VI-2, ord. 14 febbraio 2020, n. 3698; Cass., sez. lav., 23 maggio 2018, n. 12798; Cass., sez. lav., 17 dicembre 1997, n. 12768); ignoto è il testo della email inviata dall'avv. Giovanni Vassallo a Per_4
(il che preclude la possibilità di interpretare – contro il dato letterale –
[...] la email 28 giugno 2018 quale portatrice di una dichiarazione confessoria); la email è stata inviata per dare indicazioni approssimative ed orientative attraverso una simulazione;
i documenti allegati non descrivono nella sua interezza la situazione debitoria;
il destinatario della email, l'avv. Vassallo, avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni ad altri soggetti.
Ad ogni modo, il documento non ha la valenza confessoria, né sintomatica di una erronea quantificazione della pretesa, che gli attori intendono attribuirgli laddove essi affermano che la somma precettata porta incomprensibilmente un credito per capitale di euro 158.150,07 alla data del 12 ottobre 2019 (così si legge a pagina 3 dell'atto di citazione) mentre dal doc. 8 risulterebbe che alla data del 28 giugno 2018 «il capitale residuo era di euro 131.469,26 e, conseguentemente, non si vede come essa somma possa essere lievitata sino a raggiungere quella oggi richiesta in pagamento, pacifico essendo che la sorte capitale giammai può aumentare nel corso del tempo (potendo solo diminuire in
11 virtù dei pagamenti effettuati)» (pagina 3 dell'atto di citazione); e ciò tanto più alla luce della correzione dell'errore materiale operata dalla convenuta all'atto della costituzione e con richiamo al doc. 5.
Il testo della email 28 giugno 2018 è il seguente:
«Salve in allegato quello che le posso inviare per capire la situazione debitrice;
nell'ammortamento come vede non ci sono le rate impagate ma solo la sospensione, le ho fatto una simulazione di estinzione che fa il calcolo ad oggi come se venisse estinto il mutuo oggi.
Del resto si deve riferire ai colleghi di competenza.
Saluti».
Alla email risultano allegati tre documenti (ammortamento.pdf; rate impagate.PNG; simulazione.PMG) ma il documento non è stato prodotto dagli attori in formato elettronico.
Il documento in formato PDF è composto da ventitré pagine, l'ultima delle quali riporta dati che non confortano la prospettazione attorea.
Infatti, l'importo di euro 131.469,26 è solo una delle voci che compongono il complessivo credito di euro 153.293,94 e su tali voci ulteriori, diverse dal capitale residuo (interessi di mora su rate arretrate, rate scadute, rateo/semest. interessi, compenso indennizzo, saldo conto accessorio), gli attori non hanno preso posizione.
12 13 D'altronde, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo, perché fondato su una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass., sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382).
La «ulteriore» prova della natura confessoria della email 28 giugno 2018 con allegati non può certo essere desunta, come invece affermano gli attori, dalla relazione del dott. «avendo quest'ultimo quantificato il capitale residuo al 31 dicembre 2017 in euro 133.637,55» (così a pag. 2 della memoria di replica), tanto più che secondo gli stessi attori la email 28 giugno 2018 attesterebbe che al 28 giugno 2018 il debito residuo per capitale era pari ad euro 131.469,26, inferiore dunque alla stima del dott. al 31 dicembre 2017.
Si richiamano le non specificatamente contestate deduzioni di di cui CP_10 al par. 24 della comparsa di costituzione, da esaminare in relazione alla documentazione prodotta dall'opposta.
Per contro, nessuna puntuale e documentata contestazione è stata mossa dagli attori in ordine al piano di ammortamento prodotto dalla convenuta con la memoria n. 1 ed ai conteggi illustrati dalla convenutA.
Il che rende superflua una C.T.U.
11.
Il motivo sub 2 è infondato.
L'indice sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (Cass., sez. I, ord. 1 aprile 2025, n. 8669, cui si rimanda anche per ulteriori richiami ai precedenti di legittimità; Cass., sez. I, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39169; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160).
Va dunque esclusa la sussistenza di una causa di nullità di clausole contrattuali, che deve avere base legale
Per altro verso, gli attori non hanno specificatamente allegato né tantomeno provato l'esistenza di danni risarcibili conseguenti all'asserita difformità tra l'effettivo ISC / TAEG e quello indicato.
11.
Il motivo sub 3 è infondato.
Per analizzare gli argomenti formulati dagli attori occorre richiamare la decisione della Commissione della 4 dicembre 2013 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
14 dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro) in https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(02) Pt_5 nonché la decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro) in https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? : 01)). CP_11 C.F._3
Il solo fatto che la nel 2013 e nel 2016 abbia inflitto una CP_12 ammenda ad alcune banche ritenute responsabili, in un periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, di pratiche commerciali scorrette nel mercato dei derivati (si richiamano i comportamenti specificatamente descritti nelle decisioni citate) non comporta di per sé la nullità della clausola contenuta nel contratto de quo (art. 3) determinativa – con assoluta chiarezza, nemmeno messa in dubbio dagli opponenti - del tasso variabile e che in parte fa riferimento alle variazioni dell'EURIBOR, tasso posto a base anche del criterio per la liquidazione degli interessi di mora (art. 4).
Deve infatti rilevarsi che:
- come pacifico, non era stata Controparte_13 parte delle pratiche commerciali scorrette sanzionate dalle decisioni della Commissione (cfr. Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160; v. inoltre Cass., sez. I, ord. interlocutoria, 19 luglio 2024, n. 19900, par. 23);
- il contratto de quo non si colloca nel mercato dei derivati (Cass., sez. I, ord. interlocutoria, 19 luglio 2024, n. 19900, par. 18);
- il contratto de quo non può dirsi stipulato in applicazione delle pratiche o intese scorrette sanzionate dalla , non essendovi prova alcuna del CP_12 fatto che la banca mutuante conoscesse l'esistenza di quelle pratiche o intese e avesse inteso conformare oggettivamente il concreto regolamento contrattuale al risultato perseguito da quelle condotte scorrette poste in essere da terzi (Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160);
- non vi è prova che il parametro richiamato dal contratto, ossia l'Euribor, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (Cass., sez. III;
3 maggio 2024, n. 12007; Trib. Bologna, sez. IV, 2 aprile 2024, n. 1007; Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640);
- nulla hanno dedotto gli attori in ordine ad oggetto ed efficacia della accennata rinegoziazione del contratto.
15 Non vi è dunque ragione di individuare criteri sostitutivi volti alla determinazione del tasso variabile e, conseguentemente, della misura degli interessi moratori.
Per altro verso, gli opponenti non hanno specificatamente contestato il risultato dei calcoli degli interessi effettuato dall'opposta e come risultante dagli atti né la correttezza dell'imputazione dei versamenti eseguiti in relazione alle caratteristiche tipiche dell'ammortamento alla francese.
12.
Ogni altra questione è irrilevante o assorbita.
13.
In conclusione, l'opposizione va respinta, dovendosi peraltro dare atto della correzione dell'errore materiale contenuto nell'atto di precetto ed effettuata dalla stessa opposta sin dal suo primo scritto difensivo: si rimanda al paragrafo 4 della presente sentenza e al paragrafo 24 della comparsa di risposta.
14.
Le spese processuali vanno compensate in ragione di un mezzo, attesi i contrasti nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni sopra analizzate nel paragrafo 11 (cfr. l'ordinanza interlocutoria Cass., sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900) ed in considerazione altresì delle questioni di cui è stata investita la Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. App. Cagliari, ord. 24 gennaio 2025; Cass., sez. un., ord. interlocutoria, 15 marzo 2025, n. 6943), mentre la restante quota è posta a carico degli attori, soccombenti, e liquidata come da dispositivo in favore dell'opposta e dell'intervenuta, originaria titolare del credito e parte del contratto di mutuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento di CP_3
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
[...]
- dà atto dell'errore materiale contenuto nell'atto di precetto e meglio descritto al paragrafo 4 e dunque della rideterminazione delle voci di credito indicate in precetto;
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 contro quale mandataria di Parte_2 Controparte_1 CP_2
[...]
- dichiara compensate per un mezzo le spese processuali e condanna
e in solido tra loro, a pagare a Parte_1 Parte_2 [...] quale mandataria di le spese processuali CP_1 Controparte_2
16 liquidate in euro 3.600,00 euro per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge, nonché a pagare a le spese processuali liquidate in euro Controparte_3
3.600,00 euro per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 26 maggio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
17